Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.10.2006 12.2005.177

9. Oktober 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,159 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

cauzione processuale - parte all'estero - contestazione dell'importo della cauzione

Volltext

Incarto n. 12.2005.177

Lugano 9 ottobre 2006/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2004.486 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 30 luglio 2004 da

AP 1    rappr. da  RA 2 

contro  

AO 1    rappr. da  RA 3 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di € 1'174'099.48 oltre interessi, somma poi aumentata in replica a € 1'653'568.44, domanda avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione;

ed ora sull’istanza di prestazione di cauzione presentata dalla convenuta il 3 novembre 2004, avversata dall’attrice, e che il Pretore con decreto 2 settembre 2005 ha accolto, facendo obbligo all’attrice di fornire una cauzione di fr. 113'317.70;

appellante l'attrice con atto di appello 27 settembre 2005, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza di prestazione di cauzione e in subordine di ridurre l’importo della cauzione a fr. 54'000.-, il tutto protestando spese e ripetibili della procedura di secondo grado;

mentre la convenuta con osservazioni 16 novembre 2005 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

richiamato il decreto 28 settembre 2005 con cui il Pretore ha concesso all’appello l’effetto sospensivo richiesto;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che con la petizione in rassegna la società inglese AP 1 ha chiesto la condanna della società italiana AO 1 al pagamento di € 1'174'099.48 oltre interessi, somma aumentata in replica a € 1'653'568.44;

                                         che in sede di risposta la convenuta ha tra l’altro chiesto che l’attrice fosse astretta a prestare una cauzione processuale di fr. 113'317.70, domanda cui la controparte si è opposta e che il Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha integralmente accolto;

                                         che con l’appello che qui ci occupa, avversato dalla convenuta, l’attrice in riforma del querelato giudizio chiede di respingere l’istanza di prestazione di cauzione e in via subordinata di ridurre a fr. 54'000.- l’importo della cauzione;

                                         che giusta l’art. 153 cpv. 1 CPC il convenuto può chiedere, in ogni stadio della lite, che l’attore presti cauzione per il rimborso delle spese e per il pagamento delle ripetibili, se, tra l’altro, l’attore è domiciliato all’estero e non beneficia di disposizioni di un trattato internazionale;

                                         che nel caso di specie l’attrice, pacificamente domiciliata all’estero, ammette di non essere al beneficio di disposizioni di un trattato internazionale ai sensi della norma di legge, ma, con la sua richiesta principale, ritiene nondimeno di non poter essere astretta alla prestazione della cauzione, per due ragioni;

                                         che il primo motivo da essa addotto, ed in particolare il fatto che in base alla giurisprudenza della Corte europea di Giustizia l’imposizione di una cauzione processuale ad una parte domiciliata in un altro Stato dell’Unione Europea violerebbe il divieto di discriminazione sancito dall’art. 6 del Trattato CE, valido anche per le persone giuridiche (Walter, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 2. ed., p. 263), non può in alcun modo giovare all’attrice nonostante anche la controparte sia domiciliata in un altro Stato dell’Unione Europea, per il semplice fatto che la Svizzera non è parte del Trattato in parola, che tra l’altro nemmeno ha effetto erga omnes, per cui il principio sancito da quella disposizione non è assolutamente applicabile dai tribunali svizzeri (Walter, op. cit., p. 263 seg.);

                                         che pure infondato è l’altro argomento, secondo cui il fatto che le parti avessero prorogato il foro in Svizzera (cfr. art. 8 dei contratti doc. B e C “This Agreement shall be governed by the Swiss law and the Parties submit to the exclusive jurisdiction of the Court of Lugano”) permetterebbe di ritenere che esse in buona fede avevano pure rinunciato a pretendere la prestazione di una cauzione processuale in caso di future controversie: dalla clausola in questione, il cui tenore è perfettamente chiaro e non necessita di alcuna interpretazione, non risulta in effetti che le parti avessero una tale intenzione, né che la stessa fosse comunque evincibile in base al principio della buona fede;

                                         che tre sono gli argomenti a sostegno della domanda formulata in via subordinata, volta ad ottenere la riduzione dell’importo della cauzione;

                                         che l’attrice evidenzia innanzitutto che il giudice di prime cure, riconoscendo una somma di fr. 113'317.70, calcolata tenendo conto di un valore di causa di € 1'653'568.44 e di un tasso medio della TOA del 4.5%, avrebbe statuito ultra petita, atteso che la controparte in risposta aveva sì preteso quell’importo, ma dopo aver indicato un tasso del 6% e in € 1'174'099.48 il valore determinante, mentre in replica non aveva modificato la sua richiesta nonostante l’aumento della pretesa attorea; in realtà il Pretore non è assolutamente andato ultra petita, avendo attribuito esattamente quanto preteso nell’istanza;

                                         che neppure censurabile è poi il fatto che il primo giudice nell’occasione abbia ritenuto di considerare il valore di causa indicato in replica, tanto più che ancora in duplica, dopo cioè aver preso atto del contenuto della replica di parte avversa da cui risultava un aumento del valore litigioso, la convenuta aveva espressamente dichiarato di confermare la richiesta di cauzione stimata in fr. 113'317.70 (p. 4 e 18);

                                         che pure infondata è infine la censura con cui l’attrice rimprovera al giudice di prime cure di aver applicato una percentuale del 4.5%, quando, a suo dire, la percentuale minima del 3% meglio teneva conto della tutto sommato relativa complessità della fattispecie: la giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di precisare che nella determinazione delle ripetibili a favore della parte vincente, e lo stesso principio è stato ritenuto applicabile anche per la determinazione dell’ammontare della cauzione processuale (II CCA 17 giugno 1996 inc. n. 12.96.129, 9 giugno 1997 inc. n. 12.97.45), il Pretore dispone di un ampio potere di apprezzamento che può essere censurato in seconda sede solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che però non è il caso se la somma attribuita rientra tra i minimi e i massimi della TOA (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 19 ad art. 150), ipotesi questa che, stante l’applicazione da parte sua di un tasso medio (l’art. 9 TOA prevede in tal caso una percentuale tra il 3 ed il 6%), si è qui chiaramente avverata;

                                         che l’appello, del tutto infondato, deve pertanto essere respinto, con accollo all’appellante di tassa di giustizia, spese e congrue ripetibili (art. 148 CPC);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 27 settembre 2005 di AP 1 è respinto.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    850.b) spese                                                      fr.      50.-

                                         Totale                                                           fr.    900.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 1’500.- per ripetibili.

                                  III.   Intimazione:

-      -       

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

12.2005.177 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.10.2006 12.2005.177 — Swissrulings