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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 29.01.2009 12.2007.205

29. Januar 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,886 Wörter·~9 min·4

Zusammenfassung

Tassa di giustizia e ripetibili - appello

Volltext

Incarto n. 12.2007.205

Lugano 29 gennaio 2009/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Giani e Pellegrini

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.1997.767 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 20 ottobre 1997 da

 AP 1  rappr. da  RA 1 

contro  

AO 1  rappr. da  RA 2  

con cui l'attore ha chiesto che fosse constatato che egli aveva tempestivamente e validamente esercitato i suoi diritti di opzione di acquisto del capitale azionario di B__________ __________ SA e che di conseguenza fosse dichiarato che egli aveva diritto di entrare in possesso delle 100 azioni al portatore di nominali fr. 1000.– cadauna rappresentanti l'integralità del capitale azionario di quella società, nonché che fosse fatto ordine all'avv. F__________ __________ di consegnargli i suddetti titoli contro pagamento a sue mani del prezzo, pari al valore del patrimonio netto contabile della società calcolato alla fine del mese d'esercizio del diritto di opzione, come pattuito tra le parti, prezzo poi da rimettere in mani della parte venditrice;

domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 6 settembre 2007 ha respinto, ponendo la tassa di giustizia di fr. 5000.– e le spese a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla controparte fr. 50 000.– per ripetibili;

appellante l'attore con atto di appello 26 settembre 2007, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ridurre a fr. 2500.– la tassa di giustizia e a fr. 3500.– l'indennità ripetibile da lui dovuta;

mentre la convenuta con osservazioni 5 novembre 2007 postula la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti

ritenuto

in fatto e in diritto:       che il 23 marzo 1994 AO 1, in qualità di acquirente, e M__________ __________ __________, in qualità di venditrice, hanno sottoscritto, per US$ 700 000.–, un contratto di compravendita dell'intero capitale azionario (100 azioni al portatore di nominali fr. 1000.- cadauna) della S__________ __________ SA, società la cui ragione sociale è stata in seguito mutata in B__________ __________ SA;

                                          che lo stesso giorno M__________ __________, per il caso in cui il contratto di compravendita con AO 1 non avesse ottenuto per tempo l'autorizzazione del Banco Central del __________ alla quale era subordinato, ha concesso a AP 1, per un prezzo di US$ 1.-, un diritto d'opzione sulle azioni di S__________ __________ SA, per la durata di 3 anni, ritenuto che quale prezzo d'esercizio faceva stato il patrimonio netto contabile della società calcolato alla fine del mese d'esercizio del diritto;

                                          che 6 giorni dopo un analogo diritto d'opzione in favore di AP 1 è stato concesso, alle medesime condizioni, anche da AO 1;

                                          che in attesa dell'ottenimento dell'autorizzazione del Banco Central del __________, l'11 maggio 1994 le azioni, nel frattempo pagate dall'acquirente, sono state depositate presso l'avv. F__________ __________;

                                          che con la petizione del 20 ottobre 1997, a cui AO 1 si è opposta, AP 1, asserendo che la menzionata autorizzazione era stata rifiutata il 3 giugno 1994, ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, che fosse constatato che, con scritti 16 settembre 1996 a M__________ __________ (doc. I) e a AO 1 (doc. L), egli aveva tempestivamente e validamente esercitato i suoi diritti di opzione di acquisto del capitale azionario di B__________ __________ SA e di conseguenza fosse dichiarato che egli aveva diritto di entrare in possesso delle azioni di quella società, nonché che fosse fatto ordine all'avv. F__________ __________ di consegnargli i suddetti titoli contro pagamento nelle sue mani del prezzo, pari al valore del patrimonio netto contabile della società calcolato alla fine del mese d'esercizio del diritto di opzione, importo poi da rimettere in mani della parte venditrice;

                                          che con la sentenza del 6 settembre 2007 il Pretore ha respinto la petizione e, accertato che il valore di causa corrispondeva al controvalore di US$ 700 000.–, ha posto a carico dell'attore le spese, con una tassa di giustizia di fr. 5000.–, e l'ha obbligato a versare alla convenuta fr. 50 000.– per ripetibili;

                                          che nell'appello 26 settembre 2007 l'attore postula la riduzione della tassa di giustizia a fr. 2500.– e delle ripetibili a fr. 3500.–;

                                          che per l'appellante con lo scioglimento di B__________ __________ SA, intervenuto il 25 novembre 2002, il valore di causa poteva ammontare al massimo al capitale sociale liberato a suo tempo di fr. 100 000.–, senza dimenticare che con lo scioglimento della società il valore delle azioni era finanche pari a zero;

                                          che, quindi, considerato anche che l'istruttoria non era stata particolarmente impegnativa e aveva comportato per il legale della controparte un dispendio non superiore a 30 ore, la tassa di giustizia poteva ammontare al massimo a fr. 2500.– e l'indennità per ripetibili a fr. 3500.–;

                                          che la convenuta postula la reiezione del gravame, ritenendo corretto il valore di causa accertato dal Pretore;

                                          che giusta l'art. 5 cpv. 1 CPC, se l'oggetto della lite è valutabile in denaro, il valore della lite è determinato dalla domanda dell'attore;

