Incarto n. 12.2005.134
Lugano 27 febbraio 2006/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.428 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa, con petizione 8 luglio 2003, da
AO 1 rappr. dallo RA 1
contro
AP 1 rappr. dall¿ RA 2
in materia di assunzione del debito che il Pretore, con sentenza 11 luglio 2005, ha integralmente accolto condannando la convenuta a versare all¿attrice l¿importo di Fr. 37'000.- oltre interessi al 5% dall¿11 febbraio 2003.
Appellante la convenuta la quale, con appello 22 luglio 2005, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la petizione subordinatamente di ridurre l¿indennità ripetibile accordata dal primo giudice alla controparte, la quale, con osservazioni 26 agosto 2005, chiede la completa reiezione del gravame.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Considerato
in fatto ed in diritto:
1. Il Pretore, con la sentenza impugnata, ha accolto la tesi di AO 1 che sosteneva come la AP 1, per bocca del suo amministratore unico M__________, si fosse assunta il debito di Fr. 37'000.- che la prima vantava nei confronti di I__________ SA quale saldo insoluto per i lavori da carpentiere e lattoniere che, per conto di quest¿ultima, aveva prestato in una costruzione di proprietà della stessa AP 1AP 1 a Locarno.
2. Con l¿appello che ci occupa la convenuta afferma che l¿impegno di pagamento non è stato confermato, in istruttoria, dallo stesso M__________ poiché la controparte non si è preoccupata di chiamarlo a testimoniare al proposito. Inoltre, qualora fosse accertata la pretesa assunzione del debito, ritiene che la promessa fatta alla debitrice I__________ SA sarebbe nulla poiché, siccome gratuita non apparendo dagli atti che la stessa rivestisse carattere oneroso, necessitava, per la sua validità, la forma scritta.
Censura pure la sproporzione delle ripetibili accordate alla controparte in Fr. 3'000.e ritiene più consono all¿attività di patrocinio eseguita un importo di Fr. 1'900.-.
Con le osservazioni all¿appello vengono confutate le argomentazioni dell¿appellante.
3.1. Il Pretore ha accertato l¿esistenza dell¿impegno della convenuta a pagare il debito di I__________ SA verso l¿attrice sulla base della testimonianza di L__________, a suo tempo dipendente di quest¿ultima società, che ha riferito di essere stato presente ad un incontro in occasione del quale l¿amministratore della convenuta, signor M__________, aveva promesso all¿attrice di versarle il saldo di Fr. 37'000.- per evitare l¿iscrizione dell¿ipoteca legale. L¿appellante non censura assolutamente l¿attendibilità del teste L__________ limitandosi ad affermare che l¿impegno in questione non è stato confermato da M__________ ed addebitando all¿attrice il fatto di non averlo citato quale testimone. La censura è inconsistente poiché attraverso la deposizione del teste L__________ l¿attrice ha provato il fatto sul quale basa la sua pretesa ed ha convinto il giudice senza che fosse necessaria la conferma del diretto interessato che stava alla convenuta citare, se del caso, per confutare le affermazioni di controparte.
3.2. La pretesa nullità della promessa di assunzione del debito si riferisce ad un fatto (la sua non onerosità) che non è mai stato allegato in prima istanza e, quindi, è irricevibile in appello (art. 321 cpv. 1 litt b CPC). In ogni caso sarebbe inconferente poiché, in causa, per rendere responsabile del pagamento la convenuta non ci si riferisce ad una promessa fatta alla debitrice ai sensi dell¿art. 175 CO, quanto piuttosto alla sostituzione nel debito dell¿art. 176 CO, che presuppone un contratto tra assuntore e creditore, o ancor meglio, per dare corretto senso giuridico, ai fatti risultanti dall¿istruttoria, all¿assunzione solidale dell¿obbligazione per l¿art. 143 CO (cfr. Gauch, Der Werkvertrag, n. 174 pag. 52).
3.3. Anche la censura subordinata relativa alle ripetibili accordate all¿attrice in prima istanza non può trovare accoglimento. Il valore di causa era di Fr. 37'000.- ed il Pretore ha accordato un importo di Fr. 3'000.- che rappresenta il minimo della forchetta tariffale prevista dall¿art. 9 TOA, tenendo così conto anche della non particolare difficoltà della controversia pretesa dall¿appellante e non eccedendo per nulla nel proprio potere d¿apprezzamento.
4. L¿appello totalmente infondato va così respinto con il carico di spese e ripetibili all¿appellante.
Per i quali motivi
vista la vigente TG
dichiara e pronuncia:
1. L¿appello 22 luglio 2005 di AP 1 è respinto.
2. La tassa di giudizio di Fr. 600.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 650.-), già anticipate dall¿appellante, rimangono a suo carico con l¿obbligo di rifondere a controparte Fr. 1'200.- per ripetibili d¿appello.
3. Intimazione:
- ; - .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente Il segretario