Incarto n. 12.2006.177
Lugano 23 novembre 2007/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.111 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 30 agosto 2005 da
AO 1 rappr. dal RA 2
contro
AP 1 rappr. dall’ RA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 17'740.50 oltre interessi al 5% dal 30 aprile 2004, domanda alla quale si è opposta la convenuta e che il Pretore ha accolto con sentenza 1° settembre 2006;
appellante la convenuta con atto di appello del 25 settembre 2006, con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione, con protesta di spese e ripetibili;
mentre l’attrice, con osservazioni del 20 novembre 2006, propone di respingere l’appello;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,
ritenuto
in fatto:
A. AP 1, società attiva nel ramo del commercio di abbigliamento e articoli sportivi, ha aperto tramite la propria socia e gerente J__________ il 29 marzo 2000 una relazione bancaria presso AO 1 di__________ e in particolare un conto corrente aziendale utilizzato per il traffico dei pagamenti e recante il n. __________ (v. doc. A e B). AP 1 ha emesso tre assegni (n. __________) a favore della società francese “I__________”, sua fornitrice, rispettivamente il 30 maggio 2001 per FRF 50'544.50 (pari a fr. 11'945.-, doc. E), il 6 giugno 2001 per FRF 18'180.40 (pari a fr. 4'290.85, doc. F) e il 7 giugno 2001 per FRF 6'375.- (pari a fr. 1'504.65, doc. G). I tre assegni sono stati addebitati alla banca trattaria AO 1 e accreditati alla __________, quale beneficiaria, con valuta 13 giugno, rispettivamente 20 giugno e 20 giugno 2001 (v. doc. H, I, J e K). Diverse difficoltà tecniche interne alla banca AO 1 hanno fatto sì che, contrariamente a quanto avviene in caso di operazioni con assegni, la banca beneficiaria dell’assegno (qui __________) è stata accreditata, mentre il conto corrente n. __________ di AP 1 non è stato addebitato dei montanti di cui ai citati tre assegni. AO 1 ha segnalato la circostanza a AP 1 il 9 settembre 2003, chiedendo il pagamento di fr. 20'001.43 (v. doc. L). Il 25 settembre e il 28 ottobre 2003 AO 1 ha limitato la sua richiesta a un importo totale di fr. 17'740.50, riferito ai tre assegni n. __________ (v. doc. N e O).
B. AP 1 ha chiesto a AO 1 il 29 ottobre 2003 e il 25 novembre 2003 di verificare se i tre assegni n. __________ non fossero stati erroneamente addebitati ad altri conti, di cui uno facente capo a E__________, uno a H, uno a J__________ (v. doc. P). La ricerca non ha dato esito e la banca ha così reiterato la sua richiesta di pagamento di fr. 17'740.50 (doc. R). Ne è seguito uno scambio di corrispondenza rimasto infruttuoso. AO 1 ha fatto spiccare nei confronti di AP 1 il precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di L__________ il 7 settembre 2004 per l’importo di fr. 17'740.50 oltre interessi al 5% dal 30 aprile 2004, al quale l’escussa ha interposto opposizione.
C. Con petizione 30 agosto 2005 AO 1 ha chiesto alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 17’740.50 oltre accessori e il rigetto dell’opposizione interposta al PE. Nella risposta del 24 ottobre 2005 AP 1 si è opposta alla petizione, affermando che l’attrice avrebbe violato la sua responsabilità contrattuale, pagando “senza riserva alcuna i precitati assegni, malgrado le istruzioni contrarie e vincolanti fornite dalla cliente”. Statuendo il 1° settembre 2006, il Pretore ha accolto la petizione e ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 17'740.50 oltre interessi al 5% dal 30 aprile 2004, rigettando in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di L__________ e ponendo la tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese di fr. 280.- a carico della convenuta, obbligata inoltre a rifondere all’attrice un’indennità per ripetibili di fr. 900.-.
D. AP 1 è insorta contro il predetto giudizio pretorile con un appello del 25 settembre 2006, nel quale chiede che in riforma della sentenza impugnata la petizione sia respinta e che sia mantenuta l’opposizione interposta al PE no. __________, con protesta di tasse, spese e ripetibili. AO 1 postula la reiezione dell’appello con le proprie osservazioni del 20 novembre 2006, protestando a sua volta tassa, spese e ripetibili.
e considerato
in diritto:
1. Nella fattispecie il Pretore ha qualificato il rapporto esistente tra la banca e la cliente come un contratto di mandato. Ha poi accertato che gli importi relativi ai tre assegni litigiosi, per un totale di fr. 17'740.50, non erano stati addebitati a un altro conto riconducibile a J__________ o a un’altra sua società, come sosteneva la convenuta. In seguito ha escluso che la revoca degli assegni, comunicati dalla convenuta alla banca la prima volta telefonicamente nel settembre 2001, potesse essere tenuta in considerazione dalla banca, alla quale gli assegni emessi fra il 30 maggio e il 7 giugno 2001 erano stati presentati per il pagamento tra il 12 e il 20 giugno 2001. Infine è giunto alla conclusione che il ritardo della banca nell’addebitare alla cliente gli importi versati non inficiava l’obbligo di pagamento della convenuta, così come non vi ostava il mancato blocco spontaneo degli assegni da parte della banca, alla quale nemmeno era nota la vertenza tra la cliente e la sua fornitrice, di cui non vi è traccia agli atti.
2. L’appellante rimprovera al Pretore un’interpretazione dei fatti parziale e arbitraria. Essa adduce che il pagamento alla sua fornitrice non avrebbe mai dovuto avvenire, poiché aveva ordinato telefonicamente e per iscritto il blocco degli assegni litigiosi, in seguito a problemi insorti con la sua fornitrice. Inoltre nel periodo di circa due anni trascorsi dal giorno in cui essa ha comunicato il blocco degli assegni l’appellante ha creduto in perfetta buona fede che tale suo ordine fosse stato eseguito dalla banca.
3. Colui che apre un conto bancario conclude un contratto di giro e di conto corrente, il quale soggiace alle norme sul mandato ai sensi degli art. 394 e segg. CO, mentre le singole transazioni costituiscono assegni ai sensi dell’art. 466 e segg. CO (v. Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht BT, 6a ed., pag. 256 e 361 e seg.). Per gli assegni bancari in relazione al traffico dei pagamenti senza contanti, valgono segnatamente le norme speciali di cui agli artt. 1100 e segg. CO (“chéque”), in base alle quali, nell’ambito di un cosiddetto “Checkvertrag”, la banca trattaria viene autorizzata dal traente (emittente) a pagare un determinato importo al portatore dell’assegno per conto del traente medesimo (v. Meyer-Hayoz/von der Crone, Wertpapierrecht, ed. 1985, pag. 235).
4. Per quel che concerne il blocco degli assegni, di principio l’ordine di non pagare l’assegno bancario indirizzato al trattario da parte dell’emittente ha effetto solo dopo che i termini di presentazione menzionati dall’art. 1116 CO sono spirati (v. art. 1110 cpv. 1 CO). L’emittente può tuttavia bloccare gli assegni prima che siano spirati tali termini nel caso di smarrimento dell’assegno, come previsto dall’art. 1119 cpv. 3 CO. Nella prassi la norma all’art. 1119 cpv. 1 CO è stata relativizzata, in quanto l’ordine di non pagare l’assegno viene preso in considerazione anche prima che il termine di presentazione sia spirato, e questo senza che sorga alcuna pretesa di risarcimento del portatore dell’assegno nei confronti del trattario. L’ordine di blocco, nonostante l’art. 1119 cpv. 1 CO, può quindi sempre essere tenuto in considerazione, anche se non vi è un obbligo del trattario in questo senso. La revoca non necessita di una forma particolare e avviene spesso telefonicamente (v. Hippele, Basler Kommentar OR II, ad art. 1119 CO, n. 2 e segg.).
5. I documenti di causa attestano che la convenuta ha emesso i tre assegni litigiosi il 30 maggio 2001 (per FF 50'544.50, doc. E), il 6 giugno 2001 (per FF18’180.40, doc. F) e il 7 giugno 2001 (per FF 6’375.-, doc. G). __________ ha presentato all’incasso il primo assegno il 12 giugno 2001 e gli altri due il 19 giugno 2001 (doc. H-K). In seguito a disguidi amministrativi interni, la banca attrice ha scoperto solo nel 2003 di non aver addebitato i relativi importi pagati alla cliente (doc. O, R). La convenuta sostiene in questa sede di aver annullato gli assegni litigiosi con ordine telefonico al funzionario di banca che seguiva il suo conto nell’estate 2001 e poi con raccomandata, poiché nel giugno 2001 erano sorti problemi con la sua fornitrice, di cui la banca era al corrente. A parte il fatto che in prima sede la convenuta non ha indicato quando è avvenuta la nota telefonata di revoca, limitandosi a riportare nelle proprie conclusioni stralci del verbale di deposizione in cui il funzionario ha situato al settembre 2001 tale conversazione, nulla agli atti consente di ritenere “notoria” alla banca la vertenza della convenuta con la propria fornitrice, sicché la critica si rivela infondata. Né regge l’ulteriore censura rivolta al Pretore di aver interpretato in modo arbitrario e parziale i fatti. La deposizione 24 aprile 2006 del citato funzionario di banca (verbali pag. 7) situa come detto al settembre 2001 la telefonata di revoca, vale a dire quando i noti assegni erano stati presentati e pagati da tempo, il 12 e il 19 giugno 2001. Dagli atti risulta una telefonata risalente all’8 ottobre 2001 (v. doc. W) mentre per iscritto la convenuta ha dato istruzioni di annullare tutti gli assegni emessi in favore di “I__________” nel novembre 2001 (doc. 7). Ne deriva che l’appellante non ha provato di aver dato ordine di bloccare i tre assegni prima della loro presentazione all’incasso.
6. Secondo l’appellante il Pretore non avrebbe tenuto conto nella sua decisione del modo e dei tempi in cui gli avvenimenti si sono svolti e afferma che nei 27 mesi trascorsi dal giugno 2001 al settembre 2003 essa ha creduto in buona fede nella revoca degli assegni secondo le istruzioni e ha così omesso di far valere nei confronti della propria fornitrice i diritti di garanzia per la merce difettosa ricevuta, subendone un danno. Ritiene pertanto di nulla dovere all’attrice. Nella fattispecie è indubbio che la vertenza trae origine da un problema interno della banca, che si è accorta solo nel 2003 di aver pagato i tre assegni litigiosi senza averne addebitato il controvalore alla cliente che li ha emessi. È altresì accertato che la banca ha pagato gli assegni alla loro presentazione il 12 e il 19 giugno 2001, prima quindi di aver ricevuto dalla cliente l’istruzione di bloccarli. La banca non aveva d’altra parte alcun dovere di bloccare gli assegni di sua iniziativa, nulla agli atti provando che essa fosse a conoscenza dell’asserita vertenza tra la cliente e la propria fornitrice, rimasta allo stadio delle mere affermazioni di parte. In siffatte circostanze, indipendentemente dall’asserita scarsa professionalità della banca nella gestione del conto, la convenuta non può sottrarsi al pagamento degli assegni da lei emessi, né può opporre alla banca attrice i danni – di cui tutto si ignora – derivanti dalla propria mancata segnalazione alla fornitrice dei difetti presentati dalla merce. Né il periodo trascorso tra il pagamento degli assegni, avvenuto nel giugno 2001, e la richiesta di addebitare il conto il 9 settembre 2003, costituisce un abuso di diritto della banca. L’appello si rivela dunque infondato in ogni suo punto e deve di conseguenza essere respinto.
7. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono l’integrale soccombenza della convenuta (art. 148 CPC).
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la TG
pronuncia: 1. L’appello 25 settembre 2006 di AP 1
è respinto.
2. Le spese inerenti l’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 500.b) spese fr. 50.-
Totale fr. 550.sono poste a carico dell’appellante, la quale rifonderà all’attrice fr. 900.- per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
-; - .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).