Incarto n. 12.2004.82
Lugano 16 giugno 2005/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2003.116 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud- promossa con petizione 18 settembre 2003 da
AO 1 rappr. da RA 2
contro
AP 1 rappr. da RA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 26'873.10 oltre interessi e spese esecutive nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio, domande avversate dalla controparte;
ed ora sull’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dal convenuto in sede responsiva e che il Pretore con decreto 8 aprile 2004 ha respinto;
appellante il convenuto con atto di appello 4 maggio 2004, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’eccezione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con osservazioni 23 giugno 2004 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
richiamato il decreto 5 maggio 2004 con cui il Pretore ha concesso all’appello l’effetto sospensivo;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con la petizione in rassegna AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 26'873.10 più interessi ed accessori, adducendo che il suo amministratore unico, arch. __________, sarebbe stato da lui incaricato nell’estate 2002 di allestire un progetto di massima per la ristrutturazione dell’immobile situato sul mappale n. __________ RFD di __________, per il quale la controparte non avrebbe però pagato l’onorario esposto.
2. Il convenuto si è opposto alla petizione sollevando tra l’altro l’eccezione di carenza di legittimazione attiva. Egli ha in particolare osservato di non essere stato a conoscenza del fatto che l’arch. __________ avesse agito a nome e per conto dell’attrice, la quale in ogni caso neppure poteva essere vincolata dal suo agire, che in effetti non rientrava nel proprio scopo sociale.
3. Dopo aver limitato l’udienza preliminare e l’istruttoria all’esame dell’eccezione (art. 181 CPC), il Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha concluso per la sua infondatezza. Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che il convenuto, pur avendo avuto da ridire in merito alla stesura delle fatture, non aveva mai contestato in alcuno suo scritto che le note d’onorario fossero state emesse dall’attrice anziché dall’arch. __________; anzi il fatto che egli a suo tempo si fosse rivolto alla controparte indicando quale destinataria “AO 1, Amm. unico __________” (doc. B, C, 4) stava ad indicare che questi molto probabilmente già sapeva al momento della stipulazione del contratto che l’architetto era organo dell’attrice rispettivamente che, durante le trattative, agiva a suo nome e per suo conto; del resto il fatto che egli, al momento del ricevimento della prima fattura, si fosse limitato a chiederne il dettaglio, mal si conciliava con la tesi della carente legittimazione attiva. Pure infondata era infine l’argomentazione secondo cui l’attività svolta concretamente dall’amministratore unico dell’attrice non rientrasse nello scopo sociale di quest’ultima, visto e considerato che lo stesso comprendeva anche il “commercio in genere”.
4. Dell’appello del convenuto, che ribadisce le argomentazioni a sostegno dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva, e delle osservazioni dell’attrice, che postula la reiezione del gravame, si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
5. Determinare la legittimazione attiva significa stabilire chi può far valere in giudizio, in proprio nome, una determinata pretesa in qualità di suo titolare (DTF 125 II 82 consid. 1a; IICCTF 2 giugno 2003 5C.243/2002; II CCA 14 marzo 2005 inc. n. 12.2003.216).
La legittimazione attiva non rappresenta un presupposto processuale ma è invece un elemento del diritto sostanziale, che impone un giudizio di merito, che il giudice emana sulla base dei fatti allegati dalle parti ed accertati (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 3 e n. 642 ad art. 181). L’onere della prova circa la sua sussistenza incombe alla parte attrice (DTF 123 III 60 consid. 3a).
6. Nel caso di specie si tratta innanzitutto di stabilire se l’arch. __________, incaricato a suo tempo dal convenuto, sia o meno intervenuto quale rappresentante diretto dell’attrice ai sensi dell’art. 32 segg. CO.
6.1 La rappresentanza diretta presuppone l’adempimento di due requisiti. Occorre da una parte che il rappresentante si sia assunto un obbligo a nome di un’altra persona e dall’altra che egli sia stato a ciò autorizzato dal rappresentato (art. 32 cpv. 1 CO; Watter, Basler Kommentar, 3. ed., N. 12 e segg. ad art. 32 CO con rif.). Se al momento della conclusione del contratto il rappresentante non si è fatto riconoscere come tale, il rappresentato diventa direttamente creditore o debitore nel solo caso in cui l’altro contraente dovesse inferire dalle circostanze la sussistenza di un rapporto di rappresentanza o gli fosse indifferente la persona con cui stipulava (art. 32 cpv. 2 CO).
6.2 A questo stadio della lite, l’attrice non pretende (più) che l’arch. __________ avesse a suo tempo comunicato al convenuto di aver agito a nome e per conto della società o che a quest’ultimo fosse indifferente la persona con cui stipulare, ma si è limitata a sostenere che questi era al corrente che l’architetto aveva agito quale suo amministratore unico (osservazioni p. 2). La circostanza è tuttavia rimasta allo stadio di puro parlato, ciò che impone di decidere a sfavore dell’attrice.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, non è del tutto certo che il convenuto, privo di formazione giuridica, non abbia provveduto a contestare la legittimazione attiva dell’attrice già nella fase preprocessuale, tanto è vero che il fatto che egli a quel momento (doc. B, 4) abbia eccepito non solo l’importo delle fatture, ma anche la loro “stesura”, rinviandole oltretutto al mittente, sembrerebbe piuttosto confermare che egli, già allora, aveva pure contestato il diritto dell’attrice ad emettere le note d’onorario. La questione non è in ogni caso determinante, nulla vietando di sollevare l’eccezione solo in sede processuale.
Nemmeno l’altro argomento evocato dal giudice di prime cure a sostegno dell’esistenza della legittimazione attiva dell’attrice, ovvero il fatto che il convenuto avesse indirizzato le sue missive di contestazione delle fatture a “AO 1, Amm. unico __________” (doc. B, C, 4), è in realtà sufficiente per ritenere che egli, al momento della stipulazione del contratto, sapesse che l’architetto non aveva agito a titolo personale ma quale organo di un’altra entità giuridica: è in effetti del tutto usuale che le lettere di contestazione di una fattura vengano inviate al mittente, in concreto dunque a “AO 1”; la circostanza che a quel momento il convenuto abbia aggiunto i termini “Amm. unico”, accanto al nome dell’architetto, non appare a sua volta decisiva, l’attrice non avendo assolutamente provato che egli fosse a conoscenza di quel dettaglio già prima della conclusione del contratto ed essendo anzi verosimile quanto addotto -sia pure per la prima volta e dunque irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC)- nel gravame, ovvero che l’aggiunta era stata da lui fatta, dopo aver assunto informazioni in internet in merito a quella società, successivamente alla ricezione delle fatture. In ogni caso, il fatto addotto dal convenuto in risposta (p. 2) e non contestato dall’attrice in replica -il che, da un punto di vista processuale, implica l’ammissione della circostanza (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 175)- che sui piani allestiti in forza del contratto, pacificamente firmati dall’arch. __________, figurasse espressamente pure la dicitura “Studio d’architettura __________ - __________”, sembrerebbe piuttosto confermare la tesi del convenuto, secondo cui l’architetto nell’occasione aveva agito a titolo personale.
7. Ne discende, in accoglimento del gravame, la reiezione della petizione per carenza di legittimazione attiva, senza che sia necessario esaminare l’ulteriore censura, con cui il convenuto aveva contestato che l’attività dell’arch. __________, non compresa nello scopo sociale dell’anonima, potesse vincolare l’attrice.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 4 maggio 2004 di AP 1 è accolto.
Di conseguenza la decisione 8 aprile 2004 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud è così riformata:
1. La petizione 18 settembre 2003 è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 600.- e le spese, da anticipare come di rito, restano a carico dell’attrice, che rifonderà al convenuto fr. 800.- per ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.b) spese fr. 50.-
Totale fr. 350.da anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà alla controparte fr. 500.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario