Incarto n. 12.2005.178
Lugano 3 aprile 2007/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Verzasconi (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2001.119 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 22 agosto 2001 da
AP 1 rappr. dall’ RA 2
contro
AO 1 rappr. dall’ RA 1
con cui l’attore, previo beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di LIT 114'228'000, US$ 12'308.- e fr. 17'475.-, il riconoscimento di fr. 10'774.- per interessi da ottobre 1996 a gennaio 1997, fr. 3'000.- mensili da febbraio 1997 e fino all’effettivo pagamento delle somme citate, in via subordinata a titolo di interessi il 5% sugli importi dei capitali sopra indicati dall’ottobre 1996 rispettivamente dal 10 marzo 2000, e inoltre la condanna del convenuto al pagamento di fr. 10'000.- per torto morale e fr. 1'616.40 per spese di assistenza legale preprocessuale e interessi al 5% dalla data dell’inoltro della petizione, nonché il rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzioni di Mendrisio, con protesta di spese e ripetibili;
domande avversate dal convenuto che postula la reiezione della petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili e sulle quali il Pretore ha statuito con giudizio del 4 agosto 2005, mediante il quale ha respinto la petizione e ha nel contempo ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria parziale l’attore, con dispensa totale al pagamento delle spese processuali e ammissione al gratuito patrocinio nella misura del 50%, con l’obbligo di rifondere al convenuto l’importo di fr. 8'500.- a titolo di ripetibili;
appellante l’attore con atto del 23 settembre 2005, con cui in riforma del giudizio di prima istanza chiede, unitamente al beneficio dell’assistenza giudiziaria, l’accoglimento delle domande formulate con la petizione, mentre il convenuto, con osservazioni del 10 ottobre 2005 propone la reiezione dell’appello.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,
ritenuto
in fatto:
A. Agli inizi degli anni novanta, AP 1, cittadino della ex Unione Sovietica residente in Italia, e AO 1, cittadino lituano residente dapprima in Italia e dal 1989 a M__________, hanno avviato una relazione d’affari quando entrambi risiedevano in Italia, nell’ambito della quale AO 1 ha sottoscritto in data sconosciuta in favore di AP 1 quattro assegni bancari di LIT 20'000'000 ciascuno, oltre a due assegni sempre in favore del medesimo beneficiario di fr. 15'626.- e fr. 20'000.-. Il 10 marzo 2000 AO 1 ha reso la seguente dichiarazione (doc. A):
“Io, AO 1, sono d’accordo di restituire al signor AP 1 la somma di 120'341.- FrS. (centoventimila trecentoquarantuno) nei correnti due anni, e meglio dal giugno 2000 al giugno 20002, circa, a mezzo di pagamenti mensili pari a 5'000.- Frs. (cinquemila).
L’importo comincerà ad essere versato quando riceverò conferma scritta del signor AP 1 che lui non ha partecipato alla truffa, che è capitata nella primavere 1997, alla quale ha preso parte il suo amico __________
AO 1
La somma di 120'541 Frs. potrà mutare una volta chiarita l’evoluzione del corso del cambio tra Frs. e lire italiane. “
Non risulta che AO 1 abbia mai restituito alcunché.
B. L’8 novembre 2000 l’Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio ha notificato a AO 1 un precetto esecutivo per complessivi fr. 142'566.- oltre a interessi al 5% dal 1° ottobre 1996 su fr. 31'475.-, a titolo di restituzione di un finanziamento privato, riconoscimento parziale di debito del 10 marzo 2000 e risarcimento delle spese provocate, al quale il debitore ha interposto opposizione.
C. Con petizione del 22 agosto 2001 AP 1 ha convenuto in giudizio davanti al Pretore di Mendrisio Sud AO 1, chiedendone la condanna al pagamento di LIT 114'228'000.-, US$ 12'308.- e fr. 17’475.-, oltre a fr. 10'774.- per interessi scaduti, e fr. 3'000.- per interessi da febbraio 1997 e per ogni mese fino all’effettivo pagamento del debito. In via subordinata, l’attore ha chiesto il pagamento di interessi moratori al 5% su LIT 114'228'000.-, US$ 12'308.- e fr. 17'475.- dal mese di ottobre 1996 rispettivamente dal 10 marzo 2000. Inoltre AP 1 ha postulato la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 10'000.- a titolo di torto morale e fr. 1'616.40 per spese legali prestate ante causa. AP 1 ha formulato istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio. In sunto, l’attore ha asserito di aver concluso con AO 1 un contratto di mutuo, da restituire con interessi pattuiti nella misura richiesta, a seguito del quale quest’ultimo ha sottoscritto il riconoscimento (parziale) di debito del 10 marzo 2000. Le domande sono state avversate dal convenuto, il quale ha eccepito preliminarmente la carenza di legittimazione attiva e passiva. Nel merito egli ha chiesto di respingere ogni pretesa e domanda attorea.
D. Con separata decisione del 15 luglio 2002, il Pretore ha respinto le eccezioni di mancanza di legittimazione attiva e passiva. Con giudizio del 4 agosto 2005 egli ha respinto la petizione, riconoscendo tuttavia a AP 1 il beneficio dell’assistenza giudiziaria nella misura dell’esenzione totale dal pagamento delle spese processuali, nonché del gratuito patrocinio nella misura del 50% e condannandolo al pagamento dell’importo di fr. 8'500.- a titolo di ripetibili al convenuto.
E. AP 1 ha dedotto in appello il giudizio pretorile con atto del 23 settembre 2005, chiedendone la riforma nel senso di condannare il convenuto al pagamento degli importi di LIT 114'228'000.-, US$ 12'308.- e fr. 17'475.-, oltre a interessi al 5% dal 10 marzo 2000, nonché fr. 10'000.- quale torto morale e fr. 1'616.40 per spese di assistenza legale e interessi al 5% dal 22 agosto 2001, oltre al rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo fatto spiccare nei suoi confronti. L’appellante ha pure postulato l’assistenza giudiziaria illimitata sia per la prima che per la seconda istanza. Dei motivi si dirà per quanto necessario nei considerandi. Con osservazioni del 10 ottobre 2005 AO 1 ha postulato la reiezione dell’appello con conferma della decisione di prima istanza.
Considerando
in diritto:
1. Il Pretore ha correttamente ritenuto la sua competenza, del resto nemmeno contestata dall’appellante, a giudicare la lite sulla base degli art. 2 e 52 della Convenzione di Lugano e l’applicabilità, giusta l’art. 117 LDIP, rispettivamente del diritto svizzero per quanto attiene al riconoscimento di debito sottoscritto dal convenuto (art. 17 CO) e del diritto italiano in merito al preteso contratto di mutuo instauratosi tra appellante e appellato (art. 1813 e segg. CCIt.).
2. L’appellante rimprovera al primo giudice di aver ritenuto che il riconoscimento di debito sottoscritto dall’appellato (doc. A) non era esigibile al momento dell’introduzione della causa, in considerazione del fatto che la dichiarazione richiesta all’appellante, a seguito della quale l’appellato avrebbe poi iniziato a rifondere il debito, non era stata prestata nei modi richiesti e quindi la condizione sospensiva alla quale il pagamento del debito era stato sottoposto non poteva ritenersi verificata.
2.1. Non v’è dubbio che le dichiarazioni del convenuto, esplicitate nella dichiarazione di cui al doc. A, si configurano giuridicamente come un riconoscimento di debito, la cui causa può anche non essere enunciata per essere valida (art. 17 CO; riconoscimento di debito astratto). L’obbligazione, per definizione, è un vincolo giuridico che presuppone l’esistenza di un rapporto di diritto in virtù del quale un soggetto è tenuto ad eseguire una prestazione in favore di una persona. Sia che si fondi su un contratto, un atto illecito o un indebito arricchimento, la causa del riconoscimento del debito deve esistere ed essere valida per l’ordinamento giuridico svizzero (DTF 105 II 187; 119 II 455 consid. 1d; Schwenzer, in Basler Kommentar, OR I, Basilea 2003, n. 7 e segg. ad art. 17; Tevini Du Pasquier, in Commentaire romand, CO I, Basilea 2003, n. 2 ad art. 17). Ne discende che il debitore può prevalersi in ogni momento dell’inesistenza del debito e sollevare ogni eccezione fondata sul rapporto giuridico alla base del riconoscimento. Il riconoscimento di debito ha per effetto di capovolgere l’onere della prova: non compete al creditore provare l’esistenza della causa, ma al debitore che contesta il debito di dimostrare che la causa non è valida o non può più essere invocata (DTF 105 II 187 consid. 4a; 22 febbraio 2000, 4C.244/1999 consid. 2a; Schwenzer, op, cit, n. 6 ad art. 17).
2.2. Nella fattispecie il riconoscimento di debito sottoscritto dal convenuto non indicava alcuna causa. Il pagamento era tuttavia chiaramente condizionato alla presentazione da parte dell’appellante della dichiarazione scritta secondo cui “(…) lui [K__________] non ha partecipato alla truffa, che è capitata nella primavere 1997, alla quale ha preso parte il suo amico __________. (…)” (doc. A). Così stando le cose si deve concludere che il riconoscimento del debito da parte del convenuto non è divenuto efficace, a norma di quanto stabilito dall’art. 151 cpv. 2 CO, giacché l’appellante non ha mai presentato al convenuto la richiesta conferma scritta e di conseguenza la condizione sospensiva non può esser ritenuta adempiuta. A nulla valgono a questo proposito le censure sollevate in questa sede dall’appellante: le affermazioni contenute nella petizione, ossia: “(…) il AO 1 ha avuto problemi con la giustizia a seguito di una sua relazione d’affari con certo Y__________, persona conosciuta anche dall’attore. In tale vicenda tuttavia il AP 1 nulla ha avuto a che vedere, essendosi limitato, dopo averne chiesto l’autorizzazione al convenuto a fornire a M__________ il suo numero di telefono. Quanto è avvenuto fra AO 1 e M__________ è perfettamente estraneo all’attore, contrariamente a quanto sembra pensare (fingendo?) il convenuto.” (cfr. petizione, punto n. 8 pag. 6) fanno riferimento genericamente a problemi con la giustizia che AO 1 avrebbe avuto con Y__________ ma non danno alcuna indicazione di reati patrimoniali commessi da quest’ultimo e AP 1, né indicano il periodo nel quale questi fatti sarebbero avvenuti, mentre la condizione contenuta nel doc. A si riferiva chiaramente alla truffa occorsa nella primavera del 1997 alla quale avrebbe preso parte Y__________. Neppure la dichiarazione del legale dell’appellante, espressa nell’ambito di trattative per la composizione amichevole della vicenda, può essere considerata in adempimento della condizione, contrariamente a quanto sostenuto dall’attore, visto che non è mai stata resa ma semmai è stata promessa e tenuta a disposizione unicamente “per esame” (cfr. post scriptum al doc. F). Come giustamente ritenuto nella sentenza pretorile, difettando l’esigibilità della pretesa attorea già per il mancato adempimento della condizione sospensiva, ci si può esimere dal verificare il buon fondamento delle altre contestazioni sollevate dall’appellante e la sentenza pretorile deve essere confermata e le censure ricorsuali respinte.
3. Il Pretore ha qualificato il rapporto instauratosi tra le parti, secondo il diritto italiano, quale contratto di mutuo, in cui una parte consegna all’altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità (cfr. art. 1813 CCit, applicabile alla fattispecie secondo quanto ricordato sopra al consid. 1). L’attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo, è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa dal quale deriva l’obbligo della reclamata restituzione. In altre parole, per dimostrare l’esistenza di un contratto di mutuo, dedotto a fondamento di una pretesa fatta valere in giudizio, non basta dimostrare l’avvenuta consegna di denaro o altre cose fungibili, ma occorre altresì dimostrare che la consegna è stata effettuata per un titolo che implichi l’obbligo della restituzione; solo quando risultino accertati sia l’uno che l’altro elemento può dirsi adempiuto l’onere della prova del fatto costitutivo (Dubolino/Bartolini, Il Codice civile, Piacenza 1996, lett. b ad art. 1813, pag. 1721 e riferimenti alla giurisprudenza italiana).
3.1. Nella fattispecie, l’attore ha fallito la prova richiesta secondo quanto specificato sopra, già per il fatto che dall’istruttoria non è affatto emersa la consegna al convenuto delle pretese somme di denaro, né tanto meno il titolo per il quale queste sarebbero state consegnate al convenuto, l’obbligo e le condizioni della loro restituzione. In effetti, e come rilevato con pertinenza nel giudizio impugnato, le stesse dichiarazioni dell’attore, peraltro rimaste incomprovate, e i documenti da lui prodotti dimostrano al più l’avvenuto versamento di denaro, ma non al convenuto, bensì a terze persone di cui si ignora la relazione con le parti in causa. Si vedano ad esempio gli ordini di bonifico in favore di S__________ (due volte LIT 3'000'000.- agli inizi del 1997), sui quali figura quale causale “pagamento merce”, oppure i pagamenti effettuati alla ditta E__________ Srl, ad A__________, a M__________, a R__________, dei quali nulla è stato dimostrato in corso di causa. In particolare, l’appellante non ha saputo dimostrare che questi pagamenti a terzi fossero avvenuti su ordine dell’appellato, ad esempio quali suoi rappresentanti, oppure sulla base di valide cessioni, o per effetto di un contratto di assegno o altro ancora. Né può bastare a questo proposito la consegna all’attore di alcuni assegni bancari da parte del convenuto, che a mente dell’attore gli sarebbero stati consegnati a garanzia dei mutui concessi al convenuto: dalle tavole processuali nulla è emerso in questo senso e nulla porta a considerare come provata la consegna in garanzia degli assegni, dalla quale sarebbe possibile dedurre un previo trasferimento di denaro a titolo di mutuo al convenuto. L’unico bonifico eseguito direttamente su un conto dell’appellato consiste nel versamento di una somma di fr. 17'475.- che non porta comunque alle conclusioni auspicate dall’appellante, dal momento che sul bonifico stesso figura quale motivo un rimborso e non il riferimento ad un mutuo dell’attore in favore del convenuto e nessun’altra emergenza processuale porta alle medesime conclusioni avanzate dall’appellante.
3.2. Si rileva inoltre che in merito alle contestazioni dell’esistenza del contratto di mutuo e dell’obbligo e delle condizioni di restituzione, l’appellante si diffonde in considerazioni generiche, senza riferirsi alle puntuali e circostanziate argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, in chiaro dispregio di quanto previsto dall’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, che impone di precisare i motivi di fatto e di diritto per i quali il giudizio sarebbe errato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 23 e 27 ad art. 309), per cui l’appello sarebbe finanche inammissibile.
3.3. Vista la mancata prova dell’esistenza di un mutuo, ci si può esimere dall’esaminare la pretesa esistenza di accordi quanto al pagamento di interessi moratori e del loro ammontare che, in sede di appello, l’attore ha ridotto al tasso legale del 5%, riducendo così la sua iniziale richiesta avversata dal convenuto poiché ritenuta frutto di usura.
3.4. Quanto alla richiesta di risarcimento per torto morale, respinta dal Pretore, questa conclusione va confermata anche in questa sede, non essendo manifestamente dati i requisiti posti dall’art. 49 CO, non senza rilevare che anche su questo punto l’appellante si limita a contestare genericamente le conclusioni del giudizio di prima istanza.
4. L’attore avversa la sentenza impugnata, invero con critiche generiche, anche relativamente al giudizio sull’assistenza giudiziaria. Senza specificarne nel dettaglio i motivi, egli ritiene infatti che il Pretore abbia valutato la probabilità di esito favorevole a posteriori. A torto. Il primo giudice ha infatti stabilito che benché l’attore potesse essere considerato indigente, difettava in concreto la condizione della probabilità di esito favorevole del giudizio. Ciò poiché l’appellante non aveva saputo presentare una situazione di fatto e di diritto a sostegno delle proprie tesi, che sono state respinte per una carenza probatoria ad esso imputabile o comunque a lui riconducibile anche prima dell’inoltro della causa. Il giudizio impugnato, invero generoso nei confronti dell’attore, deve quindi essere confermato. Medesima conclusione si impone per la richiesta di pagamento delle spese legali preprocessuali nella misura di fr. 1'616.40, dal momento che difettano chiaramente i requisiti degli art. 41 e segg. CO o delle condizioni per la responsabilità precontrattuale (culpa in contrahendo) o del principio della responsabilità fondata sulla fiducia (Vertrauenshaftung).
5. Per i motivi dianzi esposti l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC). All’appellato viene riconosciuta un’equa indennità a titolo di ripetibili di seconda istanza (art. 150 CPC), commisurata al valore di causa di fr. 120'341.- (doc. A). L’istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria formulata dall'attore in appello, pur essendo pacifico il suo stato d'indigenza, non può essere accolta, atteso che per le sue pretese, già evase con argomentazioni convincenti dal primo giudice, non era sin dall'inizio dato il requisito del "fumus boni iuris" (cfr. art. 3 e 145 LAG; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 e 8 ad art. 157).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
1. L'appello 23 settembre 2005 di AP 1 è respinto.
2. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura d’appello presentata da AP 1 è respinta.
3. Gli oneri processuali della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 900.b) spese fr. 50.fr. 950.sono posti a carico di AP 1, il quale rifonderà a AO 1, M__________, l’importo di fr. 2’000.- a titolo di ripetibili di appello.
4. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).