Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 24.10.2007 12.2007.222

24. Oktober 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,512 Wörter·~8 min·6

Zusammenfassung

Misure cautelari in procedura di locazione, appello manifestamento infondato

Volltext

Incarto n. 12.2007.222

Lugano 24 ottobre 2007/rgc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nelle cause a procedura speciale inc. n. DI.2007.777, DI.2007.833, DI.2007.897 (locazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 pendenti tra

AO 1  

e

AP 1,  rappr. dall’RA 2

e chiedenti l’emanazione di misure supercautelari e cautelari, rispettivamente, da parte della convenuta, la revoca del decreto supercautelare emanato e la prestazione di una garanzia, sulle quali il Pretore ha statuito con decreto 3 ottobre 2007, con cui ha fatto ordine alla convenuta di non disporre dello stabile denominato O__________, segnatamente di non locare a terzi lo stesso fino a crescita in giudicato della sentenza 3 ottobre 2007 relativa agli incarti DI.2006.1023 e DI.2006.1094, ha respinto l’istanza di prestazione di garanzia formulata dalla convenuta e la sua domanda di revoca del decreto supercautelare 27 giugno 2007, ponendo la tassa di giustizia di fr. 1'700.- e le spese a carico di AP 1 nella misura di ¼ e di AO 1 nella misura di ¾, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere alla controparte fr. 1'500.- per ripetibili;

appellante la convenuta che con atto di appello del 15 ottobre 2007 postula  - previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame – l’annullamento delle decisioni supercautelari del 27 giugno 2007 e del 26 luglio 2007 e la modifica del decreto impugnato nel senso di respingere l’istanza di AP 1 e di accogliere la propria domanda di revoca delle misure supercautelari, con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                                  che il 20 gennaio 2006 AO 1, proprietaria del fondo n.__________ RFD P__________, sul quale sorge lo stabile denominato O__________, ha concesso in locazione l’immobile a AP 1;

                                                  che fra le parti al contratto di locazione, disdetto dalla proprietaria il 15 maggio 2006 per il 30 giugno 2006, sono pendenti diverse cause giudiziarie civili, in particolare un’azione in contestazione della disdetta promossa il 5 settembre 2006 dalla conduttrice (DI.2006.1094) e una avviata dalla locatrice il 18 agosto 2006 per ottenere lo sfratto della conduttrice (DI.2006.1023), sulle quali il Pretore ha statuito il 3 ottobre 2007 e che sono attualmente pendenti davanti a questa Camera (inc. 12.2007.223);

                                                  che nel frattempo la proprietaria ha locato l’immobile a terzi dal 1° gennaio 2007 (doc. 7) con contratto sottoscritto il 28 dicembre 2006;

                                                  che nell’ambito di una serie di procedure che oppongono le parti in merito alla riapertura dell’esercizio pubblico “Bar O__________”, sito nell’immobile locato, e all’attività di affittacamere svolta ai piani soprastanti, dove notoriamente esercitano persone dedite alla prostituzione, la conduttrice ha presentato il 26 giugno 2007 un’istanza cautelare e supercautelare affinché fosse fatto ordine alla proprietaria dell’immobile di riconsegnarle le chiavi dello stesso e non disporre né locare a terzi l’immobile fino alla crescita in giudicato della decisione di merito relativa alla validità del contratto di locazione del 20 gennaio 2006 (inc. DI.2007.777);

                                                  che il Pretore ha accolto in via supercautelare e senza contraddittorio l’istanza con decreto 27 giugno 2007;

                                                  che l’istanza di revoca della misura supercautelare presentata dalla convenuta il 6 luglio 2007 (inc. DI.2007.833) è stata respinta dal Pretore, che ha indetto il contraddittorio per il 9 agosto 2007;

                                                  che il 25 luglio 2007 l’istante ha presentato una nuova domanda supercautelare, accolta senza contraddittorio dal Pretore con decreto 26 luglio 2007 (inc. DI.2007.897);

                                                  che all’udienza del 9 agosto 2007 le parti hanno discusso le citate istanze cautelari e la domanda di prestazione di garanzia proposta dalla convenuta;

                                                  che il 3 ottobre 2007 il Pretore ha statuito su tutte le istante e ha fatto ordine alla convenuta di non disporre dello stabile denominato O__________, segnatamente di non locare a terzi lo stesso fino a crescita in giudicato della sentenza 3 ottobre 2007 relativa agli incarti DI.2006.1023 e DI.2006.1094, ha respinto l’istanza di prestazione di garanzia formulata dalla convenuta e la sua domanda di revoca del decreto supercautelare 27 giugno 2007, e ha posto la tassa di giustizia di fr. 1'700.- e le spese a carico di AP 1 nella misura di ¼ e di AO 1 nella misura di ¾, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere alla controparte fr. 1'500.- per ripetibili;

                                                  che la proprietaria convenuta è insorta contro il decreto pretorile con appello del 15 ottobre 2007, con cui postula l’annullamento delle decisioni supercautelari del 27 giugno 2007 e del 26 luglio 2007 e la modifica del decreto impugnato nel senso di respingere l’istanza di AP 1 e di accogliere la propria domanda di revoca delle misure supercautelari, con protesta di spese e ripetibili;

                                                  che l'appello non è stato notificato alla controparte;

                                                  che l’appellante chiede l’annullamento dei decreti supercautelari emanati dal Pretore il 27 giugno e il 26 luglio 2007 per il motivo che quest’ultimo non ha indetto l’udienza nel termine di dieci giorni previsto dall’art. 379 cpv. 3 CPC nonostante le richieste della convenuta;

                                                  che in tale violazione dei termini previsti dalla legge l’appellante ravvisa un motivo di nullità dei decreti ai sensi dell’art. 142 CPC, per la violazione del proprio diritto di essere sentita;

                                                  che la censura è infondata, poiché il termine di dieci giorni è un termine d’ordine e non comporta come tale alcuna sanzione di nullità nel caso di suo mancato rispetto;

                                                  che non vi è stata alcuna violazione del diritto di essere sentito, l’appellante avendo potuto far valere le proprie ragioni e confermare la domanda di revoca della supercautelare all’udienza di discussione del 9 agosto 2007;

                                                  che l’appellante ha stipulato un contratto di locazione con terzi nel dicembre 2006 (doc. 7), quando era ancora in corso la procedura giudiziaria promossa dall’istante il 5 settembre 2006 per far accertare la nullità della disdetta 15 maggio 2006;

                                                  che pertanto i danni asseritamente prodotti dai decreti emanati senza contraddittorio dal Pretore e dalla mancata convocazione dell’udienza nei dieci giorni dalla domanda di revoca sono solo la diretta conseguenza della decisione dell’appellante di locare a terzi l’immobile prima ancora di sapere se la disdetta del 15 maggio 2006 era valida;

                                                  che in tali circostanze l’avvenuta riconsegna delle chiavi alla fine del 2006, in assenza di un’esplicita dichiarazione di rinuncia al contratto di locazione da parte della conduttrice, non assume la rilevanza che le vuole dare la proprietaria;

                                                  che essa fa valere di non aver violato gli ordini supercautelari, il contratto di locazione con l’attuale occupante dei locali essendo stato concluso prima dell’emanazione del decreto;

                                                  che l’argomentazione potrà, se del caso, essere fatta valere nella sede penale, i decreti essendo stati emanati con la comminatoria penale dell’art. 292 CP;

                                                  che ai fini del presente giudizio è determinante il fatto che il Pretore ha fatto ordine alla proprietaria di non disporre in via cautelare e nell’attesa della crescita in giudicato della sentenza sulla validità della disdetta e sullo sfratto dei locali oggetto del contratto di locazione contestato, a tutela dei diritti scaturenti dal contratto di locazione sottoscritto il 20 gennaio 2006;

                                                  che tale decisione sfugge alla critica, trattandosi di conservare in pendenza di causa la situazione giuridica e di fatto dell’immobile;

                                                  che l’appellante non ha dimostrato il fondamento della propria domanda di garanzia ai sensi dell’art. 380 CPC, a maggior ragione se si considera che il canone di locazione per i contratti sottoscritti con la nuova conduttrice prevede un canone di locazione di fr. 60'000.- mensili (doc. 7);

                                                  che qualora l’appellante sia inadempiente nei confronti della nuova occupante dei locali per rispettare i decreti cautelari del Pretore, ciò sarebbe imputabile solo a sé medesima, per aver consapevolmente stipulato un contratto senza avere la certezza di poter disporre liberamente dei locali;

                                                  che l’eventuale violazione dei diritti della nuova conduttrice, in sostanza, è riconducibile al comportamento dell’appellante, che ha voluto accelerare i tempi e disporre dell’immobile prima della conclusione della procedura giudiziaria;

                                                  che l'appello, manifestamente infondato, può essere evaso con la procedura semplificata dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla controparte;

                                                  che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

visto l’art. 148 CPC e la vigente LTG

pronuncia:              1.   L'appello 15 ottobre 2007 di AO 1 è respinto.

                                   2.   Le spese della procedura di appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 850.b) spese                         fr.   50.totale                              fr. 900.sono a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

-     ; -  , .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98. LTF).

12.2007.222 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 24.10.2007 12.2007.222 — Swissrulings