Incarto n. 12.2004.95
Lugano 3 agosto 2005/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.70 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 3 agosto 2001 da
AP 1 AP 2 entrambi RA 1
contro
AO 1 RA 2 AO 2 AO 3 RA 3 AO 4 RA 4
con cui gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento della somma di fr. 47'153,85 - ridotta in sede di conclusioni a fr. 34'211,40 - oltre accessori quale risarcimento per difetto dell’opera;
domande avversate dai convenuti – ad eccezione dell’arch. AO 2, rimasto precluso – e che il Pretore con sentenza 23 aprile 2004 ha accolto limitatamente all’importo di fr. 27'237,65 nei confronti della AO 4 e di fr. 4’928,35 nei confronti della AO 3, somma quest’ultima dovuta in solido con la AO 4;
appellanti gli attori che, con appello 17 maggio 2004 chiedono la riforma della sentenza di primo grado nel senso di accogliere la petizione per fr. 30'771,60 nei confronti di tutti i convenuti in solido;
mentre il convenuto arch. AO 1 con osservazioni 9 luglio 2004 chiede la reiezione del gravame ed altrettanto fa la AO 3 con osservazioni 11 agosto 2004, la convenuta AO 4, con osservazioni 25 giugno 2004, chiede oltre a che l’appello sia respinto, anche la modifica della sentenza nel senso di ridurre a fr. 22'262,90 la somma che essa deve versare agli attori;
letti ed esaminati i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
1. AP 1 è proprietario della particella no 3592 RFD __________ e AP 2 del contiguo mappale no 3036. Intenzionati a edificare sui predetti fondi due case progettate da AP 2, di professione architetto - essi incaricarono la AO 3 per la parte statica e le opere di cemento armato, lo studio d’architettura AO 1AO 2 per la procedura per l’ottenimento della licenza di costruzione e per la direzione lavori e la ditta AO 4 per le opere da capomastro. Terminati i lavori, sono emersi alcuni difetti di costruzione, accertati nell’ambito di una prova a futura memoria, poi eliminati in corso di causa grazie all’intervento di terzi.
2. Con petizione 3 agosto 2001 AP 1 e AP 2 hanno chiesto la condanna degli architetti AO 1 e AO 2, della AO 3 e della AO 4 in solido al pagamento della somma di fr. 47'153,85 oltre accessori, pari al costo preventivato nell’ambito della prova a futura memoria per l’eliminazione dei difetti.
3. Con risposta 18 settembre 2001 la AO 4 ha chiesto la reiezione della petizione, rilevando che la spesa per l’eliminazione dei difetti non sarebbe superiore a fr. 20'500.-, di cui essa sarebbe però responsabile solo limitatamente ad un importo di fr. 8'870.-. Nulla sarebbe tuttavia dovuto a controparte, perché nei suoi confronti essa vanterebbe un credito residuo di fr. 4'974.- che, sommato all’importo di fr. 1’984.- assunto dall’assicurazione Nazionale Svizzera, porterebbe ad un saldo di fr. 1'821,25, compensato con le spese sostenute per l’inutile procedura giudiziaria in essere, causata unicamente dal rifiuto di controparte alla proposta di transazione formulata in base alla prova a futura memoria.
Con risposta 19 ottobre 2001 la AO 3 ha postulato anch’essa la reiezione della petizione. Contestata l’esistenza di un vincolo di solidarietà, essa nega una propria responsabilità per i difetti, rilevando che essi non sono imputabili a carenze progettuali o dei capitolati d’offerta relativi alle opere di cemento armato, bensì alla cattiva messa in opera del calcestruzzo da parte dell’impresa.
Con risposta 29 settembre 2001 AO 1 ha pure chiesto la reiezione della petizione. Egli afferma di essere stato incaricato della direzione lavori, delle incombenze amministrative connesse con la domanda di costruzione, dell’esame delle offerte e delle liquidazioni degli artigiani. Poiché i difetti troverebbero origine in errori di progettazione dell’ingegnere o di messa in opera del calcestruzzo, lavoro eseguito sotto la direzione di quello, una responsabilità dell’architetto sarebbe esclusa.
L’architetto AO 2 è rimasto precluso.
4. Con gli allegati replica e duplica le parti hanno confermato le rispettive domande, e così i convenuti in sede di conclusioni, dove gli attori hanno ridotto la pretesa a fr. 34'211,40 oltre accessori.
5. Con sentenza 23 aprile 2004 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando la AO 4 al pagamento dell’importo di fr. 27'237,65 e la AO 3 di fr. 4’928,35 in solido con la AO 4. Il primo giudice ha ritenuto che i difetti fossero ascrivibili a errori commessi dall’impresa AO 4 che aveva eseguito in modo carente i lavori, e ha pure ammesso una responsabilità della AO 3, limitata però alla formazione di macchie di ruggine sul parapetto del terrazzo.
6. Con appello 17 maggio 2004 AP 1 e AP 2 postulano la riforma della sentenza nel senso di accogliere parzialmente la petizione condannando tutti i convenuti in solido a versare agli attori la somma di fr. 30'771,60.
Con osservazioni 9 luglio 2004 l’arch. AO 1 e con osservazioni 11 agosto 2004 la AO 3 propongono la reiezione del gravame.
Con le proprie osservazioni del 25 giugno 2004 la AO 4 postula che l’appello sia respinto, chiedendo altresì la riforma della sentenza di primo grado nel senso di ridurre l’importo posto a suo carico a fr. 22'262,90 oltre interessi.
Considerato
In diritto:
7. Incontestata l’esistenza dei difetti e dei costi per la loro riparazione, in questa sede è litigiosa unicamente la responsabilità degli architetti e dell’ingegnere.
Nella fattispecie non è controversa la qualifica di mandato dei rapporti tra i committenti d’una parte e l’ingegnere e gli architetti dall’altra. L’applicazione delle norme sul mandato appare d’altronde in sintonia con dottrina e giurisprudenza, ritenuto che in concreto la lite verte sulle mancanze imputate ai convenuti nello svolgimento della direzione lavori, non invece sull’elaborazione di piani e progetti (DTF 109 II 465, 114 II 56; Gauch / Tercier, Das Architektenrecht, 3. ed., ni 31 e seg., ni 2190 seg.; Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, ni 53 segg.; Fellmann, Berner Kommentar, no 181 ad art. 394 CO).
L’art. 398 cpv. 2 CO dispone che il mandatario è responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli, e risponde del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza (art. 321e cpv. 1 CO, applicabile in virtù del rinvio dell’art. 398 cpv. 1 CO). La misura della diligenza si determina in base alla natura del mandato, avuto riguardo al rischio professionale, al grado dell’istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede (art. 321e cpv. 2 CO). L’architetto - e analogamente anche l’ingegnere - non è tenuto a controllare e verificare ogni singola prestazione dell’impresa. Lavori semplici non necessitano di sorveglianza. Quando sono eseguiti lavori importanti egli deve invece prestarvi particolare attenzione, sorvegliando le fasi più importanti dell’opera e, dopo la loro esecuzione, sincerandosi che siano state eseguite correttamente (Gauch / Tercier, Das Architektenrecht, 3. ed., pag. 162, no 506).
8. Il Pretore ha escluso la responsabilità degli architetti AO 1 e AO 2 in relazione ai difetti riscontrati perché le infiltrazioni d’acqua nella zona del bagno e del soggiorno, le macchie d’umidità nel vano scala e nella camera da letto dell’arch. AP 2 e sul muro di contenimento esterno sono state causate tutte dalla cattiva messa in opera del calcestruzzo da parte dell’impresa di costruzione, per la quale la DL competeva all’ingegnere e non all’architetto. In merito alle macchie di ruggine sul parapetto ha invece rilevato che i piani per la realizzazione del parapetto stesso erano stati realizzati dall’arch. AP 2, che, quale progettista, deve quindi assumersi la responsabilità del difetto. L’appellante censura la sentenza del Pretore sostenendo che agli architetti per contratto dovevano occuparsi pure della direzione dei lavori, incluse le opere di calcestruzzo armato.
In merito alla questione della direzione dei lavori si rileva che i committenti avevano incaricato uno studio d’ingegneria delle opere di cemento armato e della direzione dei lavori delle stesse. Seppure la direzione dei lavori di costruzione era stata affidata all’architetto, questi ben poteva ritenere che non gli incombessero particolari responsabilità di verifica in relazione alle opere in cemento armato, tale incombenza essendo stata affidata dal mandante ad un altro specialista, neppure risultando che la costruzione presentasse particolari difficoltà o vi fossero manchevolezze tali da imporre un suo intervento. Neppure è poi stato sostenuto che all’architetto spettasse pure la verifica dell’operato dell’ingegnere. Nel caso concreto il mancato controllo di tali opere da parte dell’architetto non costituisce pertanto violazione del suo dovere di diligenza impostogli dall’art. 394 CO e di conseguenza egli non può essere ritenuto responsabile delle manchevolezze nell’esecuzione delle opere in calcestruzzo armato.
9. Il primo giudice ha ammesso una responsabilità dell’ingegnere, e quindi della Sagl convenuta, solo in relazione ai difetti del parapetto, negandola invece per quelli riconducibili ad una non corretta messa in opera del calcestruzzo da parte dell’impresa, ritenendo che non si potesse pretendere dalla direzione lavori la costante sorveglianza del getto del calcestruzzo e della vibrazione dello stesso, tanto più che, nel caso concreto, la AO 4 era ditta esperta nel ramo. Ha poi rilevato che la formazione dei nidi di ghiaia non era visibile neppure dopo la scasseratura. L’appellante censura la decisione del Pretore, rilevando che nessuno ha esaminato i muri in cemento armato al momento in cui sono stati levati i casseri, non rilevando quindi l’esistenza dei rilevanti nidi di ghiaia, all’origine delle infiltrazioni d’umidità.
La censura va respinta. Dall’istruttoria risulta che tale verifica è stata fatta da D__________, il quale non ha constatato anomalie, e anche dall’ing. P__________, che nulla ha rilevato in merito (teste D__________, verbale 23 aprile 2002 pag. 11). Non risulta poi che l’esistenza dei nidi di ghiaia fosse visibile al momento in cui sono stati levati i casseri. Per quanto concerne invece eventuali mancanze nella verifica dei materiali impiegati, la questione è irrilevante, stante che il problema delle infiltrazioni d’umidità non dipende dal calcestruzzo utilizzato per i muri - di per sé idoneo - bensì dalla sua messa in opera e meglio dalla mancanza di compattezza in alcuni punti, riconducibile ad una vibrazione insufficiente (ing. C__________, perizia a futura memoria 30 novembre 2000, pag. 3 ad 2.3.1, pag. 5 ad 2.3.4).
Neppure negli allegati introduttivi gli attori hanno mosso rimproveri precisi all’ingegnere, limitandosi ad asserire che “l’acqua entra dai muri di beton, il quale non risulta essere sufficientemente compatto, rispettivamente non risulta essere dotato di un’armatura corretta”. La convenuta ha a sua volta affermato che le infiltrazioni erano dovute all’esistenza dei nidi di ghiaia, non visibili dopo il disarmo delle pareti. Il Pretore, premesso che la direzione lavori aveva il compito di verificare che l’impresa procedesse a vibrare il calcestruzzo, ha anche rilevato che non le incombeva il controllo costante di tale operazione, salvo che motivi particolari - non ravvisati nel caso concreto perché l’impresa AO 4 era specialista nell’esecuzione dei lavori di cui trattasi - impongano una sorveglianza continua. L’appellante non si confronta con questi argomenti, né indica nel caso concreto quali particolari circostanze imponevano il controllo continuo della messa in opera del calcestruzzo. In siffatta situazione la sentenza del Pretore merita quindi conferma.
10. Il Pretore ha ritenuto che solo metà della fattura emessa dalla S__________ per la riparazione dei difetti del parapetto era da mettere a carico delle convenute __________ e AO 3, argomentando che il difetto si era manifestato in modo puntuale e di conseguenza era dimostrata la necessità di intervenire su tutto il parapetto, come fatto. L’appellante contesta la decisione del Pretore argomentando che il costo per l’eliminazione della ruggine era stato confermato anche dal perito giudiziario.
Nella prova a futura memoria il perito aveva constatato l’esistenza di macchie di ruggine sul parapetto del terrazzo dovute all’affioramento di ferri d’armatura, indicando per la loro eliminazione un “costo totale dell’intervento puntuale” di fr. 250.- (perizia a futura memoria 30 novembre 2000, pag. 10 ad 2.4.5).
Il perito giudiziario arch. M__________ ha evidenziato che il maggior costo dei lavori di riparazione per rapporto a quanto previsto nella prova a futura memoria è dovuto essenzialmente al modo di procedere della S__________, la quale non si è limitata a intervenire in modo puntuale sui difetti, procedendo invece ad un intervento più ampio e costoso. Pur non mettendo in dubbio che, come testimoniato dal tecnico della S__________, l’intervento fosse atto ad eliminare i difetti, ciò non significa ancora - né è stato contestato o in qualche modo dimostrato - che i difetti non potessero essere eliminati con un intervento puntuale e meno costoso, come proposto dal perito giudiziario. La riduzione a metà della fattura della S__________ appare, in siffatta situazione, financo favorevole agli appellanti.
11. Il Pretore ha posto a carico degli attori fr. 5'600.- di ripetibili parziali da rifondere a AO 3 e fr. 7'000.- da versare all’arch. AO 1.
L’appellante censura la decisione sostenendo che il primo giudice avrebbe abusato del proprio potere d’apprezzamento applicando in modo ingiustificato la percentuale massima prevista dalla tariffa, senza tener conto dei criteri dell’art. 8 TOA e postula che in caso di reiezione del gravame nel merito le ripetibili siano fissate a favore di AO 1 in fr. 5'100.- e a favore di AO 3 in fr. 3'650.-
Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento, censurabile unicamente in caso di eccesso o di abuso, ciò che non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150). In concreto il valore di causa è stato indicato dall’attrice in sede di petizione in fr. 47'153,85. La TOA prevede per valori litigiosi da fr. 10'000.- a 50'000.- un onorario normale variante dall’8 al 15%. Applicato al valore litigioso della causa di cui trattasi, ciò corrisponde ad un onorario tra fr. 3'770.- e fr. 7’070.-. Non v’è quindi motivo per procedere ad una riduzione come richiesto dall’appellante. Non va d’altro canto dimenticato che la causa ha comunque richiesto un importante dispendio di tempo ai legali dei convenuti, i quali hanno dovuto allestire i memoriali di risposta e duplica, partecipare a 5 udienze, esperire il sopralluogo con il perito nell’ambito della prova peritale e allestire il memoriale conclusivo sicché, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante il tempo impiegato non è stato certo esiguo.
Neppure procedendo alla ripartizione matematica il Pretore ha poi in qualche modo ecceduto nel proprio potere d’apprezzamento. Il fatto che i lavori per l’eliminazione dei difetti siano stati fatti in corso di causa, comportando una riduzione della domanda a dipendenza della minore spesa effettiva, nulla muta alla soccombenza degli attori.
Ne discende che l’appello dev’essere integralmente respinto.
12. La AO 4 postula, con le proprie osservazioni all’appello, che la sentenza di primo grado sia modificata nel senso di ridurre l’importo posto a suo carico a fr. 22'262,90 oltre interessi. Tale domanda essa doveva però, semmai, proporla mediante appello o appello adesivo, cosa che in concreto non ha fatto. La domanda risulta pertanto irricevibile.
13. Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che non si assegnano ripetibili all’appellata AO 3 le cui osservazioni sono intempestive e, in ogni caso, limitate a chiedere la conferma del giudizio pretorile.
Per questi motivi
pronuncia:
1. L'appello 17 maggio 2004 di AP 1è respinto.
2. La domanda di AO 4 contenuto nelle osservazioni 25 giugno 2004 è irricevibile.
3. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.b) spese fr. 50.-
Totale fr. 1’000.sono posti a carico degli appellanti, con l’obbligo di rifondere a AO 1 fr. 1’800.- e a AO 4 fr. 400.- per ripetibili.
4. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario