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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.11.2007 12.2006.186

28. November 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,689 Wörter·~13 min·4

Zusammenfassung

Appalto. Ammontare mercede. Eliminazione difetti

Volltext

Incarto n. 12.2006.186

Lugano 28 novembre 2007/rgc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.109 della Pretura del Distretto di Bellinzona, promossa con petizione 2 luglio 2003 da

AO 1 rappr. dall' RA 2  

contro

 AP 1  AP 2 entrambi rappr. dall RA 1  

chiedente la condanna dei convenuti al pagamento dell’importo di fr. 15'695.60 oltre interessi, domanda di cui i convenuti hanno postulato l'accoglimento limitatamente a fr. 7'292.- oltre accessori, chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell'attrice al pagamento di fr. 12'375.85 oltre interessi;

domande sulle quali il Segretario assessore, in luogo e vece del Pretore, si è pronunciato con sentenza 19 settembre 2006 accogliendo integralmente la petizione e la domanda riconvenzionale limitatamente a fr. 3'375.85 oltre accessori;

appellanti i convenuti che con atto d’appello 11 ottobre 2006 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione solo per fr. 7'292.- oltre interessi e accogliere integralmente la domanda riconvenzionale;

mentre l'attrice con osservazioni 6 novembre 2006 postula la reiezione dell’appello;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

ritenuto

in fatto:                    1.   Con contratto 18 giugno 2002, AP 2 hanno incaricato __________ dell'esecuzione dei lavori da capomastro per la riattazione della costruzione esistente sulla particella n. __________ di S. Antonino di loro proprietà, per un importo complessivo di fr. 53'461.50. Incomprensioni sorte tra le parti durante l'esecuzione dei lavori hanno condotto alla rescissione anticipata del contratto d'appalto, e le opere sono state portate a termine da terzi. Per i lavori eseguiti, AO 1 ha allestito una liquidazione - non accettata dai committenti - che concludeva con un saldo di fr. 15'695.65 a suo favore.

                                         Con petizione 2 luglio 2003 AO 1 ha quindi chiesto la condanna dei convenuti al pagamento dell’importo di fr. 15'695.60 quale residuo della mercede. Alla richiesta si sono opposti i convenuti che, con risposta 29 ottobre 2003, hanno contestato la liquidazione allestita dall'attrice adducendo che i quantitativi fatturati erano eccessivi, e hanno riconosciuto alla controparte un importo residuo di fr. 7'292.-. In via riconvenzionale hanno quindi chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 12'375.85, pari ai danni da essa causati con l'esecuzione di opere difettose, con i ritardi nell'adempimento e per pagamenti che hanno dovuto fare direttamente a terzi fornitori per evitare l'iscrizione di ipoteche legali sul fondo.

                                         Con la replica e risposta riconvenzionale l'attrice ha contestato le domande di controparte e con i successivi allegati, e così pure in sede di conclusioni, le parti hanno confermato le rispettive domande.

                                   2.   Con sentenza 19 settembre 2006 il Segretario assessore, giudicando in luogo e vece del Pretore, ha accolto la petizione, condannando la convenuta a versare all'attore l’importo di fr. 15'695.60 oltre accessori. Ha altresì parzialmente accolto la domanda riconvenzionale, condannando l'attrice al versamento di fr. 3'375.85.

                                   3.   Con appello 11 ottobre 2006, i convenuti postulano la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 7'292.- oltre interessi e accogliere integralmente la domanda riconvenzionale.

                                         Con osservazioni 6 novembre  2006 l’appellata postula la reiezione del gravame.

Considerato

in diritto:                  4.   Il contratto di appalto - tale è incontestatamente la natura del contratto che lega le parti nel caso concreto - conosce due tipi di mercede dell'appaltatore: quella preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO) e quella che non è preventivamente stabilita o che lo è stata solo in via approssimativa (art. 374 CO). La mercede a corpo è fissata dalle parti in anticipo per l’esecuzione dell’intera opera, sicché sono esclusi aumenti a favore dell’appaltatore, salvo il caso di modifiche di ordinazione (Zindel/Pulver, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, no 6 ad art. 373 CO). In difetto di particolari pattuizioni, l’appaltatore è invece retribuito secondo il valore del lavoro e del materiale (art. 374 CO). L’onere della prova quo all’esistenza e all’entità del vantato diritto incombe all’appaltatore che chiede il pagamento della propria mercede (Zindel/Pulver, op. cit., 3. ed., no 21 ad art. 373 CO).

                                5.     Nel caso concreto, il committente ha incaricato AO 1 dell'esecuzione dei lavori da capomastro, per i quali le parti hanno stabilito un prezzo netto di fr. 53'461.50. Il modulo d'offerta, allestito dal committente, indicava tuttavia che "tutti i quantitativi indicati nel modulo d'offerta sono approssimativi e di conseguenza non impegnano il COM e la DL ..." e inoltre che "la liquidazione deve essere allestita da parte dell'ASS, sulla base dei rilievi e delle misurazioni eseguite in contraddittorio con la DL ...". Le parti hanno quindi stabilito una mercede a misura, che andava pertanto definita al termine dei lavori tenendo conto dei quantitativi effettivi e dei prezzi unitari per le singole prestazioni com'erano stati stabiliti con il contratto.

                                   6.   Il Segretario assessore ha accolto la petizione, ritenendo provata la mercede chiesta dall'appaltatore, il perito giudiziario avendo accertato la correttezza dei prezzi esposti. Gli appellanti censurano la decisione impugnata, rimproverando al primo giudice di aver determinato in modo erroneo la mercede.

                                         L'appello su questo punto è fondato. Il perito giudiziario non è infatti stato in grado di confermare la correttezza della liquidazione allestita dall'attrice e quindi dell'importo di fr. 27'493.55 da essa fatturato. Egli ha invero rilevato che i prezzi esposti sono a volte superiori, a volte inferiori a quelli usualmente praticati nel ramo e che, a conti fatti, la somma complessiva risulta inferiore a quella ottenuta applicando la tariffa del settore (perizia 31 marzo 2005, pag. 12). Non è però stato in grado di verificare l'esecuzione di tutte le opere, talune posizioni essendo controverse e non verificabili (perizia 31 marzo 2005, pag. 14 ad 3.1 e pag. 17). Si deve quindi concludere che l'attrice non ha saputo far fronte all'onere - che le incombeva in applicazione dell'art. 8 CC - di provare l'esecuzione dei lavori e la congruità della mercede di cui postula il pagamento. In mancanza di altri affidabili elementi, non rimane che appoggiarsi alla liquidazione allestita dai convenuti sulla base delle risultanze del collaudo delle opere allestito il 23 agosto 2002 - al quale peraltro ha partecipato anche __________ L__________, rappresentante dell’attrice (teste arch. __________ T__________, verbale 23 giugno 2004, pag. 9) - e dalla quale risultano opere per un importo complessivo di fr. 18'102.21. Dedotti fr. 9'000.- di acconti pagati (doc. Z2) e l'importo di fr. 1'810.22 per la garanzia - rimasto incontestato - la somma ancora da versare è di fr. 7'292.-. In tale misura l'appello va accolto.

                                   7.   Il Segretario assessore ha accolto la domanda riconvenzionale limitatamente a fr. 3'375.85, respingendo invece le ulteriori pre-tese. In particolare ha respinto la domanda di risarcimento della fattura di C__________ __________ per l'eliminazione dei difetti (fr. 3'500.-), delle prestazioni supplementari della DL (fr. 1'200.-) e delle spese di chiusura scavo e sistemazione del cantiere ( fr. 500.-), nonché la richiesta di indennità per ritardo nella posa del tetto (fr. 3'800.-).

                                7.1   In merito alla fattura di C__________ SA, il Segretario assessore ha rilevato d'una parte la tardività della notifica del difetto, e, dall'altra che neppure era certo vi fosse un difetto e che comunque neppure era stata data all'appaltatrice la possibilità di procedere alla riparazione. La parte censura la sentenza impugnata, rimproverando al Segretario assessore di aver considerato a torto tardiva la notifica e sostenendo che pure l'esistenza dei difetti sarebbe provata.

                                         L’art. 367 CO dispone che, consegnata l’opera al committente, questi la deve verificare appena lo consenta l’ordinario corso degli affari e segnalarne i difetti all’appaltatore. Il dovere di verifica e di notifica dei difetti nasce di conseguenza quando l’opera viene consegnata (art. 367 cpv. 1 CO; DTF 117 II 264 consid. 2a; Gauch, op. cit., n. 2109), ovvero quando tutti i lavori previsti dal contratto di appalto siano stati eseguiti (Chaix, Commentare romand CO, n. 4 ad art. 367; Gauch, op. cit., n. 100). Un’opera non ancora terminata non può essere né consegnata né ricevuta (Gauch, op. cit., n. 101) e il committente non ha alcun obbligo di verifica e di notifica dei difetti prima della consegna (Gauch, op. cit., n. 2109; Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 367), a meno che le parti abbiano convenuto una consegna a tappe (Gauch, op. cit., n. 2466). Nel caso concreto non vi sono dubbi che l'opera non è stata portata a termine dall'appellata, il contratto essendo stato rescisso prematuramente. Poiché il termine per la notifica dei difetti iniziava a decorrere solo con la consegna dell'opera parziale, che va situata al momento del collaudo avvenuto il 23 agosto 2002, la notifica dei difetti avvenuta in occasione del collaudo medesimo, o comunque con l'invio - avvenuto lo stesso giorno - del relativo verbale, è da considerare tempestiva.

                                7.2   Per quanto concerne l'esistenza dei difetti di cui trattasi, va qui rilevato che nel verbale steso in occasione della verifica dell'opera sono stati elencati vari lavori da ultimare e difetti da sistemare (doc. T), poi segnalati a AO 1, che ha altresì ricevuto copia dell'offerta allestita da C__________ __________ per terminare tali lavori, rispettivamente sistemare i difetti (doc. Q, doc. S). Se non che, dagli atti di causa non è dato di comprendere se, visto lo stato d'avanzamento del cantiere, le lacune riscontrate siano effettivamente da considerare quali difetti oppure se, stante la solo parziale esecuzione delle opere, lo stato delle medesime non sia invece da considerare rientrante nella normalità. Neppure risulta che, nell'ambito della liquidazione delle opere eseguite, sia stata in qualche modo riconosciuta  anche una parte di lavori non ancora eseguiti, tanto da poterne pretendere l'esecuzione da parte di AO 1 oppure l'esecuzione sostitutiva da parte di terzi a carico di AO 1 medesima. È quindi a ragione che il primo giudice ha respinto la richiesta di rifusione della fattura di C__________ __________.

                                7.3   Il Segretario assessore ha respinto la richiesta di indennità per ritardo nella posa del tetto, rilevando che il contratto tra le parti era venuto meno e non v'erano elementi per poter caricare all'attrice un'indennità a tale titolo. La parte appellante adduce che i ritardi vi erano ed erano imputabili all'appellata, sia per la sospensione dei lavori fra il 19 e il 23 agosto, sia per il tempo necessario per riparare le opere difettose.

                                         Va qui avantutto rilevato che la sospensione dei lavori è stata dettata dall'impossibilità dell'appellata di continuare i lavori perché non iscritta nell'albo delle imprese, circostanza questa di cui la parte appellante non ha mai contestato di essere a conoscenza. Entrambe le parti erano pertanto consce del rischio che la situazione comportava e non si può addebitare alla sola appellata eventuali ritardi nell'esecuzione dell'opera dovuti a tale precaria situazione. Inoltre, neppure è dimostrata una violazione contrattuale da parte dell'appellata, dalla quale si possa dedurre un obbligo di pagare le penalità per ritardi previste dal contratto (doc. D, pag. 9 lettera E), perché ciò presuppone l'esistenza di termini prestabiliti e non ossequiati dall'appaltatore, il che non è il caso, quando solo si consideri che il programma di lavoro (doc. 26) non risulta mai essere stato sottoposto a AO 1. Lo stesso è infatti del 29 agosto 2002, e quindi successivo alla consegna delle opere parzialmente eseguite, avvenuta il 23 agosto a seguito della rescissione del contratto. Su questo punto l'appello non merita quindi protezione.

