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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.03.2006 12.2005.23

22. März 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,449 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

appello - mancata contestazione della sentanza pretorile - "collage" delle conclusioni

Volltext

Incarto n. 12.2005.23

Lugano 22 marzo 2006/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Chiesa, quest¿ultimo in sostituzione del giudice Walser, escluso

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1994.98 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 24 ottobre 1994 da

AP 1 rappr. da RA 2  

contro  

 AO 1 AO 2   tutti rappr. da RA 1       entrambi rappr. da       entrambi rappr. da

con cui l¿attrice ha chiesto la condanna in solido dei convenuti al pagamento di fr. 100'000.oltre interessi, somma aumentata in sede conclusionale a fr. 142'545.- (recte: fr. 172'545.-);

domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Segretario assessore, dopo aver dimesso dalla lite tutti i convenuti tranne AO 1 e AO 2, ha integralmente respinto con sentenza 3 gennaio 2005;

appellante l'attrice con atto di appello 25 gennaio 2005, corredato di una domanda di concessione dell¿assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione così come postulato con le conclusioni, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre i due convenuti superstiti con scritto 9 febbraio 2005 hanno dichiarato di rinunciare a presentare le loro osservazioni;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con la petizione in rassegna, avversata dalle controparti, AP 1 ha chiesto la condanna in solido di varie persone fisiche e giuridiche, in gran parte poi dimesse dalla lite, tranne il circolo ippico AO 1 ed il suo presidente AO 2, al pagamento di una somma poi aumentata in sede conclusionale a fr. 142'545.- (recte: fr. 172'545.-) più interessi, affermando di essere caduta da cavallo dopo essere stata urtata da un camion, all¿altezza del km 253 della SS 11 Padana Superiore, tra Ponte San Marco e Lonato, e di essersi con ciò rotta il gomito sinistro, con le conseguenze fisiche ed economiche che ne erano poi derivate, in occasione dell¿escursione ¿vacanze a cavallo a Verona¿, organizzata tra il 6 e l¿11 novembre 1990 dal circolo ippico e nella quale il suo presidente aveva funto da capogruppo. Essa ha in particolare rimproverato a quest¿ultimo, e di riflesso all¿associazione da lui presieduta, di aver a quel momento commesso tutta una serie di imprudenze, anzitutto disponendo, consentendo e non impedendo l¿8 novembre 1990 che essa, allora ventunenne amazzone inesperta, montasse un cavallo sconosciuto, invece di continuare il tragitto sul ¿van¿, oltretutto in contrasto con quanto assicurato ai suoi genitori; decidendo quel giorno di avventurarsi sulla strada statale SS 11, altamente trafficata, senza imporle di scendere da cavallo e di proseguire a piedi; cavalcando davanti a lei, anziché dietro alla stessa; ed omettendo di chiedere l¿intervento immediato di un¿ambulanza dopo l¿incidente.

                                   2.   Con la sentenza qui impugnata il Segretario assessore ha respinto la petizione. Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto infondati tutti i rimproveri mossi al presidente dell¿associazione e di conseguenza anche a quest¿ultima. L¿istruttoria non aveva innanzitutto provato che questi avesse disposto che l¿attrice dovesse scendere dal ¿van¿ e proseguire a cavallo, tanto più che i testimoni sentiti tendevano ad escluderlo. Nemmeno era stato provato che costui avesse garantito all¿attrice o ai genitori che essa avrebbe sempre viaggiato sul ¿van¿ e non avrebbe mai cavalcato. Appurato, sulla base delle testimonianze, che l¿attrice era una discreta cavallerizza e che nel corso dell¿escursione essa avrebbe dovuto seguire il gruppo sul ¿van¿ per poi eventualmente dare il cambio ai cavalieri che si sentivano male o erano stanchi, com¿era poi avvenuto anche nei giorni precedenti all¿incidente, il primo giudice ha quindi escluso che il fatto che il presidente dell¿associazione non si fosse opposto a che l¿attrice, maggiorenne e capace di discernimento, si fosse accordata, come provato, di montare il cavallo di un altro membro della comitiva, fosse tale da fondare una responsabilità dei convenuti. Neanche il fatto che l¿attrice nell¿occasione avesse cavalcato dietro il capogruppo e non davanti allo stesso era foriero di una loro responsabilità, tale essendo, secondo il perito giudiziario, la prassi. Quanto alla decisione di percorrere a cavallo la statale SS 11, strada stretta e altamente trafficata, nella stessa non poteva essere intravista una negligenza dei convenuti già per il fatto che l¿attrice aveva pacificamente ammesso negli allegati preliminari che quel tratto di strada costituiva un passaggio obbligato, tanto più che la condotta tenuta a quel momento dai cavalieri nel percorrere, in fila indiana, quel tragitto, per altro pianeggiante, rettilineo e con buona visibilità, era conforme alle regole del codice della strada italiano e nei giorni precedenti l¿attrice rispettivamente il cavallo coinvolto nell¿incidente avevano già cavalcato in zone ancor più pericolose; l¿esistenza di percorsi alternativi, evocata dall¿attrice tardivamente solo in sede conclusionale, non poteva in ogni caso giovarle, atteso che la sola alternativa riscontrata, quella indicata dal perito giudiziario, prevedeva l¿attraversamento da parte della comitiva della strada statale, operazione assai più pericolosa di quella effettivamente messa in atto, tanto più che per l¿identificazione di quella via era necessario disporre di cartine particolari, le quali però -circostanza non debitamente contestata dall¿attrice- erano difficilmente reperibili; oltretutto l¿incidente non si era verificato per circostanze tipiche di una strada a scorrimento veloce, ma per il fatto che il cavallo aveva scartato siccome spaventato dal fatto che il conducente del camion, in fase di sorpasso dopo essersi fermato, aveva cambiato marcia, di modo che un analogo incidente sarebbe potuto capitare anche in caso di superamento da parte di un veicolo agricolo su una stradina di campagna. La mancata decisione di far scendere da cavallo l¿attrice per farle percorrere a piedi quel tratto non era a sua volta rilevante, quella soluzione non essendo più sicura di quella in realtà adottata, per altro conforme alle regole della strada. Infine nemmeno la critica relativa al ritardo nel chiamare i soccorsi, che in ogni caso non aveva comportato il danno né un suo peggioramento, era fondata, essendo stato provato che era stata la stessa attrice a rifiutare in due occasioni l¿intervento dell¿ambulanza.

                                   3.   Con l¿appello che qui ci occupa, corredato di una richiesta di concessione dell¿assistenza giudiziaria, l¿attrice chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione così come postulato con le conclusioni.

                                   4.   Il gravame deve senz¿altro essere respinto. Esso è in larghissima parte irricevibile, atteso che l¿attrice, oltre ad aver addotto eccezioni nuove (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) o comunque mai evocate negli allegati preliminari (art. 78 CPC), non si è quasi mai confrontata con le precise ed articolate motivazioni del giudice di prime cure e soprattutto non ha quasi mai indicato per quali motivi le stesse sarebbero errate o non potrebbero essere condivise (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309), limitandosi più che altro a presentare un semplice collage delle argomentazioni da lei esposte in sede conclusionale (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 21 ad art. 309). Nella limitatissima misura in cui è ricevibile, esso è comunque infondato.

                                         Per i dettagli si osserva quanto segue:

                                  a)   L¿attrice rimprovera innanzitutto ai convenuti di non aver fatto in modo che essa stesse nel ¿van¿, come, a suo dire, sarebbe stato stabilito. La censura è irricevibile, atteso che nel gravame non vi è alcuna contestazione della circostanziata e convincente motivazione con cui il primo giudice aveva escluso che essa dovesse viaggiare sempre sul quel mezzo e non dovesse mai cavalcare. L¿attrice stessa, confermando implicitamente la correttezza dell¿assunto pretorile, ha del resto riportato (a p. 5 dell¿appello) la deposizione del teste __________, dalla quale risultava che non era previsto che essa dovesse cavalcare durante tutto il tragitto, ma seguire il gruppo nel caso qualcuno si sentiva male o era stanco, ritenuto che in tal caso gli avrebbe dato il cambio in sella.

                                  b)   Essa afferma poi di non essere stata una cavallerizza esperta, senza avvedersi che nel querelato giudizio il Segretario assessore non aveva mai preteso il contrario, limitandosi a sostenere, per altro ampiamente a ragione (testi __________ e __________; perizia giudiziaria __________; cfr. pure doc. 2 a-b), che essa aveva capacità equestri perlomeno discrete.

                                  c)   L¿attrice sottolinea che il cavallo da lei montato il giorno dell¿incidente non era da lei conosciuto, adducendo che la circostanza dimostrerebbe come nell¿occasione i convenuti non avrebbero dato prova di una particolare prudenza nei suoi confronti. In realtà, sollevando questa censura, essa non contesta in alcun modo l¿assunto del giudice di prime cure secondo cui la decisione di cavalcare quel cavallo sarebbe stata presa da lei stessa, in piena libertà, dopo essersi accordata la sera prima con il proprietario dell¿animale, rispettivamente quello secondo cui nelle particolari circostanze, essendo essa una cavallerizza almeno discreta, maggiorenne e capace di discernimento, il fatto che il presidente dell¿associazione non si fosse opposto alla sua scelta non era tale da fondare una sua responsabilità. La censura, priva di rilevanza pratica, deve pertanto essere respinta.

                                  d)   Essa ribadisce che il programma (doc. E) prevedeva che la gita doveva avvenire su strade risparmiate dal grande traffico, evidenziando che ciò non era stato il caso. La censura va respinta già per il fatto che dal documento in questione si evince in realtà che la gita in questione, diversamente da quanto indicato dall¿attrice, doveva avvenire ¿soprattutto¿ su quelle strade, il che non escludeva quindi il transito su strade trafficate.

                                  e)   L¿attrice rimprovera in seguito ai convenuti di non averle impedito, nonostante fosse inesperta, di cavalcare su una strada trafficata. Come detto, essa non era in realtà inesperta ma era un¿amazzone almeno discreta, ed era stata per altro lei che aveva liberamente scelto di cavalcare un cavallo sconosciuto. In tali circostanze, ritenuto oltretutto che essa era maggiorenne e capace di discernimento, la decisione di consentirle di cavalcare in quel tratto era senz¿altro legittima, anche perché, circostanza nemmeno questa contestata nel gravame, nei giorni precedenti l¿attrice rispettivamente il cavallo coinvolto nell¿incidente avevano già cavalcato, anche in zone più pericolose (teste __________ e perizia giudiziaria __________).

                                   f)   Nemmeno il fatto che la strada SS 11 fosse pericolosa, per altro non in modo eccezionale (perizia __________), può comportare una responsabilità dei convenuti e ciò già per il fatto che l¿assunto del primo giudice, secondo cui il tratto in questione fosse obbligato, non è stato contestato nell¿appello. Il Segretario assessore ha inoltre sottolineato, senza che nemmeno queste circostanze siano state oggetto di censure nel gravame, che in ogni caso l¿incidente non si era verificato per circostanze tipiche di una strada a scorrimento veloce rispettivamente che la condotta tenuta dai cavalieri nel percorrere, in fila indiana, quel tragitto, per altro pianeggiante, rettilineo e con buona visibilità, era del tutto conforme alle regole del codice della strada italiano.

                                  g)   L¿argomento sollevato nuovamente in appello dall¿attrice secondo cui vi sarebbero state delle vie alternative ed in particolare quella indicata dal perito giudiziario __________ è ampiamente irricevibile. Innanzitutto si osserva che essa non ha contestato in questa sede né l¿assunto del giudice di prime cure secondo cui essa aveva pacificamente ammesso negli allegati preliminari che quel tratto di strada costituiva un passaggio obbligato, né quello secondo cui l¿esistenza di vie alternative era stata da lei evocata tardivamente solo in sede conclusionale. E nemmeno ha censurato l¿assunto secondo cui l¿attraversamento della strada statale da parte della comitiva, previsto dall¿alternativa evocata dal perito, fosse una soluzione assai più pericolosa di quella messa in atto.

                                  h)   Il rimprovero mosso ai convenuti di non aver nemmeno avuto a disposizione le necessarie cartine topografiche non può a sua volta essere vagliato nel merito. L¿attrice non ha innanzitutto contestato l¿assunto del Segretario assessore secondo cui le cartine in questione erano difficilmente reperibili rispettivamente che essa non avrebbe debitamente contestato quella circostanza negli allegati preliminari. La questione del possesso da parte dei convenuti di quelle cartine era inoltre rilevante solo per stabilire se vi era o meno la possibilità da parte loro di scegliere percorsi alternativi, aspetto che -come già detto- era però stato sollevato tardivamente solo in sede conclusionale e comunque era già infondato stante la maggiore pericolosità dell¿alternativa proposta, e in ogni caso era ininfluente per l¿esito della lite, essendo pacifico che quella effettivamente scelta era una via obbligata.

                                    i)   L¿attrice ribadisce poi che la mancata decisione di farla scendere da cavallo per farle percorrere a piedi quel tratto costituiva una chiara mancanza da parte dei convenuti. La censura è ancora una volta irricevibile, atteso che essa non ha assolutamente contestato l¿argomentazione con cui il giudice di prime cure, sostenendo che quell¿eventuale soluzione non era più sicura di quella in realtà adottata, per altro conforme alle regole della strada, era giunto alla conclusione opposta.

                                    l)   Per le medesime ragioni deve pure essere dichiarata irricevibile la censura dell¿attrice relativa al ritardo nel prestarle le cure dopo l¿incidente, essa non avendo assolutamente indicato per quali ragioni fosse errato o comunque da riformare il giudizio di prime cure, che, dopo aver evidenziato come l¿eventuale ritardo non aveva in ogni caso comportato il danno né un suo peggioramento, aveva concluso che era semmai stata l¿attrice stessa a rifiutare in due occasioni l¿intervento dell¿ambulanza.

                                 m)   Il fatto che il conducente del camion investitore possa aver dichiarato di non aver in precedenza mai visto nessun cavallo percorrere quel tratto di strada è ampiamente irrilevante, dato che i periti giudiziari hanno in ogni caso concluso che in base alle norme della strada applicabili la percorrenza di quel tratto da parte di cavalieri era perfettamente lecita (perizie giudiziarie __________ e __________).

                                  n)   Irricevibili, siccome addotte per la prima volta solo in sede conclusionale, e comunque perlopiù irrilevanti per l¿esito della lite, sono infine le censure con cui l¿attrice rimprovera ai convenuti di non aver previsto un servizio samaritano, quella di essersi preoccupati di curare il cavallo prima di lei, quella di non aver studiato il percorso della gita e quella di non aver stipulato un¿assicurazione particolare per la stessa.

                                   5.   La tassa di giustizia e le spese di secondo grado seguono la soccombenza dell¿attrice, alla quale, stante la palese mancanza di probabilità di esito favorevole del gravame, non può essere concessa l¿assistenza giudiziaria in seconda sede (art. 14 Lag).

                                         Ai convenuti, che hanno dichiarato di rinunciare a presentare le loro osservazioni, non possono essere attribuite ripetibili.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L¿appello 25 gennaio 2005 di AP 1 è respinto.

                                   II.   L¿istanza di ammissione al beneficio dell¿assistenza giudiziaria per la procedura d¿appello presentata da AP 1 è respinta.

                                  III.   Le spese della procedura d¿appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    1¿450.b) spese                                                      fr.         50.-

                                         Totale                                                           fr.    1¿500.sono a carico dell¿appellante.

                                 IV.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente                                                           Il segretario

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