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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 04.12.2007 12.2006.180

4. Dezember 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·4,859 Wörter·~24 min·3

Zusammenfassung

Contratto di mediazione

Volltext

Incarto n. 12.2006.180

Lugano 4 dicembre 2007/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Chiesa

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2001.101 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 6 luglio 2001 da

AO 1 rappr. da RA 2  

contro

 AP 1  AP 2 entrambi rappr. da RA 1  

con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 40'638.75 oltre interessi, somma ridotta in sede conclusionale a fr. 18'830.-;

domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 11 settembre 2006 ha parzialmente accolto, condannando i convenuti in solido a versare all’attore fr. 12'566.30 più interessi;

appellanti i convenuti con atto di appello 5 ottobre 2006, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attore con osservazioni 15 febbraio 2007 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Il 16 maggio 2000 AP 2 e AP 1 hanno acquistato per fr. 168'877.- dalle società __________ SA e __________ SA la part. n. __________ __________ di __________ e una quota di comproprietà di 1/8 della coattiva di cui alla part. n. __________ (doc. 4), in vista dell’edificazione di una casa unifamiliare. L’acquisto del terreno è stato reso possibile grazie all’interessamento di AO 1, che svolge l’attività di disegnatore del genio civile (doc. S), il quale ha pure allestito alcuni schizzi all’indirizzo degli acquirenti.

                                         Il 18 luglio 2000 AP 2, rappresentati da AO 1 in qualità di direttore dei lavori, hanno sottoscritto un contratto d’appalto con I__________ __________ SA, volto all’edificazione della casa d’abitazione (doc. G). I lavori hanno preso avvio nel successivo mese di agosto e il direttore dei lavori ha collaborato al cantiere fino al 22 settembre 2000, data in cui è stato colpito da un infarto, circostanza questa che ha poi indotto i mandanti a revocargli l’incarico, conferito ad I__________ __________ SA (doc. A).

                                   2.   Con la petizione in rassegna AO 1, dopo aver a suo tempo esposto all’indirizzo dei AP 2 AP 1 una fattura di complessivi fr. 16'125.- (doc. D), rimasta impagata, ha chiesto la loro condanna in solido al pagamento di fr. 40'638.75 oltre interessi, somma poi ridotta in sede conclusionale a fr. 18'830.-. Egli ha in sostanza preteso il pagamento di una mercede di fr. 10'000.- per la sua intermediazione nell’acquisto del terreno ed il versamento di un onorario, calcolato sulla base della norma SIA 102, di fr. 30'638.75, poi ridotto a seguito delle risultanze peritali a fr. 7'500.- più IVA, ovvero a fr. 8'830.-, per le prestazioni di progettazione da lui svolte e l’attività da lui prestata sul cantiere.

                                         I convenuti si sono opposti alla petizione, contestando entrambe le posizioni creditorie dell’attore. Oltre a contestare l’ammontare della mercede di mediazione pretesa, ritenuta eccessiva, essi hanno evidenziato come l’attore avesse in realtà agito, oltretutto motu proprio, non su loro mandato o per loro interesse ma per conto delle proprietarie del terreno o del rappresentante di queste ultime, R__________ __________. Quanto alle altre prestazioni asseritamente svolte dall’attore nell’ambito dell’edificazione del terreno, essi, oltre a contestare l’applicazione della norma SIA, hanno osservato come le stesse, a parte la direzione lavori, comunque rivelatasi carente, non fossero state eseguite dall’attore e tanto meno per loro conto, rientrando anzi nell’ambito di un progetto preesistente all’acquisto del terreno.

                                   3.   Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha dapprima appurato che i convenuti avevano avuto conoscenza dell’occasione di acquistare il terreno direttamente o indirettamente per il tramite dell’attore, ritenendo per altro pacifica la circostanza. Poiché dalla testimonianza di R__________ __________ si evinceva come l’attore fosse stato riconosciuto esternamente come il mediatore dei convenuti, essendo stato lui ad averglieli presentati ed in tutte le trattative che avevano portato alla firma dell’impegno di acquisto (doc. 2), da lui condotte, essendo sempre risultato che egli agiva per nome e per conto dei convenuti, ne ha poi concluso per la venuta in essere tra le parti di un contratto di mediazione, con il conseguente diritto per l’attore, che aveva agito quale mediatore non professionista, di ottenere una mercede, che ha poi concretamente quantificato, applicando una percentuale del 3% sul solo prezzo di acquisto, senza considerare i costi di urbanizzazione del fondo, in fr. 5'066.30. Il giudice di prime cure, sulla base delle testimonianze del direttore di I__________ __________ SA, S__________ __________, e di R__________ __________, ha quindi ritenuto sufficientemente provato che l’attore, oltre alla direzione lavori, avesse effettuato altre prestazioni a favore dei convenuti, ed in particolare, allestito i doc. I, M, N e O, precisando in seguito che, malgrado questi documenti non fossero stati tutti allestiti da lui personalmente, la mercede era comunque dovuta, l’operato dei terzi dovendo essere considerato un subappalto ai sensi dell’art. 364 cpv. 2 CO. Sulla base della fatturazione oraria indicata dal perito giudiziario, l’unico criterio ritenuto praticabile, il primo giudice, aderendo agli accertamenti peritali circa le ore impiegate e la retribuzione oraria determinante, ha quindi stabilito in fr. 7'500.- la mercede per quelle prestazioni svolte dall’attore. Escluso che sulle somme così attribuite fosse dovuta l’IVA, egli ha in definitiva accolto la petizione per fr. 12'566.30 più interessi.

                                   4.   Con l’appello che qui ci occupa i convenuti chiedono di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione. Essi ribadiscono innanzitutto che tra le parti non era sorto alcun contratto di mediazione: l’attore era in effetti intervenuto nell’affare in rappresentanza del mediatore delle proprietarie, con il quale aveva già avuto modo di collaborare a titolo professionale e che per altro conosceva perfettamente, tanto più che dall’incarto non era risultato alcun elemento a comprova del fatto che egli avesse trattato la pratica per conto dei convenuti, né tale eventualità era maggiormente verosimile rispetto ad una sua trattazione per conto delle venditrici; in ogni caso non era provato che essi avessero pensato, o anche solo lontanamente immaginato, che l’attore stesse prestando loro dei servigi nell’ambito di una mediazione a fini di compravendita, sicché non poteva esservi stata una tolleranza o una tacita accettazione dell’attività di mediazione. Pure contestato è il diritto dell’attore al pagamento per le altre prestazioni da lui asseritamente svolte: egli non aveva in realtà dimostrato di aver svolto nulla ed in particolare di aver allestito i doc. I, M, N e O, né aveva provato che il terzo da lui incaricato avesse agito proprio per conto dei convenuti e non per conto di altri, né ancora che quell’eventuale incarico fosse stato conferito solo dopo che l’attore aveva presentato il prospetto informativo ai convenuti (doc. 1). Il giudice aveva oltretutto misconosciuto alcune argomentazioni difensive da loro proposte negli allegati preliminari e segnatamente che gran parte dei piani esecutivi (doc. I) erano stati eseguiti ben prima della data d’acquisto del terreno e che il piano di cui al doc. O corrispondeva a quello contenuto nel prospetto (doc. 1), sicché gli stessi non potevano essere stati allestiti su incarico o per conto dei convenuti, e che il contratto concluso con I__________ __________ SA si configurava quale un contratto “chiavi in mano” ed era così comprensivo per definizione dei costi di progettazione, per cui era inimmaginabile che l’attore potesse pretendere il pagamento per eventuali lavori di progettazione. La perizia giudiziaria era in ogni caso stata allestita in modo virtuale ed era di fatto inservibile, tanto più che le parti nemmeno avevano concordato l’applicazione delle norme SIA, cui il perito aveva invece fatto riferimento.

                                   5.   Delle osservazioni con cui l’attore postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

                                   6.   I convenuti censurano innanzitutto di essere tenuti al pagamento della mercede di mediazione di fr. 5'066.30, ritenendo non provata la conclusione di un contratto di mediazione con l’attore. A loro dire, la controparte non aveva in effetti agito per loro conto, ma per conto delle venditrici ed essi non potevano immaginare che essa stesse prestando dei servigi nell’ambito di una mediazione.

                                6.1   Ai sensi dell’art. 412 cpv. 1 CO, col contratto di mediazione il mediatore riceve il mandato di indicare l’occasione per concludere un contratto o di interporsi per la conclusione di un contratto contro pagamento di una mercede.

                                         Per stabilire se sia stato stipulato un contratto di mediazione, occorre riferirsi ai principi generali sulla conclusione del contratto ed alle norme sul mandato, cui l’art. 412 cpv. 2 CO rinvia (Gautschi, Berner Kommentar, n. 5a e segg. ad art. 412 CO; Marquis, Le contrat de courtage immobilier et le salaire du courtier, p. 179), così che il contratto può risultare concluso sia espressamente che per atti concludenti (Ammann, Basler Kommentar, 2ª ed., n. 5 ad art. 412 CO; Engel, Les contrats de droit suisse, 2ª ed., p. 522; Marquis, op. cit., p. 179 e 182 segg.). Il solo fatto di lasciare agire il mediatore non implica tuttavia necessariamente che il contratto di mediazione sia venuto in essere per atti concludenti (ICCTF 9 aprile 2002 consid. 2a pubbl. in SJ 2002 p. 557; ICCTF 6 giugno 2003 consid. 3.1 pubbl. in SJ 2004 p. 257). L’accettazione per atti concludenti avviene in effetti solo con la consapevole tolleranza o la tacita ratifica di un’attività mediatoria (Gautschi, op. cit., n. 5c ad art. 412 CO; Ammann, op. cit., ibidem; Marquis, op. cit., p. 184 seg.). E’ in altre parole necessario che l’attività del mediatore sia tanto chiara da far ritenere che la mancata opposizione del mandante sia da interpretare quale volontà di concludere un mandato di mediazione (Schweiger, Der Mäklerlohn, p. 37 seg.; Ammann, op. cit., ibidem; Marquis, op. cit., p. 185 segg.; DTF 72 II 87; ICCTF 9 aprile 2002 consid. 2a pubbl. in SJ 2002 p. 557; II CCA 20 novembre 1997 inc. n. 12.97.173, 10 luglio 1998 inc. n. 12.98.43). Vista l’insistenza di certi mediatori professionisti, non si dovrebbe ammettere facilmente che il silenzio valga quale accettazione (ICCTF 9 aprile 2002 consid. 2a pubbl. in SJ 2002 p. 557; ICCTF 6 giugno 2003 consid. 3.1 pubbl. in SJ 2004 p. 257). In applicazione dell’art. 8 CC, spetta al mediatore che pretende la provvigione dimostrare le circostanze che permettano di confermare l’esistenza di un accordo tra le parti, ovvero che esse si siano accordate sui punti essenziali del contratto di mediazione. Occorre dunque da una parte che il mandante conosca l’attività del mediatore in suo favore (e non a favore della controparte), ritenuto che in caso di situazione confusa il mediatore è tenuto ad apportare in tempo utile i chiarimenti necessari al fine di poter stabilire chi, tra le persone intervenute, lo abbia ingaggiato per atti concludenti (ICCTF 9 aprile 2002 consid. 2a pubbl. in SJ 2002 p. 557; ICCTF 6 giugno 2003 consid. 3.1 pubbl. in SJ 2004 p. 257), fermo restando che l’attività mediatoria dev’essere sufficientemente caratterizzata, per la sua importanza o per la sua durata, da costituire un’offerta di servizi (Schweiger, op. cit., ibidem; Ammann, op. cit., ibidem; Marquis, op. cit., ibidem; DTF 72 II 87; Rep. 1991 p. 453). D’altro canto il carattere oneroso del contratto fa pure parte degli elementi del contratto di mediazione, per cui è necessario che dalle circostanze si possa concludere che il mandante si è impegnato a versare alla controparte una provvigione (ICCTF 9 aprile 2002 consid. 2a pubbl. in SJ 2002 p. 557; ICCTF 6 giugno 2003 consid. 3.1 pubbl. in SJ 2004 p. 257).

                                6.2   Nel caso di specie il giudizio con cui il Pretore ha accertato la conclusione di un contratto di mediazione tra l’attore ed i convenuti non può essere confermato. È pacifico che le parti non hanno firmato alcun contratto di mediazione scritto, né risulta che esse si siano accordate verbalmente in tal senso. E neppure, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, si può ritenere che l’attore, gravato dell’onere della prova (art. 8 CC), sia stato in grado di provare le circostanze che avrebbero permesso di concludere per l’esistenza di un tale contratto per atti concludenti. Egli, pur confrontato con la contestazione della controparte, non ha innanzitutto dimostrato che i convenuti gli avessero chiesto di trovargli un terreno su cui edificare la loro casa o di aver loro mostrato altri terreni, oltre a quello di __________ (replica p. 2 segg.), per cui se ne deve concludere che egli nell’occasione aveva agito di sua iniziativa e indirizzato i convenuti verso quel solo terreno. Quanto alle prestazioni da lui effettuate, egli, agendo assieme al direttore di I__________ __________ S__________ __________, si è in sostanza limitato a presentare i convenuti a R__________ __________, incaricato di trovare degli acquirenti per il terreno in questione, nonché a condurre, per conto dei convenuti, tutte le trattative fino alla firma dell’impegno d’acquisto (teste R__________ __________ verbale 21 febbraio 2002 p. 1), che tra l’altro imponeva la delibera dei lavori sempre ad I__________ __________ (doc. 2). Ma ciò, a ben vedere, non basta ancora per ammettere l’esistenza di un contratto di mediazione tra le parti. L’istruttoria ha in effetti permesso di accertare che la promozione dell’edificazione di questo e di altri terreni in quella zona era stata attribuita dai proprietari a R__________ __________ rispettivamente, per la fase esecutiva vera e propria, ad I__________ __________ SA (teste R__________ __________ verbale 21 febbraio 2002 p. 1) e che l’attore aveva in precedenza intrattenuto rapporti di collaborazione con lo studio di architettura A__________ __________ (teste R__________ __________ verbale 21 febbraio 2002 p. 2), di cui __________, pure membro, assieme a S__________ __________, del consiglio d’amministrazione di __________ __________ SA (doc. 3), era titolare (doc. 7). Ma soprattutto egli aveva consegnato ai convenuti una relazione tecnica (doc. 1), oltretutto da lui firmata, relativa all’edificazione del “Quartiere G__________” - il che sembrerebbe indiziare un suo agire per conto dei promotori - con annessa la bozza di un contratto di appalto. In tali circostanze il fatto che l’attore, non richiesto, abbia offerto ai convenuti di sua iniziativa quell’unico terreno, li abbia presentati a R__________ __________ non da solo ma assieme al direttore di I__________ __________ e ad un certo momento abbia consegnato loro un prospetto relativo all’edificazione del “Quartiere G__________”, sia pure non preesistente ma comunque recante la sua firma (doc. 1), consentiva tutto sommato ai convenuti di immaginare in buona fede che tra l’attore e queste altre persone o entità coinvolte nell’affare (R__________ __________, S__________ __________, I__________ __________) vi potesse essere già un interesse comune nella promozione immobiliare. In una situazione del genere i convenuti ben potevano ritenere, anche perché nelle mediazioni immobiliari è usuale che l’eventuale mercede sia pagata dal venditore (Marquis, op. cit., p. 188), che l’attore, pur avendo condotto per loro conto le trattative della vendita, potesse essere già remunerato, in forza di un contratto di mediazione o di altri accordi, dalle venditrici o da altri, e dunque non dovesse essere remunerato da loro. Se quindi avesse voluto pretendere una mercede di mediazione da questi ultimi, l’attore, in base alla giurisprudenza, avrebbe dovuto preoccuparsi di chiarire per tempo con loro per conto di chi egli stava operando, pretendendo se del caso la conclusione di un contratto di mediazione scritto o verbale, e il non averlo fatto e l’aver con ciò lasciato incautamente sussistere una situazione confusa vanifica ogni sua pretesa (ICCTF 9 aprile 2002 consid. 2c pubbl. in SJ 2002 p. 557). Oltretutto, avendo egli dichiarato di essere stato in un rapporto di amicizia con i convenuti (petizione p. 3, replica p. 2) e non avendo dimostrato di essere un mediatore professionista, i convenuti ben potevano ritenere che l’eventuale attività d’intermediazione nemmeno fosse stata da lui prestata a titolo oneroso, ma che egli fosse intervenuto nell’occasione unicamente al fine di garantirsi il successivo conferimento di un mandato di progettazione o di direzione dei lavori, com’era poi effettivamente avvenuto; e d’altro canto neppure risulta che i convenuti abbiano manifestato, in qualsiasi altro modo, la loro volontà di remunerare l’attore per queste sue prestazioni.

                                   7.   I convenuti contestano pure di dover versare all’attore altri fr. 7'500.- per le altre prestazioni da lui asseritamente svolte in forza di un contratto di appalto o mandato, segnatamente per i lavori di progettazione e direzione dei lavori.

                                7.1   Essi osservano dapprima che l’attore non aveva dimostrato di aver svolto quelle prestazioni ed in particolare di aver allestito i doc. I, M, N e O, né aveva provato che il terzo da lui incaricato, R__________ __________, avesse agito proprio per conto dei convenuti e non per conto di altri, né ancora che quell’eventuale incarico fosse stato conferito solo dopo che l’attore aveva presentato il prospetto informativo ai convenuti (doc. 1). Le censure sono infondate. I convenuti non hanno invero mai contestato negli allegati preliminari che l’attore abbia svolto la direzione lavori fino alla data del suo infarto ed in proposito si sono limitati ad osservare, senza tuttavia provarlo, che la stessa era stata difettosa (risposta p. 7 segg., duplica p. 6 e 8 seg.; cfr. pure doc. F). Quanto all’attività di progettazione, questa sì contestata, l’istruttoria ha permesso di accertare che l’attore aveva allestito gli schizzi di cui al doc. M (cfr. teste R__________ __________, verbale 21 febbraio 2002 p. 1; cfr. pure l’ammissione dei convenuti sub doc. F) e che i progetti di cui ai doc. I, N e O erano invece stati elaborati, su richiesta di quest’ultimo, da R__________ __________ nella sua veste di titolare dello studio d’architettura A__________ __________ (teste R__________ __________, verbale 21 febbraio 2002 p. 2). Sulla base della testimonianza di quest’ultimo il primo giudice ha quindi ritenuto che questi aveva agito in qualità di subappaltatore dell’attore. In questa sede i convenuti non si confrontano assolutamente con l’argomentazione pretorile, che di conseguenza deve essere considerata appurata (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 30 ad art. 307). Essi si limitano in primo luogo a ribadire che quei documenti, ovvero almeno i doc. I, N e O, non erano stati allestiti dall’attore ma da R__________ __________, ma non spiegano in che modo tale circostanza, come detto pacifica, possa essere rilevante a fronte della loro mancata contestazione dell’accertamento pretorile secondo cui questi aveva agito in qualità di subappaltatore. Essi contestano poi che R__________ __________, così incaricato dall’attore, avesse nell’occasione agito per loro conto, visto e considerato che egli, laddove pure si era espresso in quei termini, aveva aggiunto l’espressione “almeno per quello che pensavo io...” (verbale 21 febbraio 2002 p. 1), sennonché, a parte il fatto che non si vede proprio per conto di chi altri, se non i convenuti acquirenti, quei piani potessero ragionevolmente essere stati allestiti, tale aggiunta non toglie in realtà alcuna validità a quella sua affermazione, non essendo per altro chiaro se nell’occasione il teste abbia semplicemente riferito una sua soggettiva deduzione o piuttosto abbia riportato una conclusione cui era giunto sulla base di altre circostanze che non erano state evocate in sede testimoniale; del resto, come già stabilito dal primo giudice e non contestato in questa sede, anche il teste S__________ __________ aveva dichiarato (verbale 25 aprile 2002 p. 1) che sia la progettazione, almeno quella relativa ai documenti che qui interessano, sia l’allestimento dei capitolati erano stati gestiti dall’attore rispettivamente dai convenuti, mentre I__________ __________ SA si era occupata della progettazione solo dopo la revoca del mandato all’attore; ed oltretutto gli stessi convenuti, sottoscrivendo la successiva domanda di costruzione (doc. 9a e 9b), allestita sulla base dei piani elaborati dallo studio d’architettura A__________ __________ (teste R__________ __________, verbale 21 febbraio 2002 p. 2, cfr. doc. I e 9b), avevano di fatto ammesso che i piani realizzati in precedenza da R__________ __________, che erano poi stati ulteriormente sviluppati a quel momento (cfr. perizia p. 5), corrispondevano ai loro desideri ed alle loro aspettative. Quanto alla tesi secondo cui quell’incarico sarebbe stato conferito solo dopo che l’attore aveva presentato il prospetto informativo ai convenuti (doc. 1), lo stesso va pure disatteso, atteso che R__________ __________ aveva dichiarato (verbale 21 febbraio 2002 p. 1) che la relazione tecnica di cui al doc. 1 era stata da lui realizzata dopo che l’attore aveva allestito il doc. M e lui stesso aveva già preparato, su suo incarico e per conto dei convenuti, il progetto di cui al doc. N.

                                7.2   A detta dei convenuti, il giudice aveva inoltre misconosciuto alcune argomentazioni difensive da loro proposte negli allegati preliminari e segnatamente che gran parte dei piani esecutivi (doc. I) erano stati eseguiti ben prima della data d’acquisto del terreno e che il piano di cui al doc. O corrispondeva a quello contenuto nel prospetto (doc. 1), sicché gli stessi non potevano essere stati allestiti su incarico o per conto dei convenuti, e che il contratto concluso con I__________ __________ SA si configurava quale un contratto “chiavi in mano” ed era per definizione comprensivo dei costi di progettazione, per cui era inimmaginabile che l’attore potesse pretendere il pagamento per eventuali lavori di progettazione. Anche queste ulteriori censure sono infondate.

                                         I convenuti ribadiscono in sostanza di non essere tenuti a pagare i lavori di progettazione effettuati, a loro dire non per loro conto ma semmai per altri potenziali acquirenti, precedentemente alla consegna del prospetto di cui al doc. 1, che essi ritengono fosse preesistente, rispettivamente prima della data di acquisto del terreno. A torto. Già si è detto, sulla base della testimonianza di R__________ __________ (verbale 21 febbraio 2002 p. 1), che il prospetto non era in realtà preesistente, ma era stato realizzato solo in epoca successiva, dopo che l’attore aveva allestito gli schizzi di cui al doc. M e lo stesso R__________ __________ aveva preparato i piani di cui al doc. N: a comprova della circostanza si osserva che i piani di cui al doc. O, relativi al cosiddetto “secondo progetto”, corrispondono quasi integralmente a quelli contenuti nel prospetto di cui al doc. 1; e analoghe considerazioni valgono per i piani di cui al doc. I, che non costituiscono a detta del perito dei piani esecutivi (perizia p. 5), e che pure corrispondono a quanto prospettato nel doc. 1. Il fatto che i piani di cui al doc. I, come pure la domanda di costruzione (doc. 9a e 9b), siano stati allestiti il 21 aprile 2000 i primi rispettivamente il 12 maggio 2000 la seconda, ovvero prima del formale acquisto del terreno, non toglie che gli stessi, oltretutto firmati dai convenuti, siano stati allestiti conformemente alla loro volontà ed alle loro intenzioni e non per conto di altri e debbano quindi essere pagati. Quanto all’altra obiezione dei convenuti, secondo cui, avendo essi concluso un contratto “chiavi in mano” con I__________ __________ SA (doc. G), le prestazioni di progettazione erano già comprese nel prezzo e dunque non occorreva incaricare separatamente l’attore, si osserva che tale impostazione sarebbe stata corretta se il contratto di impresa generale fosse stato concluso ab initio, il che beninteso avrebbe comunque comportato un aumento della mercede a favore dell’appaltatore generale. Nel caso di specie i lavori di progettazione erano però già stati in gran parte allestiti a cura dell’attore e l’impresa generale, che è intervenuta solo successivamente, si è dovuta occupare, oltre che della costruzione vera e propria, dell’allestimento dei piani esecutivi, che risultavano mancanti (teste R__________ __________, verbale 21 febbraio 2002 p. 2, teste S__________ __________ verbale 25 aprile 2002 p. 2; cfr. pure doc. 30 inc. rich. I°). In base all’art. 18 della bozza di contratto di impresa generale, contenuta nel prospetto di cui al doc. 1, era del resto stato chiaramente precisato che i lavori di progettazione, al pari della direzione lavori, non sarebbero stati compresi nel contratto di appalto generale.

                                7.3   I convenuti ritengono poi che la perizia giudiziaria era in ogni caso stata allestita in modo virtuale ed era di fatto inservibile, il perito non avendo potuto esaminare documentazione che gli permettesse di rispondere ai quesiti che gli erano stati posti ed in particolare non avendo potuto disporre di documentazione i cui costi di allestimento potevano essere posti a loro carico. La censura, sollevata per la prima volta in questa sede, è irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), ma è anche infondata nel merito, atteso che il perito, dopo aver preso visione degli atti di causa ed in particolare dei piani e degli schizzi di cui ai doc. I, M, N e O, è stato in grado di determinare in base alla sua esperienza quale sarebbe stato il dispendio di tempo necessario per allestire i lavori di progettazione e di direzione lavori qui contestati.

                                7.4   E neppure può infine essere condivisa la censura dei convenuti, che ritengono inutilizzabile la perizia giudiziaria, in quanto le parti non avevano concordato l’applicazione delle norme SIA 102, cui il perito aveva invece fatto riferimento. Pur dovendosi dar atto ai convenuti che le norme SIA 102 non erano parte integrante del contratto tra le parti, siccome non esplicitamente pattuite, la decisione del Pretore di far nondimeno capo alla perizia va confermata. Innanzitutto si osserva che il perito non ha proposto un calcolo per valore, che corrispondeva alla modalità classica di computo in base alla norma SIA per un caso come quello in esame, ma nelle particolari circostanze, visto che la valutazione dell’onorario a favore dell’attore non poteva essere ritenuta corrispondente alle prestazioni da lui fornite per la realizzazione di quanto appariva nei documenti citati, ha eccezionalmente optato per una valutazione in base al solo tempo impiegato, remunerando la sua attività, in base alle tariffe orarie vigenti allora per persone con le medesime qualifiche professionali, con un importo medio di fr. 100.- all’ora. In tali circostanze nemmeno si potrebbe pertanto ritenere che il perito abbia effettuato un vero e proprio calcolo in base alla norma SIA. Ma se anche così fosse, la particolare modalità di computo da lui adottata non sarebbe in ogni caso censurabile, la giurisprudenza avendo già avuto modo di stabilire che le norme SIA costituiscono comunque un valido punto di riferimento, cui il giudice è autorizzato ad ispirarsi, specie se, come in concreto, agli atti non vi sono altri elementi - una norma legale, un accordo tra le parti, o un uso - per determinare la mercede a favore del professionista (Weber, Basler Kommentar, 2ª ed., n. 38 ad art. 394 CO; ICCTF 15 ottobre 2001 consid. 1c pubbl. in SJ 2002 p. 204; II CCA 20 novembre 1997 inc. n. 12.97.182). Il criterio adottato nell’occasione dal perito, che ha fatto riferimento al tempo impiegato, al rischio di guadagno, ai costi di gestione, alle trasferte, ecc., tiene del resto conto degli elementi che a detta del Tribunale federale andrebbero correttamente presi in considerazione per la determinazione dell’onorario in un caso del genere (Weber, op. cit., n. 39 ad art. 394 CO; DTF 101 II 111 consid. 2; ICCTF 15 ottobre 2001 consid. 1b pubbl. in SJ 2002 p. 204).

                                7.5   Per il resto, l’ammontare della mercede / onorario dovuto a favore dell’attore non è stato contestato e può pertanto essere confermato.

                                   8.   Ne discende il parziale accoglimento del gravame.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC), ritenuto che gli oneri processuali e le indennità della procedura d’appello sono stati calcolati su un valore litigioso di fr. 12'566.30.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 5 ottobre 2006 di AP 2 e AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 11 settembre 2006 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

                                         1.1   AP 2 e AP 1 sono condannati a versare in solido a AO 1 l’importo di fr. 7'500.- con interessi al 5% a partire dal 6 luglio 2001.

                                         2.     La tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 2 e AP 1 in ragione di 1/5 e per il restante 4/5 a carico di AO 1, il quale rifonderà a controparte l’importo di 2'700.- a titolo di ripetibili.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    450.b) spese                                                      fr.      50.-

                                         Totale                                                           fr.    500.da anticiparsi in solido dagli appellanti, restano a loro carico per 3/5 e per 2/5 sono a carico dell’appellato, a cui essi rifonderanno, sempre in solido, fr. 250.per ripetibili.

                                  III.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

12.2006.180 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 04.12.2007 12.2006.180 — Swissrulings