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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.04.2006 12.2005.184

12. April 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,769 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

società anonima - nomina di un rappresentante comune delle azioni

Volltext

Incarto n. 12.2005.184

Lugano 11 aprile 2006/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2005.29 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud- promossa con istanza 10 febbraio 2005 da

AO 1 rappr. da RA 1  

contro

AP 1 rappr. da RA 2  

con cui l¿istante ha chiesto, ai sensi dell¿art. 690 cpv. 1 CO, la nomina di un rappresentante comune per le 120 azioni della E__________ __________ SA, __________, di cui le parti erano proprietarie collettivamente;

domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione dell¿istanza, e che il Pretore con sentenza 13 settembre 2005 ha parzialmente accolto, ordinando al convenuto di consegnare 84 azioni al rappresentante comune designato nella persona del__________ G__________ __________;

appellante il convenuto con atto di appello 3 ottobre 2005, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l¿istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'istante con osservazioni 26 ottobre 2005 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

richiamato il decreto 7 ottobre 2005 con cui il presidente di questa Camera ha concesso all¿appello l¿effetto sospensivo richiesto;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con l¿istanza in rassegna AO 1, che nel luglio 1997 ha acquistato con AP 1, a suo dire in regime di comproprietà, 120 azioni al portatore della E__________ __________ SA, ha chiesto che in vista di una prossima assemblea generale fosse nominato un rappresentante comune delle azioni ai sensi dell¿art. 690 cpv. 1 CO, contestando in pratica che i diritti di voto incorporati nelle stesse potessero essere esercitati, come già era accaduto in precedenza, dal comproprietario AP 1, che continuava a detenere fisicamente i titoli in questione.

                                         Quest¿ultimo si è opposto all¿istanza evidenziando che le azioni non erano più in proprietà collettiva, atteso che la società semplice venuta in essere con l¿istante in occasione dell¿acquisto del pacchetto azionario era stata nel frattempo disdetta e quindi sciolta, tanto che all¿istante in occasione dell¿udienza di discussione era stata consegnata la sua quota pari a 18 azioni.

                                   2.   Con la sentenza qui impugnata il Pretore, ritenuto che il pacchetto azionario era stato acquistato in mano comune dalle parti e che esse si erano reciprocamente date atto della volontà di porre fine alla società semplice pur senza che vi fosse accordo sulla liquidazione della proprietà delle azioni, l¿istante pretendendo il 50% delle stesse ed il convenuto ritenendo che a quest¿ultimo spettassero solo le 18 azioni già consegnate, ha concluso che la liquidazione non era concordemente terminata e che di conseguenza vi era ancora proprietà collettiva sui titoli non ancora suddivisi. Appurato, sulla base degli atti, che il rapporto societario si fondava su di una partecipazione paritaria delle parti, e preso atto che all¿istante erano già state consegnate 18 azioni, per cui implicitamente altrettante erano di spettanza esclusiva del convenuto, il giudice di prime cure ha accolto l¿istanza per 84 azioni, designando quale rappresentante comune ai sensi dell¿art. 690 cpv. 1 CO, al quale andavano consegnati i titoli in questione, __________ G__________ __________.

                                   3.   Con l¿appello che qui ci occupa, avversato dall¿istante, il convenuto chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l¿istanza. Egli ribadisce innanzitutto che la società semplice era ormai stata liquidata, in virtù dei rispettivi apporti delle parti, con la consegna all¿istante di 18 azioni, ripartizione che costui non aveva rimesso in discussione con un¿azione ex art. 641 CC; oltretutto l¿istante, in quanto socio occulto, non aveva alcun diritto sulle azioni, potendo semmai vantare solo una pretesa obbligatoria. Da un punto di vista formale la liquidazione era correttamente avvenuta ad opera del convenuto (art. 550 cpv. 2 CO), la stessa potendo di principio essere effettuata da ogni socio nel caso, come quello concreto, in cui non vi erano da intraprendere atti di liquidazione verso l¿esterno, tanto più che, trattandosi nella fattispecie della liquidazione di un società occulta di cui egli era il socio palese, era senz¿altro autorizzato ad effettuare la liquidazione. L¿istanza doveva in ogni caso essere respinta anche nel caso in cui si volesse ammettere che la società semplice non era stata completamente liquidata, atteso che in tal caso al convenuto, che aveva pacificamente amministrato le azioni sino ad allora, tale facoltà non poteva essere revocata se non in presenza di gravi motivi, in concreto non evocati, ritenuto che la stessa gli competeva dunque anche durante la fase di liquidazione, continuando egli ad agire come rappresentante comune.

                                   4.   Giusta l¿art. 690 cpv. 1 CO se un¿azione è oggetto di proprietà collettiva, le persone che ne sono proprietarie possono esercitare i diritti che loro derivano dall¿azione solo per mezzo d¿un rappresentante comune. La norma risulta applicabile sia in presenza di una proprietà comune sia in presenza di una comproprietà (Länzlinger, Basler Kommentar, 2. ed., N. 4 ad art. 690 CO; Bürgi, Zürcher Kommentar, N. 2 ad art. 690 CO; Boss, OR-Handkommentar, N. 2 ad art. 690 CO; Böckli, Das Aktienstimmrecht und seine Ausübung durch Stellvertreter, p. 144 seg.; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, § 45 n. 3), ritenuto che, in caso di divergenze tra i proprietari, la designazione del rappresentante comune avverrà ad opera del giudice (Länzlinger, op. cit., N. 8 ad art. 690 CO; Bürgi, op. cit., N. 9 ad art. 690 CO; Boss, op. cit., N. 3 ad art. 690 CO; Böckli, op. cit., p. 147; Schucany, Kommentar zum schweizerischen Aktienrecht, N. 1 ad art. 690 CO).

                                   5.   Nel caso di specie l¿appello deve senz¿altro essere respinto quand¿anche, nonostante quanto ritenuto dall¿istante nelle sue osservazioni, si volesse ammettere l¿esistenza di una società semplice e con ciò di una proprietà comune sulle azioni.

                                5.1   È manifestamente a torto che il convenuto pretende di poter effettuare di sua iniziativa, e di anzi aver già effettuato, la liquidazione della società semplice in applicazione dell¿art. 550 cpv. 2 CO. In primo luogo si osserva che il fatto che in determinate circostanze non sia necessario nominare un liquidatore (Staehelin, Basler Kommentar, 2. ed., N. 10 ad art. 550 CO; SJ 1988 p. 84) rispettivamente ogni socio possa chiedere il versamento della propria quota di liquidazione con un¿azione giudiziaria (Staehelin, op. cit., ibidem) non significa assolutamente che la liquidazione possa essere effettuata da ogni socio. Nemmeno il fatto che il convenuto possa in precedenza aver gestito, amministrato e rappresentato le azioni -senza, beninteso, che sia risultato che questo fosse lo scopo della società semplice- gli conferisce la facoltà di effettuare di sua iniziativa la liquidazione della società, che in effetti, di regola, compete congiuntamente a tutti i soci, anche a quelli che prima non svolgevano tali mansioni (art. 550 cpv. 1 CO). E infine è escluso che al convenuto possa essere riconosciuta una tale prerogativa in quanto socio palese di una società occulta: questa censura, oltre che irricevibile in ordine, siccome la stessa e soprattutto gli elementi fattuali che ne stavano alla base sono stati evocati per la prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), è in ogni caso infondata anche nel merito, la circostanza che l¿istante fosse a sua volta proprietario del pacchetto azionario e quindi socio nell¿acquisto essendo stata a suo tempo resa nota ed esteriorizzata agli altri azionisti ed ai dipendenti della ditta (cfr., in tal senso, i verbali innanzi al PP di B__________ __________ (doc. 4.3), di M__________ __________ (doc. BB inc. DI.2004.157 rich.), di P__________ __________ (doc. 14 inc. DI.2004.157 rich.), di Gi__________ __________ (doc. 7) e quello del convenuto (doc. C) nel quale sono per altro riportate le deposizioni di numerosi altri testimoni), dal che l¿inesistenza di una società occulta (DTF 126 III 101 consid. 3c).

                                5.2   E neppure si può ritenere che il convenuto, cui negli anni precedenti era stato tacitamente concesso di esercitare i diritti di voto incorporati nelle azioni, potesse continuare a farlo anche dopo lo scioglimento della società e meglio nella fase della sua liquidazione, per il solo fatto che l¿istante non aveva fatto valere in precedenza, ex art. 539 cpv. 2 CO, gravi motivi tali da far venir meno questa sua facoltà. Esclusa da una parte, come detto, la possibilità per il convenuto di prevalersi dell¿esistenza di una società occulta, che in quanto socio palese gli avrebbe forse permesso di agire anche nella fase della liquidazione (art. 550 cpv. 2 CO; Staehelin, op. cit., N. 4 ad art. 550 CO; Fellmann/Müller, OR-Handkommentar, N. 3 ad art. 550 CO; Siegwart, Zürcher Kommentar, N. 15 ad art. 548-550 CO), e ritenuto dall¿altra che la facoltà di esercitare il diritto di voto sulle azioni, sia pure conferitagli tacitamente in precedenza, non costituiva in realtà un¿attività che poteva e doveva essere eseguita in proprio nome solo dal convenuto (art. 550 cpv. 2 CO; cfr. gli esempi in Siegwart, op. cit., N. 13 ad art. 548-550 CO), si ha che la stessa, compresa nella facoltà di amministrare e rappresentare la società, andava riconosciuta congiuntamente ad ogni socio, compresi quelli che in precedenza erano esclusi da ogni ingerenza amministrativa (art. 550 cpv. 1 CO).

                                   6.   È in definitiva indiscutibile che la società semplice, sempre che sia effettivamente esistita, non è stata completamente liquidata, sicché nemmeno lo è stata la proprietà comune sulle azioni. Riassumendo, ritenuto che giusta l¿art. 550 cpv. 1 CO la liquidazione della società semplice dopo il suo scioglimento dev¿essere fatta insieme da tutti i soci e che nel caso di specie il convenuto afferma di aver proceduto alla liquidazione mediante la consegna alla controparte di 18 azioni mentre l¿istante ritiene che la stessa non sia ancora conclusa, spettandogliene ancora 42, è a ragione che il Pretore, non essendovi accordo tra le parti, ha concluso che la liquidazione non era stata fatta ¿insieme da tutti i soci¿ e che dunque una parte delle azioni era ancora indivisa. Di qui l¿applicazione dell¿art. 690 cpv. 1 CO e la nomina di un rappresentante comune per le azioni non ancora ripartite.

                                   7.   Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L¿appello 3 ottobre 2005 di AP 1 è respinto.

                                   II.   Le spese della procedura d¿appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    750.b) spese                                                      fr.      50.-

                                         Totale                                                           fr.    800.da anticiparsi dall¿appellante, restano a suo carico con l¿obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 1¿200.- per ripetibili.

                                  III.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente                                                           Il segretario

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