Incarto n. 12.2006.72
Lugano 29 novembre 2006/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.19 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 12 gennaio 2004 da
AP 1 rappr. dall’ RA 1
contro
AO 1, ora , rappr. dall’ RA 2
con la quale l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 72'800.-a titolo di indennità giornaliere complete dell’assicurazione contro gli infortuni, domanda alla quale la convenuta si è opposta, sollevando l’eccezione di prescrizione della pretesa, sulla quale il Pretore ha statuito con sentenza 27 febbraio 2006, ritenendo fondata l’eccezione;
appellante l’attore, che con atto di appello del 20 marzo 2006 postula la riforma della sentenza impugnata nel senso di respingere l’eccezione di prescrizione, con protesta di spese e ripetibili;
mentre la convenuta propone nelle proprie osservazioni del 9 maggio 2006 la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile, protestando la rifusione delle spese e delle ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Ritenuto
in fatto: A. K__________ ha concluso il 1° settembre 2000 con AO 1 un contratto di assicurazione malattia collettiva dal 26 giugno 2000 al 31 dicembre 2004 per i suoi dipendenti AP 1 e F__________, che prevede un’indennità giornaliera pari all’80% del salario dal 31° giorno (doc. 3). Nella cedola di adesione AP 1 ha risposto negativamente alla domanda n. 7 “disturbi di schiena o delle articolazioni, malattie delle ossa o dei muscoli, reumatismo” (doc. 4). AP 1 è rimasto vittima di un infortunio professionale avvenuto l’8 ottobre 2000. AO 1 ha dichiarato il 21 febbraio 2001 di recedere dal contratto retroattivamente dal 26 giugno 2000, vista la reticenza dell’assicurato che non aveva menzionato di essere stato curato per disturbi di schiena nel 1996 (doc. G e 7, H).
B. AP 1 ha chiesto il 5 novembre 2002 alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, di essere convocato unitamente ad AO 1 per un esperimento facoltativo di conciliazione (inc. DI.2002.761), decaduto infruttuoso il 21 gennaio 2003. Il 9 gennaio 2004 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 per chiederne la condanna al versamento delle indennità giornaliere complete sull’arco di 720 giorni, pari a fr. 72’800.-. AO 1 si è opposta alla domanda con risposta 10 gennaio 2005, sollevando in particolare l’eccezione di prescrizione della pretesa. All’udienza preliminare del 28 aprile 2005, limitata all’esame dell’eccezione, ogni parte ha ribadito le proprie domande. Statuendo il 27 febbraio 2006, il Pretore ha accolto l’eccezione di prescrizione e ha respinto la petizione.
C. AP 1 è insorto con un appello del 20 marzo 2006, con il quale chiede in riforma del giudizio impugnato la reiezione dell’eccezione di prescrizione, protestando spese e ripetibili. AO 1, che nel frattempo aveva assorbito per fusione AO 1, ha proposto con le osservazioni del 9 maggio 2006 di respingere l'appello.
e considerando
in diritto:
1. Nella fattispecie il Pretore ha ritenuto prescritte le pretese di fr. 72'800.- vantate dall’attore nei confronti della compagnia di assicurazione convenuta poiché l’istanza per tentativo facoltativo di conciliazione da lui introdotta il 5 novembre 2002 non indicava l’importo del credito preteso e non poteva dunque validamente interrompere la prescrizione.
2. L’appellante sostiene di aver validamente interrotto la prescrizione con la consegna alla posta, il 5 novembre 2002, della domanda di esperimento di conciliazione prevista dall’art. 354 CPC ticinese. La convenuta afferma invece che tale domanda non è sufficiente a interrompere la prescrizione, dal momento che non indica in cifre le pretese dell’attore. Occorre dunque verificare se la consegna alla posta della domanda per esperimento di conciliazione il 5 novembre 2002 abbia nella fattispecie interrotto il termine di prescrizione. L’appellante rimprovera al Pretore di aver ritenuto inefficace la domanda di tentativo di conciliazione non cifrata e rileva che decisivo per l’interruzione della prescrizione è solo il momento della consegna alla posta dell’allegato. Egli sostiene che il diritto federale non prevede l’obbligo di indicare l’importo del credito, per altro neppure richiesto dal diritto di procedura cantonale, e adduce che l’art. 135 CO deve essere interpretato in modo estensivo in suo favore. Inoltre ribadisce che l’istanza per il tentativo facoltativo di conciliazione rispetta i requisiti previsti dalle norme cantonali di procedura ed è quindi idonea a interrompere il termine di prescrizione.
3. Giusta l’art. 135 n. 2 CO la prescrizione è interrotta “mediante atti di esecuzione, azione od eccezione avanti un giudice o un arbitro”. L’effetto interruttivo della prescrizione si verifica quando il creditore, con l’esercizio di uno degli atti esecutivi o giudiziari enunciati dalla legge, manifesta davanti all’autorità competente l’intenzione di far valere il suo credito (Rep. 1978 pag. 100). La nozione di atto interruttivo della prescrizione è di diritto federale (DTF 114 II 261). La citazione del convenuto a comparire davanti al giudice competente per un tentativo di conciliazione, ancorché facoltativo, ha efficacia interruttiva di prescrizione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI massimato e commentato, Lugano 2000, m. 1 ad art. 354 CPC). La consegna alla posta della domanda di conciliazione è sufficiente a interrompere la prescrizione (Pichonnaz, in: Commentaire romand CO I, n. 23 ad art. 135; Berti, Zürcher Kommentar, n. 49 ad art. 135). L’atto interruttivo della prescrizione, tuttavia, ha effetto solo per le pretese pecuniarie fatte valere a quel momento (Däppen, in: Basler Kommentar OR-I, 3a ed., n. 7 e 20 ad art. 135; Pichonnaz, op. cit., n. 27 ad art. 135). La pretesa, in altre parole, deve essere individualizzata (Berti, op. cit., n. 54 e 101 ad art. 135).
4. L’istanza del 5 novembre 2002 (inc. DI.2002.761) non indica quali sono le pretese fatte valere né menziona l’importo di cui è chiesto il pagamento. L’appellante sostiene che l’atto adempiva i requisiti di forma prescritti dall’art. 355 CPC, appoggiandosi a citazioni di dottrina relative alla Convenzione di Lugano. L’argomentazione non giova, già per il fatto che nel caso concreto non vi è alcun elemento internazionale. Nel codice di procedura civile ticinese, qui solo applicabile, la domanda di esperimento di conciliazione prevista dall’art. 355 CPC si propone mediante istanza scritta, che contenga “la designazione del giudice cui è diretta, l’esatta indicazione delle parti e del loro domicilio, la succinta esposizione dei fatti e l’indicazione dell’oggetto della domanda”. Per le pretese pecuniarie, come è il caso in concreto, l’oggetto della domanda può essere solo l’importo di cui si chiede il pagamento, visto che nel diritto di procedura civile ticinese chi procede in causa deve indicare l’importo richiesto (cfr. art. 165 cpv. 1 CPC; DTF 24 novembre 1998 5P.416/1998 consid. 3b/bb). L’attore disponeva il 5 novembre 2002 di tutti gli elementi per poter cifrare le proprie pretese intese al pagamento delle indennità giornaliere previste dal contratto di assicurazione a suo tempo sottoscritto con la convenuta. Egli doveva dunque menzionare l’importo preteso per interrompere validamente il termine di prescrizione (DTF 119 II 339 consid. 1 c/aa pag. 341). Non avendolo fatto, la sua pretesa si è prescritta l’8 novembre 2002 e a giusta ragione il Pretore ha accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. L’appello, infondato, deve di conseguenza essere respinto.
5. Gli oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono di conseguenza a carico dell’appellante, che rifonderà alla convenuta un’equa partecipazione alle spese legali.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello 20 marzo 2006 di AP 1 è respinto.
2. Le spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.b) spese fr. 50.totale fr. 400.già anticipate dall’appellante restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1’600.- per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario