Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.03.2005 12.2004.9

8. März 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,506 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

confisca - opposizione nell'ambito della succesiva procedura esecutiva

Volltext

Incarto n. 12.2004.9

Lugano 8 marzo 2005/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.99.377 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 14 maggio 1999 da

AP 1 rappr. da RA 1  

  contro  

AO 1 rappr. da RA 2  

con cui l'attrice ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 1'030'630.- oltre accessori di cui al PE no __________ dell'UE di __________, domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore con sentenza 2 dicembre 2003 ha respinto;

appellante l'attrice con atto di appello 13 gennaio 2004, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta, con osservazioni 26 febbraio 2004, postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

Ritenuto

in fatto:                    A.   acquistarono, il 27 gennaio 1994, quali comproprietari in ragione di metà per ciascuno la particella edificata no __________ RFD di __________. L’acquisto fu finanziato, tra l’altro, con un mutuo ipotecario di fr. 850'000.-, contratto dai coniugi quali debitori solidali presso AO 1 (in seguito __________), a garanzia del quale la banca ricevette in proprietà due cartelle ipotecarie gravanti l’immobile per complessivi fr. 1'000'000.-.

                                         A seguito delle ripetute malversazioni commesse a partire dal maggio 1990, nel luglio del 1994 fu aperto un procedimento penale nei confronti di __________, allora dipendente di AO 1, che sfociò nella sentenza 8 marzo 1996 della Corte delle Assisi criminali di Lugano. __________ S__________, riconosciuto colpevole tra l’altro di ripetuta truffa e ripetuta amministrazione infedele, fu condannato alla pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione e inoltre a versare alla parte civile AO 1 l’importo di fr. 9'147'663.- a titolo di risarcimento del danno, importo da cui era da dedurre quanto già recuperato nonché quanto sarebbe stato recuperato successivamente attraverso la realizzazione dei beni confiscati e assegnati alla parte civile. Il Tribunale ha poi ordinato la confisca del fondo no __________ RFD di __________, assegnandolo a AO 1 a decurtazione del danno subito. AP 1 non avendo fatto valere diritti prevalenti sulla confisca, con istanza 3 giugno 1996 la Presidente della corte delle Assisi criminali ha chiesto il trapasso del fondo a favore dell’ AO 1.

                                         Nel frattempo, in data 21 luglio 1995, AO 1 aveva disdetto il mutuo ipotecario e il credito incorporato nelle cartelle ipotecarie. Con PE no __________ dell’UE di __________ essa ha in seguito escusso AP 1 per l’importo di fr. 1'030'630.- oltre interessi al 5,50% dal 31 dicembre 1997, indicando quale titolo di credito “contratto di mutuo ipotecario del 28.1.1994, disdetta del 21.7.1995, conteggio 31.12.1997”. Avendovi l’escussa interposto opposizione, la creditrice ne ha chiesto il rigetto al Pretore competente, il quale ha accolto la relativa istanza con sentenza 26 febbraio 1998, confermata il 13 aprile 1999 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello e il 14 giugno 1999 dalla II Corte civile del Tribunale Federale.

                                  B.   Con petizione 12 maggio 1999 AP 1 ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza del debito in questione, sostenendo che il contratto di mutuo ipotecario non è per lei vincolante perché viziato da errore essenziale e da dolo, e che comunque le pretese della banca erano estinte per compensazione.

                                         Con risposta 28 aprile 2000 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione che il Pretore, con sentenza 2 dicembre 2003 ha integralmente respinto.

C.    AP 1 è insorta contro il citato giudizio con un appello del 13 gennaio 2004, in cui chiede che la sentenza impugnata sia riformata nel senso di accertare l’inesistenza del debito di cui trattasi.

       Nelle osservazioni del 26 febbraio 2004 AO 1 propone la reiezione dell'appello. 

considerato

in diritto:                  1.   L’appellante rimprovera al Pretore di aver considerato privo di rilevanza per il contratto in essere tra le parti il fatto che la banca ha venduto l’immobile ad un prezzo superiore all’importo del mutuo ipotecario. La doglianza è infondata. L’immobile di cui il giudice penale ha ordinato la confisca è stato attribuito a AO 1 quale parte civile “a decurtazione del danno subito” (doc. 8: sentenza 8 marzo 1996, dispositivo 5.5), danno causato dalle malversazioni di __________ S__________ e di cui il mutuo ipotecario non fa parte. La causale dell’assegnazione del bene alla parte civile non è quindi la restituzione del mutuo - a garanzia del quale il bene stesso era stato ipotecato - bensì la rifusione di un danno causato per atto illecito. La vendita non è poi avvenuta in realizzazione del diritto di pegno bensì in esecuzione della sentenza di condanna al risarcimento del danno.

                                   2.   L’appellante si duole che il Pretore non ha applicato l’art. 59 CPS, che riserva all’appellante la facoltà del terzo in buona fede di far valere le sue pretese innanzi ai tribunali civili entro il termine di 5 anni a far tempo dalla pubblicazione della confisca, contestando l’accertamento del Pretore che l’attrice non può essere considerata in buona fede.

                                         La questione non merita approfondimento. In prima istanza l’attrice ha infatti addotto la nullità del contratto di mutuo perché affetto da vizi di volontà, invocando altresì l’abuso di diritto perché realizzando l’immobile costituito in garanzia la banca ha ottenuto un importo superiore a quello del mutuo a suo tempo concesso. Essa non ha invece mai fatto valere pretese sull’immobile confiscato, che non sono mai assurte a tema della lite.

3.Il Pretore ha rilevato che, benché l’attrice abbia avuto la certezza dei fatti invocati a sostegno dell’errore al più tardi con la sentenza penale dell’8 marzo 1996, essa ha addotto l’errore per la prima volta in occasione dell’udienza di discussione dell’istanza di rigetto dell’opposizione del 28 febbraio 1998, vale a dire ben oltre il termine di un anno entro il quale la notifica dev’essere fatta (art. 31CO), con la conseguenza che il contratto è stato ratificato. Il primo giudice ha comunque anche negato che le circostanze invocate dall’attrice siano tali da configurare un errore essenziale ai sensi dell’art. 24 CO.

      L’appellante contesta il giudizio del Pretore, argomentando che la tempestiva notifica dell’errore risulterebbe dal comportamento concludente dell’attrice, risultante dallo scambio epistolare intrattenuto dalle parti. Manifestamente a torto. Nello scambio epistolare non v’è traccia del preteso errore. Nell’ambito delle trattative tra le parti - precedenti la confisca dell’immobile da parte del giudice penale - a fronte della richiesta della banca di liberare la casa per permetterne la vendita e risarcire con il provento almeno parte del danno causato dalle malversazioni del marito, l’appellante si è dichiarata disposta a tale passo a condizione che la banca ritirasse le esecuzioni nei suoi confronti relative ai debiti sulla casa e che dichiarasse “di nulla più vantare a tutt’oggi per nessuna ragione verso la signora AP 1” (doc. D). Tale scritto è ben lungi dal mettere in dubbio la validità del contratto di mutuo; anzi, dichiarandosi disposta a liberare la casa a condizione di essere liberata dai propri debiti essa ne ammette invero implicitamente l’esistenza.

                                         Anche su questo punto l’appello va quindi respinto.

                                   4.   L’appellante invoca la clausola “rebus sic stantibus” sostenendo che essa si trova a dover corrispondere un debito ipotecario relativo all’acquisto di un immobile senza potersi avvalere del valore rappresentato dall’immobile stesso.

                                         Gli argomenti sollevati a sostegno dell’applicazione della clausola “rebus sic stantibus” appaiono però di primo acchito inconferenti perché non attengono in realtà al mutuo bensì all’indisponibilità dell’oggetto acquistato con l’importo mutuato. L’appellante evidenzia giustamente che una delle condizioni per invocare la clausola “rebus sic stantibus” è l’esistenza di un importante disequilibrio tra prestazione e controprestazione. Essa omette poi però di considerare che, nel caso concreto, con la stipulazione del contratto di mutuo __________ si impegnava a mettere a disposizione dell’appellante l’importo di fr. 850'000.-. Questa prestazione è stata regolarmente fornita dalla banca e non risulta che tra questa e l’obbligo di restituzione dell’importo mutuato vi sia un disequilibrio, disequilibrio che non può essere messo in relazione al fatto che, essendo stata spossessata dell’immobile, l’appellante non ne può più disporre.

                                         Peraltro neppure è dato a comprendere, né l’appellante lo spiega, perché il rischio di perdita dell’oggetto acquistato con un mutuo debba essere sopportato dal mutuante.

                                         Quand’anche poi, come sostenuto dall’appellante, in applicazione della “clausola rebus sic stantibus” il contratto fosse nullo o annullabile, questo ancora non significa che ciò conduca alla liberazione dall’obbligo di restituire il mutuo consentendo alla mutuataria di appropriarsi senza valido motivo della prestazione fornita dalla banca.

                                         Ne discende che l'appello, integralmente infondato, dev'essere respinto. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per questi motivi

pronuncia:              1.   L'appello 13 gennaio 2004 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in

                                         a) tassa di giustizia      fr.  8’900.b) spese                         fr.     100.fr.  9’000.già anticipati dall’appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 15’000.- di ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

12.2004.9 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.03.2005 12.2004.9 — Swissrulings