Incarto n. 12.2007.132
Lugano 13 maggio 2008/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Zali
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2002.125 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 9 ottobre 2002 da
AO 1 AO 2 entrambi rappr. da RA 1
contro
AP 1 rappr. da RA 2
con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 21'972.75 oltre interessi e spese esecutive nonché la conseguente convalida del sequestro n. 2002.00276;
domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 3 maggio 2007 ha parzialmente accolto, condannando il convenuto al pagamento di fr. 18'952.80 oltre interessi e dichiarando per il resto inammissibili le richieste di rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dell’UEF di Mendrisio;
appellante il convenuto con atto di appello 25 maggio 2007, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre gli attori con osservazioni 27 giugno 2007 postulano la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Dall’agosto 1996 al marzo 2002 lo studio legale __________ ha rappresentato AP 1 in diverse vertenze e pratiche. Gli onorari fatturati essendo stati solo parzialmente pagati nonostante i ripetuti solleciti (doc. L-P e 4), i titolari dello studio legale, gli avv. AO 2 e AO 1, l’8 luglio 2002 (doc. A) hanno chiesto, a garanzia del saldo, il sequestro delle part. n. __________ e __________ __________ di __________, di proprietà del cliente, ottenendolo l’indomani (doc. B). Il 19 luglio 2002 (doc. C) essi hanno poi fatto spiccare nei suoi confronti il PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio, al quale l’escusso ha interposto opposizione (doc. D).
2. Con la petizione in rassegna gli avv. AO 2 e AO 1 hanno chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 21'972.75 più interessi e spese esecutive nonché la conseguente convalida del sequestro decretato, auspicando poi con la replica il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ nonché, avendo nel frattempo ottenuto un nuovo sequestro sui fondi del convenuto (doc. BB) di cui pure era chiesta la convalida, il rigetto in via definitiva dell’eventuale opposizione che sarebbe stata interposta al PE n. __________ fatto spiccare in seguito (cfr. doc. CC). Essi, in sintesi, hanno preteso il saldo di 5 fatture da loro emesse, quella per la consulenza nella compravendita di un fondo a __________ (fr. 2'520.60, doc. E), quella per il patrocinio in una procedura esecutiva (fr. 899.45, doc. F), quella per il patrocinio in una vertenza di diritto edilizio (fr. 6'640.35, doc. G), quella per la rappresentanza in una causa civile in materia di servitù (fr. 11'462.35, doc. H) e quella per una procedura fiscale di diffida (fr. 450.-, doc. I). Il procedimento, inizialmente sospeso in attesa che la Commissione di verifica dell’Ordine degli avvocati si pronunciasse sulla congruità delle note professionali esposte dagli attori - ciò che essa ha fatto con decisione 15 febbraio 2005 (doc. 6), con cui ha dichiarato inammissibile la richiesta di tassazione della nota di cui al doc. E, ha ridotto di fr. 774.- la nota di cui al doc. F, di fr. 161.75 quella di cui al doc. I e di fr. 2’084.20 quella di cui al doc. H, ed ha confermato quella di cui al doc. G -, è stato in seguito riattivato. A quel momento il convenuto, rilevata l’intempestività della domanda di convalida del sequestro, si è opposto alla petizione, osservando come l’erronea consulenza fornita dagli attori nell’ambito della procedura amministrativa per la licenza edilizia gli avesse causato danni superiori agli onorari residui da loro pretesi, per altro contestati, e mettendo in dubbio che costoro avessero effettivamente eseguito tutto quanto fatturato. Nei successivi allegati scritti e in sede conclusionale le parti si sono poi riconfermate nelle loro precedenti allegazioni, ritenuto che gli attori hanno però ridotto le proprie pretese a fr. 18'952.80.
3. Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha parzialmente accolto la petizione, condannando il convenuto al pagamento di fr. 18'952.80 più interessi e dichiarando per il resto inammissibili le richieste di rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________. Per quanto qui interessa, il giudice di prime cure, ritenuto applicabile il diritto svizzero e richiamate le norme sul contratto di mandato (art. 394 segg. CO), ha in sostanza ritenuto che nell’ambito della procedura amministrativa per la licenza edilizia gli attori avevano agito in modo diligente, non essendo per altro nemmeno evidente che il diverso utilizzo della baracca litigiosa, che il convenuto aveva rimproverato loro di non avergli consigliato, avrebbe permesso di evitarne la demolizione. In tali circostanze essi, oltre al pagamento delle altre note legali rimaste in parte insolute, avevano pertanto il diritto di vedersi remunerate anche le prestazioni svolte nell’ambito di quella pratica.
4. Con l’appello che qui ci occupa, il convenuto chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione. Egli rimprovera innanzitutto al primo giudice di non aver esaminato se le prestazioni fatturate dagli attori fossero state effettivamente svolte, ciò che era stato a suo tempo contestato, evidenziando in proposito come il giudizio della Commissione di verifica dell’Ordine degli avvocati fosse solo teorico e come quell’autorità non si fosse comunque espressa in merito alla nota di cui al doc. E. Infine ribadisce che gli attori, non avendogli consigliato di utilizzare in modo diverso il manufatto poi oggetto dell’ordine di demolizione, avevano agito con negligenza e gli avevano con ciò causato dei danni superiori alle somme per le quali essi procedevano in causa.
5. Delle osservazioni con cui gli attori postulano la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
6. Con la prima censura d’appello il convenuto - come detto - rimprovera al Pretore di non aver esaminato se gli attori avessero realmente effettuato le prestazioni che avevano fatturato, facendo altresì notare come il giudizio emanato dalla Commissione di verifica dell’Ordine degli avvocati fosse solo teorico e non dimostrasse ancora che le prestazioni fatturate erano state eseguite. La censura è infondata. È vero che, tassando le note di cui ai doc. F-I, la Commissione di verifica dell’Ordine degli avvocati si è sostanzialmente limitata a determinare, in base alla TOA, quali erano gli onorari e le spese dovuti a un avvocato medio per le prestazioni professionali allora esposte. È però altrettanto vero che nell’occasione essa non ha agito solo in modo teorico, tant’è che si è basata sugli incarti messi a sua disposizione dagli attori e sulle contestazioni del convenuto. In questa sede non è tuttavia necessario approfondire oltre misura la questione a sapere se il giudizio di quell’autorità permetta o meno di ritenere provata l’effettuazione delle prestazioni fatturate dagli attori, anche se il fatto che in quel procedimento il convenuto non abbia ritenuto di sollevare contestazioni in merito alle prestazioni svolte, specialmente sulle spese (cfr. doc. 6 p. 7, 8 e 10), e soprattutto in precedenza abbia pagato acconti per fr. 8'350.- (cfr. doc. F, G, H) e mai abbia ritenuto di obiettare alcunché in proposito (il doc. 5, invocato dal convenuto, si limita in effetti ad evocare alcuni non meglio precisato “problemi” in punto alle pratiche fatturate sub doc. F e G, senza per altro che sia stata formulata una esplicita contestazione), rende assai dubbia, in base al principio della buona fede, la legittimità della sua contestazione in tal senso sollevata per la prima volta, a distanza di anni, solo con la risposta di causa del 27 ottobre 2005. In ogni caso, a fronte della dettagliata indicazione degli attori circa le prestazioni svolte a quel momento (doc. U-W), la contestazione del convenuto, che neppure specifica quali sarebbero le prestazioni di cui sarebbe contestata l’effettuazione, appare eccessivamente generica. Ma, a prescindere da quanto precede, gli attori hanno comunque dimostrato di aver svolto quanto da essi fatturato: l’effettuazione delle prestazioni di patrocinio nella procedura esecutiva oggetto della nota professionale di cui al doc. F è in effetti provata dalla documentazione prodotta sub doc. R; l’effettivo svolgimento della pratica di diritto edilizio oggetto della fattura di cui al doc. G è provato dai documenti prodotti sub doc. S e dalla documentazione richiamata (doc. I° e III°); l’impegno profuso nella causa civile in materia di servitù, poi fatturata nel doc. H, risulta dalla documentazione prodotta sub doc. T e in parte dalla testimonianza resa da S__________ __________; quanto alla pratica fiscale di diffida, oggetto della nota di cui al doc. I, la sua effettuazione risulta infine dalla testimonianza di S__________ __________. Lo stesso discorso può essere fatto anche per quanto la fattura di cui al doc. E relativa alla consulenza nella compravendita di un mappale a __________, in merito alla quale la Commissione di verifica dell’Ordine degli avvocati si era dichiarata incompetente a decidere e sulla cui congruità il convenuto nulla ha più eccepito né con le conclusioni né in questa sede: anche in questo caso l’effettuazione delle prestazioni fatturate dagli attori, riportate in dettaglio nel doc. U, risulta in effetti essere stata provata dalla documentazione versata agli atti, segnatamente da quella contenuta nel plico di cui al doc. Q.
