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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.01.2006 12.2005.32

9. Januar 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·750 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

prescrizione - atto interruttivo - onere della prova

Volltext

Incarto n. 12.2005.32

Lugano 9 gennaio 2006/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Walser e Chiesa (in sostituzione della giudice Epiney-Colombo, esclusa)

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.790 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa, con petizione 3 dicembre 2003, da

AP 1 rappr. dall’ RA 1  

  contro  

AO 1 rappr. dallo RA 2  

con la quale, in materia di compravendita, l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell’importo di $ 145'552.- oltre interessi al 5% dal 30.7.2003 che il Pretore, con, sentenza 19 gennaio 2005, ha respinto accogliendo l’eccezione di prescrizione del credito sollevata dal convenuto.

Appellante l’attore il quale, con atto d’appello 8 febbraio 2005, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere l’eccezione di prescrizione mentre la controparte, con osservazioni 22 marzo 2005, ne chiede la reiezione con conferma del primo giudizio.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Considerato

in fatto ed in diritto

                                         che l’attore AP 1 pretende di essere creditore del convenuto AO 1 dell’importo di $ 145'552.- quale prezzo della cessione, avvenuta il 2 agosto 1993, di una quota del 17% della società C__________ SA di Panama;

                                         che il convenuto, oltre a contestare di essere debitore dell’attore, dando a quanto avvenuto nell’agosto 1993 tutt’altra interpretazione, ha sollevato l’eccezione di prescrizione decennale dell’eventuale credito poiché il precetto esecutivo spedito dall’UE di Lugano il 4 agosto 2003 (e notificatogli il giorno successivo) non ha potuto interrompere il decorso della prescrizione, la stessa essendo già intervenuta il 2 agosto 2003;

                                         che l’attore - dopo che con la replica non aveva argomentato alcunché al proposito tanto è vero che, in occasione dell’udienza preliminare limitata alla discussione sull’eccezione, il Pretore gli ha negato il richiamo dall’UE di Lugano dei documenti “probanti la data di ricezione del PE n. 979971” – con le conclusioni ha argomentato che la domanda di esecuzione è stata senz’altro spedita prima del 2 agosto 2003, e di conseguenza ha interrotto la prescrizione, poiché il 1 agosto era giorno festivo, il 2 agosto un sabato e il 3 agosto una domenica;

                                         che il Pretore ha accolto l’eccezione di prescrizione ed ha respinto la petizione poiché agli atti di causa non vi è alcuna prova che attesti che l’attore abbia inviato la domanda di esecuzione all’UE nei giorni precedenti quello fatale del 2 agosto 2003;

                                         che, con l’appello, l’attore, richiamando la constatazione della qualifica di festivi dei giorni 1, 2 e 3 agosto 2003 nei quali l’UE era chiuso, giunge alla conclusione, ritenuta incontestabile che, il PE essendo stato spedito al convenuto il giorno 4 agosto 2003, l’ultimo termine di ricezione possibile della relativa domanda d’esecuzione da parte dell’UE non poteva essere che il giovedì 31 luglio 2003 con valida interruzione della prescrizione;

                                         che non vi è discussione sul fatto che la domanda d’esecuzione comporta l’interruzione della prescrizione già al momento della sua consegna alla posta o direttamente all’UE e che la prova di aver interrotto validamente il decorso della prescrizione incomba a chi ciò pretende;

                                         che tale prova l’attore non l’ha assolutamente portata ed il suo appello non può che essere respinto a conferma del giudizio del Pretore;

                                         che, infatti, le argomentazioni dell’appellante riprese ai considerandi che precedono non possono escludere che la domanda d’esecuzione sia stata consegnata alla posta, depositandola in una bucalettere, solo la domenica 3 agosto 2003 rispettivamente che l’atto sia stato consegnato direttamente all’UE lo stesso giorno (4 agosto 2003) in cui il PE è stato spedito al convenuto;

                                         che l’attore ha così mancato al suo onere probatorio, di facile esecuzione se solo, cosciente come era dell’approssimarsi del termine di prescrizione, fosse stato più diligente nel garantirsi la prova del momento dell’invio della domanda d’esecuzione rispettivamente avesse adempiuto ai pur minimi obblighi di contestazione e di preannunciazione delle prove che la procedura civile impone;

                                         che l’appello va così respinto con spese e ripetibili a carico dell’appellante;

Per i quali motivi

vista, per le spese, la vigente LTG

dichiara e pronuncia

                                   1.   L’appello 8 febbraio 2005 di AP 1 è respinto.

                                   2.   La tassa di giudizio di Fr. 750.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 800.-), già anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 1'000.- per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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