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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.02.2006 12.2006.32

3. Februar 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·664 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

esistenza di un mandato - onere della prova - gestioni d'affari senza mandato

Volltext

Incarto n. 12.2006.32

Lugano 3 febbraio 2006/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2005.657 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2- promossa con petizione 19 settembre 2005 da

AP 1  rappr. da  RA 2 

contro  

 AO 1  rappr. da  RA 1 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 11'600.- oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;

domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 30 dicembre 2005 ha respinto;

appellante l'attrice con atto di appello 30 gennaio 2006, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre il convenuto non è stato invitato a presentare le sue osservazioni;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che con la petizione in rassegna AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 11'600.- più interessi ed accessori, adducendo di aver eseguito per lui tutta una serie di prestazioni (fiscali, contabili e di vario genere), oggetto della fattura di cui al doc. B, rimasta impagata;

                                         che il convenuto si è opposto alla petizione rilevando di non aver mai conferito alcun mandato all’attrice e contestando siccome non provate le prestazioni svolte;

                                         che il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha respinto la petizione, ritenendo che l’attrice, cui incombeva l’onere della prova, non aveva dimostrato il conferimento di un incarico da parte del convenuto e quindi la venuta in essere di un contratto di mandato;

                                         che l’appello che qui ci occupa, con cui l’attrice chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, può senz’altro essere evaso già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC senza necessità di intimarlo alla controparte per le eventuali osservazioni;

                                         che il fatto che l’attrice, gravata dell’onere della prova (art. 8 CC), sia stata in grado di versare agli atti alcuni documenti (cfr. plico doc. D) -perloppiù dichiarazioni fiscali, intestate in parte al convenuto e in parte ad altre persone- non prova ancora che tra le parti in causa sia venuto in essere un contratto di mandato volto all’effettuazione delle prestazioni poi oggetto della fatturazione, che lo stesso sia stato conferito dal convenuto e non da altri e soprattutto che l’incarico sia stato affidato proprio all’attrice e non invece personalmente al suo amministratore unico __________, cui il convenuto era legato da un rapporto di amicizia (come da lui preteso nel doc. 2, cfr. pure doc. B);

                                         che nemmeno il fatto che quelle prestazioni possano essere state utilizzate dal convenuto o da altre persone e che dunque possano eventualmente trovare applicazione le norme sulla gestione d’affari senza mandato (art. 419 segg. CO), circostanze per altro irricevibili siccome evocate per la prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), potrebbe giovare all’attrice, non essendovi in ogni caso la prova, sulla base di quanto precede, che legittimati passivamente e attivamente siano proprio il convenuto e l’attrice e non invece altre persone;

                                         che a prescindere da quanto precede, l’attrice neppure ha provato l’effettuazione delle prestazioni fatturate;

                                         che in tali circostanze, ben si giustifica respingere l’appello e confermare con ciò il giudizio pretorile;

                                         che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell’appellante (art. 148 CPC);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L’appello 30 gennaio 2006 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali di complessivi fr. 300.- (tassa di giustizia di fr. 250.- e spese di fr. 50.-) sono a carico dell’appellante.

                                   3.   Intimazione:

-     ; -     .  

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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