7. Pure infondato è infine il rimprovero mosso dal convenuto agli attori di aver agito con negligenza nell’ambito della procedura amministrativa per la licenza edilizia, poi fatturata nel doc. G, e con ciò di non meritare la mercede fatturata a quel momento ed anzi di avergli con ciò causato, ai sensi dell’art. 398 CO, dei danni, ora posti in compensazione, superiori alle somme per le quali essi procedevano in causa.
7.1 Come risulta dalla sentenza 13 novembre 2000 del Tribunale cantonale amministrativo (doc. 2), nell’ottobre 1992 il convenuto, proprietario del fondo n. __________ __________ di __________ posto al di fuori della zona edificabile, aveva notificato al Municipio di __________ l’intenzione di procedere alla sostituzione della struttura portante la copertura del ripostiglio al sub. B del fondo, crollata l’inverno precedente. Il Municipio aveva rilasciato la relativa licenza edilizia, avvertendo che la stessa aveva valore solo per la sostituzione del tetto, escluso ogni altro lavoro senza la preventiva autorizzazione delle competenti autorità comunali. Constatata l’esecuzione di interventi difformi da quelli autorizzati (ovvero la sostituzione della vecchia baracca con una struttura di altezza e forma dissimili dalla precedente), nel luglio 1993 il Municipio aveva dapprima intimato un ordine di sospensione dei lavori, indi li aveva lasciati continuare indicando con precisione al proprietario come avrebbe dovuto portare a compimento l’opera, che in quel momento si configurava alla stregua di una tettoia in eternit sorretta da 6 pilastri, infliggendogli poi nell’ottobre 1993 una multa di fr. 200.-. Successivamente, nel gennaio 1997, R__________ __________, proprietaria del vicino fondo n. __________, aveva inoltrato un’istanza di intervento alla Sezione degli enti locali denunciando gli abusi edilizi commessi sul fondo n. __________, ciò che aveva indotto il Municipio, il 10 febbraio 1998, a irrogare al convenuto una sanzione pecuniaria ex art. 44 LE di fr. 1'300.-. Le impugnative presentate contro questa risoluzione dal convenuto e dalla vicina erano state respinte dal Consiglio di Stato, ma quest’ultima decisione e la decisione municipale impugnata erano poi state annullate dal Tribunale cantonale amministrativo, il quale aveva rinviato gli atti al Municipio affinché avesse a ordinare la demolizione della baracca al sub. B, ciò che in seguito è stato fatto, con la definitiva rimozione del manufatto.
7.2 In questa sede il convenuto ribadisce che gli attori dovevano essere resi responsabili per non avergli a suo tempo consigliato di trasferire la roulotte collocata nella baracca e di utilizzare quest’ultima - funzionalità che a suo dire era per altro de facto e da sempre quella reale - quale semplice deposito di attrezzi, ciò che ne avrebbe impedito la demolizione, con la conseguente mancata diminuzione del valore del fondo (fr. 9'000.-, cfr. perizia giudiziaria), il mancato pagamento delle spese di demolizione (fr. 3'262.45, cfr. doc. 3) e la mancata assunzione delle spese e delle ripetibili delle procedure giudiziarie intraprese (fr. 2'500.-, cfr. doc. 2). L’assunto non può essere condiviso. Il Tribunale cantonale amministrativo, a sostegno della sua decisione (doc. 2 consid. 3.2 e 4.2), aveva innanzitutto evidenziato come l’intervento effettuato dal convenuto non avrebbe potuto essere autorizzato in base all’art. 24 cpv. 1 LPT, rilevando come la costruzione di una baracca per il ricovero di roulotte o veicoli a motore al di fuori della zona edificabile non soddisfaceva affatto il requisito dell’ubicazione vincolata sancito dalla lett. a della norma, né adempiva quello esatto dalla lett. b della stessa, atteso che alla realizzazione di un simile manufatto si opponevano interessi preponderanti legati all’esigenza di proteggere la natura ed il paesaggio, così come alla necessità di salvaguardare il più possibile l’integrità del territorio e la sua pianificazione; l’intervento non avrebbe del resto potuto essere autorizzato neppure in base agli art. 24 cpv. 2 LPT e 76 LALPT, stante la sussistenza degli interessi preponderanti contrari dinanzi evocati e l’assoluta mancanza di un interesse pubblico che giustificasse la demolizione e la susseguente ricostruzione di una rimessa fuori dalla zona edificabile; l’ampliamento, non indispensabile per la continuazione dell’utilizzazione della costruzione, non avrebbe infine potuto essere autorizzato nemmeno in base all’art. 75 LALPT. Per il tribunale, la sanzione della demolizione era l’unica in concreto possibile, siccome il convenuto aveva agito in malafede, non avendo tenuto conto dell’esplicita avvertenza contenuta nella licenza edilizia comunale, ritenuto d’altra parte che la nuova costruzione si poneva in contrasto stridente con le norme che regolavano l’attività edilizia al di fuori delle zone edificabili, tanto più che, considerata la natura e l’ampiezza delle difformità riscontrate, la violazione non poteva certamente essere definita di trascurabile entità, ma risultava grave e insanabile, nonché rilevante dal profilo dell’interesse pubblico e particolarmente significativa per la vicina che aveva più volte sollecitato il ripristino di una situazione conforme al diritto. In questa sede il convenuto non dimostra per quale motivo le considerazioni sviluppate dal Tribunale cantonale amministrativo non dovrebbero trovare applicazione anche nel caso in cui la nuova ricostruita baracca fosse stata adibita solo a deposito di attrezzi, dovendosi anzi escludere anche in questo caso che l’intervento edilizio sarebbe stato autorizzato in base all’art. 24 cpv. 1 LPT (in assenza di un’ubicazione vincolata e di un interesse pubblico preponderante), agli art. 24 cpv. 2 LPT e 76 LALPT (in presenza di interessi preponderanti contrari e in assenza di un interesse pubblico alla demolizione e successiva ricostruzione), o all’art. 75 LALPT (ampliamento non indispensabile all’utilizzazione della costruzione) e che soprattutto lo stesso nelle particolari circostanze avrebbe comportato una sola sanzione pecuniaria. Oltretutto, trattandosi di interventi edilizi già effettuati prima dell’entrata in scena degli attori e l’utilizzazione almeno preponderante del fondo quale riparo per la roulotte essendo a quel momento pacifica, è incontestabile che il convenuto non avrebbe potuto sottrarsi alle eventuali conseguenze di carattere amministrativo che avrebbero potuto derivare dal suo agire, le cui finalità erano evidenti, adottando il semplice accorgimento dello spostamento della roulotte; sempre poi che egli fosse effettivamente stato disposto - ciò che è ancora tutto da dimostrare - a dar seguito all’eventuale consiglio in tal senso degli attori e con ciò a rinunciare all’utilizzo precedentemente attuato di riparo per la roulotte. Nulla permette quindi di ritenere che gli attori abbiano nell’occasione gestito in modo negligente il mandato affidato loro, così che essi non sono responsabili del danno subito dal convenuto e devono essere normalmente retribuiti per le prestazioni da loro svolte a quel momento.
8. Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate su un valore litigioso di fr. 18'952.80, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 25 maggio 2007 di AP 1 è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 550.b) spese fr. 50.-
Totale fr. 600.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 900.- per ripetibili.
III. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).