Incarto n. 12.2005.211
Lugano 17 gennaio 2007/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.766 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 19 novembre 2001 da
AP 1 rappr. dall’ RA 1
contro
AO 1 rappr. dall’ RA 2
con la quale l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 200'000.- oltre interessi al 5% dal 9 novembre 2000, domanda alla quale la parte convenuta si è opposta, postulando in via riconvenzionale, a sua volta contestata dall’attore, la condanna di questi al versamento di fr. 284'012.90 oltre interessi al 5% dal 15 gennaio 2000;
e ora sull’eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta con la sua risposta e che il Pretore, con sentenza 7 novembre 2005, ha accolto;
appellante l’attore, che con atto di appello del 29 novembre 2005 postula la riforma della sentenza impugnata nel senso di respingere l’eccezione di prescrizione, con il rinvio del fascicolo processuale al Pretore per la continuazione dell’istruttoria e un nuovo giudizio di merito, con protesta di spese e ripetibili;
mentre la convenuta propone nelle proprie osservazioni del 20 gennaio 2006 la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile, protestando la rifusione delle spese e delle ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti,
Considerato
in fatto:
A. H__________ ha venduto a AP 1, con atto notarile di compravendita del 30 settembre 1999, rogito n. 3325 del notaio avv. P__________, i fondi n. __________, __________, __________ e __________ RFD C__________ al prezzo complessivo di fr. 1'800'000.-, di cui fr. 100'000.- versati alla firma del contratto e il saldo di fr. 1'700'000.- da versare entro il 31 dicembre 1999 (doc. A, 2). In seguito H__________, la moglie G__________ e AP 1 hanno sottoscritto il 30 novembre 1999 una conferma di deposito per fr. 1'700'000.- presso la G__________ AG, subordinata al trapasso di proprietà dei fondi di C__________ (doc. D). AP 1 ha versato due acconti di fr. 100'000.- ciascuno il 5 ottobre e il 9 dicembre 1999 tramite V__________ SA (doc. C). Tra le parti contraenti sono poi insorte discussioni sulle modalità di pagamento del saldo del prezzo di compravendita, che non è stato versato nel termine previsto dal contratto. H__________ ha comunicato il 29 febbraio 2000 di recedere dal contratto in caso di mancato pagamento del saldo entro il 15 marzo 2000 (doc. 4). V__________ SA e G__________ Vermögensverswaltung AG, rappresentati da AP 1, hanno fatto spiccare il 21 novembre 2000 un precetto esecutivo di fr. 200'000.- nei confronti di H__________, indicando quale causa del credito “Quittungen über Einlagen von je Fr. 100'000.- welche nicht zurückbezahlt worden sind” (doc. N).
B. AP 1 ha convenuto in causa H__________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, con petizione 19 novembre 2001 per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 200'000.- oltre interessi al 5% dal 9 novembre 2000 a titolo di restituzione degli acconti da lui versati. H__________ si è opposto alla domanda e nella risposta 27 febbraio 2002 ha eccepito la prescrizione, postulando con azione riconvenzionale il risarcimento del danno subito per il mancato adempimento del contratto di compravendita, in fr. 284'012.90 oltre interessi al 5% dal 15 gennaio 2000. Nei successivi allegati scritti le parti hanno sostanzialmente mantenuto le rispettive posizioni. H__________ è deceduto il 3 ottobre 2002 e gli è succeduta in causa l’erede unica AO 1. Dopo l’udienza preliminare del 14 giugno 2004, limitata all’eccezione di prescrizione, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, rimettendosi al contenuto dei rispettivi memoriali conclusivi.
C. Statuendo il 7 novembre 2005, il Pretore ha accolto l’eccezione di prescrizione della pretesa e ha di conseguenza respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese a carico dell’attore, condannato inoltre a rifondere alla parte convenuta fr. 5'000.- per ripetibili.
D. AP 1 è insorto con un appello del 29 novembre 2005, con il quale chiede in riforma del giudizio impugnato la reiezione dell’eccezione di prescrizione, protestando spese e ripetibili. AO 1 ha proposto con le osservazioni del 20 gennaio 2006 di respingere l'appello.
e ritenuto
in diritto:
1. Il Pretore ha accertato che il venditore aveva comunicato all’acquirente di recedere dal contratto il 29 febbraio 2000 per il 15 marzo 2000, in mancanza del versamento entro tale termine del saldo del prezzo (doc. I, 4) e che l’attore aveva introdotto la causa giudiziaria per la restituzione degli acconti il 19 novembre 2001. Il primo giudice ha ritenuto che per l’interruzione della prescrizione annuale prevista dall’art. 67 cpv. 1 CO erano irrilevanti le procedure giudiziarie intese a ottenere lo sgombero degli immobili, concluse il 15 gennaio 2001 e il precetto esecutivo n. __________ spiccato il 23 novembre 2000 dall’UE di L__________, che indicava come creditrici V__________ SA e G__________ Vermögensverwaltung AG e non l’attore. Da qui l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta e la conseguente reiezione della petizione.
2. L’appellante rimprovera al Pretore di essersi dipartito da un chiaro errore giuridico per aver ammesso la validità del recesso dal contratto da parte del convenuto. Egli sostiene che le parti avevano concluso agli inizi di dicembre 1999 anche un contratto relativo a un investimento finanziario abituale nel private banking e che il convenuto non ha mai indicato fatti concreti relativi all’esistenza di un vizio della volontà tale da giustificare il suo recesso dal contratto di compravendita e dal contratto finanziario, rimasti validi almeno fino alla domanda di precetto esecutivo del 21 novembre 2000. L’attore afferma di aver validamente interrotto la prescrizione con quest’ultima domanda, presentata da un suo rappresentante, poiché il convenuto sapeva che le società menzionate nel PE n. __________ gli appartenevano e non poteva avere dubbi sulla causale del credito vantato, che menzionava chiaramente “Einlagen von je fr. 100'000.-“.
3. L’azione in ripetizione dell’indebito arricchimento si prescrive in un anno decorribile dal giorno in cui il danneggiato ebbe conoscenza del suo diritto di ripetizione (art. 67 cpv. 1 CO). La prescrizione è interrotta mediante atti di esecuzione (art. 135 n. 2 CO). La domanda di esecuzione che soddisfa le condizioni dell’art. 67 LEF interrompe la prescrizione dal momento in cui è consegnata alla posta (Pichonnaz, Commentaire romand CO-I, n. 12 ad art. 135 CO).
4. Nella fattispecie l’attore ha chiesto con la petizione del 19 novembre 2001 la restituzione di fr. 200'000.- a titolo di indebito arricchimento, riservandosi di far valere anche il risarcimento del danno per culpa in contrahendo. Si tratta dunque di accertare se egli aveva interrotto la prescrizione nell’anno precedente l’avvio della causa, vale a dire il 19 novembre 2000, senza che sia necessario esaminare la validità dei contratti e dei recessi né le svariate procedure giudiziarie svoltesi tra le parti. Il 24 ottobre 2000 V__________ AG ha scritto al convenuto chiedendo la restituzione per conto di AP 1, da lei rappresentato, degli acconti di fr. 200'000.- (doc. L) versati per l’acquisto dell’immobile. A quel momento l’attore era dunque a conoscenza del suo diritto di chiedere la restituzione degli importi già versati in seguito al recesso del venditore. Agli atti non figura una copia della domanda di esecuzione, né risulta quando essa sia stata introdotta alla posta. Il PE n. __________ è stato intimato dall’UE di L__________ il 21 novembre 2000 (doc. N) e indica come creditore “V__________ SA L__________ – G__________ AG, rappr. da AP 1” e come mandatario W__________. In seguito a ricorso dell’escusso, il nome di G__________ AG è stato stralciato dal PE con decisione 24 gennaio 2001 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello quale autorità di vigilanza (inc. 15.2000.199; doc. 10). V__________ SA L__________ risulta quindi indicata come creditrice nel PE n.__________. È indiscusso che i due versamenti di fr. 100'000.- ciascuno di cui l’attore chiede la restituzione sono stati eseguiti tramite quest’ultima società (doc. C). L’appellante ribadisce ancora in questa sede di aver ratificato l’operato di W__________, direttore della V__________ SA, che ha avviato la procedura esecutiva (cfr. petizione pag. 7) e di essere il titolare della pretesa di restituzione per indebito arricchimento (cfr. replica, pag. 14). Ora, il mandatario incaricato dall’appellante non ha promosso la procedura esecutiva in nome di quest’ultimo, ma in nome della V__________ SA, designando invece l’appellante come rappresentante. Non vi è dunque alcuna identità tra il creditore indicato nel PE e l’attore e la domanda di esecuzione non ha di conseguenza interrotto la prescrizione della pretesa per indebito arricchimento. L’appello si rivela dunque infondato e deve essere respinto.
5. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e restano dunque a carico dell’appellante, tenuto inoltre a rifondere alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili di appello.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello 29 novembre 2005 di AP 1 è respinto.
2. Gli oneri processuali dell’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’450.b) spese fr. 50.fr. 1’500.già anticipati da AP 1 rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'600.- per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).