Incarto n. 12.2005.215
Lugano 11 dicembre 2006/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2003.301 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 - promossa con petizione 22 maggio 2003 da
AO 1 rappr. da RA 2
contro
AP 1 AP 2 AP 3 tutti rappr. da RA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido e in subordine del solo convenuto AP 2 al pagamento di fr. 33'650.- oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Herrliberg;
domande avversate dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 14 novembre 2005 ha integralmente accolto nella sua formulazione principale, riducendo però dal 6.5% al 5% il saggio degli interessi;
appellanti i convenuti con atto di appello 5 dicembre 2005, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con osservazioni 24 gennaio 2006 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il 6 luglio 1999 CE 1 ed il figlio AP 2 hanno sottoscritto con la AO 1 un “contratto di residenza”, in forza del quale alla prima, a quel tempo quasi ottantanovenne, veniva locato un appartamento con garage presso l’Apparthotel __________ a __________ e nel contempo le veniva garantito, almeno due volte al giorno, al mattino e alla sera, un servizio di assistenza da parte di personale sanitario, il tutto per un corrispettivo mensile di fr. 4'000.- (doc. B).
2. Con la petizione in rassegna, avversata dalla controparte, AO 1 rileva che, dopo l’intervento chirurgico cui CE 1 si era sottoposta nell’estate 2000, i figli AP 2 e AP 1 avevano chiesto ed ottenuto che fosse messa in atto una serie di provvedimenti (in particolare l’effettuazione di due sedute giornaliere di fisioterapia di almeno 60 minuti possibilmente con la stessa terapista di lingua tedesca e l’organizzazione di un servizio di assistenza infermieristica 24 ore al giorno), atti a permettere alla madre di rientrare subito nel proprio appartamento; e che per tali prestazioni, non comprese nel contratto originario, era stato pattuito un importo massimo di fr. 500.- al giorno, che in seguito è da lei stato fatturato in base ai costi effettivi. Gli importi supplementari che erano così maturati tra il 21 agosto e il 30 novembre 2000 (doc. G) non essendo stati pagati, essa ha pertanto chiesto in causa la condanna di CE 1, e per essa, nel frattempo deceduta, della sua comunione ereditaria composta dei due menzionati figli e di AP 3, e in subordine del solo AP 2 al pagamento di fr. 33'650.- più interessi ed accessori.
3. Il Pretore, premesso che le pretese litigiose concernevano unicamente le prestazioni di natura infermieristica, ha dapprima evidenziato che CE 1 nel corso del 2000 era stata oggetto di due ricoveri all’ospedale, una prima volta nel mese di febbraio per la sostituzione di una protesi all’anca, e una seconda volta nel mese di luglio a seguito di una caduta, rilevando che il suo medico curante, sentito in sede testimoniale, aveva confermato che essa dopo l’operazione necessitava di un’assistenza infermieristica simile a quella offerta da una clinica riabilitativa, circostanza questa di cui i figli erano stati informati. Il giudice di prime cure ha in seguito accertato che tali prestazioni, che di fatto imponevano un’assistenza infermieristica 24 ore su 24, non erano però comprese nel “contratto di residenza” e che i figli avevano pertanto concluso con la clinica un accordo aggiuntivo volto alla loro effettiva messa in pratica. Quanto infine alla congruità delle pretese azionate, la stessa era palese, atteso che l’accordo in questione indicava un costo giornaliero massimo di fr. 500.- e che in concreto le somme fatturate erano di gran lunga inferiori e comunque eque, viste anche le tariffe applicate dalla ditta I__________, che aveva in parte fornito il servizio. Di qui l’integrale accoglimento della petizione, salvo per il tasso degli interessi che è stato ridotto dal 6.5% al 5%.
4. Con l’appello che qui ci occupa i convenuti chiedono di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione. Essi rimproverano innanzitutto al giudice di prime cure di aver ritenuto, contrariamente al vero, che il secondo ricovero della madre, in realtà voluto da AP 2 siccome la controparte non faceva abbastanza per quest’ultima, fosse susseguente ad una caduta, per nulla dimostrata. A loro dire, poi, dopo il secondo ricovero la madre godeva di buona salute, per cui le necessarie misure straordinarie, pacificamente attuate dopo l’intervento di sostituzione della protesi, ma mai fatturate, a quel momento più non s’imponevano. Oltre a non essere necessarie, le prestazioni poi fatturate ed oggetto della presente causa erano in definitiva state disposte autonomamente dalla clinica attrice senza alcuna richiesta specifica del medico curante, di CE 1 o dei suoi figli, che per altro nemmeno erano legittimati a rappresentarla. In merito alla congruità del credito oggetto della petizione, essi osservano da una parte che la sentenza è carente di motivazione, dall’altra che le somme fatturate, visto il limitato numero di ore giornaliere eseguite da Internursing, rientravano nel “contratto di residenza” e infine che le fatture relative ai massaggi ed alle sedute di fisioterapia erano in ogni caso già state pagate dalla cassa malati.
5. Delle osservazioni con cui l’attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
6. Il “contratto di residenza” stipulato a suo tempo (doc. B), in forza del quale una parte s’impegna nei confronti dell’altra a locarle un appartamento, come pure a fornirle alcune prestazioni alberghiere (con alcuni servizi di pulizia e di lavanderia) ed un’assistenza infermieristica, ancorché limitata, costituisce senz’altro un contratto innominato contenente elementi del contratto di locazione, d’albergo (in cui a sua volta si riscontrano elementi dei contratti di locazione ed appalto) e di mandato (Schluep/Amstutz, Basler Kommentar, 2a ed., n. 368 seg. ad art. 184 segg. CO; Fellmann, Berner Kommentar, n. 359 ad art. 394 CO; Guillod, La responsabilité civile des médicins: un mouvement de pendule, in Borghi/Guillod/Schultz, La responsabilità del medico e del personale sanitario fondata sul diritto pubblico, civile e penale, Lugano 1989, p. 82 seg.; II CCA 24 agosto 1994 inc. n. 100/93), fermo restando che l’aspetto che qui maggiormente ci interessa, quello relativo all’assistenza infermieristica, è in ogni caso retto dalle norme sul contratto di mandato. La questione, come vedremo, è comunque ininfluente per l’esito della lite.
7. Passando ad esaminare le censure d’appello, è chiaramente a torto che i convenuti censurano innanzitutto il fatto - comunque ampiamente irrilevante - che il secondo ricovero fosse conseguente ad una caduta, rispettivamente che dopo quella degenza la salute della loro madre fosse buona ed essa dunque non necessitasse di provvedimenti infermieristici particolari. Che l’ospedalizzazione avvenuta nel luglio 2000 non fosse dovuta ad un semplice desiderio del figlio AP 2 (come invece sembrerebbe risultare dalla testimonianza del dr. C__________ __________), ma proprio ad una caduta della madre è in effetti stato ammesso dalla stessa figlia AP 1 nello scritto 15 dicembre 2000 (doc. MM “Sturz aus dem Bett”) e risulta, almeno indirettamente, dal rapporto di trasferimento all’ospedale, che riportava a quel momento una diagnosi di frattura non scomposta del femore destro (doc. GG1), nonché dalla durata della degenza stessa, che si è protratta per 42 giorni; del resto anche la cassa malati ha avuto modo di precisare che il ricovero in questione era riconducibile ad un infortunio (doc. 2), e in ogni caso ben difficilmente essa avrebbe fornito la sua piena copertura assicurativa in presenza di una semplice ospedalizzazione volontaria, oltretutto così prolungata. Che poi, dopo la dimissione dall’ospedale, CE 1, ormai quasi novantenne e reduce da un intervento di sostituzione di una protesi dell’anca di cui i convenuti stessi hanno ammesso la delicatezza, tale da imporre, sempre per loro ammissione un’assistenza infermieristica accresciuta (appello p. 5) - e dalla presunta frattura di un femore, non necessitasse di un’assistenza infermieristica particolare è tutt’altro che scontato ed è anzi assai inverosimile: pur essendo vero che il suo medico curante aveva indicato che allora la sua situazione valetudinaria fosse buona (doc. 4), è però altrettanto vero che lo stesso, poi sentito in sede testimoniale, ha relativizzato quanto indicato, dichiarando che a quel momento la paziente poteva camminare un po’ con le stampelle, con un po’ di aiuto andare a letto e poteva sedersi su una sedia (teste dr. C__________ __________); la figlia AP 1 ha in ogni caso pacificamente ammesso che lei ed il fratello a quel momento sapevano che la madre necessitava di un’assistenza particolare (doc. MM “wir waren uns im Klaren, dass meine Mutter weder richtig stehen noch laufen konnte, noch sich waschen, kochen usw.“).
8. Decisivo per l’esito della lite è però più che altro il fatto, accertato anche dal Pretore, che le parti si siano in seguito accordate di garantire a CE 1 un’assistenza infermieristica 24 ore su 24, dietro il versamento di un importo massimo di fr. 500.- al giorno. L’esistenza di tale accordo, dopo la seconda degenza, è stata confermata dall’allora assistente di direzione dell’attrice (teste L__________ __________) - di cui non è stata contestata l’attendibilità - e soprattutto da AP 1, la quale, nel già menzionato scritto del 15 dicembre 2000 (doc. MM), ha ricordato che dopo il secondo ricovero lei ed il fratello - circostanza questa rammentata anche da quest’ultimo, che l’ha collocata temporalmente proprio in estate (doc. I) - avevano avuto modo di incontrarsi con l’assistente di direzione dell’attrice per stabilire le modalità per rendere possibile il rientro della madre nel suo appartamento, precisando che in seguito venne concordato di far capo ai servizi di I__________ e pattuito un prezzo di fr. 500.- giornalieri; oltretutto, in sede conclusionale (p. 6), i convenuti hanno pacificamente dato atto dell’esistenza di quell’accordo, salvo poi aver preteso, per la prima volta a quel momento e quindi irritualmente (art. 78 CPC) - tesi comunque neppure riproposta in appello - e in ogni caso contrariamente al vero, di averlo disdetto già dopo la prima settimana (quando dal doc. MM risulta invece che essi avevano solo pensato che lo stesso fosse allora venuto meno). In tali circostanze, la censura d’appello secondo cui le prestazioni oggetto della presente causa sarebbero state disposte autonomamente dalla clinica attrice è del tutto priva di consistenza. Pure infondata è anche la censura secondo cui i figli non sarebbero stati legittimati a rappresentare la madre, non disponendo a quel momento del necessario potere di rappresentanza: a parte il fatto che l’istruttoria ha chiaramente permesso di accertare che CE 1 aveva lasciato intendere all’attrice che gli atti compiuti dai suoi figli avvenivano in sua rappresentanza (art. 33 CO), atti che in ogni caso erano stati da lei ratificati se non altro per atti concludenti (art. 38 CO), si osserva che nell’incarto è stata rinvenuta una “Generalvollmacht”, allestita per atto pubblico il 6 maggio 1999, che autorizzava ciascuno dei suoi figli a rappresentarla, anche e soprattutto per quanto riguardava i trattamenti da porre in atto nei suoi confronti e le conseguenze economiche che ne derivavano (cfr. la corrispondenza contenuta nella cartella medica richiamata sub doc. I°): l’esistenza di un valido potere di rappresentanza, con le conseguenze che ne derivano (art. 32 CO), non può pertanto essere messa in discussione.
9. Le ultime censure sollevate nell’appello riguardano la congruità della pretesa fatta valere dall’attrice. Anch’esse devono essere disattese. Il rimprovero di carente motivazione della sentenza impugnata è ampiamente infondato, visto e considerato che dal querelato giudizio, riassunto in precedenza (consid. 3), si poteva chiaramente comprendere per quali ragioni il giudice aveva concluso per la congruità della pretesa attorea (Cocchi/Trezzini, CPC- TI, Lugano 2000, m. 2 ad art. 285; per tante II CCA 25 agosto 2000 inc. n. 12.2000.14; per la giurisprudenza del Tribunale federale, cfr. ICCTF 2 maggio 2006 4P.241/2005 consid. 4.3). I convenuti ribadiscono poi che le somme fatturate dovevano in ogni caso rientrare nel “contratto di residenza”: la censura dev’essere dichiarata irricevibile nella misura in cui essi non hanno preso puntualmente posizione sui motivi che avevano indotto il Pretore a concludere in senso contrario (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 23 e 27 ad art. 309; per tante II CCA 26 settembre 2006 inc. n. 12.2005.153); nella misura in cui essi pretendono che tale conseguenza s’imporrebbe siccome il numero di ore giornaliere eseguite da I__________ sarebbe limitato (doc. II), la censura è a sua volta irricevibile, questo argomento non essendo (più) stato menzionato in sede conclusionale, e in ogni caso sarebbe infondata anche nel merito, dato che l’istruttoria aveva provato che nel contratto originario era compresa solo un’assistenza infermieristica di circa 30 minuti al giorno (teste L__________ __________) e che le prestazioni svolte da I__________ erano solo una parte di quelle concretamente fatturate (teste L__________ __________). Del tutto privo di rilevanza è infine il rilievo che le fatture relative ai massaggi e alle sedute di fisioterapia, pari comunque a soli fr. 2'309.60 (doc. 2), siano già state pagate dalla cassa malati: come indicato nella sentenza impugnata e qui non contestato, le pretese oggetto della petizione sono in effetti unicamente quelle relative alle prestazioni infermieristiche; è del resto provato che gli importi fatturati già tenevano conto del fatto che quelle spese erano state pagate (teste L__________ __________).
10. Ne discende la reiezione del gravame, ai limiti del temerario.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 5 dicembre 2005 di AP 1, AP 2 e AP 3 è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 600.b) spese fr. 50.-
Totale fr. 650.da anticiparsi dagli appellanti in solido, restano a loro carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata, sempre in solido, fr. 1’300.- per ripetibili.
III. Intimazione:
- ; - .
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario