Incarto n. 12.2006.7
Lugano 9 gennaio 2006 lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no. DI.2005.341 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 2 dicembre 2005 da
AO 1 rappr. dall’avv. Curzio Fontana, Bellinzona
contro
AP 1 rappr. dall’avv. Rocco Taminelli, Bellinzona
con la quale si chiedeva lo sfratto della convenuta dall’immobile di cui al mapp. __________ RFD di __________, segnatamente dai locali al piano terreno, al 1° piano, al 2° piano e al 3° piano, siti in via __________ a __________ e che il Segretario-assessore, con decisione 30 dicembre 2005, ha respinto siccome irricevibile.
Appellante la convenuta la quale, con atto d’appello 4 gennaio 2006, chiede che “i dispositivi n. 1 e 2 del citato decreto sono modificati nei sensi dei considerandi”.
Letti ed esaminati gli atti dell’incarto
Considerato
in fatto ed in diritto
che il decreto impugnato dichiara irricevibile l’istanza di sfratto promossa, da AO 1, nei confronti della convenuta ed appellante AP 1 poiché nega a quest’ultima il subingresso quale parte al contratto di locazione 15 gennaio 2005 stipulato tra AO 1 e T__________ SA, e quindi di locataria dell’immobile, riconosciuta invece a T__________ SA nei confronti della quale, in altra simile procedura, è stato decretato lo sfratto dallo stesso immobile di via __________;
che AP 1 si aggrava contro questa decisione del Segretario-assessore chiedendo la modifica dei suoi dispositivi “nei sensi dei considerandi”;
che ci si potrebbe chiedere se, così come formulata, la domanda d’appello sia sufficientemente chiara così come vuole la giurisprudenza riferita all’art. 309 cpv. 2 litt. e) CPC e, in caso negativo, l’appello essere nullo (art. 309 cpv. 5 CPC);
che la questione può rimanere indecisa poiché l’appello è comunque irricevibile mancando all’appellante la legittimazione a ricorrere;
che, infatti, le fa difetto qualsiasi interesse giuridicamente protetto all’appello poiché le domande dell’istante nei suoi confronti non sono state accolte, né integralmente né parzialmente, nel dispositivo del giudizio (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 307 m. 6 e CPC-TI App. 2005, ad art. 307 m. 43), ritenuto inoltre che la motivazione della sentenza non cresce in giudicato (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 307 m. 7);
che l’appello può così essere respinto già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC con tasse e spese di giudizio a carico dell’appellante e senza assegnare ripetibili alla controparte alla quale il gravame nemmeno è stato intimato per sue osservazioni;
Per i quali motivi
visti gli art. 307 e seg. CPC
e, per le spese, la vigente LTG
dichiara e pronuncia
1. L’appello 4 gennaio 2006 di AP 1 è irricevibile.
2. La tassa di giudizio di Fr. 100.- e le spese di Fr. 50.- sono a carico dell’appellante.
3. Intimazione:
- Bellinzona -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario