Incarto n. 12.2007.204
Lugano 3 febbraio 2009/sc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2002.58 della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna - promossa con petizione 15 luglio 2002 da
AO 1 rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1 rappr. dall’ RA 1 nella quale sono intervenuti in lite in favore del convenuto arch. IC 1, e arch. __________ IC 1, entrambi rappr. dall’ RA 3
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 49'257.10 oltre interessi al 7% dal 21 dicembre 2001 (aumentati con le conclusioni a fr. 53'019.10 – recte: 53'018.10 – e il tasso percentuale di interesse diminuito al 6.25%);
domanda avversata dal convenuto (che con le conclusioni vi ha invece aderito limitatamente a fr. 9'302.15 oltre interessi dal 21 gennaio 2001), il quale con azione riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 83'704.- oltre interessi (aumentati con le conclusioni a fr. 101'726.45 oltre interessi al 5% dal 21 gennaio 2001, con richiesta di compensazione delle rispettive pretese e la condanna, quindi, dell’attrice al pagamento di fr. 92'424.90 oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2001);
domanda riconvenzionale alla quale l’attrice si è opposta;
nella quale il Pretore, con sentenza 4 settembre 2007, ha accolto la petizione e ha respinto la domanda riconvenzionale, condannando il convenuto a versare all’attrice fr. 53'018.10 oltre interessi al 6.5% dal 21 dicembre 2001;
appellante il convenuto che con atto di appello 21 settembre 2007 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 20'220.50 oltre interessi dal 21 gennaio 2001 e la domanda riconvenzionale per fr. 101'726.45 oltre interessi al 5% dal 21 gennaio 2001, con compensazione delle rispettive pretese e, quindi, la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 81'505.95 oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2001, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attrice propone nelle sue osservazioni 10 dicembre 2007 di respingere l’appello, pure con protesta di spese ripetibili;
preso atto che gli intervenuti in lite hanno rinunciato a presentare le proprie osservazioni;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito della costruzione della propria abitazione sulla part. n. __________ RFD di __________, con contratto 20 dicembre 2000 AP 1 ha incaricato AO 1, __________, dell’impermeabilizzazione del tetto piano e dei balconi. La mercede è stata pattuita in fr. 51'601.-, compreso un ribasso del 4% e l’aggiunta dell’IVA al tasso del 7.5% (doc. A). Oggetto del contratto era l’impermeabilizzazione con resine sintetiche del tetto piano e dei balconi, alla quale si sono poi aggiunte nel corso dello svolgimento dell’opera ulteriori prestazioni. Il contratto è stato sottoscritto anche dalla direzione dei lavori arch. IC 1, indicati quali rappresentanti del committente. Con scritto 4 aprile 2001 l’appaltatrice ha comunicato agli arch. IC 1 che "i lavori di impermeabilizzazione della vetrata del tetto sono iniziati oggi come concordato. I dettagli 3, 4 e 6 non sono stati realizzati come da progetto; l’impermeabilizzazione non può essere eseguita come previsto. I lavori sono provvisoriamente sospesi in attesa di vostre indicazioni" (doc. G). Il 6 aprile 2001 l’appaltatrice ha ancora scritto alla direzione lavori e, in riferimento a quanto sopra esposto, ha affermato che "come richiesto dalla DL saranno posti i nastri sulla vetrata, che risulta contaminata da siliconi. Per questa ragione l’adesione delle membrane non è garantita. La presente vale quale notifica ai sensi dell’art. 25 SIA 118. Eventuali futuri difetti relativi all’adesione delle membrane non saranno di nostra responsabilità né competenza" (doc. H).
B. In seguito a infiltrazioni d’acqua attraverso i lucernari del tetto durante il precedente fine settimana, con fax 16 luglio 2001 l’arch. IC 1 ha convocato sul cantiere per il pomeriggio l’appaltatrice e gli altri artigiani (____________________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________), con copia al legale del committente (avv. RA 1), "per una constatazione dei danni e per stabilire immediatamente i provvedimenti necessari, onde evitare ulteriori danni" (doc. 1). Quest’ultimo ha risposto lo stesso giorno che tutti i lavori in corso dovevano essere "normalmente ultimati, ritenuto che la loro esecuzione non venga compromessa dalla situazione venutasi a creare e che farà oggetto della perizia a futura memoria (…)" (doc. 5).
C. Con fax 17 luglio 2001 l’arch. IC 1 ha nuovamente scritto all’appaltatrice, sostenendo che le infiltrazioni dai lucernari erano dovute al fatto che "la masticatura al poliuretano che garantiva l’ermeticità al posto della [recte: del] vostro raccordo tra vetro e soletta non ha tenuto". Egli ha altresì aggiunto che "al momento attuale non deve assolutamente più entrare ulteriormente acqua. Il committente, tramite il suo legale, mi ha comunicato ieri di voler mettere una plastica più resistente al posto di quella attuale, che a partire da domenica pomeriggio non ha più lasciato entrare acqua. Ieri pomeriggio vi ho comunicato questo ordine. Vi riteniamo corresponsabili dell’accaduto. Stamattina i vostri operai giunti sul posto con una plastica tipo monarflex non avevano materiale per il fissaggio della stessa, come desiderato dal committente (…). Ma come Lei ben sa nessuna plastica può garantire un’ermeticità al 100%. Non intendo attendere oltre e cioè che succeda ancora, e che entri nuovamente acqua in casa aggravando i danni peraltro già onerosi. O si copre con un tetto vero e proprio come antecedentemente oppure attraverso una soluzione alternativa garantita 100% dalla AO 1. Mi domando se non si possa con un foglio biadesivo (o altro materiale di sua proposta) da fissare provvisorio sul vetro e che non abbia problemi col silicone collegare e chiudere il vano creatosi passandoci sopra con la resina fluida. Questo perché la soluzione al problema per quanto ne sappiamo al momento attuale potrebbe anche durare dei mesi e nel frattempo abbiamo un’opera finita esposta alle intemperie. Non posso accettare una tale situazione e ritengo che dobbiate poter garantire una soluzione seria, perché attualmente di vostra responsabilità. Questa protezione va messa in opera immediatamente. Tra l’altro il tempo dei prossimi giorni è previsto instabile" (doc. 6).
D. Con fax del giorno successivo l’arch. IC 1 ha spiegato al committente che occorreva la posa di un "tetto provvisorio con travi e copertura in vetroresina" (doc. 7). Con fax 18 luglio 2001 egli ha poi comunicato al committente che l’appaltatrice aveva provveduto il giorno precedente alla copertura provvisoria sopra quella in doppio telo di plastica posata il 15 luglio 2001 con dei pesi e delle travi. Tuttavia, egli ha precisato di ritenere tale copertura insufficiente e che sarebbe stato necessario un tetto provvisorio (doc. 8). Con fax dello stesso giorno l’architetto testé citato ha poi proposto di coprire con un foglio di membrana Hypalon i due lucernari (doc. 9). Il 23 luglio 2001 il legale del committente ha scritto all’appaltatrice e alla direzione lavori confermando "quanto accordato quale misura provvisoria", ovvero la posa di un "manto impermeabile integrale sovrapposto alla impermeabilizzazione con un mastice compatibile con quest’ultima, manto aperto su un lato verso la facciata con contrappesi" (doc. 10). In risposta, l’appaltatrice ha spiegato che i costi di un simile intervento avrebbero dovuto essere assunti dal committente, specificando di non aver alcun obbligo in relazione a tali coperture provvisorie (doc. 11) e di non garantire l’assenza di ulteriori infiltrazioni (doc. 14).
E. Nel frattempo, il 16 luglio 2001 il committente ha inoltrato dinanzi alla Pretura di Locarno Città un’istanza di prova a futura memoria nei confronti degli arch. IC 1, AO 1, __________ __________, __________, __________, __________ __________ e __________ __________, con la quale ha chiesto l’assunzione di una perizia per accertare l’esistenza di difetti e la causa degli stessi, così come per proporre gli accorgimenti per la loro eliminazione (comprese eventuali misure urgenti per evitare ulteriori danni), il relativo costo e l’eventuale minor valore dell’opera. Il 17 luglio 2001 il Pretore ha nominato quale perito l’ing. __________ __________. Il 23 luglio 2001 si è poi tenuto un sopralluogo, in seguito al quale l’appaltatrice, su ordine del committente e con l’approvazione del perito, il 31 luglio 2001 ha posato una copertura provvisoria (doc. 10, 16 = J, 18 = L e 23 = R). Nell’ottobre 2001 il perito e l’arch. __________ __________ (ad avvalersi del quale il primo era stato autorizzato) hanno allestito il proprio referto. Preso atto che l’istante aveva incaricato il 13 novembre 2001 il perito e l’arch. __________ di allestire una relazione sui lavori di completazione e/o riparazione per rendere abitabile la casa, all’udienza 14 gennaio 2002 la procedura a futura memoria (ove erano state inoltrate domande di completazione e delucidazione della perizia) è stata sospesa in attesa del referto e nell’intento, una volta in possesso dello stesso, di trovare una soluzione bonale della controversia (inc. rich. V). Nel marzo 2002 l’ing. __________ __________, agendo di conseguenza non più quale perito della procedura a futura memoria, e l’arch. __________ __________ hanno allestito un’"analisi tecnica ed economica in merito alla determinazione degli interventi per il risanamento e la quantificazione del danno" (doc. 28 e 28/1).
F. Nel frattempo, il 21 dicembre 2001, l’appaltatrice, per il tramite del proprio legale, ha chiesto il pagamento di fr. 34'522.35 quale "secondo acconto" e dell’importo residuo della mercede maturata per i lavori fino ad allora eseguiti, di fr. 19'780.- (doc. 29). Il 3 gennaio 2002 essa ha sollecitato tali pagamenti entro quindici giorni (doc. 31). Il 24 aprile 2002 si è tenuta una riunione presso lo studio legale dell’avv. RA 1, patrocinatore del convenuto, alla quale l’appaltatrice non si è presentata. In tale occasione l’ing. __________, l’arch. __________, l’arch. __________ (perito dell’Assicurazione dell’arch. __________), l’ing. __________ e l’ing. __________ (fisici della costruzione) sono stati incaricati di determinare le quote di responsabilità delle parti per una trattativa bonale. Ne è seguita la "Determinazione quote di responsabilità – relazione tecnica" presentata nel maggio 2002, dalla quale è emersa una corresponsabilità dell’appaltatrice nei difetti presenti sul tetto dell’abitazione (doc. 36/1). Il 21 maggio 2002 l’appaltatrice ha contestato il contenuto dei referti menzionati, sostenendo la parzialità degli specialisti e adducendo che essi costituiscono, quindi, semplici allegazioni di parte (doc. 38). Il committente ha infine fatto rifare integralmente il tetto, affidando la direzione dei lavori all’arch. __________ __________ e l’esecuzione alla ditta __________, la quale il 29 novembre 2002 ha emesso la propria fattura per un importo di fr. 40'227.20.
G. Con petizione 15 luglio 2002 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di complessivi fr. 49'257.10 oltre interessi al 7% dal 21 dicembre 2001 per le opere da lei eseguite, già dedotto il ribasso e l’acconto di fr. 10'700.- versato dal committente. Con risposta 24 ottobre 2002 il convenuto si è opposto alla petizione, chiedendo a sua volta in via riconvenzionale il versamento di fr. 83'704.- oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2001, composti di fr. 41'825.- per i "costi diretti per le riparazioni" e di fr. 41'879.- per i "costi indiretti. Con riposta riconvenzionale 28 novembre 2002 l’attrice si è opposta alla domanda riconvenzionale. Con gli ulteriori allegati preliminari, le parti si sono confermate nei loro rispettivi punti di vista. L’8 gennaio 2003 il convenuto ha denunciato la lite agli arch. IC 1, che il 7 febbraio 2003 hanno dichiarato di intervenire in lite, chiedendo la reiezione integrale della petizione e l’accoglimento della domanda riconvenzionale, premettendo che ciò non sarebbe valso quale ammissione di responsabilità da parte loro. Con conclusioni 4 dicembre 2006 AO 1 ha aumentato la sua richiesta a fr. 53'019.10 (recte: 53'018.10) e il tasso percentuale di interesse diminuito al 6.25%, mentre il convenuto vi ha aderito limitatamente a fr. 9'302.15 oltre interessi dal 21 gennaio 2001 e aumentato la propria domanda riconvenzionale a fr. 101'726.45 oltre interessi al 5% dal 21 gennaio 2001, con richiesta di compensazione delle rispettive pretese e la condanna, quindi, dell’attrice al pagamento di fr. 92'424.90 oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2001. Statuendo con sentenza 4 settembre 2007 il Pretore ha accolto la petizione e ha respinto la domanda riconvenzionale, condannando i convenuti a versare all’attore fr. 53'018.10 oltre interessi al 6.5% dal 21 dicembre 2001.
H. Con atto di appello 21 settembre 2007 (spedito il 24 settembre 2007) il convenuto postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 20'220.50 oltre interessi dal 21 gennaio 2001 e la domanda riconvenzionale per fr. 101'726.45 oltre interessi al 5% dal 21 gennaio 2001, con compensazione delle rispettive pretese e, quindi, la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 81'505.95 oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2001. Con osservazioni 10 dicembre 2007 l’attrice chiede di respingere il gravame avversario, mentre gli intervenuti in lite hanno rinunciato a presentare le proprie osservazioni.
e
considerato
in diritto: 1. Il Pretore ha accertato anzitutto che nella fattispecie le parti avevano pattuito un contratto d’appalto, al quale sono applicabili, oltre agli art. 363 segg. CO, le norme SIA, in particolare la Norma SIA 118. Egli ha poi precisato che a prescindere dalla questione di sapere se l’opera fosse difettosa, il committente ha optato per il rifacimento integrale dell’impermeabilizzazione del tetto mediante un sistema diverso da quello commissionato all’attrice e si è avvalso di un terzo, sicché, in violazione dell’art. 169 cpv. 1 Norma SIA 118, non ha permesso all’appaltatrice di eliminare gli eventuali difetti. Di conseguenza, il Pretore ha spiegato che il committente non poteva pretendere il pagamento delle opere di impermeabilizzazione commissionate a terzi. Egli ha inoltre precisato che l’appaltatrice aveva avvisato il committente di non garantire l’adesione delle membrane poiché la vetrata risultava contaminata da silicone, di modo che non poteva essere tenuta a rispondere dei danni lamentati dal convenuto in seguito alle infiltrazioni d’acqua dal lucernario. Al riguardo il primo giudice ha aggiunto che in ogni caso nessun importo avrebbe potuto essere riconosciuto all’attore riconvenzionale, poiché egli non ha dimostrato quali dei danni fatti valere fossero riconducibili a eventuali infiltrazioni d’acqua dalle fessure nelle zone di raccordo sul tetto e quali dalle infiltrazioni dal lucernario. Il Pretore ha quindi accolto integralmente la petizione e respinto la domanda riconvenzionale. Egli si è fondato, al riguardo, sul valore di complessivi fr. 62'786.15 (IVA esclusa) indicato nella perizia giudiziaria, dal quale ha dedotto, come riconosciuto dalla stessa attrice, un ribasso del 4%, un ulteriore importo dello 0.5% per la pulizia del cantiere e l’acconto di fr. 10'700.- già versato dal convenuto. Ottenendo una cifra finale di fr. 53'830.95, superiore a quanto richiesto dall’attrice, il primo giudice ha riconosciuto a quest’ultima l’importo di fr. 53'018.10 da lei postulato.
2. L’appellante ammette che, come accertato dal Pretore, l’opera non era stata terminata dall’attrice. Se non che, egli ritiene che dalla prova (perizia) a futura memoria e dai successivi accertamenti è emerso "in modo incontrovertibile" che l’ultimazione dell’opera con il materiale e il modo usato dall’attrice avrebbero comportato "un’opera inaccettabile, occasionando gravi danni, oltretutto allorquando la casa sarebbe stata abitata", di modo che non si può rimproverargli di essersi rivolto a terzi (appello, pag. 12 segg.).
2.1 Al riguardo il Pretore ha spiegato che la "resina e le membrane isolanti dovevano ancora essere coperte da un manto protettivo, che all’appaltatrice non è stato permesso di applicare". Egli ha ritenuto che "diversamente da quanto concluso dal perito giudiziale, non si può neppure ritenere che l’utilizzo di resine sintetiche per impermeabilizzare il tetto non fosse idoneo, poiché quel manto protettivo era proprio destinato a impedire infiltrazioni d’acqua e scongiurare il deterioramento delle resine e delle membrane isolanti". Il primo giudice ha inoltre aggiunto che "gli stessi periti di parte, nell’ambito dell’allestimento della perizia a futura memoria, avevano ritenuto che quel sistema fosse possibile" e che "il fatto che la AO 1 abbia sviluppato la resina impiegata sul cantiere AP 1 per tetti ricoperti da terra, contrariamente all’opinione del perito, non permette di concludere che la stessa AO 1 escluda utilizzi diversi se accompagnati dai dovuti accorgimenti". Il Pretore ha infine spiegato che "anche l’eventuale inferiore durata nel tempo dell’impermeabilizzazione con resine non rappresenta un difetto, per lo meno quando il sistema è stato scelto per ragioni architettoniche (estetiche)" (sentenza impugnata, pag. 9 seg.). Il primo giudice ha quindi ritenuto che, sulla scorta del carteggio processuale, il sistema di impermeabilizzazione adottato dall’attrice non poteva ritenersi difettoso. Al riguardo, l’appellante sostiene che il "manto protettivo" non aveva lo scopo di impermeabilizzare l’opera, bensì, come riferito dall’avv. RA 2 nella lettera 22 marzo 2002 (doc. 33), quello di garantire la durata prevista. Tale circostanza sarebbe stata confermata anche dall’arch. __________ __________ (che ha allestito unitamente all’ing. __________ __________ la prova a futura memoria – inc. rich. V – e il referto di cui al doc. 24). Egli ha dichiarato che "ciò che la AO 1 non aveva ancora eseguito nel momento in cui sono intervenuto per la prima volta era la lacca di finitura (lo strato finale) che doveva essere applicata su tutta la superficie del tetto per fissare la sabbia, la quale sabbia serve assieme alla lacca a proteggere la resina" (verbale 14 luglio 2004, pag. 4 in alto). Si aggiunga che la stessa attrice ammette che "mancava in particolare la posa di una sigillatura particolare per la protezione contro i raggi UV sulla parte del tetto ove c’era l’impermeabilizzazione in resina al poliuretano. Ovvio che senza la protezione prevista, la resina già posata si sarebbe rovinata e sarebbe stata sottoposta ad un invecchiamento precoce" (osservazioni, pag. 2 in fondo). Se non che, come indicato sopra il Pretore ha ritenuto l’idoneità del sistema adottato dall’attrice e ha spiegato che il committente ha poi optato per un sistema completamente diverso da quello inizialmente previsto, senza dare all’appaltatrice la possibilità di riparare ai pretesi difetti. La questione, quindi, di sapere se tale manto protettivo fosse volto a un’ulteriore impermeabilizzazione o unicamente a una protezione contro l’usura non incide su tale aspetto, poiché non dimostra che il sistema eseguito dall’appaltatrice fosse concettualmente inidoneo. Al riguardo, l’appellante si limita a sostenere che il perito giudiziario ha spiegato come il materiale utilizzato non fosse "adatto e adeguato, indicato, conveniente, consigliabile" (appello, pag. 15 in alto). In tal modo, tuttavia, il convenuto non si confronta compiutamente con le argomentazioni del Pretore illustrate sopra, che si è scostato, per l’appunto, proprio da tale giudizio peritale, sicché al riguardo l’appello è irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Per tacere del fatto che il perito parla di "materiale" e che le parti concordano sul fatto che sui vetri fosse presente del silicone. Tale circostanza non è imputabile all’appaltatrice, che non era incaricata della fornitura dei vetri. D’altra parte, il convenuto nemmeno sostiene ciò. Su questo punto l’appello dev’essere quindi respinto.
2.2 A suffragio della propria tesi l’appellante menziona (appello, pag. 10 in basso) il passaggio della perizia giudiziaria laddove l’ing. __________ __________ afferma che "dopo aver analizzato i rapporti redatti dalla __________ (doc. 41 e 42) e tutta la documentazione messami a disposizione ritengo che la soluzione proposta, ed in seguito eseguita sotto la regia dell’arch. __________, può essere definita come un intervento di risanamento globale dei vari problemi riscontrati nella costruzione in oggetto, segnatamente numerosi ponti termici, raccordi non ermetici all’aria e infiltrazioni d’acqua. Si sarebbe potuto intervenire anche in maniera meno drastica, magari con interventi puntuali, ma certamente sarebbero rimasti dei problemi in sospeso. Problemi che, se non immediatamente ma in un secondo tempo, si sarebbero manifestati con tutte le conseguenze del caso. In conclusione, considerato tutto quanto emerge dall’incarto, posso quindi definire che l’intervento di risanamento messo in atto risulta adeguato alla situazione venutasi a creare" (pag. 16, risposta n. 6). Se non che, su questo punto il perito ha riferito sull’adeguatezza della soluzione consigliata da __________ e poi adottata dal committente, non sul sistema adottato dall’appaltatrice. Certo, egli riferisce che interventi puntuali avrebbero lasciato problemi in sospeso. Tuttavia, egli non spiega compiutamente che cosa intenda con simili interventi e sulle conseguenze, sicché non è dato di capire se queste ultime possano essere quelle che, con il tipo di costruzione architettonica e di valenza estetica scelta dal committente e progettata dagli arch. IC 1, ci si poteva comunque attendere. Le conseguenze prospettate dal perito potrebbero ad esempio essere quelle sulla durata dell’impermeabilizzazione, che il primo giudice ha spiegato non rappresentare nella fattispecie "un difetto, per lo meno quando il sistema è stato scelto per ragioni architettoniche (estetiche)" (sentenza impugnata, pag. 9 seg.). Anche su questo punto l’appello dev’essere pertanto respinto.
2.3 Il convenuto ritiene assurda l’ipotesi pretorile di terminare l’opera da parte dell’attrice, dato che la vernice sintetica "avrebbe soltanto coperto il gran difetto, ossia la carente aderenza delle membrane a causa della presenza di silicone e le altre magagne (in particolare vetri di dimensioni inferiori rispetto al progetto e posa di una lamiera)" (appello, pag. 13 in fondo). Al riguardo, egli rinvia (appello, pag. 13 in basso) alla deposizione del teste __________ __________ (tecnico edile dipendente dell’attrice in qualità di responsabile della succursale di __________), che ha riferito di aver segnalato all’arch. IC 1 che malgrado la smerigliatura non era possibile garantire la perfetta aderenza a causa delle tracce di silicone sui vetri e laddove egli afferma che "ero consapevole del rischio per eseguire il lavoro come deciso dall’architetto era elevato il rischio di inconvenienti; non mi aspettavo però conseguenze di questo tipo" (verbale 22 gennaio 2004, pag. 5 in basso). L’appellante fa riferimento (appello, pag. 14 in alto) anche alla testimonianza dell’operaio __________ __________, dipendente dell’attrice, laddove egli afferma di aver constatato silicone sui vetri e di aver informato di tale circostanza sia l’arch. IC 1 sia __________ __________, in particolare laddove asserisce che "a me è stato detto di continuare il lavoro subito dopo che il signor __________ e l’arch. IC 1 avevano parlato. Nel momento in cui mi è stato detto erano presenti entrambi, ma io non sono più in grado di dire chi dei due abbia parlato con me" (verbale 7 novembre 2003, pag. 8 in alto) e di aver quindi "eseguito la preparazione del vetro seguendo le indicazioni del signor __________, che ci ha dato ordine di smerigliare il vetro e anche di pulirlo con un solvente" (loc. cit., pag. 7 in alto). Se non che, le circostanze testé menzionate non dimostrano ancora che qualora l’attrice avesse potuto terminare l’opera, non avrebbe potuto validamente ovviare alla presenza del silicone menzionato sopra, ad esempio con la sostituzione dei vetri in questione. Lo stesso vale per la censura dell’appellante sul dovere dell’appaltatrice di non eseguire il lavoro o di farsi rilasciare una dichiarazione di scarico da ogni responsabilità (appello, pag. 21 in basso). Si aggiunga che le testimonianze testé citate comprovano, semmai, che la mancata adesione della membrana al vetro era da ricondurre alla presenza di silicone sullo stesso, come detto sopra non imputabile all’attrice. Inoltre, come rilevato dal Pretore, dalle risultanze di cui sopra risulta che l’attrice ha segnalato alla direzione lavori (arch. IC 1) la presenza di tale silicone e il rischio che l’adesione non fosse garantita (cfr. anche doc. H), mentre quest’ultima ha insistito per la posa dei vetri dei lucernari. Al riguardo, l’appellante ritiene che l’appaltatrice ha agito conscia dell’elevato rischio di inconvenienti che una simile posa comportava (appello, pag. 18 in basso). Tuttavia, il convenuto dimentica che, come rilevato dal primo giudice (sentenza impugnata, pag. 12 in alto), gli arch. IC 1 agivano quali suoi ausiliari (cfr. anche contratto doc. A, dal quale emerge che gli arch. IC 1 erano rappresentanti del committente), sicché il fatto, per il committente, di imputare all’attrice il difetto scaturito dalla presenza di silicone sul vetro per sostenere l’impossibilità di terminare l’opera non può essere tutelato.
3. Il convenuto ritiene che l’opera non è stata eseguita come previsto dal progetto degli arch. IC 1. Al riguardo, egli rinvia al passaggio della testimonianza di __________ __________, laddove ha affermato: "mi viene mostrato il doc. G: riguarda dei dettagli esecutivi che sono stati progettati dagli architetti ma che sul cantiere non sono stati eseguiti come progettati. Di conseguenza io ho ordinato di sospendere i lavori in attesa di ottenere i dettagli dagli architetti. Ricordo in particolare che i vetri dei lucernari erano di dimensioni inferiori rispetto a quelle previste. In seguito sono stati posati previa aggiunta di una lamiera per compensare la differenza di grandezza. Io non ricordo più chi si sia occupato di posare questa lamiera" (verbale 22 gennaio 2004, pag. 2). L’appellante non trae conclusioni da questo suo asserto, in particolare non dice che tali modifiche siano riconducibili all’operato dell’attrice e che abbiano causato i danni da lui pretesi, di modo che al riguardo l’appello è irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Il convenuto rinvia (appello, pag. 18 in mezzo), inoltre, alla missiva 5 aprile 2001 dell’appaltatrice agli arch. IC 1 (doc. G), ove è comunicato che "i dettagli 3, 4 e 6 non sono stati realizzati come da progetto; l’impermeabilizzazione non può essere eseguita come previsto". Tuttavia, nel medesimo scritto l’attrice ha affermato che "i lavori sono provvisoriamente sospesi in attesa di vostre indicazioni". Di conseguenza, non si possono imputare all’attrice difetti nella grandezza dei vetri e nel fatto che sia stata posata una lamiera, considerato da un lato che essa non era la fornitrice degli stessi, dall’altro che dalla testimonianza citata sopra, alla quale lo stesso convenuto rinvia, emerge sulla questione dei vetri e della lamiera il consenso della direzione lavori, ausiliaria del convenuto.
4. L’appellante ritiene di aver comunque notificato i difetti all’appaltatrice, mentre quest’ultima si è rifiutata di eliminare gli stessi, salvo per la posa di un inutile "manto protettore", motivo per cui si è rivolta ad un altro artigiano per la completazione dell’opera (appello, pag. 22-26).
4.1 Il convenuto dimentica, tuttavia, che il Pretore ha ritenuto non dimostrata la difettosità del sistema di impermeabilizzazione in questione, ovvero che con la posa di tale manto vi sarebbero state ancora infiltrazioni d’acqua (sentenza impugnata, pag. 9 in basso e 10 in alto). Sul fatto che il difetto non consisteva nella mancata ultimazione dell’opera, ovvero nella posa del manto in questione, l’appellante rinvia in maniera generica alla testimonianza di __________ __________ (appello, pag. 26 in alto), sicché al riguardo l’appello è irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Inoltre, il primo giudice ha spiegato che l’appaltatrice ha validamente notificato al committente la presenza di silicone sui vetri e il fatto che l’adesione delle membrane non fosse garantita (sentenza impugnata, pag. 11 in basso e 12 in alto). Ciononostante, come illustrato (sopra, consid. 2 seg.), dall’istruttoria è emerso che la direzione lavori, agente quale ausiliaria del committente, ha insistito ugualmente per la posa dei vetri dei lucernari. Di conseguenza, il convenuto non può validamente opporsi al pagamento della mercede vantata dall’appaltatrice per opere che lui stesso (per il tramite della direzione lavori) ha insistito ad avere, seppur conscio della presenza del silicone in questione, e nemmeno chiedere il pagamento del rifacimento del tetto. L’appellante ritiene altresì di aver saputo che occorreva rifare il tetto dal referto 17 luglio 2002 di __________ e dalla testimonianza dell’arch. __________ __________ (appello, pag. 26 in alto e in basso). Se non che, con tale affermazione egli non dimostra che, dando la possibilità all’attrice di posare il manto protettivo o di sostituire i vetri sui quali era presente il silicone (contaminazione che peraltro non può esserle imputata) vi sarebbero comunque state delle infiltrazioni e, quindi, la necessità di modificare il sistema di impermeabilizzazione previsto. Tanto più che il teste __________ __________ ha spiegato di aver "consigliato all’architetto di sostituire le vetrate" e che quest’ultimo "per motivare la sua decisione di non sostituire le vetrate (…) mi ha detto che non sarebbe stato possibile fornire nuove vetrate in tempi brevi" (verbale 22 gennaio 2004, pag. 2 in fondo). Va altresì detto che sebbene nel complemento della perizia sia indicato che "le infiltrazioni sono avvenute anche laddove il nastro Combiflex è stato raccordato con vetri precedentemente trattati dalla AO 1. Inoltre non bisogna dimenticare i problemi di "strappo" riscontrati e dovuti ai fenomeni di dilatazione" (pag. 14, risposta 5d), lo stesso perito ha osservato che tale nastro era stato applicato sul supporto in alluminio (perizia, pag. 15, risposta 4). Il teste __________ __________ ha affermato: "mi viene mostrato il doc. G: riguarda dei dettagli esecutivi che sono stati progettati dagli architetti ma che sul cantiere non sono stati eseguiti come progettati. Di conseguenza io ho ordinato di sospendere i lavori in attesa di ottenere i dettagli dagli architetti. Ricordo in particolare che i vetri dei lucernari erano di dimensioni inferiori rispetto a quelle previste. In seguito sono stati posati previa aggiunta di una lamiera per compensare la differenza di grandezza. Io non ricordo più chi si sia occupato di posare questa lamiera" (verbale 22 gennaio 2004, pag. 2). La censura dell’appellante secondo la quale vi è stata una modifica dell’esecuzione rispetto al progetto ordinario (appello, pag. 18 in basso) è quindi pertinente, ma tale decisione non può essere imputata all’appaltatrice. Nemmeno, di conseguenza, eventuali difetti sono riconducibili a tale decisione. Invero, come illustrato sopra dall’istruttoria è emerso che sia la posa dell’alluminio sia dei vetri contaminati di silicone è da ricondurre alla decisione dell’arch. IC 1, ausiliario del committente.
4.2 Sempre su questo punto, l’appellante ribadisce di aver chiesto agli artigiani di intervenire per "conservare lo statu quo ed evitare ulteriori danni", mentre l’attrice si sarebbe rifiutata, pretendendo addirittura di occultare i difetti con la posa del "manto protettore". Motivo per cui il convenuto sostiene di essere stato costretto a rivolgersi a terzi per il rifacimento del tetto. Di conseguenza, egli chiede il pagamento del costo di tale rifacimento, che equivarrebbe in definitiva al minor valore dell’opera (appello, pag. 26 in fondo e 27 in alto). Sulla questione di tale manto protettore si rinvia a quanto esposto sopra. Per il resto, va detto che il Pretore ha spiegato che il costo del rifacimento non può equivalere a quello dell’eventuale minor valore, poiché trattasi di messa in opera del diverso tipo di impermeabilizzazione, non di riparazione (sentenza impugnata, pag. 11 in alto). Con tale censura l’appellante non si confronta, sicché al riguardo l’appello è irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Per tacere del fatto che a dimostrazione della sua richiesta di eliminazione dei difetti il committente ha rinviato a risultanze processuali che tuttavia non gli sono di ausilio (loc. cit., pag. 26 in basso). Invero, con la domanda 3.2 dell’istanza di assunzione di prova a futura memoria egli ha chiesto: "in caso affermativo (alla domanda 3.1: la casa di abitazione in corso di costruzione sul mappale RFD di __________ __________ accusa difetti?), dia una descrizione degli stessi allegando la documentazione fotografica e precisando le cause per ogni singolo difetto", e non, come allegato dall’appellante, "interventi necessari per poter rendere la casa abitabile". Si aggiunga che anche qualora fosse stata posta la domanda asserita dall’appellante, la stessa non era indirizzata all’appaltatrice e, quindi, non potrebbe valere come valida richiesta di eliminazione di presunti difetti. Dal verbale 7 agosto 2001 (prova a futura memoria, inc. DI.2001.170), poi, non emerge che il committente abbia chiesto all’appaltatrice l’eliminazione degli asseriti difetti. Dallo scritto dell’avv. RA 1 2 gennaio 2002 all’avv. RA 2 (doc. 30) risulta la richiesta di posare una stuoia isolante allo scopo di consentire l’ispezione degli stessi. Chiedendo ciò, il committente ha di fatto sospeso l’ultimazione dell’opera. Egli ha inoltre comunicato di aver incaricato l’ing. __________ __________ e l’arch. __________ __________ di allestire una relazione sugli interventi necessari per poter rendere abitabile la casa, che sarebbe stata trasmessa a tutti gli artigiani con l’invito a partecipare a una riunione al fine di trovare una soluzione bonale. Il 29 marzo 2002 egli ha poi proposto delle date per tale discussione (doc. 35). Ciò non equivale, tuttavia, a una richiesta di eliminazione difetti. Su questo punto l’appello dev’essere pertanto respinto.
5. Il convenuto sostiene che l’attrice abbia agito con colpa. Va subito precisato che qualora con le proprie censure egli miri ad invocare la difettosità dell’opera, esse non possono essere ritenute. Invero, egli non si confronterebbe in tal modo con l’argomentazione del Pretore secondo il quale a prescindere dalla questione di sapere se l’opera fosse difettosa, il committente ha optato per il rifacimento integrale dell’impermeabilizzazione tramite un sistema diverso rispetto a quello commissionato all’attrice, senza dare a quest’ultima la possibilità di riparare gli eventuali difetti (sentenza impugnata, pag. 10 in mezzo). Le censure andrebbero quindi vagliate unicamente per quanto concerne il danno che il convenuto pretende aver subìto a seguito dei difetti da lui asseriti ai lucernari. Se non che, il Pretore ha spiegato che a poco giova la questione di sapere se vi fosse un difetto imputabile all’attrice, dato che il convenuto non ha evidenziato quali dei pretesi danni siano riconducibili a eventuali infiltrazioni d’acqua dalle fessure nelle zone di raccordo sul tetto e quali all’infiltrazione dal lucernario (sentenza impugnata, pag. 13 in fondo). Di conseguenza, le argomentazioni dell’appellante su presunti difetti del sistema di impermeabilizzazione utilizzato dall’attrice (appello, pag. 15-18) e ad "altri difetti imputabili direttamente e/o indirettamente con l’appellato" (loc. cit., pag. 16 in basso) non sono di ausilio alla sua tesi.
6. L’appellante sostiene di essere stato tenuto all’oscuro del contenuto della lettera 5 aprile 2001 (doc. G), come risulterebbe dallo stralcio del suo nome su tale scritto con la dicitura "non spedito a richiesta IC 1!". Lo stesso dicasi per la missiva 6 aprile 2001 (doc. H), dove non figura tra i destinatari. Egli ritiene che così facendo l’appaltatrice sia stata complice nel rompere il rapporto di rappresentanza del committente con la direzione lavori. Di conseguenza, l’attrice non avrebbe solo violato il proprio dovere di diligenza nei suoi confronti, ma avrebbe attuato una dissimulazione fraudolenta (appello, pag. 19). Il Pretore ha spiegato che l’arch. IC 1 (interrogatorio formale 14 luglio 2004) ha giustificato la richiesta di non inviare lo scritto doc. G al committente con il desiderio di spiegare personalmente a costui tale contenuto e ha confermato di averlo poi effettivamente informato. Inoltre, egli ha affermato di aver discusso del contenuto del doc. G sul cantiere in presenza anche del committente. Di conseguenza, il primo giudice ha ritenuto che il convenuto doveva essere forzatamente a conoscenza delle problematiche in questione (sentenza impugnata, pag. 12 in basso). Al riguardo, l’appellante ha anzitutto affermato che la dichiarazione dell’arch. IC 1 non sia credibile, "in quanto corresponsabile del disastro" (appello, pag. 19 in fondo). Inoltre, egli ritiene che se questi avesse discusso con lui della questione, allora non sarebbe stato necessario spiegargli il contenuto del doc. G. Infine, il convenuto sostiene che nell’incarto non vi è la ben che minima traccia per affermare che egli abbia partecipato alle discussioni sul cantiere. Anzi, la posa sarebbe stata eseguita subito dopo il colloquio tra __________ __________ e l’arch. IC 1 (appello, pag. 20 seg.). Se non che, non va dimenticato che, come accertato dal primo giudice (sentenza impugnata, pag. 12 in alto), l’arch. IC 1 agiva come ausiliario del committente, di modo che il suo comportamento è imputabile al committente come se si trattasse di un suo proprio comportamento. L’appellante non contesta tale circostanza, tant’è che asserisce l’esistenza di "un rapporto di rappresentanza", ma ritiene che l’appaltatrice, non inviandogli copia della missiva di cui al doc. G, sia stata complice con l’architetto nel "rompere" tale rapporto (appello, pag. 19 in mezzo). La censura non può essere condivisa. Invero, __________ __________ ha spiegato che "l’annotazione in calce al doc. G è stata da me redatta su richiesta dell’arch. IC 1 che mi aveva pregato di non spedire il fax al signor AP 1 poiché voleva essere lui a spiegargliene il contenuto" (verbale 22 gennaio 2004, pag. 2 in mezzo). Essendo l’arch. IC 1 il rappresentante del committente e non avendo egli espresso il desiderio di tenere all’oscuro della circostanza il convenuto, ma anzi di volergliela comunicare personalmente, all’appaltatrice non può essere rimproverato di non aver informato della questione direttamente il committente. E ciò indipendentemente dalla questione di sapere se l’architetto abbia poi riportato la circostanza al convenuto. Al riguardo, l’appellante ritiene che il fatto, per l’attrice, di non aver menzionato la notifica di cui ai doc. G e H nella corrispondenza e durante i sopralluoghi successivi alle infiltrazioni, significa che era conscia dell’inesistenza della stessa. Tant’è che essa non avrebbe sollevato la questione neppure di fronte al "problema della responsabilità affrontato dall’avv. RA 2 nei doc. 29 e 38", limitandosi ad asserire che l’opera non era ancora terminata (appello, pag. 21 in basso). Tuttavia, il mero fatto di non aver sollevato tale questione prima dell’introduzione della causa non dimostra ancora che l’appaltatrice sapesse che l’arch. IC 1 non aveva intenzione di riportare la notifica al committente. Di conseguenza, la censura non può essere condivisa.
7. L’appellante critica, infine, il calcolo esperito dal Pretore. Egli ritiene anzitutto che, sulla scorta del doc. BB, vi sia un 3% di sconto (appello, pag. 27 in fondo). La circostanza non può essere presa in considerazione, essendo stata evocata per la prima volta e quindi irritualmente solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. calcolo conclusioni, pag. 15). Egli ritiene, altresì, di aver versato un secondo acconto di fr. 32'083.95, rinviando anche in questo caso al doc. BB. Al riguardo, il Pretore ha rifiutato tale deduzione spiegando che il convenuto non aveva addotto, prima delle conclusioni, tale fatto (sentenza impugnata, pag. 7). Il convenuto sostiene, invece, che ciò sia "assurdo in quanto la circostanza è ammessa nella fattura finale n. __________ del 17.04.2002, prodotta con la petizione, per cui, trattandosi di una prova regina, non occorreva nessun commento, bastando la contestazione di tutto l’importo preteso dall’appellata contenuta al punto 6 della risposta e riconvenzionale" (appello, pag. 27 in fondo). Egli ritiene che, semmai, sarebbe stata l’attrice a dover dimostrare che tale acconto, riportato nella fattura finale, non era in realtà stato versato (loc., cit., pag. 28 in alto). Nella petizione l’attrice ha affermato che il committente non aveva versato il secondo acconto (pag. 4). Da parte sua, il convenuto si è limitato ad asserire che la controparte "non può pretendere nulla" (risposta, pag. 6). La contestazione globale della pretesa dell'attrice è quindi troppo generica per poter essere considerata sufficiente ai sensi dell'art. 170 cpv. 2 CPC. È ben vero che tale disposto riserva contrarie risultanze di causa. Tuttavia, non va dimenticato che lo scopo della contestazione è anche quello di mettere la controparte nella situazione di rilevare quali singoli fatti essa debba provare (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano, 2005, n. 9 ad art. 170 CPC). Considerato che l’attrice aveva precisato il mancato versamento dell’acconto e che il convenuto non ha obiettato alcunché al proposito prima delle conclusioni, essa poteva legittimamente credere che tale circostanza non era contestata. Di conseguenza, anche su questo punto l’appello dev’essere respinto.
8. In conclusione, l’appello va respinto in ogni suo punto. Gli oneri processuali di appello seguono la soccombenza dell’appellante, che rifonderà alla controparte AO 1 un’equa indennità per ripetibili. Quanto agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso è determinato dalle conclusioni rimaste controverse dinanzi a questa sede (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF). Secondo l’art. 53 LTF l’importo della domanda riconvenzionale non è sommato con quello della domanda principale (cpv. 1). Qualora le pretese della domanda principale e quelle della domanda riconvenzionale si escludano a vicenda e una della due domande non raggiunga il valore litigioso minimo, tale valore è reputato raggiunto anche per quest’ultima se il ricorso verte su entrambe le domande (cpv. 2). Nella fattispecie il valore litigioso della domanda principale è di fr. 32'797.60 (fr. 53'018.10 ./. 20'220.50). Quello della domanda riconvenzionale è di fr. 101'726.45. Entrambi gli importi raggiungono il valore litigioso minimo di fr. 30'000.- previsto dall’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per i quali motivi,
richiamati sulle spese l’art. 148 CPC e la TG,
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 21 settembre 2007 di AP 1 è respinto.
2. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'500.b) spese fr. 50.fr. 1550.sono posti a carico di AP 1, che verserà a AO 1 fr. 5'200.- per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
-; -; -.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).