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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.08.2008 12.2007.145

14. August 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,327 Wörter·~17 min·3

Zusammenfassung

Contratto d'impresa generale

Volltext

Incarto n. 12.2007.145

Lugano 14 agosto 2008/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2004.13 della Pretura del Distretto di Blenio - promossa con petizione 13 agosto 2004 da

 AO 1  AO 2 entrambe rappr. da RA 1  

contro

 AP 1  AP 2 entrambi rappr. da RA 2  

con cui le attrici hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 135'517.- oltre interessi;

domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Segretario assessore con sentenza 21 maggio 2007 ha accolto per fr. 88'296.25 più interessi;

appellanti i convenuti con atto di appello 11 giugno 2007, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione o in subordine di accoglierla unicamente per fr. 52'876.25, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre le attrici con osservazioni 27 agosto 2007 postulano la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con contratto d’impresa generale 21 luglio 2001 (doc. A inc. n. DI.2003.9 rich.) AP 1 e AP 2 hanno incaricato le ditte AO 2 e AO 1 di edificare, con la formula “chiavi in mano”, una casa unifamiliare sulla part. n. __________ di __________. Il contratto, integrato dalla relazione tecnica, dalla planimetria 1:500, dai piani 1:100, dal piano delle canalizzazioni e dalla licenza edilizia, prevedeva il pagamento di una mercede di fr. 420'000.-, nella quale erano compresi, oltre al costo del terreno (fr. 50'000.-), i lavori e le forniture necessarie alla costruzione dell’opera conformemente alle indicazioni contrattuali; le installazioni di cantiere, protezioni, recinzioni e regolazione del traffico, la direzione del cantiere, gli onorari degli architetti ed ingegneri, il consumo di acqua e di elettricità del cantiere, la pulizia generale dell’edificio prima della consegna e gli interessi di costruzione. Espressamente esclusi dal contratto erano invece le tasse per allacciamenti, le opere da gessatore, la cucina, le opere da piastrellista, la fornitura di apparecchi sanitari, le impermeabilizzazioni speciali e i drenaggi, nonché le modifiche e le aggiunte apportate alle prestazioni contrattuali. Il 6 maggio 2002 (doc. 2) le parti hanno concordato una parziale modifica del contratto d’impresa generale, nel senso di non eseguire alcune prestazioni previste e di aggiungerne altre, tra cui la struttura del piano interrato con il relativo impianto elettrico, il tutto con un maggior esborso quantificato in fr. 20'407.-.

                                         Ultimati i lavori esterni, la ditta AO 1 ha inviato una prima fattura di fr. 110'857.95 (già comprensiva degli acconti nel frattempo ricevuti, cfr. doc. A) per le opere riguardanti l’abitazione, la sistemazione esterna, i drenaggi, le scale d’accesso ed altre opere fuori contratto, poi seguita da una seconda di fr. 13'159.05 (doc. B), relativa all’esecuzione dei posteggi coperti. A saldo delle sue pretese, la ditta AO 2 ha a sua volta emesso una fattura di fr. 11'500.- (doc. D).

                                   2.   Con la petizione in rassegna AO 1 e AO 2 hanno chiesto la condanna di AP 1 e AP 2 in solido al pagamento di fr. 135'517.- oltre interessi, somma corrispondente alle tre fatture rimaste impagate.

                                         I convenuti si sono opposti alla petizione, rilevando come le somme pretese dalle attrici, sempre che non fossero già state saldate come sembrava risultare da una dichiarazione del direttore dei lavori (doc. 1), dovevano essere compensate con il minor valore dell’opera non terminata, con i difetti riscontrati, con le opere eseguite direttamente dai committenti ed altri danni.

                                   3.   Con la sentenza qui impugnata il Segretario assessore, richiamate correttamente le norme sul contratto d’appalto (art. 363 segg. CO), ha dapprima escluso che i convenuti potessero prevalersi della dichiarazione di cui al doc. 1. Sulla base delle risultanze istruttorie ed in particolare della perizia giudiziaria, il giudice di prime cure ha quindi stabilito che le attrici, oltre alla mercede pattuita nel contratto d’appalto generale (fr. 420'000.-), aumentata di quanto previsto nella sua aggiunta (fr. 20'407.-), potevano pretendere un’ulteriore remunerazione per le opere supplementari eseguite (fr. 39'026.10) e per la loro progettazione e direzione lavori (fr. 3'228.-). Preso atto dei pagamenti effettuati dai convenuti (fr. 375'864.85) e del minor valore dell’opera a seguito della sua difettosità (fr. 18'500.-), egli ha pertanto determinato in fr. 88'296.25 più interessi il saldo dovuto alle attrici, somma per la quale ha parzialmente accolto la petizione.

                                   4.   Con l’appello che qui ci occupa i convenuti, in riforma del querelato giudizio, chiedono in via principale di respingere la petizione, ribadendo che con lo scritto di cui al doc. 1 il direttore dei lavori aveva dato atto del pagamento di tutti gli artigiani e fornitori, ivi comprese quindi le attrici. In subordine auspicano che la petizione venga accolta limitatamente a fr. 52'876.25 più interessi (recte: fr. 54'205.95, dovendosi aggiungere l’IVA alle posizioni non impugnate drenaggi alla base del muro, pilastri con e senza quadro elettrico e muro versante sud), contestando che le spese per il muretto in beton sul muro di pietra (fr. 5'354.-), per le opere varie come a distinta doc. 81 rich. compresi i drenaggi nel cantinato (fr. 5'330.-) e per la scala di accesso all’entrata (fr. 9'515.40) costituissero opere supplementari, rilevando che l’errore nel posizionamento dei pilastri dei posteggi coperti aveva causato loro un danno (fr. 3'500.-), escludendo che alle attrici potesse essere riconosciuto un ulteriore onorario per la progettazione e la direzione dei lavori delle opere supplementari (fr. 3'228.-) ed evidenziando come i pagamenti effettuati ammontassero a fr. 383'027.75. Essi inoltre rimproverano al primo giudice di non aver ammesso, a torto, le compensazioni per le posizioni relative ai difetti per odori, muretto sopra scala, posa recinzione esterna, modifiche apportate ai gradini e rimozione terra di montagna. Censurata, infine, è anche la data di decorrenza degli interessi attribuiti alla controparte.

                                   5.   Delle osservazioni con cui le attrici postulano la reiezione del gravame, si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

                                   6.   Con la prima censura d’appello i convenuti sostengono che il prezzo pattuito per l’edificazione della loro casa sarebbe già stato completamente pagato e a comprova di questa circostanza fanno riferimento alla dichiarazione firmata il 7 febbraio 2003, oltre che da loro, dal direttore dei lavori arch. __________ __________ (doc. 1), il quale, in uno scritto indirizzato al C__________ __________, aveva tra l’altro dato atto che non sussistevano motivi per l’iscrizione di ipoteche legali in quanto i diversi artigiani e ditte fornitrici / partecipanti erano stati saldati rispettivamente lo sarebbero stati con i pagamenti di complessivi circa fr. 100'000.- risultanti dalla lista allegata a quel momento, in cui era tra l’altro indicato un importo di circa fr. 30'000.- alla ditta AO 1. Il Segretario assessore ha escluso che quel documento potesse essere rilevante in quanto lo stesso, per altro indirizzato alla banca e finalizzato all’ottenimento del consolidamento del credito di costruzione, non era stato sottoscritto né dalla ditta AO 1, né dalla ditta AO 2, tanto più che all’arch. __________ non risultava essere stato conferito il potere di rappresentare gli appaltatori o di amministrare la società semplice da essi costituita, né risultava che egli nell’occasione avesse agito per loro conto (sentenza p. 17). In questa sede i convenuti contestano che il documento in questione, a loro dire sottoscritto dall’arch. __________ in rappresentanza delle attrici e quanto meno della ditta AO 2, potesse essere valido solo nei confronti della banca, tanto più che nessuno ne aveva sostenuto il carattere falso o simulato. La censura è infondata. Contrariamente all’assunto dei convenuti, è innanzitutto incontestabile che l’arch. __________ abbia sottoscritto la dichiarazione litigiosa a titolo personale, quale direttore dei lavori, e non in rappresentanza delle attrici: i convenuti non hanno in effetti provato in virtù di quali circostanze costui, a cui non era stato conferito un tale potere di rappresentanza nel contratto e che nemmeno era organo della omonima SA (cfr. l’ispezione a RC effettuata d’ufficio dalla scrivente Camera), potesse essere considerato un valido rappresentante delle attrici o almeno di una di esse, non potendo evidentemente bastare la loro semplice affermazione, non suffragata da alcuna prova, che egli le avesse “sempre” rappresentate. La questione non necessita in ogni caso di essere ulteriormente approfondita. Il documento in questione non concerneva infatti il rapporto contrattuale tra le attrici e i convenuti, ma unicamente quello tra questi ultimi e la banca che aveva erogato il credito di costruzione, il tutto in vista del suo consolidamento: di qui la menzione nello scritto che lo stesso veniva rilasciato “in fede e coscienza ad uso del C__________ __________”. Che la dichiarazione nulla avesse a che fare con il rapporto contrattuale con le attrici e comunque non andasse intesa quale rinuncia ad eventuali crediti, era del resto provato dal fatto che già poco più di un mese dopo, senza che nel frattempo si fossero verificate circostanze di rilievo, ai convenuti erano poi state trasmesse le fatture di cui ai doc. A e B (che facevano seguito ad altre precedenti 2 fatture, inviate il 20 febbraio e il 4 marzo 2003, cfr. doc. 69 rich. e doc. C inc. n. DI.2003.9 rich.), accompagnate da un’istanza di iscrizione d’ipoteca legale provvisoria (inc. n. DI.2003.9 rich.). Ma comunque nemmeno il tenore del documento può a ben vedere suffragare la tesi dei convenuti, secondo cui il rapporto contrattuale dovrebbe essere considerato saldato con i pagamenti di circa fr. 100'000.- indicati nella distinta allegata: dalla ricostruzione contabile effettuata dal giudice di prime cure (sentenza p. 20-22), non contestata in questa sede, è in effetti risultato che i convenuti, dopo il 7 febbraio 2003, nemmeno hanno pagato i circa fr. 30'000.- che avrebbero dovuto versare alla ditta AO 1; essi hanno anzi pagato solo fr. 16'141.50 al serramentista, fr. 10'000.- al falegname, fr. 5'900.- all’elettricista e fr. 1'191.15 al metalcostruttore, così che la differenza non pagata rispetto ai circa fr. 100'000.-, di circa fr. 66'767.35, andava forzatamente versata alle attrici nella loro qualità di impresa generale. Si aggiunga poi che la dichiarazione neppure teneva conto dei lavori di sistemazione esterna e degli interventi che non davano diritto alla garanzia dell’ipoteca legale (tra cui la fattura dell’architetto e direttore dei lavori, cfr. doc. D).

                                   7.   Nell’ipotesi, che si è qui verificata, in cui la petizione non dovesse essere già respinta in considerazione della sottoscrizione del doc. 1 da parte dell’arch. __________, i convenuti espongono tutta una serie di ragioni che imporrebbero di ridurre le somme dovute alle attrici in capitale ed interessi.

                                7.1   Essi affermano innanzitutto che il muretto in beton sul muro di pietra (fr. 5'354.-), le opere varie come a distinta doc. 81 rich. compresi i drenaggi nel cantinato (fr.  5'330.-) e la scala di accesso all’entrata (fr. 9'515.40) non costituivano in realtà opere supplementari, da pagare a parte, ma erano comprese nel contratto “chiavi in mano”. A torto. Il perito giudiziario, sulla base in particolare dei disegni allegati al contratto, ha in effetti rilevato che nessuna delle posizioni descritte al punto 2 del doc. A, tra le quali vi erano proprio il muretto in beton sul muro di pietra e la scala di accesso all’entrata, era parte integrante del contratto d’impresa generale e delle aggiunte apportate con il doc. 2 (perizia p. 7). Il fatto che egli in seguito abbia aggiunto di concordare comunque sul fatto che i committenti avrebbero potuto comprensibilmente supporre che tali opere fossero comprese nel prezzo pattuito (perizia p. 7, cfr. pure p. 5) non migliora la posizione dei convenuti, anche perché l’esperto non è stato in grado di fornire alcuna ragione tecnica oggettiva a sostegno di una tale conclusione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 12 ad art. 247). Nulla permette del resto di ritenere che le due opere fossero indispensabili o che il muretto in questione, la cui esecuzione aveva oltretutto trovato riscontro solo in una successiva domanda edilizia, potesse rientrare - diversamente dai muri ciclopici (cfr. perizia p. 2 e 5) - tra i muri di sostegno previsti inizialmente nella relazione tecnica annessa al contratto o ancora fosse stato eseguito a seguito di un errore o di una scelta imputabile all’impresa, circostanza quest’ultima per altro evocata per la prima volta e quindi irritualmente solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Quanto alla tesi secondo cui le opere varie come a distinta doc. 81 rich. compresi i drenaggi nel cantinato non costituivano a loro volta opere supplementari, la stessa è irricevibile, non essendo stata addotta in sede conclusionale (p. 14) - quando invece tale eccezione era stata formulata per altre posizioni - ma per la prima volta solo con l’appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). A detta del perito, in ogni caso, nemmeno queste opere erano parte integrante del contratto d’impresa generale e delle aggiunte apportate con il doc. 2 (perizia p. 7).

                                7.2   I convenuti rilevano poi che l’errore nel posizionamento dei pilastri dei posteggi coperti, che in base ai piani delle attrici, poi fortunatamente corretti prima dell’esecuzione (perizia p. 6 e 11), avrebbero dovuto sconfinare sul fondo del vicino, aveva causato loro un danno di fr. 3'500.-, da loro posto in compensazione. La pretesa compensatoria era stata a suo tempo respinta in ordine dal Segretario assessore siccome era stata esposta per la prima volta solo con le conclusioni (art. 78 CPC, sentenza p. 28), ma i convenuti ritengono che la questione era in realtà emersa solo a seguito della perizia giudiziaria per cui essi erano legittimati a prevalersene con le conclusioni. Non è così. Il perito non si è in effetti occupato della problematica spontaneamente, ma solo a seguito di una specifica domanda in tal senso formulata dai convenuti (n. 1.2.1), i quali dunque già in precedenza erano a conoscenza del fatto, che però non era mai stato menzionato negli allegati preliminari o aveva fatto oggetto di una domanda di restituzione in intero. Il giudizio di irricevibilità va dunque confermato. Per buona pace dei convenuti, si osserva in ogni caso che da tale errore essi non hanno patito alcun danno rispettivamente non hanno subìto la perdita di fr. 3'500.- da loro pretesa. Il perito giudiziario ha in effetti stabilito che l’errore non aveva causato un deprezzamento dell’opera e che i fr. 3'500.- da lui indicati corrispondevano semmai all’ipotetico maggior valore che i convenuti avrebbero potuto conseguire qualora i posteggi fossero stati realizzati in base ai piani erronei (perizia p. 6), senza peraltro tener conto dei costi aggiuntivi per l’acquisto del terreno del vicino.

                                7.3   I convenuti escludono in seguito che alle attrici possa essere riconosciuto un ulteriore onorario per la progettazione e la direzione dei lavori delle opere supplementari (fr. 3'228.-). A sostegno del suo giudizio il Segretario assessore aveva osservato che la somma di fr. 3'000.- + IVA riconosciuta dal perito giudiziario era senz’altro giustificata, in quanto, oltre all’allestimento dei piani e delle domande edilizie per le opere relative al posteggio coperto e alla scala di accesso dell’abitazione, l’arch. __________ aveva controllato anche le fatture relative a tali opere aggiuntive e ad altri lavori che non facevano parte del suo incarico in base al contratto d’impresa generale, ad esempio quella della S__________ __________ dell’11 marzo 2003 (doc. 86 rich.) per fr. 800.20 (sentenza p. 9-10). In questa sede i convenuti non si confrontano in alcun modo con tale argomentazione, né spiegano perché la stessa fosse errata e con ciò da riformare, sicché l’appello, su questo punto, dev’essere dichiarato irricevibile già per carenza di  motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309). Essi, in maniera assai confusa, si soffermano invece su altre circostanze, perlopiù mai addotte in precedenza e comunque smentite dall’istruttoria o non provate. Dapprima affermano che l’onorario di fr. 3'000.- + IVA qui litigioso si riferirebbe anche alla progettazione e direzione dei lavori per il muro di sostegno ciclopico, fatto questo da loro mai addotto in sede conclusionale (p. 13; cfr. art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). In seguito adducono che le ulteriori prestazioni per le quali era stata riconosciuta quella retribuzione, segnatamente il muretto in beton e la scala d’accesso, non costituivano in realtà opere supplementari, circostanza questa che però è già stata smentita ai considerandi precedenti (consid. 7.1). Rilevano poi che la mancata retribuzione dell’architetto si giustificherebbe anche a seguito della difettosa progettazione del posteggio coperto, che però - come detto (consid. 7.2) - è stata in seguito corretta e per finire non ha causato loro alcun danno. Ribadiscono quindi che dagli atti non risulterebbe che l’arch. __________ avesse effettivamente eseguito la direzione lavori di quelle opere, sennonché, pacifica l’effettuazione di quei lavori, nemmeno è preteso che gli stessi siano stati effettuati dai convenuti stessi o da terzi, sicché la censura, per altro addotta per la prima volta e quindi irritualmente con le conclusioni (art. 78 CPC), è priva di fondamento. Nuova e con ciò irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) è infine anche la tesi secondo cui l’arch. __________ non avrebbe seguito le opere terminali della costruzione in genere.

                                7.4   Parimenti infondata è anche la censura con cui i convenuti pretendono di aver sinora già pagato alla controparte fr. 383'027.75 (fr. 381'748.25 dal conto costruzioni e fr. 1'141.50 rispettivamente fr. 138.- dal conto privato), invece dei fr. 375'864.85 considerati dal giudice di prime cure (sentenza p. 18-22). La censura è irricevibile, essi non avendo spiegato in quale misura il ragionamento con cui il primo giudice aveva volutamente escluso altri pagamenti sarebbe errato (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem) e soprattutto come sia stato calcolato, rispettivamente come e quando sia stato corrisposto, l’importo di fr. 381'748.25 da essi rivendicato (le somme di fr. 1'141.50 e fr. 138.- risultano per contro essere già state considerate dal Segretario assessore).

                                7.5   Quanto infine al rimprovero mosso al primo giudice di non aver ammesso, a torto, le compensazioni per le posizioni relative ai difetti per odori, muretto sopra scala, posa recinzione esterna, modifiche apportate ai gradini e rimozione terra di montagna, lo stesso è del tutto privo di rilevanza, i convenuti non avendo spiegato per quali motivi il diverso assunto del primo giudice sarebbe errato e con ciò da riformare (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem). Essi non hanno del resto addotto che quel presunto erroneo accertamento da parte del giudice, da cui non hanno dedotto alcuna pretesa (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC), avrebbe giustificato la riforma del querelato giudizio. La richiesta di modificare la data di decorrenza degli interessi attribuiti alla controparte, contenuta solo nel petitum d’appello senza che nei considerandi siano state esposte le ragioni di una tale modifica, è parimenti irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC).

                                   8.   Ne discende la reiezione del gravame, ritenuto che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate su un valore litigioso di fr. 88'296.25, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 11 giugno 2007 di AP 1 e AP 2 è respinto.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    1'500.b) spese                                                      fr.         50.-

                                         Totale                                                           fr.    1'550.da anticiparsi dagli appellanti in solido, restano a loro carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata, sempre in solido, fr. 2'500.- per ripetibili.

                                  III.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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