Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 24.11.2006 12.2005.196

24. November 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,943 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Appalto - norma SIA 118 - delibera da parte della DL - rappresentanza - procura apparente

Volltext

Incarto n. 12.2005.196

Lugano 24 novembre 2006/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2001.338 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2- promossa con petizione 22 maggio 2001 da

AO 2 rappr. da RA 3  

contro

AP 1 rappr. da RA 2  

  nella quale è intervenuto in qualità di litisdenunciato

  AO 1 rappr. da__________ RA 1  

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 29'848.oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domande avversate dal convenuto e di cui il litisdenunciato ha postulato l’accoglimento;

sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 13 ottobre 2005, con cui ha accolto la petizione per fr. 29'700.- più interessi ed accessori;

appellante il convenuto con atto di appello 7 novembre 2005, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attrice ed il litisdenunciato, con osservazioni 12 rispettivamente 2 dicembre 2005, postulano la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con contratto d’appalto 8 luglio 1998 (doc. A), retto dalle norme SIA 118, AP 1, rappresentato nell’occasione dal direttore dei lavori arch. AO 1, ha incaricato la ditta AO 2 di effettuare i lavori da copritetto e lattoniere nella sua casa d’abitazione sita al mappale n. __________ di __________.

                                         Una volta terminati i lavori previsti dal contratto, nel febbraio 1999, preso atto che il committente non era soddisfatto delle gronde, che in base al progetto erano di forma rettangolare ed incassate nella struttura della corona in beton, il direttore dei lavori ha chiesto ed ottenuto dall’appaltatrice la loro sostituzione con altre tradizionali, di forma semicircolare e a vista (doc. D).

                                   2.   Con la petizione in rassegna, avversata da AP 1 e ritenuta invece fondata dall’arch. AO 1 cui questi aveva denunciato la lite ai sensi dell’art. 56 CPC, AO 2 ha chiesto la condanna del primo al pagamento di fr. 29'848.- oltre interessi ed accessori, somma corrispondente al saldo delle opere eseguite (fr. 29'600.-) ed alle spese esecutive (fr. 248.-).

                                   3.   Con la sentenza qui impugnata, il Pretore, passando in rassegna le contestazioni del convenuto, ha in particolare rilevato: che innanzitutto non era contestato e risultava dagli atti che la prima esecuzione delle gronde era conforme al contratto; che inoltre l’istruttoria di causa aveva permesso di accertare che il direttore dei lavori aveva debitamente informato il committente del costo della sostituzione delle gronde; e che infine lo stesso aveva deliberato all’attrice quell’intervento in nome e per conto del convenuto, il quale ne era a conoscenza e l’aveva accettato, pur restando aperta, ma solo a livello interno - tra direzione lavori e committente - la questione della suddivisione dei relativi costi. Rilevato che tutti i lavori appaltati all’attrice, anche quelli di modifica delle gronde, erano stati eseguiti a regola d’arte, che il saldo a favore di quest’ultima non era contestato e che le spese esecutive da lei anticipate potevano esserle risarcite solo limitatamente a fr. 100.-, il giudice di prime cure ha in definitiva accolto la petizione per fr. 29'700.- più interessi ed accessori.

                                   4.   Con l’appello che qui ci occupa il convenuto chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, ribadendo in estrema sintesi che la modifica della gronda, intervento oggetto di un nuovo e diverso contratto di appalto con l’attrice, era stata appaltata direttamente dalla direzione dei lavori, che nell’occasione non aveva però agito in sua rappresentanza, ma a titolo personale, ciò che la controparte non poteva ignorare.

                                   5.   Delle osservazioni con cui l’attrice e l’intervenuto in lite postulano la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

                                   6.   Contrariamente a quanto ritenuto dal convenuto, è incontestabile che l’intervento di modifica delle gronde rientri ancora nel contratto di appalto di cui al doc. A e non sia invece oggetto di un nuovo e diverso contratto con l’attrice. Il contratto di cui al doc. A concerneva in effetti tutte le prestazioni da copritetto e lattoniere da effettuarsi nel cantiere di __________. I lavori eseguiti dall’attrice, pur essendo terminati, nel febbraio 1999 non erano ancora stati né collaudati né liquidati, tra l’altro per il fatto che il convenuto non era soddisfatto del dettaglio delle gronde. L’intervento di modifica di queste ultime va pertanto considerato una semplice modifica d’ordine (“Bestellungsänderung”, cfr. Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, n. 768) rispettivamente un lavoro supplementare, in ogni caso rientrante nel contratto iniziale (cfr. art. 7 delle prescrizioni generali, sub doc. 4, che sono parte integrante del contratto di cui al doc. A).

                                         Il fatto che la modifica delle gronde rientri nel contratto di appalto di cui al doc. A, che -come detto- è pacificamente retto dalle norme SIA 118, ha come conseguenza che di principio la delibera dell’intervento da parte della direzioni dei lavori dev’essere considerata come avvenuta a nome e per conto del committente qui convenuto: giusta l’art. 33 cpv. 2 SIA 118, in effetti, a meno che il contratto di appalto non disponga altrimenti nel documento contrattuale -ciò che nel caso di specie non risulta né è stato preteso- la direzione dei lavori rappresenta il committente nei rapporti con l’imprenditore, ritenuto che quest’ultimo è vincolato giuridicamente da tutti gli atti espressi dalla direzione dei lavori relativi all’opera, in particolare dalle prescrizioni, dalle ordinazioni, dalle conferme e dalla consegne di piani (cfr. pure Gauch, op. cit., n. 279 e 783).

                                   7.   Il convenuto, pur non contestando (più) l’applicabilità nella fattispecie di questa disposizione, ritiene nondimeno che in concreto non si potrebbe concludere per l’esistenza di un rapporto di rappresentanza, così presunto, visto e considerato che l’attrice era perfettamente cosciente del fatto che egli non era intenzionato ad assumersi la spesa supplementare, di circa fr. 30'000.- (doc. D; teste A__________ __________), per la modifica delle gronde. Non è così. Se è vero che il convenuto inizialmente non era intenzionato ad assumersi quella spesa, ritenendo di non essere stato sufficientemente informato dal progettista e direttore dei lavori che le gronde previste nel progetto non erano quelle tradizionali (teste A__________ __________), è però altrettanto vero che la questione venne poi risolta nel senso che committenza e direttore dei lavori si accordarono di far eseguire la modifica in questione, fermo restando che per il pagamento dei lavori supplementari ci si sarebbe poi anche potuti mettere d’accordo in sede di liquidazione dell’onorario di quest’ultimo (cfr. teste A__________ __________, il quale riferisce che a quel momento il direttore dei lavori si dichiarò persino disposto ad assumere la metà di questi costi, visti i buoni rapporti con il convenuto): è pertanto a ragione che il giudice di prime cure ha concluso che la delibera dell’intervento supplementare, decisa dopo quella riunione, sia avvenuta in rappresentanza del convenuto, atteso che la questione del pagamento sarebbe stata risolta in seguito, internamente tra loro. Ma a prescindere da quanto precede, nulla permette di confermare che l’attrice fosse a conoscenza di quelle circostanze, anche perché la discussione di cui si è detto era avvenuta unicamente tra il committente e la direzione dei lavori (teste A__________ __________). Il fatto che un dipendente dell’attrice possa aver riferito che in occasione di un altro incontro il direttore dei lavori, riferendosi al corrispettivo da pagare, abbia detto “poi vedremo chi pagherà” (teste R__________ __________), non risulta determinante: intanto la frase in questione non era stata rivolta al rappresentante dell’attrice, ma ad un dipendente della direzione dei lavori (teste R__________ __________), per cui è tutt’altro che scontato che la stessa dovesse o potesse influire anche sui rapporti contrattuali con l’attrice e non solo su quelli interni tra direzione lavori e committenza; ma se anche così fosse, non si potrebbe in ogni caso ancora concludere che per l’attrice fosse chiaro che la modifica richiesta era stata ordinata a titolo personale dal direttore dei lavori, il quale l’avrebbe poi pagata di tasca propria, in altre parole dunque che con ciò fosse venuta meno la presunzione derivante dall’art. 33 cpv. 2 SIA 118.

                                   8.   La decisione del Pretore deve comunque essere confermata anche per un altro motivo. A norma dell’art. 33 cpv. 3 CO, la comunicazione dei poteri del rappresentante non deve necessariamente essere espressa, ma può risultare da un comportamento attivo o passivo che, secondo la teoria dell’affidamento, può essere intesa come il conferimento di poteri. Così, colui che crea l’apparenza di un potere di rappresentanza è vincolato dagli atti compiuti in suo nome, se il terzo ha pensato, in buona fede, all’esistenza di un potere di rappresentanza e se le circostanze inducevano a crederlo (ICCTF 15 maggio 2000 4C.57/1999 consid. 4). In concreto è incontestato che la richiesta di modifica delle gronde era stata formulata dal convenuto, non soddisfatto dal punto di vista estetico del dettaglio previsto dal progetto. È stato lo stesso convenuto, dopo aver preso visione di almeno due campioni (testi R__________ __________ e A__________ __________), a scegliere la nuova soluzione, che poi è stata messa in opera. Egli in precedenza era stato informato dei presumibili costi dell’intervento. I lavori così eseguiti, ovviamente riconoscibili, non sono in seguito stati contestati dal convenuto. Mai, nella fase preprocessuale, egli ha infine negato di essere il debitore della relativa mercede per il fatto che gli stessi sarebbero stati ordinati a titolo personale dalla direzione lavori, tanto è vero che, richiesto di pagare il saldo a quel momento ancora insoluto (doc. L), si era limitato, tramite il suo avvocato, a scusarsi per il ritardo nel pagamento dell’importo “a vostro favore” ed a chiedere di voler pazientare per il versamento dell’importo ancora scoperto, rilevando che il ritardo era dovuto al fatto che altri lavori nella villa non erano ancora terminati e che il direttore dei lavori non aveva ancora emesso un conteggio finale (doc. M). Ciò non può significare altro che accettazione tacita. Ma anche qualora si volesse considerare che il direttore dei lavori non disponeva dei poteri necessari per vincolare il convenuto, si dovrebbe in ogni caso ammettere che in concreto v’è stata una ratifica da parte del convenuto ex art. 38 CO, la quale, avuto riguardo alle circostanze, è emersa dal suo silenzio o quantomeno dai suoi atti concludenti (sentenza ICCTF citata; Schwager, Die Vollmacht des Architekten, in Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3a ed., Friburgo 1995, n. 870) durante rispettivamente dopo l’esecuzione delle opere.

                                   9.   Ne discende la reiezione del gravame, che tuttavia non può ancora essere sanzionato come temerario giusta l’art. 152 CPC.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che al litisdenunciato e intervenuto in lite non possono essere attribuite ripetibili, non potendosi ritenere la soccombenza di alcuna parte nei suoi confronti (Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, p. 93; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 30 ad art. 148; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 74 ad art. 148; II CCA 16 agosto 1994 inc. n. 5/94, 21 settembre 1998 inc. n. 10.95.54).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 7 novembre 2005 di AP 1 è respinto.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    550.b) spese                                                      fr.      50.-

                                         Totale                                                           fr.    600.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere all’appellata AO 2 fr. 1’200.- per ripetibili.

                                  III.   Intimazione:

- - -  

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

12.2005.196 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 24.11.2006 12.2005.196 — Swissrulings