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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.03.2006 12.2006.63

8. März 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·546 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

loaczione - appello - richiesta di annullamento della sentenza pretorile e di conferma di quella dell'UC

Volltext

Incarto n. 12.2006.63

Lugano 8 marzo 2006/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2005.190 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città- promossa con istanza 27 ottobre 2005 da

AO 1  

contro

 AP 1  AP 2  AP 3 tutti rappr. da RA 1  

con cui gli istanti hanno chiesto di accertare la validità della disdetta 1° giugno 2005, con effetto al 31 luglio 2005, relativa all¿abitazione da essi condotta in locazione in __________ a __________;

domanda avversata dai convenuti, e che il Segretario assessore con sentenza 23 febbraio 2006 ha parzialmente accolto, accertando la validità della disdetta per il 30 settembre 2005 e respingendo ogni altra e maggiore domanda delle parti;

appellanti i convenuti con ricorso 6 marzo 2006, con cui chiedono l¿annullamento del querelato giudizio e la conferma della decisione 27 settembre 2005 dell¿Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Locarno, protestando spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che con il ricorso (recte: appello) che qui ci occupa gli appellanti chiedono l¿annullamento della sentenza del Segretario assessore e la conferma della decisione dell¿Ufficio di conciliazione, che aveva preceduto la procedura in Pretura;

                                         che il gravame può senz¿altro essere evaso già nell¿ambito dell¿esame preliminare dell¿art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per le eventuali osservazioni;

                                         che in effetti, per costante giurisprudenza, la richiesta di annullamento del giudizio di prime cure, senza che -come nella fattispecie- nella motivazione del rimedio giuridico siano stati invocati dei motivi di annullamento, è considerata irricevibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 307; IICCA 2 marzo 2000 inc. n. 12.1999.241, 17 novembre 2000 inc. n. 12.2000.214);

                                         che anche la richiesta di confermare la decisione dell¿Ufficio di conciliazione è proceduralmente inammissibile, poiché, per giurisprudenza invalsa, il ricorso all¿autorità giudiziaria, dopo la pronuncia dell¿Ufficio, non va inteso quale procedura d¿appello o di verifica di quel giudizio che di per sé decade con l¿avvio del nuovo procedimento, ma invece quale azione giudiziaria a sé stante e indipendente (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 10 ad art. 404; IICCA 17 giugno 1994 inc. n. 53/94, 11 marzo 1996 inc. n. 12.95.330, 18 novembre 1999 inc. n. 12.1999.138);

                                         che a fronte di queste domande d¿appello, che delimitano la portata del gravame, anche perché in seconda sede l'autorità giudicante, pena la nullità della sua sentenza, è vincolata dalle domande formulate dalle parti (ICCTF 7 marzo 1997 in re C./C.), non può che discenderne la nullità dell¿appello;

                                         che l'applicazione della sanzione della nullità non configura eccesso di formalismo (sentenza ICCTF citata), tanto più quando, com¿è il caso in concreto, il gravame risulta essere stato redatto da un avvocato (sentenza ICCTF citata);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                   1.   L¿appello 6 marzo 2006 di AP 1, AP 2 e AP 3 è irricevibile.

                                   2.   Gli oneri processuali di complessivi fr. 130.- (tassa di giustizia di fr. 80.- e spese di fr. 50.-) sono a carico degli appellanti in solido.

                                   3.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente                                                           Il segretario

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