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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 13.07.2006 12.2005.148

13. Juli 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,094 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Contratto di assicurazione, rifiuto di prestazioni per furto di autoveicolo, non reticenza al momento della proposta per non aver dichiarato precedente sinistro

Volltext

Incarto n. 12.2005.148

Lugano 13 luglio 2006/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.641 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 13 ottobre 2003 da

 AO 1  rappr. da  RA 2 

contro

AP 1  rappr. da  RA 1  

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 42'907.oltre interessi al 5% dal 15 novembre 2002;

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore ha accolto parzialmente con sentenza 4 agosto 2005, limitatamente a fr. 38'940.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2003;

appellante la convenuta la quale con appello del 31 agosto 2005 chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di respingere integralmente la petizione con protesta di spese e ripetibili, mentre l’attore, con osservazioni del 30 settembre 2005, postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto:

                                  A.   AO 1 ha sottoscritto il 26 giugno 2000 una proposta di assicurazione “vetture da turismo” indirizzata ad AP 1, relativa alla copertura per la responsabilità civile e casco parziale di un veicolo Mercedes Benz SL 500 e di un veicolo FIAT 500 L, targati TI __________, dall’8 giugno 2000 al 31 dicembre 2004 (doc. R, 4). Nelle indicazioni generali della proposta lo stipulante ha risposto negativamente alla domanda “ha causato a terzi oppure subito lei stesso dei danni quale detentore oppure conducente di autoveicoli?”.AP 1 ha accettato la proposta e ha concluso una polizza di assicurazione “veicoli a motore” n. __________ (doc. A). Nella notte del 24 settembre 2002 l’autovettura Mercedes Benz 500 SL di AO 1, posteggiata nel centro di Z__________ davanti alla casa dei suoi genitori, è stata rubata da ignoti. AO 1 ha segnalato il furto sia alla Polizia croata (doc. E, E1) che alla Polizia Cantonale di L__________ (doc. 11). In seguito egli ha notificato il sinistro all’AP 1 (doc. C), chiedendone la liquidazione (doc. F). La compagnia assicuratrice ha rifiutato la richiesta e ha rimproverato a AO 1 di aver fatto una “falsa dichiarazione al momento della sottoscrizione del contratto” (doc. O), per non aver indicato l’indennizzo ricevuto dalla V__________, precedente assicuratore, per il furto di un’autovettura VW Golf avvenuto a L__________ il 7 agosto 1999.

                                  B.   Con petizione 13 ottobre 2003 AO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 42'907.- oltre interessi al 5% dal 15 novembre 2002, corrispondenti al valore venale dell’autovettura rubata (fr. 41'907.-) e degli effetti personali ivi contenuti (fr. 1'000.-). La convenuta si è opposta alle domande di petizione nella risposta del 7 gennaio 2004. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, rimettendosi nel contenuto delle rispettive conclusioni scritte del 16 e 17 novembre 2004, nelle quali l’attore ha ridotto la domanda a fr. 39'940.- oltre interessi al 5% dal 22 novembre 2002.

                                  C.   Statuendo il 4 agosto 2005, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha condannato la convenuta a pagare all’attore l’importo di fr. 38'940.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2003.

                                  D.   AP 1 è insorta contro il giudizio pretorile con un appello del 31 agosto 2005, nel quale chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di respingere l’azione, di porre a carico dell’attore tutti gli oneri processuali e di attribuirle fr. 4'500.- a titolo di ripetibili. Mentre l’attore, nelle sue osservazioni del 30 settembre 2005, propone di respingere l’appello con protesta di spese e di ripetibili.

considerato

in diritto:

                                   1.   Nella fattispecie il Pretore ha ritenuto che l’attore non aveva commesso una reticenza ai sensi dell’art. 4 LCA per aver omesso di dichiarare alla domanda della proposta di assicurazione “Ha causato a terzi oppure subito lei stesso dei danni quale detentore oppure conducente di autoveicoli ?” l’indennità ricevuta in seguito al furto dell’autovettura VW Golf avvenuto nel 1999 (doc. R, doc. 4), il furto non essendo un danno. Ha quindi condannato la compagnia assicuratrice a risarcire il sinistro sulla base del valore dell’autoveicolo al momento del furto, stabilito in fr. 38'940.- dal perito giudiziario. Il Pretore non ha invece ammesso la richiesta di fr. 1'000.- per il risarcimento degli effetti personali, la cui perdita non era stata provata dall’attore, e ha respinto la richiesta della convenuta di ridurre il tasso d’interesse sulla somma dovuta in conformità all’art. 10 delle “Condizioni specifiche” per l’assicurazione casco (doc. B2), non avendo essa provato quale fosse il tasso di sconto della Banca Nazionale Svizzera.

                                   2.   L’art. 4 cpv. 1 LCA dispone che il proponente deve dichiarare per iscritto all'assicuratore, sulla scorta di un questionario o in risposta ad altre domande scritte, tutti i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio. Il secondo capoverso del medesimo articolo precisa che sono rilevanti tutti quei fatti che possono influire sulla determinazione dell'assicuratore a concludere il contratto o a concluderlo a determinate condizioni. Secondo il terzo capoverso della norma in rassegna, si presumono rilevanti i fatti in merito ai quali l'assicuratore abbia formulato per iscritto delle domande precise e non equivoche. L'art. 6 LCA dispone poi che se la persona, la quale era tenuta a rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 4 LCA, ha sottaciuto o ha dichiarato inesattamente un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere, l'assicuratore è legittimato a recedere dal contratto entro quattro settimane da quando ne ha avuto cognizione.

                                   3.   Secondo costante giurisprudenza per poter giudicare se il proponente è incorso in reticenza sono da considerare sia il criterio soggettivo sia quello oggettivo. La legge non si accontenta infatti che il proponente si limiti a comunicare all'assicuratore i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio di cui è effettivamente a conoscenza, ma gli impone pure di dichiarare quei fatti importanti che gli devono essere noti, indipendentemente dalla sua conoscenza effettiva del fatto concreto, ritenuto che nell'applicazione di questo secondo criterio si deve tenere conto delle cosiddette circostanze particolari del caso (DTF 118 II 333 consid. 2b; 116 II 338 consid. 1c; 96 II 204). Ciò significa, ad esempio, che occorre prendere in considerazione la situazione particolare dell'assicurato, con particolare riferimento al suo grado di intelligenza e di formazione, nonché alla sua esperienza (DTF 118 II 333 consid. 2b; 109 II 60 consid. 2b), ritenuto comunque che il grado di diligenza nell'adempimento dell'obbligo d'informazione va anche esaminato e giudicato sotto il profilo della buona fede, pure applicabile in campo assicurativo (Nef, Basler Kommentar, n. 26 ad art. 4 LCA, pag. 98 in fine con numerosi riferimenti). In virtù dell'art. 8 CC, l'onere di dimostrare che il proponente ha disatteso i propri doveri di informazione spetta all'assicuratore (DTF 108 II 550 consid. 2b; Roelli/Keller/Tännler, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. I, 2a ed., pag. 105).

                                         Il proponente deve indicare i fatti che conosce o che dovrebbe conoscere. Egli deve menzionare i fatti importanti per l’apprezzamento del rischio, ma non tutti quelli che sono oggettivamente conosciuti al momento della conclusione del contratto. Non è infatti tenuto a dichiarare i fatti in merito ai quali non è stata posta nessuna domanda scritta (DTF 45 II 218) e nemmeno a fare delle dichiarazioni spontanee (DTF 116 V 218). Il proponente ha l’obbligo di rispondere soltanto alle domande che l’assicuratore ha formulato correttamente (DTF 116 V 218; DTF 109 II 60). Per contro, non c’è un errore del proponente quando egli attribuisce in buona fede a un termine il senso che assume correntemente, senza preoccuparsi del suo significato tecnico (DTF 116 II 338; 96 II 204). La reticenza deve essere riferita a fatti rilevanti. La legge presume importanti i fatti per i quali l’assicuratore abbia formulato domande scritte. Occorre comunque che le domande scritte poste siano precise e non equivoche. Spetta all’assicuratore formulare con precisione e senza equivoci le domande relative ai fatti che gli sembrano importanti, nei confronti di chi deve dichiararli. Se le domande sono imprecise e equivoche, il proponente non commette una reticenza rispondendo inesattamente (Carré, Loi fédérale sur le contrat d’assurance, édition commentée, 2000 ad art. 4). Infine, e a titolo sussidiario, le clausole ambigue devono, secondo la regola dell’Unklarheitsregel essere interpretate a sfavore del loro autore (DTF 122 III 118; 119 II 368; 118 II 342; 117 II 609).

                                   4.   La convenuta rimprovera al Pretore di avere ritenuto che l’attore non ha infranto l’obbligo d’informare l’assicuratore su fatti importanti secondo l’art. 4 LCA, e quindi di non avere commesso alcuna reticenza (art. 6 LCA), sottacendo il furto dell’autovettura VW Golf avvenuto nel 1999. Essa contesta l’interpretazione del Pretore circa il concetto di “danni” e sostiene che tale nozione comprende anche il furto. Essa sostiene che l’attore, medico dentista con formazione universitaria, aveva avuto rapporti con almeno tre compagnie di assicurazione e non poteva dunque essere considerato inesperto in materia, motivo per cui avrebbe dovuto dichiarare di aver subito l’anno precedente la sottoscrizione della proposta di assicurazione un furto per il quale era stato indennizzato dalla compagnia assicuratrice, e gli doveva quindi essere chiaro che il furto è un “danno” nell’assicurazione casco parziale da lui stipulata. L’omissione di tale indicazione costituisce di conseguenza una chiara reticenza e a torto il Pretore ha accolto parzialmente la petizione.

                                   5.   Nella fattispecie, la compagnia assicuratrice appellante ha sottoposto all’attore una proposta di assicurazione (doc. R, 4) chiedendogli, in particolare, di rispondere alla domanda “ha causato a terzi oppure subito lei stesso dei danni quale detentore oppure conducente di autoveicoli?”. Nelle sue condizioni generali “condizioni specifiche casco” (doc. B2) la convenuta menziona come oggetto dell’assicurazione i danni provocati da furto (art. CA1) e indica tra i rischi assicurati la perdita dell’oggetto assicurato in seguito a furto (art. CA2 cifra 4). Essa adduce che la parola “danni” deve intendersi come “rischi assicurati”. La formulazione della domanda posta al proponente, tuttavia, non è chiara nella misura in cui riunisce nella stessa frase i danni causati dallo stipulante a terzi e quelli da lui subiti da parte di terzi. Anche una persona di formazione universitaria non si rende conto, infatti, che gli viene chiesto di dichiarare, tra l’altro, se ha commesso un furto ai danni di terzi e/o se ne ha subiti. Qualora avesse ritenuto importante sapere se in precedenza lo stipulante aveva ricevuto da un’altra compagnia di assicurazioni un indennizzo per l’uno o l’altro rischio coperto dalla polizza, la convenuta avrebbe dovuto porre una domanda più esplicita e chiara di quella summenzionata, il cui tenore può riferirsi in modo immediato, nel linguaggio e nell’accezione usuali per chi non è specialista in assicurazioni, solo a danni a veicoli, altre cose o persone. Alla luce di quanto sopra, la risposta negativa dell’attore alla nota domanda non configura una reticenza, non potendo egli in buona fede presumere, come la convenuta ha invano tentato di provare, che il furto subito nel 1999 costituiva un “danno” e che doveva pertanto dichiararlo. Egli non ha quindi violato l’obbligo di dichiarare ai sensi dell’art. 4 LCA e tanto meno ha commesso una reticenza a norma dell’art. 6 LCA. Infondato, l’appello deve essere respinto su questo punto.

                                   6.   Infine l’appellante contesta l’applicazione del tasso d’interesse dell’art. 104 CO anziché di quello previsto dall’art. CA10 delle sue condizioni generali (doc. B2) che prevede il tasso di sconto della Banca Nazionale Svizzera aumentato dell’1%. Essa ritiene che tale tasso costituisce un fatto notorio giusta l’art. 184 cpv. 3 CPC e che non doveva dunque provarlo. A torto. Il tasso di sconto della Banca Nazionale Svizzera non è un fatto notorio secondo la giurisprudenza cantonale nei rapporti tra privati (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, nota 673 ad art. 184 CPC, pag. 573). Incombeva pertanto alla convenuta, che si prevale di un tasso d’interesse contrattuale inferiore a quello legale, di dimostrare tale circostanza, ciò che pacificamente non ha fatto. Anche su tale punto l’appello deve pertanto essere respinto.

                                   7.   Gli oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono quindi a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte un’equa indennità per ripetibili.

Per i quali motivi

visti gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L’appello 31 agosto 2005 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 800.b) spese                         fr.   50.-

                                         Totale                             fr. 850.già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare all’attore fr. 1'000.- per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

-     -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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