Incarto n. 12.2007.183
Lugano 20 aprile 2009/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.98 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 9 giugno 2005 da
AP 1
contro
AO 1 e AO 2 rappr. dall’ RA 2
chiedente la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 28'957.80 oltre interessi al 5% dal 30 novembre 2004 e di AP 1 al pagamento di fr. 28'957.80 oltre interessi al 5% dal 9 giugno 2005, domande alle quali la convenuta si è opposta, mentre il convenuto è rimasto precluso e sulle quali il Pretore ha statuito il 13 agosto 2007, accogliendo la petizione nei confronti del convenuto e respingendola nei confronti della convenuta;
appellante la parte attrice che con atto di appello del 3 settembre 2007 chiede la riforma del citato giudizio nel senso di accogliere la petizione nei confronti della convenuta per l’importo di fr. 23'250.- oltre interessi al 9% dal 9 giugno 2005, con protesta di spese e ripetibili;
mentre con osservazioni 3 ottobre 2007 la convenuta propone la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile, con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Il 22 febbraio 2002 AO 1 e AO 2 hanno concluso un contratto di leasing con oggetto il veicolo __________, numero di telaio __________ (doc. B). L’8 agosto 2004 AO 1, alla guida del veicolo sopra citato, ha avuto un incidente della circolazione, in seguito al quale il veicolo è rimasto gravemente danneggiato. AO 1 ha incaricato della riparazione AP 1, alla quale ha ceduto i crediti nei confronti della propria compagnia di assicurazioni (doc. E). AP 1 ha eseguito la riparazione e ha emesso l’11 ottobre 2004 una fattura per l’importo di fr. 28'957.80 (doc. F), che ha trasmesso alla compagnia di assicurazioni. Quest’ultima il 29 novembre 2004 ha rifiutato le proprie prestazioni, poiché il contratto di assicurazione casco con AO 1 era stato disdetto per reticenza dell’assicurato (doc. G e N).
B. AP 1 si è rivolta con petizione 9 giugno 2005 alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, chiedendo il pagamento della propria fattura di fr. 28'957.80 a AO 1, in quanto committente dei lavori eseguiti e alla proprietaria del veicolo, AO 2, in virtù dell’indebito arricchimento. AO 1 non si è costituito in giudizio ed è rimasto precluso, mentre AO 2 ha chiesto di respingere la petizione.
C. Con sentenza 13 agosto 2007 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha accolto la petizione nei confronti di AO 1, condannandolo a versare fr. 28'957.80 oltre ad interessi del 5% dal 30 novembre 2004, e ha respinto l’azione nei confronti della convenuta AO 2. La tassa di giustizia di fr. 1'400.- e le spese sono state poste a carico di AO 1 per fr. 400.- e per il resto a carico dell’attrice, tenuta inoltre a rifondere alla convenuta AO 2 fr. 3'500.- per ripetibili. AO 1 è inoltre stato condannato a versare all’attrice fr. 2'000.- per ripetibili.
D. AP 1 ha interposto appello il 3 settembre 2007 contro il giudizio pretorile, chiedendone la riforma nel senso di condannare la convenuta AO 2 al pagamento di fr. 23'250.- oltre interessi al 5% dal 9 giugno 2005. Nelle proprie osservazioni del 3 ottobre 2007 AO 2 postula la conferma del giudizio pretorile, con protesta di spese e ripetibili. Con raccomandata 10 ottobre 2007 l’appellata chiede lo stralcio della causa dai ruoli per desistenza, in quanto l’appellante le ha versato il 4 ottobre 2007 le ripetibili di prima istanza, dimostrando in tal modo la propria volontà di non procedere oltre nel contenzioso. Interpellata dalla presidente della Camera, l’appellante ha comunicato il 19 ottobre 2007 di aver versato le ripetibili di prima istanza in seguito a una svista e di voler mantenere l’appello, chiedendo il rimborso della somma versata erroneamente a titolo di ripetibili di prima sede. Al che l’appellata si è confermata nella propria domanda di stralcio dell’appello, rifiutando di restituire l’importo ricevuto, legittimamente versato.
e considerato
in diritto:
1. In ordine l’appellata chiede che l’appello sia stralciato dai ruoli per intervenuta desistenza dell’appellante, che le ha versato senza condizioni l’importo di fr. 3'500.- per ripetibili posto a suo carico nella sentenza impugnata, dimostrando in tal modo di accettarla senza riserve. Su tale richiesta le parti si sono espresse il 19 e 26 ottobre 2007, l’appellante sostenendo che si è trattato di un errore, mentre l’appellata ribadisce la richiesta di stralcio per desistenza. L’appellante ammette di aver versato alla controparte il 4 ottobre 2007 fr. 3'500.- a titolo di ripetibili, come statuito dal Pretore e sostiene di aver commesso un errore, ribadendo la propria volontà di mantenere l’appello.
Ai sensi dell’art. 352 CPC la desistenza di una parte pone fine alla lite ed ha forza di cosa giudicata. Il ritiro dell’azione è quindi un atto di procedura unilaterale che deve provenire dal soggetto-attore nella fase processuale alla quale la rinuncia si riferisce. Esso è indirizzato al giudice. Trattandosi di una dichiarazione unilaterale (il che non impedisce che sia contenuta in un atto sottoscritto anche dalla controparte) il conseguente effetto si produce nel momento in cui la stessa è indirizzata dal dichiarante al giudice, sottostando in tal modo al principio della spedizione e non a quello della ricezione. Il versamento delle ripetibili di prima sede non configura una desistenza, già per il fatto che l’appellante non ne ha dato comunicazione alla Camera né ha dichiarato formalmente di ritirare l’appello, anzi, interpellata al riguardo dalla presidente della Camera ha ribadito la sua intenzione di mantenerlo. La volontà di ritirare l’appello non è quindi stata accertata e la domanda di stralcio della causa presentata dall’appellata va respinta siccome infondata.
2. Nella fattispecie il Pretore ha respinto la petizione nei confronti della convenuta, proprietaria del veicolo in leasing. Egli ha ammesso l’arricchimento di costei, il cui veicolo dato in leasing era stato riparato e riportato alla completa funzionalità dopo l’incidente della circolazione causato dal prenditore di leasing. Ha tuttavia escluso che l’arricchimento fosse indebito, per il motivo che il contratto di leasing prevedeva l’assunzione di tutti i costi di riparazione da parte del prenditore di leasing. L’insolvenza di quest’ultimo, prosegue il Pretore, non può sovvertire le norme sull’indebito arricchimento, poiché il rischio aziendale insito nell’insolvenza del committente spettava alla carrozzeria, cognita per altro del fatto che il veicolo era in leasing.
3. L’appellante rimprovera al Pretore di aver fondato a torto il proprio giudizio applicando una giurisprudenza federale che non si attaglia alla fattispecie. Essa rileva che le sentenze pubblicate in DTF 99 II 131 e 97 II 66, evocate nella sentenza impugnata, presentano fondamentali differenze con la fattispecie, perché in quei casi esisteva un rapporto contrattuale tra la parte “arricchita” e terzi relativo alla prestazione ottenuta. L’appellante osserva che nel suo caso, invece, la proprietaria del veicolo non ha concluso alcun rapporto contrattuale per la riparazione del veicolo di sua proprietà, ordinata dal prenditore di leasing rivelatosi poi insolvente. In tale modo la proprietaria ha ottenuto un veicolo rimesso a nuovo, nonostante l’insolvenza avverata del prenditore di leasing, mentre la carrozzeria che ha eseguito i lavori rimane impagata. Infatti, prosegue l’appellante, essa ha arricchito il patrimonio della proprietaria del veicolo, che deve dunque risarcirla al posto del prenditore di leasing. L’attrice afferma inoltre di aver fatto quanto da lei era esigibile per cautelarsi, avendo chiesto al prenditore di leasing suo committente la cessione dei diritti nei confronti della società di assicurazioni. Il rischio aziendale insito nell’insolvenza del prenditore di leasing, afferma poi l’appellante, ricade anche sulla società di leasing.
4. Secondo l’art. 62 CO chi senza legittima causa si trova arricchito a danno dell’altrui patrimonio, è tenuto a restituire l’arricchimento. I presupposti per l’applicazione di questa norma si concretizzano nell’arricchimento di un soggetto, nell’impoverimento altrui e nell’assenza di una giusta causa. L’arricchimento si descrive come un vantaggio economicamente valutabile dovuto ad un incremento patrimoniale oppure ad un mancato impoverimento. L’impoverimento altrui, invece, consiste in un pregiudizio economico derivante da una lesione degli interessi protetti dall’ordinamento. Tra impoverimento ed arricchimento deve sussistere un nesso di stretta correlazione, definibile come causalità diretta. Per cui è da escludere la possibilità di proporre un’azione giudiziale nei confronti del soggetto che ha conseguito un vantaggio patrimoniale per tramite di una terza persona. Ultima componente essenziale dell’indebito arricchimento è costituito dalla mancanza di una giusta causa, ossia una causa che lo giustifichi. La restituzione è prevista, in particolare, nei casi in cui l’arricchimento è avvenuto senza causa, per una causa non avveratasi o che ha cessato di esistere.
5. Nella fattispecie è assodato, come rilevato dal Pretore, che a seguito della riparazione dell’autovettura la società di leasing convenuta ha avuto un aumento dei suoi attivi (perizia giudiziaria, risposta n. 4.5) grazie al lavoro svolto dall’appellante. Il veicolo dato in leasing, infatti, è stato riportato alla funzionalità dopo che era stato ridotto a un rottame nell’incidente causato dal dal prenditore di leasing. L’impoverimento dell’attrice, la cui fattura non è stata pagata dal committente dei lavori, è quindi certo. Il nesso tra l’arricchimento e l’impoverimento è anche dato. Il Pretore ha escluso nondimeno l’indebito arricchimento per il motivo che il contratto di leasing stipulato tra la convenuta e il prenditore di leasing poneva a carico di quest’ultimo le riparazioni a causa di incidenti (doc. 3, clausola 9.3). L’arricchimento della proprietaria del veicolo trovava quindi la sua causa, secondo il Pretore, nel contratto di leasing per l’uso del noto veicolo e non era quindi indebito. L’attrice contesta tale conclusione, sostenendo che tra di essa e la proprietaria del veicolo non sussisteva alcun rapporto contrattuale, con la conseguenza che le prestazioni eseguite lo sono state senza alcun valido motivo e devono essere restituite. A torto. È pacifico in causa che i lavori di riparazione sono stati ordinati all’attrice dal prenditore di leasing (doc. E, F, M), ciò che configura la conclusione di un contratto di appalto. Le prestazioni eseguite sul veicolo avevano pertanto una giusta causa contrattuale già in base al contratto di appalto tra l’attrice e il prenditore di leasing. Ma non solo. In base al contratto di leasing relativo al veicolo danneggiato il prenditore del leasing aveva l’obbligo di provvedere a sue spese ai costi di riparazione (doc. 3, clausola 9.3) e di restituire il veicolo in buono stato. La rimessa in funzionalità del veicolo trova dunque la “giusta causa” nel contratto di appalto tra l’attrice e il convenuto prenditore del leasing, al quale si aggiunge il contratto che legava quest’ultimo alla proprietaria del veicolo. La circostanza che il committente non abbia pagato la fattura doc. F non è rilevante, la proprietaria del veicolo non potendo essere ritenuta responsabile dell’inadempienza contrattuale di costui. Non risulta d’altra parte provato in causa che il committente sia insolvente e non possa, in definitiva, onorare la fattura per i lavori da lui ordinati. L’attrice non ha del resto addotto di aver escusso senza esito il committente, pur disponendo di un riconoscimento di debito (doc. E), e alle prime difficoltà ha preferito rivolgersi direttamente alla proprietaria del veicolo. Accertata l’esistenza di una “giusta causa, le prestazioni eseguite dall’attrice non costituiscono un indebito arricchimento dell’appellata e l’appello deve di conseguenza essere respinto, senza che sia necessario entrare nelle argomentazioni relative al rischio aziendale e alle precauzioni da prendere per cautelarsi dall’insolvenza dei clienti. È appena sufficiente ricordare che nella fattispecie il prenditore del leasing non poteva nemmeno cedere il proprio credito nei confronti dell’assicuratore casco (doc. F), già per il fatto che tali pretese erano già state cedute, per contratto, alla proprietaria del veicolo (doc. 3, clausola 6.2; cessione casco totale del 1° marzo 2002, doc. 4).
6. Ne deriva che l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. Gli oneri processuali, comprensivi di tassa di giustizia, spese e indennità per ripetibili, seguono la soccombenza dell’attrice.
Per questi motivi,
visti per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e il regolamento sulle ripetibili
dichiara e pronuncia:
1.L’appello 3 settembre 2007 di AP 1 è respinto.
2.Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 700.b) spese fr. 50.fr. 750.già anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’appellata fr. 2'500.- per ripetibili.
3. Intimazione:
- AP 1, __________
- AO 1, __________ § - avv. RA 2, __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).