                                          che in questa sede, giustamente, le parti identificano il valore di causa nel valore del patrimonio netto contabile di B__________ __________ SA calcolato alla fine del mese d'esercizio del diritto di opzione (appello p. 3, osservazioni p. 3), ovvero, visto il tenore dei doc. I e L, al 30 settembre 1996;

                                          che, in tali circostanze, il valore di lite può quindi essere determinato nel controvalore di US$ 417 944.– (alla data dell'inoltro della petizione), ovvero in fr. 616 175.–;

                                          che, infatti, l'attore, confutando davanti al Pretore l'assunto della convenuta secondo cui le azioni in questione valevano solo US$ 72 000.– alla data della vendita e US$ 118 000.– al 30 settembre 1996 (cfr. risposta p. 6 con riferimento ai doc. 8 p. 2e4e doc. 9 p. 12 e 20, cfr. pure doc. 27 p. 2), aveva asserito, citando dei documenti allestiti dal Banco Central del __________ - ancorché si trattassero di documenti della controparte (in particolare due lettere datate 10 ottobre 1996, doc. OO e PP, nonché il suo bilancio al 30 agosto 1996, doc. QQ p. 11) - che il pacchetto azionario valeva in realtà circa US$ 400 000.– alla data della vendita e US$ 417'944.- al 30 agosto 1996 (replica p. 8 seg. e 12), lasciando con ciò intendere che per lui (poco importa se a ragione o a torto, cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 e n. 30 ad art. 4) quest'ultima somma, o comunque un importo analogo, doveva essere anche il valore della società al successivo 30 settembre;

                                          che la riduzione, durante la causa, del valore delle azioni è irrilevante giacché il valore della lite si determina quando si è creata la litispendenza, ovvero al momento dell'inoltro della petizione (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 4 seg. e n. 39 ad art. 5);

                                          che, l’attore è quindi malvenuto a pretendere in questa sede l'esistenza di un valore litigioso inferiore, a lui più favorevole;

                                          che nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il giudice gode di un ampio potere d'apprezzamento, censurabile unicamente in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150);

                                          che per quanto riguarda la tassa di giustizia, l'art. 17 LTG prevede, per cause con un valore litigioso da fr. 500 001.– a fr.  1 000 000.–, una tassa di giustizia da fr. 3000.– a fr. 18 000.–;

                                          che in concreto, ancorché il Pretore si sia fondato su un valore litigioso eccessivo, la tassa di giustizia di fr. 5000.– non appare il frutto di un eccesso del suo potere di apprezzamento, rientrando ampiamente nei limiti imposti dalla legge ed assestandosi finanche verso i minimi tariffali;

                                          che quanto alle ripetibili, nelle cause introdotte anteriormente al 1° gennaio 2008 l'indennità era fissata, nella misura in cui era destinata a coprire gli onorari di patrocinio, entro i limiti della tariffa dell'Ordine degli avvocati (art. 150 seconda frase vCPC);

                                          che, in ogni modo, la tariffa non vincolava il giudice civile (Rep. 1985 pag. 96), nel senso che quest'ultimo fruiva di ampio potere di apprezzamento, censurabile solo per eccesso o per abuso (Rep. 1996 pag. 171);

                                          che in base all'art. 9 vTOA per una causa con un valore litigioso di fr. 616 175.– l'onorario per valore dovuto all'avvocato va fissato da un minimo del 4% ad un massimo del 7%;

                                          che in concreto, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, la causa in esame non può essere definita “non particolarmente impegnativa”;

                                          che infatti dal profilo giuridico essa riguardava la validità di diritti d'opzione e implicava anche l'esame del diritto __________, ciò che non può dirsi d’immediata soluzione;

                                          che, inoltre, per il patrocinatore della controparte, essa ha comportato la redazione di ponderosi allegati introduttivi (risposta 23 pagine, duplica 15 pagine), la partecipazione a un paio di udienze, l'assunzione di testi per rogatoria, così come l'esame di varia documentazione in lingua straniera;

                                          che, ciò posto, appare giustificato far capo a una percentuale media del 5.5%, donde un onorario di fr. 34 000.– (arrotondati);

                                          che tenuto conto delle presumibili spese e dell'IVA, l'indennità per ripetibili ammonta a fr. 37 000.–;

                                          che, in circostanze del genere, fissando in fr. 50 000.– l'indennità per ripetibili il primo giudice ha pertanto ecceduto nel suo potere d'apprezzamento;

                                          che, in parziale accoglimento dell'appello, l'indennità ripetibile attribuita dal Pretore deve pertanto essere ridotta in tale misura;

                                          che gli oneri processuali e le ripetibili di questa sede, calcolati su un valore litigioso di fr. 49 000.–, seguono la rispettiva soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC);

Per i quali motivi,

richiamati l'art. 148 CPC e la TG

pronuncia               1.   L’appello 26 settembre 2007 di AP 1 è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 6 settembre 2007 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformato:

                                         La tassa di giustizia di fr. 5000.– e le spese, restano a carico dell’attore, il quale verserà alla convenuta fr. 37 000.- per ripetibili.

                                   2.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr.    950.–

                                         b)  spese                     fr.      50.–

                                                                             fr.  1000.–

                                         da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 2/3 e per 1/3 sono a carico dell’appellata, cui l’appellante rifonderà fr. 1000.– per ripetibili ridotte.

                                   3.   Intimazione:

-    -    

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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