Incarto n. 12.2004.58
Lugano 15 giugno 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2003.156 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con istanza 4 dicembre 2003 da
AO1 __________ rappr. da RA2
contro
AP1 __________ rappr. dall'
volta ad ottenere lo sfratto immediato del convenuto dalla superficie da lui occupata sul fondo n. 226 RFD __________, domanda avversata dalla controparte, e che il Pretore, con decreto 2 marzo 2004, ha accolto;
appellante il convenuto con atto di appello 15 marzo 2004, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l'istanza di sfratto, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'istante con osservazioni 1° aprile 2004 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
richiamato il decreto 18 marzo 2004 con cui il presidente di questa Camera ha concesso all'appello l'effetto sospensivo richiesto;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che nel novembre 1949 __________, __________ e __________ hanno dato in locazione ad __________ AP1 la masseria di loro proprietà situata a __________o (n. di mappa 60, 65) e diversi terreni dall'11 novembre 1949 all'11 novembre 1952 al canone annuo di fr. 1'100.- per il primo anno e di fr. 1'050.- per i successivi (doc. 1);
che i proprietari hanno inviato il 9 maggio 1997 a AP1subentrato al padre __________ nella coltivazione della masseria, la disdetta del contratto di affitto agricolo sul fondo n. 216 RFD __________ per la scadenza dell'11 novembre 1997 e nell'ottobre 1997 hanno venduto l'immobile a AO1;
che AO1 e AP1 hanno sottoscritto il 26 aprile 1999 una convenzione con la quale AP1rinunciava a far valere qualsiasi diritto nei confronti del nuovo proprietarioAO1in relazione al fondo n. 216 RFD __________, di cui lasciava libera la superficie per il 30 aprile 1999, salvo una striscia a confine con i fondi n. 407 e 408, concessagli in comodato gratuito dal 30 aprile 1999 al 30 novembre 2003 (doc. A);
che con istanza 4 dicembre 2003 AO1 ha chiesto lo sfratto di AP1 dalla striscia di terreno occupato sul fondo n. 226 RFD __________, in cui è stato riunito il fondo n. 216 (riunione particellare del febbraio 2000), facendo valere l'avvenuta scadenza del comodato il 30 novembre 2003;
che all'udienza di discussione del 14 gennaio 2004 l'istante ha confermato la domanda di sfratto, alla quale si è opposto il convenuto, sostenendo che la disdetta 9 maggio 1997 non era valida per la scadenza dell'11 novembre 1997, che era nulla poiché non sottoscritta dal precedente proprietario del fondo e che anche la convenzione sottoscritta il 26 aprile 1999 era nulla, sicché era sempre valido il contratto di affitto agricolo sottoscritto nel 1949;
che il Pretore ha accolto l'istanza con il decreto qui impugnato del 2 marzo 2004, ritenendo che il contratto di affitto agricolo era stato validamente disdetto per l'11 novembre 1998 e che il contratto di comodato concluso dalle parti il 26 aprile 1999 e relativo a una superficie di 264 m2 era scaduto il 30 novembre 2003;
che con l'appello 15 marzo 2004 il convenuto chiede di riformare il giudizio pretorile nel senso di respingere l'istanza di sfratto, adducendo che la disdetta del contratto di affitto agricolo del 9 maggio 1997 era nulla, di modo che l'affitto si è protratto tacitamente fino al termine legale dell'11 novembre 2004 e che la convenzione 26 aprile 1999, nella misura in cui prevede la pattuizione di un rinnovo dell'affitto di durata inferiore a quella legale senza l'approvazione dell'autorità, è essa pure nulla, sicché rimane valido il contratto di affitto agricolo e l'istanza di sfratto è sprovvista di fondamento;
che giusta l'art. 506 CPC nei casi di cessata locazione o affitto, per qualsiasi motivo, o di comodato, non avvenendo la riconsegna della cosa affittata o data in comodato, il locatore può domandare direttamente lo sfratto al Pretore;
che nella fattispecie, l'appellante adduce la nullità della disdetta notificatagli il 9 maggio 1997 per vizio di forma, siccome sprovvista della firma del precedente proprietario o di suo rappresentante (cfr. verbale udienza del 14 gennaio 2004) e sostiene che l'istante doveva provare l'esistenza di una valida disdetta;
che l'istante ha fondato la sua domanda di sfratto sulla cessazione della convenzione 26 aprile 1999, scaduta pacificamente il 30 novembre 2003 (doc. A) e ha dimostrato l'esistenza di un comodato, contratto per cui il comodante si obbliga a concedere al comodatario l'uso gratuito della cosa e questi a restituirgli la cosa stessa dopo essersene servito (art. 305 CO);
che era quindi compito del convenuto, che si oppone all'istanza, provare l'asserita nullità della disdetta 9 maggio 1997, a maggior ragione se si considera che l'istanza di sfratto non riguarda tutto l'immobile soggetto al noto contratto di affitto agricolo, ma solo una minima parte di questo (doc. A: 264 m2);
che il convenuto non ha tuttavia prodotto agli atti la disdetta di cui si prevale, né ha offerto altri mezzi di prova atti a sostenere la sua tesi, rimasta pertanto allo stadio della semplice affermazione di parte;
che di conseguenza il contratto di affitto agricolo è stato rescisso per la scadenza dell'11 novembre 1998, come ammesso dal Pretore, e il convenuto non può più prevalersene per occupare il fondo;
che l'appellante non contesta del resto di aver liberato già nell'aprile 1999 il terreno oggetto del noto contratto di affitto agricolo (cfr. verbale di udienza del 14 gennaio 2004, pag. 2), a eccezione della superficie di 264 m2 (parte disegnata in giallo sulla planimetria acclusa al decreto impugnato) concessagli in uso gratuitamente con la convenzione 26 aprile 1999 (cfr. doc. A, doc. 1);
che l'esigua superficie ancora occupata dal convenuto non è soggetta alle norme della Legge federale sull'affitto agricolo (art. 2 LAAgr);
che il contratto di comodato è giunto a scadenza il 30 novembre 2003, e l'appello si rileva del tutto infondato;
che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi
visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
pronuncia
1. L'appello 15 marzo 2004 di AP1 è respinto.
2. Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.b) spese fr. 50.fr. 150.sono a carico di AP1, che rifonderà a AO1 fr. 400.- per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario