Incarto n. 12.2006.134
Lugano 26 luglio 2006/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire in materia di locazione nella causa inc. n. DI.2006.776 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, e più precisamente sull’istanza di sfratto 9 giugno 2006 promossa da
AO 1 rappr. dalla RA 1
contro
e AP 1
nonché sull’istanza di contestazione della disdetta introdotta il 18 aprile 2006 innanzi all’Ufficio di conciliazione di Lugano Ovest da
AP 1, __________
contro
AO 1, __________ rappr. dalla RA 1
sulle quali il Segretario assessore si è pronunciato con sentenza 6 luglio 2006, respingendo l’istanza di contestazione della disdetta ed accogliendo l’istanza di sfratto;
ed ora sullo scritto (recte: appello) 14 luglio 2006 con cui i conduttori, soccombenti in prima sede, dichiarano di ricorrere contro la sentenza di sfratto;
mentre la controparte non è stata invitata a presentare le sue osservazioni;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con la decisione 6 luglio 2006 qui impugnata il Segretario assessore, preso atto che la locatrice aveva posto termine al contratto di locazione con effetto dal 1° maggio 2006 in forza della disdetta per mora del 21 marzo 2006, ha respinto l'istanza di contestazione della disdetta ed accolto l'istanza di sfratto;
che con l’appello 14 luglio 2006 i conduttori dichiarano di ricorrere contro la decisione di sfratto, senza motivazioni e senza muovere critiche alla sentenza impugnata;
che il gravame, del tutto infondato, può essere evaso già nell'ambito dell'esame preliminare dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;
che l’appello è infatti irricevibile siccome sprovvisto di qualsiasi motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), i ricorrenti non essendosi confrontati in alcun modo con le argomentazioni del primo giudice, ciò che impedisce il suo esame nel merito;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
1. L’appello 14 luglio 2006 di AP 1 è respinto.
2. Gli oneri processuali di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia di fr. 50.- e spese di fr. 50.-) sono a carico degli appellanti.
3. Intimazione:
- - -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario