Incarto n. 12.2005.1
Lugano 3 gennaio 2005/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Chiesa (in sostituzione di Walser, assente)
segretaria:
Camponovo
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2004.1312 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 2 novembre 2004 da
AO 1 rappr. dall’ RA 1
contro
AP 1
volta ad ottenere lo sfratto della convenuta dall’esercizio pubblico __________ che il Segretario assessore, con decreto 16 dicembre 2004, ha accolto.
Appellante la convenuta con scritto 29 dicembre 2004 con il quale, giustificando l’assenza all’udienza di discussione, chiede una nuova convocazione ed un nuovo giudizio.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Considerato
in fatto ed in diritto
che il Segretario assessore, confrontato con l’istanza di sfratto a seguito di disdetta per mora della conduttrice e con la domanda presentata da quest’ultima all’Ufficio di conciliazione intesa all’accertamento della nullità della disdetta, ha argomentato che “così stando le cose, la disdetta rivelandosi fondata, devesi respingere la domanda della parte attrice tendente alla sua nullità…” ed ha accolto l’istanza di sfratto;
che, pur essendosi l’istante ampiamente dilungato, in occasione dell’udienza di discussione, per contestare le argomentazioni con le quali la conduttrice aveva chiesto all’Ufficio di conciliazione la nullità della disdetta, il Segretario assessore nulla dice del perché la domanda della parte conduttrice viene respinta, la sua motivazione al proposito limitandosi a quanto riportato al considerando precedente;
che la decisione impugnata è così priva di qualsiasi motivazione e non è possibile dedurre per quale ragione il giudice si è determinato, con riferimento alle censure sollevate in sede di Ufficio di conciliazione dalla conduttrice, così come ai dispositivi della sua pronuncia, con la conseguenza della sua nullità ai sensi dell’art. 285 cpv. 2 litt. e) CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 285 m. 2; II CCA 7.8.2002 inc. no. 12.2002.134);
che, in tale situazione, s'impone di accogliere l'appello già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC poiché la nullità è rilevabile d'ufficio ed il principio dell'economia di giudizio impone di evitare inutili interventi delle parti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 313bis m. 1);
che non si prelevano tasse e spese per il giudizio d'appello;
Per i quali motivi
Pronuncia: 1. In accoglimento dell'appello 29 dicembre 2004 di __________ AP 1, il decreto di sfratto 16 dicembre 2004 del Segretario assessore della Pretura di Lugano è dichiarato nullo.
2. Non si prelevano tasse o spese di giudizio.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria