Incarto n. 12.2005.226
Lugano 9 gennaio 2006/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2005.1065 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza 25 agosto 2005 da
AO 1 rappr. dall’RA 2
contro
AP 1 rappr. dall’ RA 1
con la quale l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr. 10'509.95 per pretese salariali, domanda alla quale si è opposta la convenuta e che il Pretore ha accolto il 7 dicembre 2005;
appellante la convenuta che con atto di appello del 21 dicembre 2005 postula in riforma del giudizio impugnato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che il 25 agosto 2005 AO 1 ha convenuto davanti al Pretore del Distretto di Lugano AP 1, titolare di AP 1 Lugano, per ottenere il versamento di fr. 10'509.95 a titolo di pretese salariali, corrispondenti alla differenza tra lo stipendio di 1'500.- netti pattuito come ausiliaria di pulizie a metà tempo e quello d’uso per l’attività effettivamente svolta a tempo pieno in qualità di puericultrice nel periodo dal 19 novembre 2004 al 22 marzo 2005;
che all’udienza del 7 settembre 2005 l’istante ha confermato le proprie domande, alle quali la convenuta si è opposta sostenendo che la ex dipendente svolgeva attività volontaria a metà tempo per fare esperienza;
che, esperita l’istruttoria, con le conclusioni del 17 ottobre 2005 le parti hanno ribadito le rispettive domande di giudizio;
che con sentenza del 7 dicembre 2005 il Pretore ha accolto l’istanza e ha condannato la convenuta a versare all’istante fr. 10'509.95, fatta deduzione degli oneri sociali e un’indennità per ripetibili di fr. 300.-;
che con appello 21 dicembre 2005 la convenuta è insorta contro la predetta sentenza, chiedendo che in riforma della medesima l’istanza fosse respinta, con protesta di spese e ripetibili;
che l'appello non è stato notificato alla controparte;
che il Pretore, dopo aver constatato l’esistenza di un’attività lavorativa difforme da quella autorizzata dall’autorità amministrativa, ha ritenuto provata un’attività a tempo pieno dell’istante come puericultrice, con un orario dalle 10.00 alle 19.30 e le ha riconosciuto un importo di fr. 10'509.95 lordi, pari alla differenza tra lo stipendio effettivamente percepito e quello d’uso in istituzioni private con attività simili a quella della convenuta, rilevando che non era stata dimostrata l’attività a titolo volontario senza stipendio, come sosteneva l’ex datrice di lavoro;
che nel suo appello la convenuta afferma che il Pretore avrebbe dovuto fondarsi sul solo documento chiaro e attendibile agli atti, vale a dire il contratto di lavoro stipulato per un’attività a tempo parziale, e non sulle inattendibili testimonianze delle sue ex dipendenti Claudia Personeni e Miriam Immordino, amiche dell’istante e animate da astio nei suoi confronti;
che il contratto di lavoro (doc. D, E, F) prevedeva un’attività dell’istante limitata a 20 ore settimanali come ausiliaria delle pulizie, mentre la dipendente, titolare del diploma italiano di “tecnico dei servizi sociali” con abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio (doc. I), lavorava come puericultrice, per concorde ammissione delle parti (cfr. istanza, risposta e conclusioni della convenuta, pag. 3);
che nella fattispecie la convenuta ha riconosciuto all’udienza del 7 settembre 2005 che la dipendente, contrariamente a quanto previsto dal contratto di lavoro prodotto alla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, aveva lavorato nell’asilo nido dal 19 novembre 2004 al 22 marzo 2005 come puericultrice oltre le 20 ore settimanali, affermando nondimeno che l’istante medesima aveva chiesto di lavorare a tempo pieno su base volontaria, senza remunerazione, per acquisire esperienza (riassunto scritto pag. 3, conclusioni, pag. 3);
che l’appellante medesima ammette, nel suo gravame di non poter provare le proprie affermazioni sullo svolgimento di lavoro gratuito, per l’impossibilità di ottenere il richiamo dell’incarto penale che la concerne, ancora sotto segreto istruttorio (appello, pag. 5);
che per quanto concerne le deposizioni delle ex dipendenti C__________ e M__________, le circostanze esposte in questa sede dall’appellante per dimostrarne l’inattendibilità (denuncia penale nei suoi confronti, minacce, ecc.) non trovano riscontro negli atti e sono state addotte per la prima volta in appello, donde la loro irricevibilità per il chiaro disposto dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, che vieta di addurre in appello nuovi fatti;
che Miriam Immondino è stata collega di lavoro dell’istante, senza alcun legame particolare con quest’ultima, mentre il generico rapporto di amicizia di costei con Claudia Personeni non è sufficiente per rendere inattendibile la deposizione, a maggior ragione quando la testimone, ammonita, ha dichiarato sotto giuramento di essere indifferente alla lite e non inimicata (verbali del 28 settembre 2005);
che d’altra parte le testimonianze si sono limitate a confermare quanto già ammesso dalle parti, vale a dire che l’istante lavorava nell’asilo nido a tempo pieno come puericultrice e non solo 20 ore settimanali come ausiliaria di pulizie;
che nella mancata reazione dell’istante al versamento del salario pattuito, inadeguato alla sua attività effettiva, l’appellante ravvisa nondimeno un modo di agire discutibile, tale da destare seri dubbi sulla sua buona fede;
che l’argomentazione non regge, già per il fatto che secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale l’abuso di diritto del lavoratore in materia di pretese salariali può essere ammesso solo in circostanze eccezionali (DTF 129 III 618 consid. 5.2 pag. 622);
che nella fattispecie non si ravvisano tali circostanze, dal momento che l’istante si trovava in situazione irregolare poiché svolgeva un’attività diversa da quella prevista dal suo permesso di lavoro e poteva dunque temere ripercussioni negative dalle sue rivendicazioni salariali;
che a ogni modo l’istante ha promosso l’azione giudiziaria nemmeno 5 mesi dopo la fine del contratto, durato solo 4 mesi, e pertanto la sua mancata reazione durante il breve rapporto contrattuale non può essere considerata abusiva;
che visto quanto precede l'appello, manifestamente infondato, può essere evaso con la procedura semplificata dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla controparte;
che non si prelevano tasse né spese, trattandosi di una procedura speciale per mercedi e salari, mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per i quali motivi,
visto l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia: 1. L'appello 21 dicembre 2005 di AP 1 è respinto.
2. Non si prelevano tasse né spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario