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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 29.10.2007 12.2007.100

29. Oktober 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,182 Wörter·~11 min·5

Zusammenfassung

Azione di rivendicazione di beni vincolati da diritto di ritenzione nell'ambito del fallimento

Volltext

Incarto n. 12.2007.100

Lugano 29 ottobre 2007/rgc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. AC.2005.5 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 15 ottobre 2005 da

AP 1 rappr. da RA 1  

contro  

AO 1 rappr. da RA 2  

con cui l’attrice ha chiesto di accertare la sua proprietà sui beni indicati dal n. 32 a 70 ed al n. 80 di cui al verbale di pignoramento del 25 ottobre 2004 e con ciò di togliere detti beni dal verbale in questione;

domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Segretario assessore con sentenza 5 aprile 2007 ha respinto;

appellante l'attrice con atto di appello 2 maggio 2007, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre il convenuto con osservazioni 11 giugno 2007 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   AO 1, nel corso del 1995, ha concesso in locazione ad A__________ SA il locale commerciale, adibito a palestra, sito in __________ a __________. Per le pigioni scadute, di fr. 51'000.-, e quelle semestrali in corso, di fr. 25'500.-, il locatore, a garanzia del suo diritto di ritenzione, ha chiesto all'UEF di __________ la formazione di un inventario sugli oggetti presenti nell'ente locato: al momento dell'esecuzione dell'inventario, avvenuta il 25 ottobre 2004 (n. __________, doc. A), la conduttrice ha fatto notare che i beni indicati dal n. 32 a 70 ed al n. 80 erano di proprietà di AP 1. Poiché il locatore, che ha poi disdetto il contratto di locazione, ha confermato di voler mantenere il suo diritto di ritenzione sugli oggetti in questione, l'UEF, preso atto che nel frattempo la conduttrice era stata dichiarata fallita e contestando la rivendicazione fatta valere da AP 1, il 27 settembre 2005 le ha assegnato il termine ex art. 242 cpv. 2 LEF per promuovere l’azione di rivendicazione di proprietà nei confronti del locatore, che frattanto si era fatto cedere, ex art. 260 LEF, il diritto di contestare tale pretesa (cfr. doc. I° rich.).

                                   2.   Con la petizione in rassegna, fondata sugli art. 107 segg. LEF e intitolata “azione di rivendicazione di beni pignorati”, AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 chiedendo di accertare la sua proprietà sui beni indicati dal n. 32 a 70 ed al n. 80 di cui al verbale di pignoramento del 25 ottobre 2004 e con ciò di togliere detti beni dal verbale in questione: essa ha sostenuto che i beni in parola le erano stati venduti nel luglio 1997 dalla conduttrice (doc. B e C), alla quale li aveva poi lasciati in uso a titolo di noleggio per fr. 200.- mensili.

                                         Di diverso avviso il convenuto, il quale ha osservato che il diritto di ritenzione era di principio prioritario rispetto alle pretese di proprietà dei terzi, tanto più che in concreto egli non era a conoscenza del diritto di proprietà dell’attrice.

                                   3.   Il Segretario assessore, con il giudizio qui impugnato, ha innanzitutto evidenziato che la causa mirava in realtà alla rivendicazione di alcuni beni nell’ambito di un fallimento, sicché essa non era retta dagli art. 107 segg. LEF, a cui si applicava la procedura accelerata, bensì dall’art. 242 LEF, con conseguente applicazione della procedura ordinaria. Escluso che l’attrice potesse produrre in sede conclusionale i doc. E-L, comunque ininfluenti per l’esito della lite, il giudice di prime cure ha quindi concluso che la petizione doveva essere respinta. L’attrice, gravata dell’onere della prova, non era in effetti riuscita a dimostrare che il convenuto sapesse o dovesse sapere che gli oggetti in discussione non appartenevano alla conduttrice (art. 268a cpv. 1 CO). A sostegno della sua tesi, egli ha in particolare osservato: che le prove, costituite dalla deposizione del teste __________ G__________, non particolarmente chiara e precisa, specie nella collocazione temporale dei fatti riferiti, e dall’interrogatorio formale del convenuto, erano sull’argomento contrastanti e di conseguenza si elidevano a vicenda; che non vi era prova dell’asserzione dell’attrice secondo cui nel settembre 1997 al convenuto, rispettivamente al funzionario dell’UEF, in occasione della prima inventariazione (doc. F), sarebbero stati mostrati i giustificativi della vendita all’attrice di parte dell’inventario della conduttrice; che infine nulla di favorevole alla tesi attorea apportavano i bilanci della conduttrice, ammesso ma non concesso che permettessero al convenuto di accorgersi della vendita, non risultando in modo fedefacente quando quei documenti sarebbero stati consegnati al convenuto.

                                   4.   Dell'appello dell'attrice, che chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, e delle osservazioni del convenuto, che postula invece la reiezione del gravame, si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

                                   5.   Nelle sue osservazioni il convenuto pretende che l’appello sia tardivo e con ciò irricevibile, lo stesso non essendo stato presentato entro il termine di 10 giorni (art. 398 cpv. 1 CPC), non sospeso dalle ferie (art. 398bis CPC), dalla notifica della decisione impugnata, che era stata resa nell’ambito della procedura accelerata (art. 107 segg. LEF). Non è così. Nella misura in cui - a detta del primo giudice - la causa, pacificamente promossa ed istruita secondo la procedura accelerata (art. 109 cpv. 4 LEF), per la sua natura e lo scopo delle sue domande risultava invece essere retta dall’art. 242 LEF e con ciò disciplinata dalla procedura ordinaria (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 6ª ed., § 45 n. 44; Russenberger, Basler Kommentar, n. 41 ad art. 242 LEF; Jeandin/Fischer, Commentaire Romand, n. 21 ad art. 242 LEF), si ha in effetti che il termine d’impugnazione è quello previsto da quest’ultima procedura (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 10 e 11 ad art. 308), ovvero quello di 20 giorni, sospeso dalle ferie (art. 308 cpv. 1 CPC), la giurisprudenza avendo già avuto modo di stabilire che l’irregolarità della procedura applicata in prima sede non comporta il protrarsi di tale irregolarità anche in sede ricorsuale (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 10 ad art. 308). In tal senso il fatto che la Pretura abbia nel frattempo confermato la crescita in giudicato della sentenza di primo grado è ovviamente privo di rilevanza.

                                   6.   L’appello, sia pure tempestivo, deve comunque essere respinto, siccome irricevibile, nella misura in cui in generale l’attrice non si confronta con le argomentazioni del Segretario assessore e dunque non spiega per quale motivo le stesse sarebbero errate e con ciò da riformare (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309). In questa sede l’attrice, a sostegno della sua tesi, secondo cui il convenuto era a conoscenza della vendita dei beni in parola, si è in effetti limitata a riprodurre alcuni stralci della testimonianza resa da __________ G__________, in parte già considerati nella sentenza impugnata, e ad osservare che la deposizione di quest’ultimo era molto più fedefacente di quella fornita, oltretutto nell’ambito del suo interrogatorio formale, dal convenuto. L’attrice ha dapprima evidenziato (appello p. 7 in fondo) che il teste, oltre ad aver ricordato che il convenuto era venuto a conoscenza della vendita, aveva pure ricordato che costui aveva fatto una battuta di spirito, sennonché essa non ha spiegato in che modo da quest’ultima circostanza, non considerata dal giudice, si dovesse ritenere errato l’assunto del Segretario assessore secondo cui non era chiara la collocazione temporale dell’episodio, ovvero concludere che il fatto riportato fosse proprio accaduto nel 1997 e non invece nel 2004. Essa pretende poi (appello p. 8 in alto) che la conoscenza da parte del convenuto della vendita di quei beni sarebbe pure provata dai bilanci della conduttrice, che, a detta del teste __________ G__________, gli erano stati trasmessi sempre, cioè appena erano pronti, sennonché a parte il fatto che tale argomentazione è irricevibile in quanto evocata per la prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), si osserva che anche in questo caso l’attrice non ha spiegato per quali motivi non si potrebbe invece condividere l’assunto del primo giudice, che, preso atto che il teste aveva pure riferito di averli consegnati ultimamente, aveva concluso di non poter stabilire in quale momento fosse effettivamente avvenuta la loro consegna all’attore, tanto più che dal fatto che il teste abbia riferito di averli consegnati sempre non si può ancora ritenere che ciò sia avvenuto non appena gli stessi erano stati allestiti; oltretutto l’attrice nemmeno ha chiarito se ed eventualmente in che modo, contrariamente all’assunto del primo giudice, la ricezione di quei documenti avrebbe permesso al convenuto di accorgersi che parte dell’inventario era stata nel frattempo venduta. Quanto infine all’argomentazione (appello p. 8 in alto) secondo cui la testimonianza di __________ G__________ sarebbe maggiormente fedefacente rispetto a quella, allestita nella forma dell’interrogatorio formale, del convenuto, la stessa è di principio corretta, ma non permette ancora di riformare il primo giudizio, visto e considerato che la deposizione di quel teste, almeno sulle questioni rilevanti, è risultata incompleta, si pensi alla collocazione temporale dell’asserita conoscenza da parte del convenuto della vendita di parte dell’inventario, rispettivamente contraddittoria, si pensi al momento della consegna al convenuto dei bilanci della conduttrice, sicché è in definitiva a ragione che il primo giudice non ha ritenuto di poter accogliere la petizione sulla base di quella sola prova.

                                   7.   La petizione e con ciò l’appello avrebbero in ogni caso già dovuto essere respinti per un altro motivo ed in particolare per il fatto che l’attrice negli allegati preliminari, pur avendo certo addotto di aver acquistato dalla conduttrice una parte dell’inventario, mai però aveva preteso che il convenuto fosse stato a conoscenza di quella vendita. Ne discende che la questione, di cui anche in questa sede è ammesso il carattere determinante (appello p. 6 seg.), evocata dall’attrice per la prima volta solo in sede conclusionale, era in realtà proceduralmente irrita (art. 78 CPC) ed a maggior ragione non poteva quindi essere oggetto di esame da parte della scrivente Camera (II CCA 30 gennaio 1997 inc. n. 12.96.235, 2 ottobre 2007 inc. n. 12.2006.179, 29 ottobre 2007 inc. n. 12.2007.223).

                                   8.   Ma a prescindere da quanto precede, non può infine essere sottaciuto che il giudice, invece di convertire la petizione in una causa ex art. 242 LEF, nelle particolari circostanze avrebbe dovuto addirittura respingerla. In effetti l’UEF aveva a suo tempo chiaramente indicato all’attrice, che ha menzionato il relativo documento, sia pure concernente un altro terzo rivendicante (cfr. doc. B inc. n. AC.2005.4 rich.), che la rivendicazione della proprietà andava fatta secondo la procedura di cui all’art. 242 LEF. Sennonché la causa qui promossa, oltre a richiamare espressamente gli art. 107 segg. LEF, è stata intitolata “azione di rivendicazione di beni pignorati” e, con le sue domande, mirava ad accertare la sua proprietà su alcuni beni indicati in un verbale di pignoramento e con ciò di togliere detti beni dal verbale in questione, quando in realtà non vi erano né beni pignorati, né alcun verbale di pignoramento. Ritenuto che l’attrice era nell’occasione rappresentata da un avvocato professionista, il quale ha deliberatamente optato per una via giudiziaria errata, non era dunque possibile effettuare una conversione della procedura scelta, nel senso di entrare nel merito di un’azione di rivendicazione di beni vincolati da un diritto di ritenzione nell’ambito del fallimento (cfr. per analogia Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 55 e n. 454 ad art. 307).

                                   9.   Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate su un valore litigioso di fr. 48’100.- (doc. A), corrispondente al valore di stima dei beni rivendicati (Amonn/Gasser, op. cit., § 45 n. 43; Russenberger, op. cit., ibidem; Jeandin/Fischer, op. cit., ibidem), seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 2 maggio 2007 di AP 1 è respinto.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    800.b) spese                                                      fr.      50.-

                                         Totale                                                           fr.    850.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 1’500.- per ripetibili.

                                  III.   Intimazione:

-; -.  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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