                                7.4   Il Segretario assessore ha respinto la domanda di rifusione delle prestazioni supplementari della DL rilevando che non era dimostrata la necessità dell'intervento, ma neppure che fosse dimostrato che era stato eseguito. La parte appellante  a sua volta ritiene che la rescissione prematura del contratto ha causato maggiori prestazioni della DL. Se non che, già si è detto al considerando precedente che anche la parte appellante deve assumere la propria parte di responsabilità per la rescissione anticipata del contratto e quindi assumersi eventuali maggiori oneri che ciò ha comportato. Peraltro, stante che comunque la DL era tenuta ad allestire situazioni parziali dell'avanzamento dei lavori per poter  preavvisare i pagamenti, il fatto di aver dovuto allestire una liquidazione intermedia non pare abbia comportato oneri straordinari. Neppure è poi dato di sapere in quale modo siano stati calcolati gli onorari supplementari esposti dalla DL. Su questo punto la decisione del Segretario assessore va confermata.

                                7.5   Per quanto riguarda le spese di chiusura scavo e sistemazione del cantiere, il Segretario assessore ha respinto la pretesa perché i lavori non erano stati richiesti dalla DL e l'impresa non aveva potuto eseguirli lei stessa. La parte appellante censura la sentenza impugnata, adducendo che il primo giudice avrebbe a torto negato il risarcimento, avendo le parti convenuto che l'appellata avrebbe proceduto alla chiusura dello scavo prima delle ferie dell'edilizia e, non avendolo fatto, vi ha provveduto di persona. La questione non ha potuto essere chiarita interamente. L'arch. T__________ ricorda di aver fatto presente all'appellata che se apriva lo scavo avrebbe anche dovuto chiuderlo prima delle ferie dell'edilizia (teste arch. __________ T__________, verbale 23 giugno 2004). È pure incontestato che l'appellata ha eseguito lo scavo prima delle ferie, scavo che è poi stato chiuso ad opera degli appellanti prima delle ferie dell'edilizia. Tuttavia, va rilevato che AO 1 ha lamentato la chiusura dello scavo ad opera di controparte, rilevando che essa si era presentata sul cantiere per eseguire tale lavoro di allacciamento dello scarico, ma di non aver potuto procedere perché lo scavo già era stato chiuso (doc. I). In siffatte circostanze è da ritenere che l'agire della parte appellante sia stato quantomeno affrettato e di conseguenza i relativi costi non possono essere posti a carico dell'appellata.

                                   8.   Ne segue, in parziale accoglimento dell'appello, che la sentenza impugnata è da riformare nel senso che la petizione è accolta limitatamente all'importo di fr. 7'292.- oltre interessi, mentre rimane invariata per quanto riguarda la domanda riconvenzionale. Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che in questa sede appare giustificato caricare le spese in ragione di metà per parte e compensare le ripetibili.

Per i quali motivi,

pronuncia:               I.   L'appello 11 ottobre 2006 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 19 settembre 2006 della Pretura di Bellinzona è riformata come segue:

                                         1.     La petizione è parzialmente accolta

                                                 § Di conseguenza AP 1 e AP 2 sono condannati in solido a pagare alla AO 1 fr. 7'292.- oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2002.

                                         2      La tassa di giustizia di fr. 600.- e le spese di fr. 5'200.-, da anticipare dalla parte attrice, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

                                         3.     La domanda riconvenzionale è parzialmente accolta. Di conseguenza AO 1 in liquidazione è tenuta a versare a __________ e AP 2 l'importo di fr. 3'375.85 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2002.

                                                 § La tassa di giustizia della domanda riconvenzionale di fr. 300.- e le spese di fr. 250.-, da anticipare dagli attori riconvenzionali,  sono poste per 1/4 a carico della AO 1 e per ¾ a carico di AP 1 e AP 2 in solido. Questi ultimi rifonderanno inoltre alla controparte, sempre con il vincolo della solidarietà, fr. 650.- per ripetibili ridotte.

                                   II.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 450.b) spese                      fr.   50.totale                           fr. 500.anticipate dall'appellante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà per ciascuna, compensate le ripetibili.

                                  III.   Intimazione:

-; -.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Premesso che nella fattispecie il valore litigioso calcolato secondo l’art. 51 LTF è inferiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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