Incarto n. 12.2004.57
Lugano 23 febbraio 2005/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa a procedura speciale -inc. n. DI.2003.00360 della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con istanza 24 dicembre 2003 da
AO 1 rappr. da RA 2
contro
AP 1 ora AP 1 rappr. da RA 1
con cui l’istante ha chiesto in via supercautelare, in via cautelare e nel merito il blocco di tre automobili trattenute dalla convenuta, con la comminatoria dell’art. 292 CP;
nell’ambito della quale il Pretore, con decreto 1° marzo 2004, ha stralciato la causa dai ruoli, caricando alla convenuta la tassa di giustizia di fr. 600.- e le spese di fr. 100.-, nonché obbligandola a rifondere alla controparte fr. 1'500.- a titolo di ripetibili;
appellante la convenuta con atto di appello 15 marzo 2004, con cui chiede di annullare il querelato giudizio e in subordine di riformarlo nel senso di caricare all’istante gli oneri processuali e di compensare le ripetibili, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'istante con osservazioni 7 aprile 2004 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che la parte appellante AP 1 (ora AP 1) è stata sciolta a seguito di fallimento pronunciato il 7 luglio 2004 e la relativa procedura sospesa, per mancanza di attivo, il 4 agosto 2004;
che, in data 15 novembre 2004, la ragione sociale dell'appellante è stata radiata d'ufficio dal Registro di commercio, in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 ORC;
che, di conseguenza, la parte appellante è oramai sprovvista di personalità giuridica e l'appello va pertanto stralciato dai ruoli per carenza del presupposto processuale dell'art. 97 n. 4 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 38 m. 35; II CCA 6 aprile 2004 inc. n. 12.2003.72, 8 aprile 2004 inc. n. 12.2003.125);
che la tassa e le spese di giudizio vanno percepite a carico dell'anticipo già prestato dall'appellante mentre le ripetibili, a favore della parte appellata, non possono essere assegnate mancando qualsiasi persona giuridica o fisica alla quale addebitarle (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 150 m. 6)
Per i quali motivi,
vista, per le spese, la vigente TG
pronuncia
1. L’appello 15 marzo 2004 di AP 1 è stralciato dai ruoli.
2. La tassa di giudizio di fr. 250.- e le spese di fr. 50.- (totale fr. 300.-) sono prelevate dall’anticipo versato all’inizio della procedura d’appello.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario