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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 10.06.2008 12.2007.221

10. Juni 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,209 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Diritto del lavoro: divieto di concorrenza dopo la fine del rapporto di lavoro. Forma di tale pattuizione

Volltext

Incarto n. 12.2007.221

Lugano 10 giugno 2008/sc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Emanuela Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa - inc. n. DI(CL).2007.27 della Pretura della giurisdizione di Locarno Città - promossa con istanza 15 febbraio 2006 da

AP 1 rappr. dall’ RA 1  

contro  

AA 1 rappr. dall’ RA 2  

in materia di contratto di lavoro, con cui l’istante ha chiesto l’astensione del convenuto dalla sua nuova attività e fino al 28 febbraio 2009 da qualsiasi attività di concorrenza sleale, richieste omesse in sede di conclusioni, così come la condanna al pagamento di una pena convenzionale di fr. 14'800.- oltre interessi al 5% dal 4 gennaio 2007;

domanda avversata dal convenuto e che il Pretore, statuendo con sentenza 1° ottobre 2007, ha parzialmente accolto condannando il convenuto al pagamento di fr. 3'300.- oltre interessi al 5% dal 4 gennaio 2007 e l’istante al versamento di fr. 600.- quali ripetibili ridotte;

appellante l’istante che con atto di appello 11 ottobre 2007 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di condannare il convenuto al pagamento di quanto richiesto nell’istanza e al versamento in suo favore di fr. 1'200.- a titolo di ripetibili, con protesta di tasse, spese e ripetibili;

mentre il convenuto, con osservazioni 26 ottobre 2007, postula la reiezione del gravame e, con appello adesivo del medesimo giorno, chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di respingere integralmente l’istanza e di condannare l’istante al pagamento di fr. 3'000.- per ripetibili, in via subordinata, nell’ipotesi che il dispositivo sulla pena convenzionale non sia modificato, al versamento di fr. 2'500.- quali ripetibili, con protesta di spese e ripetibili;

richiesta rigettata dall’istante con osservazioni 8 novembre 2007;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto:                    A.   AA 1 è stato assunto dal 1° giugno 2005 dalla ditta AP 1 in qualità di ottico per i negozi di __________ e __________. Il contratto, di durata indeterminata, oltre a stabilire uno stipendio lordo di fr. 3'400.mensili (dal 1° settembre 2005 di fr. 3'700.-), prevedeva un rinvio al regolamento aziendale (doc. B). Tale regolamento aziendale conteneva un divieto di concorrenza per un periodo di tre anni dalla fine del rapporto contrattuale, ritenuto che in caso di sua violazione il lavoratore era tenuto a corrispondere una pena convenzionale pari allo stipendio di quattro mesi e a risarcire l’eventuale danno subìto dalla datrice di lavoro, fermo restando il diritto di quest’ultima di chiedere l’immediata cessazione di ogni attività concorrenziale (doc. C, clausola n. 22.6).

                                  B.   Con lettera 29 agosto 2006 il lavoratore ha disdetto il contratto per il successivo 31 ottobre (doc. E). Il 14 settembre 2006 la datrice di lavoro ha preso atto della rescissione e ha reso attento il lavoratore sulla clausola di divieto di concorrenza (doc. F). Il 1° novembre 2006 AA 1 ha iniziato a lavorare per __________ presso il negozio di __________ (doc. 2). Il 4 gennaio 2007 AP 1 ha comunicato al lavoratore di ritenere il suo nuovo impiego lesivo del divieto di concorrenza e ha chiesto la sua cessazione immediata, così come il pagamento della pena convenzionale di fr. 14'800.-, con riserva del risarcimento dell’eventuale danno (doc. I). Lo scambio successivo di corrispondenza non ha sortito alcun accordo (doc. L-O).

                                  C.   Con istanza 15 febbraio 2006 AP 1 ha chiesto l’astensione di AA 1 dalla sua nuova attività e fino al 28 febbraio 2009 da qualsiasi attività di concorrenza sleale, così come la condanna al pagamento di una pena convenzionale di fr. 14'800.- oltre interessi al 5% dal 4 gennaio 2007. Il convenuto si è opposto alla domanda. Esperita l’istruttoria, con memoriale scritto 25 settembre 2007 l’istante ha confermato le sue richieste, salvo omettere la domanda di cessazione del rapporto di lavoro. Con scritto 19 settembre il lavoratore ha ribadito il suo punto di vista. Statuendo con sentenza 1° ottobre 2007 il Pretore ha accolto parzialmente l’istanza, condannando il convenuto al pagamento di fr. 3'300.- oltre interessi al 5% dal 4 gennaio 2007 e l’istante al versamento di fr. 600.- quali ripetibili ridotte.

                                  D.   Con appello 11 ottobre 2007 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di condannare il convenuto al pagamento di quanto richiesto nell’istanza e al versamento in suo favore di fr. 1'200.- a titolo di ripetibili. Con osservazioni 26 ottobre 2007 il convenuto postula la reiezione del gravame e, con appello adesivo del medesimo giorno, chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di respingere integralmente l’istanza e di condannare l’istante al pagamento di fr. 3'000.- per ripetibili, in via subordinata, nell’ipotesi che il dispositivo sulla pena convenzionale non sia modificato, al versamento di fr. 2'500.- quali ripetibili. Con osservazioni 8 novembre 2007 l’istante chiede la reiezione del gravame avversario.

considerato

in diritto:                  1.   Il Pretore ha ritenuto verosimile l’esistenza di un nesso di causalità fra l’uso delle conoscenze acquisite dal lavoratore presso l’istante (clientela, prezzi d’acquisto e di vendita, nominativi dei fornitori e politica degli sconti) e un possibile danno a carico di AP 1. Egli ha invero spiegato che alla luce della forte concorrenza nel settore, il fatto di conoscere anticipatamente le strategie di vendita di un concorrente erano tali da apportare verosimilmente al nuovo datore di lavoro vantaggi economici anche rilevanti. Sull’ammontare della pena convenzionale il primo giudice ha anzitutto rimproverato al convenuto di non aver dimostrato quei fatti che ne giustificherebbero una riduzione. Egli ha poi fissato la stessa in fr. 3'300.-, pari a un salario netto mensile del lavoratore. A tal fine egli ha ponderato la relativa breve durata del rapporto di lavoro (1° giugno 2005-31 ottobre 2006), il fatto che la disdetta era stata data allorquando il lavoratore era già certo della sua nuova assunzione, peraltro presso un concorrente diretto a pochissima distanza, la sua modesta retribuzione di fronte all’importanza della ditta AP 1, l’assenza di indizi circa un effettivo danno subìto dall’istante e la circostanza, per l’istante, di aver rinunciato alla richiesta cessazione della nuova attività. Considerate le reciproche soccombenze, il Pretore ha infine condannato l’istante al pagamento di fr. 600.- quali ripetibili ridotte.

                                    I.   Sull’appello adesivo

                                   2.   Considerato che il convenuto contesta in questa sede di aver violato il divieto di concorrenza, mentre l’istante critica l’ammontare della pena convenzionale, è opportuno vagliare dapprima l’appello adesivo. Il lavoratore sostiene, anzitutto, di aver lavorato per l’istante quale consulente per la vendita, senza alcuna facoltà di decisione sui prezzi. Inoltre, dato che i prodotti erano innumerevoli, egli non avrebbe potuto ragionevolmente memorizzare i prezzi e le caratteristiche degli stessi. Egli soggiunge che in Ticino, al contrario di quanto reputato dal primo giudice, vi è una quarantina di ottici, di modo che si tratta di un mercato di beni di uso comune, in un sano rapporto di concorrenza. Inoltre, l’istante e il nuovo datore di lavoro non commerciano all’ingrosso, bensì servono i consumatori finali, di modo che non vi è il rischio di perdita di un cosiddetto "cliente importante". Tanto più che, sempre a detta del lavoratore, è noto il fatto che i consumatori valutano le offerte recandosi presso più punti vendita.

                                   3.   Nella fattispecie il divieto di concorrenza è contenuto nel regolamento aziendale, non sottoscritto dalle parti (doc. C, clausola n. 22.6). Nel contratto di lavoro 30 giugno 2005 è prevista l’applicazione del regolamento testé citato "di cui il dipendente dichiara di averne ricevuta copia ed il cui contenuto è stato dal medesimo capito e approvato. Detto regolamento è quindi parte integrante del presente contratto di lavoro" (doc. B). L’art. 340 cpv. 1 CO prevede che il divieto di concorrenza dev’essere stipulato per scritto. Secondo dottrina maggioritaria e giurisprudenza, un divieto di concorrenza contenuto in un regolamento non è opponibile al lavoratore, nella misura in cui non è sottoscritto da quest’ultimo. Poco importa che nel contratto di lavoro si faccia riferimento a tale regolamento e che lo stesso sia effettivamente stato sottoposto al lavoratore (Wyler, Droit du travail, 2a ed., Berna 2008, pag. 597; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 6ª edizione, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, n. 5 ad art. 340; Neeracher, das arbeitsvertragliche Konkurrenzverbot, Berna 2001, pag. 19 con riferimenti; Rehbinder in: Berner Kommentar, OR 331-355, n. 7 ad art. 340; Bohny, Das arbeitsvertragliche Konkurrenzverbot, Zurigo 1989, pag. 88 con riferimenti). Il resto della dottrina ritiene invece che un simile rinvio sia valido, posto che la clausola di divieto di concorrenza sia messa in evidenza, ad esempio in grassetto (Staehelin/Vischer in: Zürcher Kommentar 1996, OR 319-362, n. 8 ad art. 340 OR; cfr. anche rinvii in Streiff/von Kaenel, op. cit., loc. cit.). Nel caso concreto il regolamento non è stato sottoscritto dal lavoratore, e nemmeno la clausola inerente il divieto di concorrenza (n. 22.6) è stata evidenziata. La clausola in questione è quindi nulla per difetto di forma (Vischer, op. cit., loc. cit.; Rehbinder, op. cit., loc. cit.). Ne consegue che su questo punto l’appello adesivo, seppur per altri motivi rispetto a quelli invocati, dev’essere accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso che l’istanza 15 febbraio 2006 dev’essere integralmente respinta.

                                   4.   L’appellante adesivo critica anche il dispositivo sugli oneri processuali. A titolo principale chiede la condanna di controparte al pagamento di fr. 3'000.-, in via subordinata, nell’ipotesi che il dispositivo sulla pena convenzionale non sia modificato, al versamento di fr. 2'500.-. La prima richiesta non è per nulla motivata. La seconda è giustificata dal convenuto con riferimento all’"importanza economica della domanda di cessazione dell’attività lavorativa" (appello adesivo, pag. 7 in basso e 8 in alto). Il primo giudice ha posto le ripetibili di prima sede per tre quarti a carico dell’istante e per il resto del convenuto. Egli ha quindi posto a carico dell’istante fr. 600.- di ripetibili ridotte (sentenza impugnata, pag. 9 in basso). In ambito di oneri processuali e della loro ripartizione, il Pretore fruisce di ampia latitudine, sicché l'importo da lui stabilito entro i limiti della tariffa può essere censurato solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148 con riferimenti). Condannando l’istante al pagamento di fr. 600.- quali ripetibili ridotte, egli ha calcolato che le ripetibili erano di fr. 1'200.-, che ha poi ripartito in base al grado di soccombenza. Egli ha quindi statuito nei limiti della Tariffa dell’Ordine degli avvocati (TOA), applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 16 cpv. 2 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocini d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili. Ne consegue che l’ammontare delle ripetibili stabilite dal Pretore può rimanere invariato. A seguito del giudicato odierno esse dovranno tuttavia essere addossate integralmente a carico dell’istante, ovvero in fr. 1'200.-. In tal misura anche su questo punto l’appello adesivo dev’essere accolto.

                                    I.   Sull’appello principale

                                   5.   L’appellante principale critica l’ammontare della pena convenzionale stabilita dal Pretore. Se non che, come spiegato per l’appello adesivo (sopra, consid. 3) , la clausola di divieto di concorrenza è in concreto nulla. Ne consegue che l’appello principale dev’essere, al riguardo, respinto.

                                   6.   L’istante chiede che le ripetibili di fr. 1'200.- siano poste integralmente a carico del convenuto. Come esposto dianzi, l’istanza 15 febbraio 2006 dev’essere integralmente respinta, di modo che la richiesta dell’appellante principale dev’essere respinta. Di conseguenza, l’appello di AP 1 dev’essere integralmente respinto.

                                  III.   Sulle spese e le ripetibili

                                   7.   Al contrario di quanto postulato sia dall’appellante principale, sia dall’appellante adesivo, non si prelevano tasse né spese trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.- (art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). Il valore litigioso – determinante per l'impugnabilità al Tribunale federale – deve essere stabilito in fr. 14'800.-. L’istante soccombe integralmente nell’appello principale. Nell’appello adesivo il convenuto ottiene causa vinta per ciò che concerne la riscossione della pena convenzionale, ma soccombe parzialmente per la richiesta di aumento di ripetibili di prima sede a suo favore. Ne consegue che egli ha diritto a ripetibili, ma lievemente ridotte.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 segg. CPC,

dichiara e pronuncia:

                                    I.   L’appello 11 ottobre 2007 di AP 1 è respinto.

                                   II.   L’appello adesivo 26 ottobre 2007 di AA 1 è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1.   L'istanza è respinta.

                                         2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

                                              AP 1 rifonderà al convenuto l’importo di fr. 1'200.- a titolo di

                                              ripetibili.

                                  III.   Non si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà a AA 1 fr. 1'100.- per ripetibili ridotte di appello adesivo.

                                 IV.   Intimazione:

-; -.  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).

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