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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.07.2006 12.2006.76

28. Juli 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,473 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

restituzione in intero - nuovi fatti - nuove prove

Volltext

Incarto n. 12.2006.76

Lugano 28 luglio 2006/rgc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2004.867 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 28 dicembre 2004 da

 AP 1  rappr. da  RA 1  

contro  

AO 1  rappr. da  RA 2 

con cui l’attore ha chiesto in via principale la condanna della convenuta alla riconsegna della sua autovettura Subaru, perfettamente riparata e funzionante, ed al pagamento di fr. 7'000.- oltre interessi e in via subordinata la sua condanna al pagamento di fr. 10'000.- più interessi, domande avversate dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione;

ed ora sull’istanza di assunzione suppletoria di prove e di restituzione in intero 10 febbraio 2006 dell’attore, che il Segretario assessore con decisione 20 marzo 2006 ha parzialmente accolto, ammettendo la domanda di assunzione suppletoria di prove e respingendo la domanda di restituzione in intero;

appellante l'attore con atto di appello 27 marzo 2006, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere anche l’istanza di restituzione in intero, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con osservazioni 21 aprile 2006 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

richiamato il decreto 27 marzo 2006 con cui il Segretario assessore ha accordato all’appello l’effetto sospensivo; 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che con petizione 28 dicembre 2004 AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 a riconsegnargli, perfettamente riparata e funzionante, l’autovettura d’occasione Subaru Legacy 2.5 4WD vendutagli a suo tempo per fr. 12'000.-, che costei tratteneva ormai dal giugno 2003, dopo esser stata incaricata, pochi giorni dopo l’acquisto, di effettuare delle riparazioni in garanzia, ed a pagargli fr. 5'000.- per la perdita di valore dell’auto intervenuta nel frattempo come pure fr. 2'000.- per gli incomodi (perdite di tempo e spese varie) da lui patiti; in via subordinata, nel caso in cui la vettura non fosse più a disposizione o riparabile, ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 10'000.-, somma corrispondente alla differenza fra il prezzo pagato per l’acquisto della stessa ed il valore (fr. 4'000.-) dell’auto sostitutiva Ford Mondeo 2.0 messagli a disposizione, oltre al rimborso per i suoi incomodi;

                                         che con risposta 28 febbraio 2005 la convenuta si è opposta alla petizione rilevando che l’attore, dopo aver negligentemente causato un danno di fr. 12'000.- alla sua auto, acquistata per altro per soli fr. 11'000.-, aveva successivamente optato, dietro pagamento di ulteriori fr. 1'000.-, per la sua permuta con la Ford Mondeo nel frattempo messa a sua disposizione;

                                         che con l’istanza di assunzione suppletoria di prove e di restituzione in intero 10 febbraio 2006, avversata dalla convenuta, l’attore, preso atto della documentazione prodotta il precedente 16 gennaio in sede di edizione dalla controparte (plico doc. I°), ha chiesto, per quanto qui interessa, di essere autorizzato ad allegare e provare in vario modo (con l’edizione di documenti da terzi, con l’interrogatorio formale dell’amministratore della convenuta e con l’audizione testimoniale di un organo e di un dipendente della ditta che aveva effettuato le riparazioni) che la Subaru, che al momento dell’acquisto risultava aver percorso 93'000 km (doc. 3), in occasione della sua riparazione, avvenuta nel novembre 2003, risultava averne percorsi ben 105'675;

                                         che il Segretario assessore, con decisione 20 marzo 2006, dopo aver accolto la domanda di assunzione suppletoria di prove, ha respinto la domanda di restituzione in intero, rilevando che dalla documentazione prodotta dalla convenuta con le proprie osservazioni si evinceva in maniera incontrovertibile che all’acquisto la vettura aveva percorso 102’440 km, per cui il fatto che si chiedeva di allegare e di provare appariva già di primo acchito ininfluente, essendo stato chiaramente sconfessato; la tassa di giustizia e le spese dell’ordinanza (relativa all’assunzione suppletoria di prove) e del decreto (relativo alla restituzione in intero) sono state caricate alle parti in ragione di metà ciascuna e le ripetibili sono state compensate;

                                         che con l’appello 27 marzo 2006 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con osservazioni 21 aprile 2006, l’attore chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere anche l’istanza di restituzione in intero e di porre a carico della controparte la tassa di giustizia e le spese come pure le ripetibili di fr. 500.-, ribadendo il benfondato delle sue richieste;

                                         che giusta l’art. 138 CPC la restituzione in intero per produrre nuovi mezzi di azione o di difesa che appaiono influenti per l’esito del processo, da chiedersi entro 30 giorni da che la parte ne è venuta a conoscenza (art. 139 CPC), è ammessa se questa dimostra che l’omissione non è imputabile a sua negligenza;

                                         che nel caso di specie, pacifico che la richiesta dell’attore sia tempestiva e che a quest’ultimo non possa essere imputata negligenza alcuna per non aver allegato o provato in precedenza le circostanze di fatto di cui egli ora pretende di prevalersi, si tratta in definitiva di stabilire se le stesse appaiano rilevanti per il processo, ritenuto che, in base alla giurisprudenza, nell’esame di questo requisito non occorre essere eccessivamente rigorosi (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 5 ad art. 138);

                                         che il quesito deve senz’altro essere risolto affermativamente, almeno per quanto riguarda le circostanze evocate nell’istanza, essendo indiscutibile, nell’ambito di un giudizio di mera verosimiglianza (Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem), che le stesse possano avere rilevanza per l’esito del processo;

                                         che in effetti da quei fatti l’attore aveva concluso -ciò che non può essere a priori escluso- che l’auto Subaru di sua proprietà, pur essendo stata riconsegnata alla convenuta siccome bisognosa di riparazioni dopo aver percorso pochi chilometri, nel frattempo aveva potuto percorrere molta altra strada, senza per altro che egli ne fosse stato informato, e soprattutto che, stando così le cose, nemmeno era possibile ritenere che egli in precedenza le avesse cagionato il danno di fr. 12'000.- asserito dalla controparte;

                                         che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il fatto che al momento dell’acquisto l’auto non avesse percorso 93'000 km, ma 102’440 km, e che dunque i chilometri verosimilmente percorsi quando essa era ufficialmente in riparazione fossero solo 3'235, invece dei 12'675 ipotizzati nell’istanza, non esclude la rilevanza delle circostanze allegate ed in particolare delle conclusioni che l’attore intendeva trarne;

                                         che l’attore, che può così essere autorizzato ad allegare i fatti in questione, non può tuttavia pretendere di essere autorizzato a far assumere anche le nuove prove da lui postulate;

                                         che in effetti le prove in questione, che a detta dell’attore dovrebbero comprovare il chilometraggio, l’entità dei lavori eseguiti e la data della loro esecuzione, oltre ad essere in parte inutili siccome già ammesse in sede di ordinanza sulle prove 2 dicembre 2005 (si pensi, ad esempio, all’interrogatorio formale dell’amministratore della convenuta), non sono in ogni caso né idonee né necessarie per provare quelle circostanze, di per sé già sufficientemente accertate in base alle risultanze già agli atti (cfr. plico doc. I°-IV°), ciò che del resto è stato implicitamente ammesso anche dalla stessa parte attrice, la quale ha dichiarato che le stesse servivano solo per aver conferma di quanto addotto;

                                         che il giudizio del Segretario assessore può pertanto essere riformato nel senso che la domanda di restituzione in intero è accolta solo nella misura in cui l’attore va autorizzato ad addurre i fatti indicati nell’istanza; ciò impone di modificare anche il giudizio sulle spese e sulle ripetibili della prima sede, tenendo conto di una maggior soccombenza della convenuta;

                                         che l’appello è quindi parzialmente accolto ai sensi dei considerandi che precedono, ritenuto che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC);

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

                                    I.   L’appello 27 marzo 2006 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 20 marzo 2006 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

                                         4.     L’istanza di restituzione in intero è parzialmente accolta.

                                                 Di conseguenza i fatti esposti nell’istanza di restituzione in intero sono ammessi a far parte delle allegazioni della parte attrice.

                                         5.     La tassa di giustizia dell’ordinanza e del decreto, in complessivi fr. 50.-, e le spese, in fr. 30.-, da anticiparsi dall’attore, restano a suo carico per 1/4 e 3/4 sono a carico della convenuta, che rifonderà alla controparte fr. 150.- per parti di ripetibili.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia                          fr.            100.b)  spese                                            fr.              50.-

                                         T otale                                            fr.            150.da anticiparsi dall’appellante, sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili di appello.

                                  III.   Intimazione:

-     ; -     .  

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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