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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.05.2006 12.2005.58

16. Mai 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,600 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

azione di rendiconto dell'erede - natura giuridica - dubbi sulla capacità processuale dell'attore

Volltext

Incarto n. 12.2005.58

Lugano 16 maggio 2006/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Chiesa, quest¿ultimo in sostituzione del giudice Walser, escluso

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2001.214 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 23 marzo 2001 da

 AO 1    rappr. da  RA 2 

contro

  AP 1  rappr. da  RA 1 

con cui l¿attore ha chiesto che il convenuto fosse tenuto a rendergli conto e ad informarlo utilmente in merito ad ogni elemento patrimoniale suscettibile di appartenere all¿asse ereditario del padre, il fu __________, e/o di cui questi era il proprietario e/o l¿avente diritto economico, ed in particolare in merito al nome, allo stato del patrimonio, alla gestione e ad ogni altro elemento riguardante le fondazioni di famiglia e/o altre entità giuridiche terze costituite da costui in favore dei suoi eredi legali e riservatari così come in favore di ogni altro terzo;

domande avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 9 febbraio 2005 ha integralmente accolto;

appellante il convenuto con atto di appello 2 marzo 2005, con cui, previa l¿assunzione di alcune prove, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi, richiesta cui l'attore si è opposto, con osservazioni 25 aprile 2005, pure con protesta di spese e ripetibili;

rilevato che con istanza 18 ottobre 2005, avversata dall¿appellato con osservazioni 21 novembre 2005, l¿appellante ha chiesto di stralciare dai ruoli il gravame, a suo dire divenuto privo d¿oggetto, e in subordine di sospenderne l¿esame fino a definizione del procedimento attualmente pendente presso la __________del Tribunale di __________ __________;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con la petizione 23 marzo 2001 AO 1 ha chiesto che l¿ AP 1, che a suo dire risultava essere il mandatario in Svizzera del padre, il fu __________, defunto il 16 giugno 1995 con ultimo domicilio a __________, Rispettivamente il mandatario di una fondazione di famiglia __________ di cui questi era stato il proprietario e/o l¿avente diritto economico, fosse tenuto a rendergli conto e ad informarlo utilmente in merito ad ogni elemento patrimoniale suscettibile di appartenere all¿asse ereditario del padre e/o di cui questi era il proprietario e/o l¿avente diritto economico, ed in particolare in merito al nome, allo stato del patrimonio, alla gestione e ad ogni altro elemento riguardante le fondazioni di famiglia e/o altre entità giuridiche terze costituite da costui in favore dei suoi eredi legali e riservatari così come in favore di ogni altro terzo.

                                   2.   Con la sentenza 9 febbraio 2005 qui impugnata il Pretore, dopo aver accertato che l¿attore disponeva della necessità facoltà di intendere a volere ed aver respinto l¿eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto, ha integralmente accolto la petizione ritenendo in sostanza che il rendiconto si giustificava in applicazione dell¿art. 400 CO essendo stato provato che il convenuto era stato incaricato dal padre dell¿attore con riferimento alla fondazione di famiglia oggetto della causa.

                                   3.   Con l¿appello 2 marzo 2005 che si occupa, cui l¿attore si è opposto con osservazioni 25 aprile 2005, il convenuto, previa l¿assunzione di alcune prove (l¿interrogatorio formale dell¿attore e l¿esperimento di una perizia sullo stato di salute di costui), chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, ribadendo in primo luogo che l¿attore non disponeva della necessaria capacità processuale siccome non era in grado di intendere e volere; rilevando poi che la vertenza, di chiara natura successoria, era di competenza del giudice __________ dell¿ultimo domicilio del padre dell¿attore; ed osservando infine che il rendiconto andava in ogni caso negato, atteso che egli risultava essere unicamente il mandatario della innominata fondazione di famiglia, mentre il mandato che l¿aveva a suo tempo legato al padre dell¿attore, oltretutto avente per oggetto attività e informazioni personali coperte dal segreto professionale, si era concluso da parecchi anni.

                                   4.   Contrariamente a quanto preteso dal convenuto con l¿istanza 18 ottobre 2005, il fatto che nelle more della procedura d¿appello egli abbia provveduto, in ossequio all¿ordine cautelare 6 giugno 2005, immediatamente esecutivo, impartitogli dal Pretore (inc. n. __________), ad indicare il nome di ogni fondazione di famiglia e/o altra entità giuridica terza costituita dal padre dell¿attore in favore dei suoi eredi legali e riservatari così come in favore di ogni altro terzo e che l¿attore, sulla base della informazioni così ricevute, abbia in seguito __________ del Tribunale di __________ chiedendo a varie persone, tra cui quelle fondazioni, di produrre tutta la documentazione necessaria a comprovare le condizioni giuridiche-patrimoniali delle fondazioni stesse nonché, qualora una o più di tali fondazioni risultassero liquidate, la destinazione impressa ai beni già appartenuti alle medesime, non giustifica di stralciare integralmente dai ruoli il gravame in parola o di sospenderne l¿esame fino a definizione del procedimento attualmente pendente in __________ (R.G. n9459/96). L¿appello è ovviamente divenuto privo d¿oggetto nella misura in cui si riferisce al dispositivo pretorile n. 1.2, che per l¿appunto imponeva all¿attore di indicare il nome di ogni fondazione di famiglia e/o di altre entità giuridiche terze costituite dal padre dell¿attore in favore dei suoi eredi legali e riservatari così come in favore di ogni altro terzo, richiesta che il convenuto ha in effetti già ossequiato dando seguito all¿ordine cautelare 6 giugno 2005. Ciò non è evidentemente il caso per gli altri dispositivi della sentenza del Pretore, cui invece non è stato dato seguito. Il fatto che l¿attore, con le informazioni ottenute, abbia potuto inoltrare nei confronti delle fondazioni di famiglia un¿azione di rendiconto analoga -ma comunque non identica- a quella in parola, senza per altro che vi sia garanzia del suo esito positivo, non rende quindi inutile e dunque privo d¿oggetto l¿appello, tanto più che le due cause vedono contrapposte parti diverse. Quanto alla richiesta di sospendere ai sensi dell¿art. 107 CPC la trattazione dell¿appello in attesa del giudizio nella causa italiana, la stessa deve pure essere disattesa, non potendosi assolutamente ritenere che quella procedura possa in quale modo influire sull¿esito del presente procedimento.

                                   5.   Passando ad esaminare le censure d¿appello, è innanzitutto a ragione che il Pretore ha ammesso la propria competenza territoriale a statuire sull¿azione presentata dall¿attore, almeno nella misura in cui questi aveva preteso ¿eventualità questa che il giudice ha in seguito ritenuto provata- che il convenuto risultava essere legato al padre dell¿attore da un contratto di mandato. In una tale evenienza, in effetti, l¿obbligo di rendiconto trova il suo fondamento nelle norme del contratto di mandata (in particolare nell¿art. 400 cpv. 1 CO; cfr. Aubert/Béguin/ Bernasconi/Graziano-von Burg/Schwob/Treuillaud, Le secret bancarie suisse, 3. ed., Berna 1995, p. 322 seg. E 345) e il giudice competente a statuire in ambito internazionale in caso di litigio tra le parti in merito alla sua attuazione è per l¿appunto quello del luogo di domicilio del convenuto (art. 2 CL).

                                   6.   Con la seconda censura d¿appello il convenuto dichiara di non condividere il giudizio con cui il Pretore ha concluso che l¿attore disponeva della necessaria capacità processuale.

                                         Tale questione, stante il domicilio italiano dell¿attore, va esaminata e decisa in base al diritto italiano (art. 35 LDIP) ed in particolare giusta gli art. 414 segg. CCit., che dispongono l¿obbligo di interdire i maggiorenni che si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi (art. 414 CCit.) rispettivamente di inabilitare i maggiorenni infermi di mente il cui stato non è talmente grave da far luogo all¿interdizione (art. 415 cpv. 1 CCit.), ritenuto che l¿interdizione comporta la privazione della capacità processuale, mentre l¿inabilitazione fa sì che l¿inabilitato per agire necessiti dell¿assistenza di un curatore (Pescatore/Ruperto, Codice civile, 9. ed., Milano 1993, n. 5 ad art. 419 CCit.).

                               6.1.   In occasione dell¿udienza del 13 febbraio 2003 il Pretore, preso atto da una parte che il teste __________, sentito quel giorno, aveva messo in dubbio che l¿attore fosse completamente autosufficiente nella presa di decisioni a seguito di un grave trauma alla testa subito negli anni 1968/69 e rilevato dall¿altra che la reiterata opposizione dell¿attore alla richiesta di un suo interrogatorio formale faceva pensare ad un cronicizzarsi delle motivazioni fobico-ansiose indicate nel certificato medico da lui versato agli atti a suo tempo sub doc. T, ha deciso, rilevando in sostanza di avere dubbi sul presupposto processuale in questione, di istruire la tematica della capacità processuale dell¿attore. Egli ha pertanto ordinato l¿interrogatorio formale dell¿attore, che, su richiesta di quest¿ultimo, ha poi sostituito, il 1° aprile 2003, con una prova peritale. Dopo aver chiesto ed ottenuto a due riprese una proroga del termine per l¿allestimento della perizia allo scopo di fissare le modalità d¿esecuzione della prova, l¿attore, il 26 gennaio 2004, rilevando come il perito non si fosse fatto vivo e come i suoi medici, come risultava dai certificati prodotti a quel momento (doc. AAA1 e BBB2), gli avessero sconsigliato di sottoporsi alla prova peritale e confermassero che egli era in possesso dei diritti civili, ha chiesto di modificare le ordinanze 4 e 5 settembre 2003 relative alla prova peritale nel senso che la questione veniva ritenuta evasa mediante l¿acquisizione di quei due certificati e in subordine di imporre alla Pretura di chiedere agli specialisti che avevano allestito quei documenti la conferma della loro autenticità. Il Pretore, preso atto che la perizia non era stata esperita perché l¿attore vi si era sottratto, ha evaso tali richieste, con ordinanza 18 maggio 2004, accertando che l¿istruttoria era da considerarsi terminata e ordinando che il presupposto della capacità processuale dell¿attore sarebbe stato deciso contestualmente al merito. Il senso di quest¿ultima decisione è invero assai sibillino. Fatto sta che a quel momento il giudice, quand¿anche abbia dichiarato decaduta la perizia a seguito dell¿indisponibilità dell¿attore o abbia rinunciato alla sua assunzione, non ha in ogni caso accolto nessuna delle richieste formulate dall¿attore (quella subordinata, visto che imponeva altri atti istruttori, è stata anzi implicitamente respinta), riservandosi di esaminarle e deciderle in occasione del giudizio il merito.

                               6.2.   Ora, visto quanto precede, la decisione con cui il Pretore ha successivamente concluso che l¿attore disponeva della capacità processuale non può assolutamente essere condivisa. In effetti, qualora si ritenesse che la perizia fosse stata revocata a seguito dell¿indisponibilità dell¿attore a sottoporvisi, teoricamente se ne sarebbe dovuto concludere, giusta l¿art. 243 cpv. 2 CPC, per la verità del fatto che con la prova s¿intendeva dimostrare, ovvero per l¿incapacità processuale dell¿attore (cfr. Rep. 1994 p. 404, relativo proprio al rifiuto di una parte all¿ispezione ad opera del perito). La soluzione non sarebbe stata invero diversa nemmeno se in quella circostanza si volesse intravedere solo un serio indizio in tal senso (come indicato nella sentenza ICCA 26 ottobre 1995 inc. n. 11.1995.133, ripresa solo parzialmente in Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 5 e n. 753 ad art. 248), lo stesso essendo in ogni caso stato confermato dagli indizi già rilevati a suo tempo dal Pretore, quello costituito dalla testimonianza di __________ e quello derivante dalla reiterata opposizione dell¿attore al suo interrogatorio formale, a cui quest¿ultimo aveva in definitiva contrapposto solo delle perizie di parte (doc. AAA1 e BBB2, che per altro evidenziavano come l¿attore fosse affetto da patologie o turbe psichiche di varia natura), ritenuto che le altre circostanze di carattere indiziario indicate in sentenza (modalità dell¿incontro tra il teste __________ e l¿attore dopo il decesso del padre, il tipo d¿iniziativa messa in atto dall¿attore per tutelare i suoi interessi, il tipo d¿azione sub iudice) non permettevano in realtà di chiarire se l¿attore fosse effettivamente capace di discernimento. Nel caso in cui il Pretore a quel momento avesse invece rinunciato alla perizia, se ne sarebbe dovuto concludere che il suo dubbio circa l¿incapacità processuale dell¿attore non era assolutamente stato fugato, il che avrebbe ancora una volta comportato, stante -come detto- la forza probatoria nulla dei contraddittori certificati medici versati agli atti (doc. AAA1 e BBB2) e la totale irrilevanza delle circostanze indiziarie addotte in sentenza, la medesima conseguenza: in tal caso sarebbe semmai stato l¿attore che avrebbe dovuto reiterare in questa sede l¿assunzione della perizia, ciò che egli non ha però fatto, opponendosi anzi alla richiesta di esperimento della prova postulata dal convenuto, ritenuta tra l¿altro inutile, gravemente offensiva ed altamente oltraggiosa per la sua personalità, onorabilità e dignità (osservazioni p. 6 segg.), rispettivamente che si sarebbe dovuto adoperare affinché quei certificati medici fossero qui confermati dai loro estensori, ciò che pure non risulta egli abbia fatto.

                                6.3   Ma, nel caso di specie, non è possibile applicare acriticamente le conseguenze procedurali di cui al considerando precedente.  Nonostante i dubbi avuti inizialmente dal giudice non siano stati fugati ed anzi si siano ancor più rafforzati, ancora non si può concludere per l¿incapacità processuale dell¿attore e dunque per la reiezione in ordine della causa: infatti la privazione dei diritti civili dell¿attore, che di fatto verrebbe così decretata, non può essere decisa a titolo pregiudiziale -oltretutto sulla base di indizi, sia pure seri- nell¿ambito di un¿azione di rendiconto, ma, per le gravi conseguenze che comporta per la parte toccata da un tale provvedimento, può essere pronunciata solo nell¿ambito di una procedura speciale a sé stante, che in base al diritto svizzero è di competenza dell¿autorità tutoria (art. 369 cpv. 2 e 379 CC, in Ticino della commissione tutoria regionale, cfr. art. 2 della legge in materia di tutele e curatele) e in base al diritto __________, qui applicabile, compete al giudice civile del domicilio della persona nei confronti della quale è proposta l¿interdizione o l¿inabilitazione (art. 712 CPCit.), il quale agisce su istanza ex art. 417 CCit..

                                         In tali circostanze, la soluzione corretta consiste in definitiva nell¿annullare il giudizio pretorile e nel rinviare la causa al giudice di prime cure affinché questi, dopo aver sospeso la presente procedura, ottenga dall¿autorità competente -delegando tale compito alla parte interessata oppure rivolgendosi direttamente all¿autorità legittimata a inoltrare l¿istanza- una decisione formale in merito alla capacità di intendere e volere dell¿attore. Qualora quell¿autorità dovesse confermare l¿incapacità processuale della parte e nel caso in cui a quest¿ultima non sia già stato designato un rappresentante legale, il giudice si adopererà per fargliene nominare uno, ritenuto che, solo a quel momento, se la parte non darà seguito alle sue incombenze, rispettivamente se il rappresentante non ne ratificherà l¿operato, la causa potrà finalmente essere respinta in ordine per carenza del presupposto processuale (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8. ed., Berna 2006, § 25 n. 33 seg.; cfr. Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. ed., Zurigo 1979, p. 129 seg.; in tal senso pure § 28 ZPO/ZH). 

                                   7.   Ne discende il parziale accoglimento del gravame, nella misura in cui non è divenuto privo d¿oggetto, ed il conseguente annullamento della sentenza ai sensi dei considerandi, senza che occorra pronunciarsi sulle altre censure d¿appello.

                                         L¿esito dell¿appello giustifica di caricare la tassa di giustizia e le spese alle parti in ragione di metà ciascuna e di compensare le ripetibili di questa sede (art. 148 cpv. 2 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l¿art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

                                    I.   Nella misura in cui non è divenuto privo d¿oggetto, l¿appello 2 marzo 2005 dell¿AP 1 è parzialmente accolto.

                                          §    La sentenza 9 febbraio 2005 è annullata e gli atti sono ritornati al Pretore affinché proceda ai sensi dei considerandi.

                                   II.   Le spese della procedura d¿appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia        fr.  2¿950.b) spese                          fr.       50.-

                                         Totale                               fr.  3¿000.da anticiparsi dall¿appellante, sono caricate alle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili di appello.

                                  III.   Intimazione:

-    ; -    .  

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente                                                           Il segretario

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