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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 17.12.2007 12.2006.218

17. Dezember 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·4,725 Wörter·~24 min·3

Zusammenfassung

Contratto di assicurazione, recesso per reticenza, diritto transitorio

Volltext

Incarto n. 12.2006.218

Lugano 17 dicembre 2007/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Verzasconi, giudice supplente

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.699 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 3 novembre 2003 da

AO 1 rappr. dall’ RA 1  

contro

AP 1

rappr. dall’ RA 2  

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 12'000.corrispondenti alla rendita annua per l’anno 2003, oltre a fr. 6’061.65 per premi indebitamente corrisposti nel 2002 e 2003 e l’accertamento dell’obbligo per la convenuta del pagamento della rendita di fr. 12'000.- sino al 1° aprile 2029; domande avversate dalla convenuta, che ha chiesto la reiezione della petizione, e che il Pretore, con decisione del 20 novembre 2006, ha accolto parzialmente, condannando la convenuta al pagamento dell’importo di fr. 11'655.-, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 3'000.- a carico delle parti in ragione di metà ciascuno;

appellante la convenuta con atto dell’11 dicembre 2006, con cui chiede la riforma dei dispositivi n. 1 e 2 della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione, spese processuali di prima istanza a carico dell’attore e assegnazione di un importo di fr. 17'754.- a titolo di ripetibili, con protesta di spese e ripetibili della sede di appello;

mentre l’attore, con osservazioni del 22 gennaio 2007, postula la reiezione dell’appello, con protesta di spese e ripetibili.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto:                    A.   AO 1 ha sottoscritto una proposta di assicurazione all’indirizzo di AP 1, per sé e per la moglie, per i rischi di morte e di incapacità lavorativa. In particolare per quanto riguarda quest’ultimo rischio, la proposta prevedeva il versamento di una rendita annua di fr. 12'000.- per la durata di 30 anni. Allegato alla proposta di assicurazione, inoltrata per il tramite di T__________ SA, L__________, società di brokeraggio assicurativo, vi era un formulario prestampato con una serie di domande sullo stato di salute delle persone da assicurare, ossia per lo stipulante stesso, a cui bisognava dare risposta nelle caselle bianche, e per la moglie, per la quale occorreva inserire una crocetta nelle caselle grigie del sì o del no. A tutta una serie di domande sullo stato di salute, dalla 5 alla 16, il proponente ha apposto tutte le crocette nelle sole caselle grigie, riservate alla moglie, segnando sia le caselle del sì sia quelle del no. Egli ha quindi omesso ogni indicazione sul proprio stato di salute. La proposta è pervenuta a AP 1 il 14 aprile 1999. Il 22 aprile 1999, l’assicurazione ha retrocesso il formulario a T__________ SA con preghiera di rispondere dettagliatamente alle domande, segnatamente alle domande da 5 a 16. Il 26 aprile 1999 quest’ultima ha comunicato a AP 1 che vi era stato un errore di compilazione e che le risposte sullo stato di salute erano tutte negative. Sull’apposito formulario è quindi stata cancellata la colonna del sì, mentre sono state aggiunte tutte le crocette nella colonna del no riferita a AO 1 (caselle bianche). Il 7 giugno 1999 AP 1 ha quindi trasmesso allo stipulante la polizza assicurativa, datata 3 giugno 1999, con effetto retroattivo al 1°aprile 1999.

                                  B.   Dal 1998 AO 1 manifestò alcuni disturbi intestinali, di cui aveva peraltro già sofferto da bambino e a seguito dei quali fu ordinata una colono-ileoscopia, eseguita il 9 novembre 1998 dal dott. S__________. Tale esame evidenziò una colite ulcerosa in remissione, per la quale non si resero necessarie altre cure o assunzione di medicamenti. Parimenti, alla fine del 1998 AO 1 fu esaminato dal dott. F__________ per problemi dermatologici al collo e alla zona genitale. Nell’aprile 1999 si manifestarono nuovamente i disturbi intestinali che portarono il 7 aprile 1999 alla diagnosi da parte del dott. S__________ dopo una ulteriore colono-ileoscopia, di colite ulcerosa in fase subacuta-acuta, curata per via medicamentosa per tutto il 1999 e parte anche nel 2000. Dal 30 aprile 1999 all’11 maggio 1999 AO 1 è stato ricoverato alla Clinica __________ per il persistere dei disturbi intestinali. A partire dall’autunno 2000 AO 1 ha sofferto anche di dolori articolari con poliatralgie e dall’inizio del 2001 sono subentrati disturbi della memoria e della concentrazione che hanno portato a un’incapacità lavorativa dapprima del 50% dall’8 ottobre 2001 e poi totale dal 1° febbraio 2002.

                                  C.   Il 3 febbraio 2003 AO 1 ha inviato a AP 1 un avviso di sinistro a seguito dei disturbi progressivi della memoria, indicando nel formulario alla domanda 3b) ”quali malattie ha avuto negli ultimi 5 anni?”: malattia infiammatoria intestinale, polimialgia, polialtralgia e osteoporosi dopo trattamento con cortisone. Con scritto del 7 aprile 2003 l’assicurazione ha comunicato a AO 1 la rescissione dal contratto per reticenza ai sensi dell’art. 6 della legge sul contratto di assicurazione (LCA), poiché egli avrebbe sottaciuto i precedenti problemi di salute, ben noti al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione, e per i quali egli a quel momento era già in cura medica. Per questi problemi di salute egli aveva pure dovuto essere ricoverato in diversi istituti di cura. AO 1 ha in seguito contestato tale rescissione, asserendo di aver ben illustrato già nella proposta di assicurazione il proprio difficoltoso stato di salute e di non essere a conoscenza delle risposte negative date da T__________ SA a completazione della proposta di assicurazione, che quindi non potevano essergli opposte. In ogni caso, egli ha pure sostenuto che la rescissione dal contratto gli sarebbe stata comunicata una volta decorso il termine di 4 settimane dalla conoscenza della contestata reticenza e pertanto sarebbe intempestiva. Con decisione del 22 ottobre 2003 l’ufficio dell’assicurazione invalidità ha accolto la domanda di invalidità di AO 1 e gli ha accordato una rendita al 100% con effetto retroattivo dal 1° ottobre 2002.

                                  D.   Fallito ogni tentativo di concludere amichevolmente la vertenza, il 3 novembre 2003 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 chiedendo la sua condanna al pagamento di fr. 12'000.- corrispondenti alla rendita annua del 2003 oltre a fr. 6'061.55 per i premi indebitamente corrisposti dal 1° gennaio 2002 al 30 settembre 2003. Ha inoltre chiesto che venisse accertato l’obbligo per l’assicuratore di corrispondere in forza del contratto concluso tra le parti una rendita annua di fr. 12'000.- sino al 1° aprile 2029. Queste domande sono state avversate dalla convenuta, la quale ne ha chiesto l’integrale reiezione.

                                  E.   Con sentenza del 20 novembre 2006 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta al pagamento di fr. 11'655.-, e ha respinto l’azione di accertamento. Le spese processuali sono state ripartite tra le parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                  F.   Avverso la decisione del Pretore, l’11 dicembre 2006 AP 1 ha presentato appello, chiedendo la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione e di assegnarle l’importo di fr. 17'754.- per ripetibili di prima istanza. Dei motivi si dirà nei considerandi. Con osservazioni del 22 gennaio 2007 l’attore ha postulato la reiezione dell’appello.

Considerando

in diritto:                    

                                   1.   Pacifico che tra le parti è stato stipulato un contratto misto di assicurazione vita e di indennità per incapacità lavorativa, retto dalla legge sul contratto di assicurazione. Preliminarmente occorre decidere il quesito, che il Pretore non ha approfondito ulteriormente, di sapere se nella fattispecie sia applicabile la LCA nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio 2006 – come attestato nella sentenza impugnata e preteso dall’appellato – o quella precedente – come asserito dall’appellante.

                               1.1.   Il 1° gennaio 2006 è entrata in vigore la novella legislativa della legge federale sul contratto d’assicurazione del 2 aprile 1908 che ha modificato tra gli altri, e per quanto qui interessa, anche gli art. 4 e 6 relativi alle dichiarazioni obbligatorie per la conclusione del contratto, alla reticenza e alle sue conseguenze. La differenza tra la vecchia e la nuova normativa è sostanziale, poiché con la novella legislativa, al fine di attenuare le severe conseguenze in cui incorreva l’assicurato in caso di reticenza (rescissione del contratto ex tunc, obbligo per lo stipulante di restituire le prestazioni ricevute), il legislatore ha sì mantenuto il diritto alla rescissione del contratto e la liberazione dall’obbligo di prestazioni ma alla sola condizione che esista un nesso causale tra il fatto taciuto o dichiarato in modo inesatto e il sinistro intervenuto in seguito. Di conseguenza, l’obbligo dell’assicuratore di fornire la prestazione rimane intatto se la reticenza non ha influito sull’insorgenza del sinistro o sull’estensione della prestazione da fornire. Negli altri casi tale obbligo viene meno e l’assicuratore ha diritto al rimborso delle prestazioni già effettuate (messaggio del 9 maggio 2003 concernente una legge sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione e la modifica della legge federale sul contratto d’assicurazione, FF 2003, n. 1.2.5.2.1., pag. 3249, n. 2.2.2. ad art. 6 e 8, pag. 3298).

                               1.2.   Riguardo agli art. 4 e 6 LCA la nuova legge non contiene alcuna disposizione transitoria, per cui tornano applicabili le norme transitorie di cui all’art. 102 LCA, il cui cpv. 4 dispone che si applicano per analogia gli art. 882 e 883 vCO, nel frattempo sostituiti dagli art. 1 e segg. del titolo finale del CC. L’art. 1 cpv. 1 Tit. fin. CC recita che gli effetti giuridici di fatti anteriori all’entrata in vigore del codice civile sono regolati, anche posteriormente, dalle disposizioni del diritto federale e cantonale che vigevano al tempo in cui detti fatti si sono verificati. Perciò gli atti compiuti prima dell’entrata in vigore del codice sono regolati, per quanto riguarda la loro forza obbligatoria e i loro effetti, anche per l’avvenire, dalle disposizioni vigenti quando vennero compiuti (cpv. 2). La compilazione errata di un formulario e la mancata comunicazione di fatti rilevanti per la valutazione del rischio costituiscono fatti ai sensi dell’art. 1 Tit. fin. CC, per cui ogni violazione dell’obbligo di notifica avvenuta prima del 31 dicembre 2005 va valutata secondo il diritto in vigore a quel momento, anche se tali fatti sono stati resi noti solo dopo il 1° gennaio 2006. In tal caso, l’assicuratore ha la possibilità di recedere dal contratto nell’estensione e con le conseguenze previste dall’art. art. 6 vLCA e di richiedere la restituzione delle prestazioni eseguite. Determinante è quindi unicamente il momento dell’avvenuta violazione dell’obbligo di dichiarare i fatti determinanti da parte del proponente (cfr. anche Eva Pouget-Hänseler, Anzeigepflichtverletzung: Auswirkung der Revision auf die Praxis, in HAVE/REAS 1/2006, pag. 32). Stando così le cose, in concreto, visto che la presunta reticenza sarebbe stata commessa tra il 15 marzo 1999, giorno in cui l’appellato ha sottoscritto la proposta assicurativa e il 3/7 giugno 1999, data in cui la polizza è stata rispettivamente emessa dall’assicuratore e trasmessa all’interessato, tornano quindi applicabili in particolare gli art. 4 e 6 vLCA e non già le nuove norme sulla reticenza, come erroneamente ritenuto nella sentenza impugnata. Sulle conseguenze di tale applicazione si dirà più sotto.

                                         L’appello su questo punto merita quindi accoglimento.

                                   2.   Il Pretore ha ammesso la reticenza dell’appellato perché sulla proposta di assicurazione egli non avrebbe risposto in modo veritiero alle domande poste sul questionario sul suo stato di salute, in particolare alle domande 5 (disturbi alla salute e anomalie), 7 (assunzione regolare di medicamenti sotto ordine medico), 10 (esami, visite o operazioni in un ospedale, in un sanatorio o in un istituto di cura), 11 (esami effettuati, sulla base dei quali è stato prescritto o raccomandato un trattamento medico) e 13 (esistenza presente o passata di malattie, disturbi o dolori, ad es. all’apparato digestivo, urinario o genitale, alla pelle). Per contro, la tesi dell’appellato secondo cui con la compilazione – errata o quantomeno singolare – del questionario egli avrebbe inteso rispondere affermativamente alle domande poste, ammettendo quindi i problemi di salute di cui aveva sofferto o soffriva a quel momento, non è stata ritenuta plausibile dal giudice di prime cure, dal momento che l’appellato avrebbe in tal modo risposto affermativamente, senza motivo e contrariamente alla realtà dei fatti, anche a domande circa la positività al test SIDA (domanda 9), la dipendenza da medicamenti, sostanze alcooliche o consumo di sostanze stupefacenti negli ultimi 10 anni (domanda 14), l’esposizione a rischi particolari sul lavoro (domanda 15), l’intenzione di viaggiare nei 12 mesi seguenti per oltre 6 settimane fuori dall’Europa/USA/Canada o in un paese in guerra o dove vi sono disordini interni (domanda 16). A questo va ad aggiungersi, sempre secondo il Pretore, la precisazione fornita all’appellante da T__________ SA, ritenuta quale rappresentante dell’appellato, secondo cui le risposte a tutte le domande sullo stato di salute sarebbero state negative, malgrado l’appellato non fosse a conoscenza di questa completazione. A ragione l’appellante non contesta queste conclusioni.

                               2.1.   Infatti, l’art. 4 cpv. 1 vLCA dispone che il proponente deve dichiarare per iscritto all'assicuratore, sulla scorta di un questionario o in risposta ad altre domande scritte, tutti i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio. Il secondo capoverso del medesimo articolo precisa che sono rilevanti tutti quei fatti che possono influire sulla determinazione dell'assicuratore a concludere il contratto o a concluderlo a determinate condizioni. Secondo il terzo capoverso della norma in questione, si presumono rilevanti i fatti in merito ai quali l'assicuratore abbia formulato per iscritto delle domande precise e non equivoche. L'art. 6 vLCA dispone poi che se la persona, la quale era tenuta a rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 4 vLCA, ha sottaciuto o ha dichiarato inesattamente un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere, l'assicuratore è legittimato a recedere dal contratto entro quattro settimane da quando ne ha avuto cognizione.

                               2.2.   Secondo costante giurisprudenza per poter giudicare se il proponente è incorso in reticenza sono da considerare sia il criterio soggettivo sia quello oggettivo. La legge non si accontenta infatti che il proponente si limiti a comunicare all'assicuratore i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio di cui è effettivamente a conoscenza, ma gli impone pure di dichiarare quei fatti importanti che gli devono essere noti, indipendentemente dalla sua conoscenza effettiva del fatto concreto, ritenuto che nell'applicazione di questo secondo criterio si deve tenere conto delle cosiddette circostanze particolari del caso (DTF 118 II 333 consid. 2b; 116 II 338 consid. 1c; 96 II 204). Ciò significa, ad esempio, che occorre prendere in considerazione la situazione particolare dell'assicurato, con particolare riferimento al suo grado di intelligenza e di formazione, nonché alla sua esperienza (DTF 118 II 333 consid. 2b; 109 II 60 consid. 2b), ritenuto comunque che il grado di diligenza nell'adempimento dell'obbligo d'informazione va anche esaminato e giudicato sotto il profilo della buona fede, pure applicabile in campo assicurativo (Nef, in: Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Basilea 2001, n. 26 ad art. 4 e riferimenti). In virtù dell'art. 8 CC, l'onere di dimostrare che il proponente ha disatteso i propri doveri di informazione spetta all'assicuratore (DTF 108 II 550 consid. 2b; Roelli,/Keller/Tännler, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. I, 2a ed., pag. 105). Il proponente non è tenuto a dichiarare i fatti in merito ai quali non è stata posta nessuna domanda scritta (DTF 45 II 218) e nemmeno a fare dichiarazioni spontanee (DTF 116 V 218). Il proponente ha l’obbligo di rispondere soltanto alle domande che l’assicuratore ha formulato correttamente (DTF 116 V 218; DTF 109 II 60). Per contro, non c’è un errore del proponente quando egli attribuisce in buona fede a un termine il senso che assume correntemente, senza preoccuparsi del suo significato tecnico (DTF 116 II 338; 96 II 204; cfr. anche decisione della II CCA del 13 luglio 2006, inc. 12.2005.148).

                               2.3.   Orbene, in concreto l’appellato è certamente da ritenere reticente ai sensi degli art. 4 e 6 vLCA perlomeno per il fatto di non aver informato l’assicuratore, dopo la sottoscrizione della proposta di assicurazione il 15 marzo 1999 e prima della conclusione del contratto il 3/7 giugno 1999, degli ulteriori sviluppi, anche di una certa entità e gravità, del suo stato di salute. Si pensi ad esempio al riacutizzarsi dei problemi intestinali all’inizio del mese di aprile 1999 che hanno portato il dott. F__________, medico curante dell’appellato, alla decisione di far eseguire una nuova colono-ileoscopia, intervento eseguito il 7 aprile 1999 dal dott. P__________, oppure alla diagnosi di colite ulcerosa recidiva dopo tale specifico esame al quale l’appellato è stato sottoposto, oppure al ricovero alla Clinica __________ dal 30 aprile 1999 all’11 maggio 1999 per il persistere dei medesimi problemi intestinali. Di tutto ciò l’appellato non ha fatto alcun cenno all’assicuratore, il quale ha deciso per la stipulazione di un contratto di assicurazione senza essere a conoscenza di tali nuovi fatti che soggettivamente come pure oggettivamente non potevano che considerarsi rilevanti ai fini dell’apprezzamento del rischio assicurativo. Gli ulteriori problemi di salute intervenuti dopo la sottoscrizione della proposta di assicurazione non potevano certamente essere banalizzati da parte dell’appellato, il quale aveva già sofferto sin dall’infanzia di colite ma in modo particolare dalla fine del 1998 era stato trattato per una riapparizione di colite ulcerosa ed era ancora in trattamento per questa malattia. Medesima conclusione si imporrebbe anche seguendo la tesi dell’attore secondo cui nel formulario di proposta d’assicurazione avrebbe risposto seppur maldestramente in modo affermativo alle domande sullo stato di salute. Si ricorda infatti a questo proposito che l’obbligo di cui all’art. 4 vLCA sussiste non solo al momento delle trattative o della compilazione della proposta di assicurazione, bensì fino alla conclusione del contratto (Nef, op. cit, n. 7 e 8 ad art. 4), ciò che in concreto è stato manifestamente disatteso. Poco importa quindi se, come ritenuto dal Pretore, la reticenza dell’attore fosse da ricondurre già al momento della stesura delle risposte alle domande del questionario relativo allo stato di salute, il 15 marzo 1999, come pure irrilevanti ai fini del presente giudizio sono le considerazioni contenute anche nella sentenza pretorile riguardo alla successiva completazione o delucidazione da parte della T__________ SA, di cui l’appellato non sarebbe stato a conoscenza al momento in cui fu stesa. Quel che conta è che su un fatto rilevante ai fini della valutazione del rischio, pur se intervenuto dopo la sottoscrizione della proposta di assicurazione e per il quale l’assicuratore aveva posto una specifica domanda nel relativo questionario (domanda n. 13), l’appellato è stato chiaramente reticente. È vero che l’assicurato avrebbe potuto dimostrare che la falsa o inesatta dichiarazione sullo stato di salute non avrebbe influenzato la determinazione dell’assicuratore a concludere il contratto alle condizioni convenute (Nef, op. cit., n. 56 all’art. 4; Carré, Loi fédérale sur le contrat d’assurance, pag. 141 all’art. 4). Tuttavia, oltre a non esser riuscito in questa prova, dall’istruttoria è emerso esattamente il contrario, ossia che se l’assicuratore avesse conosciuto la reale situazione fisica dell’appellato non avrebbe concluso alcun contratto (cfr. a questo proposito il verbale di audizione rogatoriale della teste S__________, pag. 3). Nulla muta all’ammissione di reticenza da parte dell’attore l’asserzione secondo cui l’appellante doveva essere a conoscenza dei problemi di salute, dal momento che la T__________ SA, datore di lavoro dell’appellato, aveva stipulato per i suoi dipendenti un’assicurazione malattia collettiva presso AP 1 e aveva regolarmente annunciato con tanto di documentazione i casi di malattia dell’appellato. Seppur appartenenti a un medesimo gruppo, si tratta comunque di due entità giuridiche diverse – da un lato AP 1 e da un altro lato __________ per cui la conoscenza di determinati fatti da parte di una società non implica automaticamente la trasmissione di tali fatti all’altra società.            

                                   3.   Ammessa dunque la reticenza ai sensi dell’art. 4 vLCA dell’appellato e il conseguente diritto dell’appellante alla rescissione dal contratto di assicurazione nell’estensione prevista all’art. 6 vLCA, applicabile alla fattispecie contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, rimane da esaminare se la rescissione dal contratto sia avvenuta tempestivamente.

                               3.1.   Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale l’assicuratore non è vincolato al contratto, purché ne sia receduto entro 4 settimane da quando ebbe conoscenza della reticenza (art. 6 vLCA). Si tratta di un termine di perenzione e la risoluzione del contratto può intervenire anche dopo la sopravvenienza del sinistro. Il rispetto del termine deve essere provato dall’assicuratore (DTF 118 II 338 consid. 3). Secondo la sentenza appena citata, la conoscenza della reticenza non è fatta dipendere dalla data in cui l’assicurazione avrebbe potuto conoscere il motivo della reticenza prestando una certa attenzione e diligenza. Dei semplici sospetti che potrebbero indurre la compagnia assicurativa a verificare le dichiarazioni del proponente e assicurato non sono sufficienti. Il termine inizia a decorrere solo quando l’assicuratore è completamente orientato su tutti i punti che vertono sulla reticenza, rispettivamente allorché egli ne ha una conoscenza effettiva; dei semplici sospetti sono insufficienti (DTF 119 V 287/288; 118 II 340; 116 V 229 consid. 6a; 109 II 160 consid. 2a). Col che si deve ritenere che il termine inizia a decorrere in questi casi quando tutte le questioni mediche sono state chiarite (Carré, op. cit. pag. 150 all’art. 6). È però evidente che se l’assicurazione rifiuta scientemente di prendere conoscenza degli elementi costitutivi della reticenza, essa commette un abuso di diritto che è assimilabile alla conoscenza effettiva stessa (DTF 118 II 340 consid. 3c).

                               3.2.   Dalla lettura degli atti non traspare alcun elemento dal quale si può ritenere che l’assicurazione è venuta meno agli obblighi che discendono dalla buona fede. Il 4 febbraio 2003 l’appellante ha ricevuto da parte dell’appellato un avviso di sinistro per incapacità lavorativa a seguito di disturbi della memoria. Il formulario menzionava pure quali altre malattie sofferte nei 5 anni precedenti una malattia infiammatoria intestinale, la polimialgia, la polialtralgia e l’osteoporosi dopo trattamento cortisonico. L’appellante si è subito attivata tra gli altri presso il dott. F__________ per conoscere nei particolari la causa dell’incapacità lavorativa. Il 17 febbraio 2003 l’assicurazione riceveva di ritorno il formulario compilato dal medico interpellato sul quale erano elencate le medesime malattie già indicate sull’avviso di sinistro, con un’indicazione temporale “dal 08.10.2001”. Nemmeno il dott. R__________, anch’esso interpellato dalla convenuta, ha indicato nella sua risposta 17 febbraio 2003 elementi sufficientemente chiari da un punto di vista temporale per poter stabilire già a quel momento una eventuale reticenza dell’attore. In particolare, egli ha dichiarato di aver diagnosticato una “dekompensierende colitis ulcerosa des ganzen Colon” il 25 giugno 1999, ossia ad una data successiva alla stipulazione del contratto di assicurazione. Solo dopo la ricezione il 31 marzo 2003 del dettagliato rapporto del dott. F__________ l’appellante ha potuto situare con certezza nel tempo l’inizio dei disturbi intestinali dell’attore e farli risalire a un‘epoca precedente alla proposta di assicurazione. Di conseguenza solo a partire da quel momento l’appellante ha avuto cognizione sufficiente nel senso della citata dottrina e giurisprudenza per apprezzare la situazione nell’ottica dell’esistenza di una reticenza. Il termine di 4 settimane per rescindere il contratto in applicazione dell’art. 6 cpv. 2 vLCA decorreva quindi dal 31 marzo 2003 e la comunicazione del 7 aprile 2003 pervenuta all’appellato il giorno successivo, è da ritenersi senz’altro tempestiva e valida.

                               3.4.   Vista l’applicabilità della LCA nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2005, ritenuta la reticenza dell’appellato e la valida e tempestiva rescissione del contratto da parte dell’assicuratore, quest’ultimo può quindi legittimamente rifiutare le prestazioni pattuite a favore dell’attore per il caso di incapacità lavorativa, per cui l’appello va accolto nella misura in cui chiede la reiezione della relativa domanda di pagamento dell’importo di fr. 12'000.- annui per incapacità lavorativa. Per quanto riguarda i premi pagati, l’art. 25 cpv. 1 vLCA, applicabile alla fattispecie grazie al rinvio di cui all’art. 102 cpv. 4 LCA, dispone che in caso di risoluzione unilaterale del contratto segnatamente per le cause di reticenza di cui all’art. 6 LCA, l’assicuratore conserva il suo diritto al premio per il periodo di assicurazione in corso al momento della risoluzione. La dottrina dominante ha interpretato tale norma nel senso che all’assicuratore sono garantiti anche i premi già scaduti per i precedenti periodi di assicurazione e non solo per quelli in corso (Nef, op. cit., n. 58 ad art. 25). Di conseguenza, nemmeno la richiesta dell’attore di restituzione dei premi pagati fino al settembre 2003 può essere accolta, come rettamente chiesto dall’assicuratore, il cui appello deve essere accolto anche su questo punto.

                                   4.   Considerato l’esito della vertenza, ci si può esimere dal verificare se a torto o a ragione il Pretore ha concluso per l’infondatezza della domanda di accertamento proposta dall’attore. Di conseguenza, visto quanto precede, l’appello deve essere accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso di respingere integralmente la petizione.

                                   5.   L'esito dell'appello impone una modifica della decisione di prima istanza sugli oneri processuali e sulle ripetibili di prima sede, che vanno posti a carico dell’appellato, data la sua totale soccombenza, non essendovi in concreto motivi per derogare alla ripartizione sancita dall’art. 148 cpv. 1 CPC. Nella fattispecie il valore di causa non è quello di fr. 18'000.- addotto dall’attore, ma quello di fr. 284'000.- accertato dal Pretore. Al valore dell’azione di condanna, infatti, si somma quello dell’azione di accertamento relativo alle prestazioni dovute fino al 2029. Il valore di riscatto della polizza, al quale si riferisce l’attore nelle proprie osservazioni, è il valore in caso di cessazione del contratto, ben diverso quindi da quello chiesto con l’azione di accertamento, che verteva sull’esistenza delle prestazioni contrattuali dovute fino al 2029.

                                         L’appellante ha rivendicato ripetibili in proprio favore per complessivi fr. 17'754.- (composti di fr. 15'000.- per l’onorario e per il resto di spese vive e IVA), sulla base dei criteri previsti dalla Tariffa dell’Ordine degli avvocati. L’attore contesta nelle proprie osservazioni l’applicabilità della tariffa, contraria alle regole della concorrenza e di prossima abolizione. Per costante giurisprudenza, la tariffa dell’Ordine degli avvocati non vincola il giudice ma ha solo un valore indicativo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI massimato e commentato, Lugano 2000, m. 18 ad art. 150). Il Tribunale federale ha avuto modo di rilevare che il giudice ha un ampio potere di apprezzamento nella determinazione delle ripetibili, che stabilisce tenendo conto della complessità e dell’importanza della causa, del valore litigioso, dell’ampiezza del lavoro fornito e del tempo impiegato dal mandatario professionista, ritenuto che tra la remunerazione dell’avvocato e le prestazioni fornite e la responsabilità incorsa deve esistere un rapporto ragionevole (DTF del 6 luglio 2006 4P.116/2006). Ora, nella fattispecie il legale di parte convenuta ha redatto la risposta di causa, la duplica, le domande rogatoriali per un testimone, ha partecipato all’udienza preliminare, a due udienze per l’audizione di tre testimoni, e ha presentato le conclusioni. Tenuto conto anche della corrispondenza di causa e dei necessari colloqui con la mandante, l’impegno dell’avvocato può essere stimato in circa 50 ore. La causa non era complessa ma presentava un valore litigioso elevato, sicché un onorario orario di fr. 300.appare adeguato. Ne discende che un’indennità per ripetibili di fr. 17'154.-, come chiesto dall’appellante, appare adeguata, considerando l’attività del legale, le presumibili spese vive e l’IVA.

                                   6.   Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e sono di conseguenza posti a carico dell’attore, che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili di appello.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:                                       

                                    I.   L'appello 11 dicembre 2006 di AP 1, A__________, è accolto e di conseguenza i dispositivi 1 e 2 della sentenza 20 novembre 2006 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2, sono così riformati:

                                            1.  La petizione è respinta.                                  

                                            2.  La tassa di giustizia di fr. 3’000.- e le spese, da anticipare dalla parte attrice, sono poste a suo carico. L’attore rifonderà inoltre alla convenuta l’importo di fr. 17'754.- a titolo di ripetibili.

                                   II.   Gli oneri processuali della procedura di appello, consistenti in:

                                            a) tassa di giustizia           fr.    550.b) spese                              fr.       50.fr.    650.già anticipate dall'appellante, sono poste rispettivamente a carico dell’appellato, il quale rifonderà all’appellante l’importo di fr. 1'000.- a titolo di ripetibili di appello.

                                  III.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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