Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.11.2005 12.2004.52

28. November 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,249 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

contratto d'assicurazione - reticenza - mora dell'assicuratore - risarcimento danni

Volltext

Incarto n. 12.2004.52

Lugano 28 novembre 2005/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.97.25 della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione 30 maggio 1997 da

 AP 1  rappr. da  RA 1 

  contro  

AA 1  rappr. da  RA 2 

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 20'000.- all’anno a partire dal 10 ottobre 1995, di fr. 3'736.70 per rimborso di premi assicurativi, di fr. 3'088.50 per spese legali, di fr. 10'000.- per risarcimento del torto morale ed inoltre di una somma, quantificata in sede di conclusioni in fr. 390'000.-; per risarcimento del danno;

domande avversate dalla convenuta e che il Pretore con sentenza 9 febbraio 2004 ha accolto limitatamente agli importi di fr. 4'444.50, fr. 20'000.- annui a far tempo dal 1 gennaio 1996 e fino al 1 dicembre 2012 compresi, fr. 3'736.70 per rimborso di premi assicurativi e fr. 3'088.50 per spese legali;

appellante l’attore che, con appello 1° marzo 2004 chiede la riforma della sentenza di primo grado nel senso di accogliere integralmente la petizione;

appellante adesiva la convenuta che con atto 26 marzo 2004 postula la riforma della sentenza di primo grado nel senso di respingere integralmente la petizione e la reiezione del gravame di controparte;

letti ed esaminati i documenti prodotti

ritenuto

in fatto:                    1.   AP 1, di professione cuoco, ha lavorato quale dipendente in alcuni esercizi pubblici del Sottoceneri, alternando periodi di impiego a periodi di disoccupazione. Dopo aver gestito per un breve periodo l’__________ Osteria __________, nel 1989 egli ha assunto la gerenza del ristorante G__________. Nel mese di novembre del 1989 egli ha sottoscritto una proposta d’assicurazione presso la AA 1, la quale ha poi emesso la relativa polizza, che prevedeva il pagamento di un importo di fr. 50'000.- in caso di vita il 1 dicembre 2012 e di fr. 150'000.in caso di decesso prima di tale data. Era pure stabilita una rendita annua di fr. 20'000.- in caso d’incapacità al guadagno, dovuta dopo un periodo d’attesa di 24 mesi e pagabile al massimo fino al 1 dicembre 2012.    

                                         Nel corso del 1993 AP 1 si è rivolto al dott. F__________ per disturbi alla salute, che hanno condotto ad una sua incapacità lavorativa variante tra il 25% ed il 100%, assestatasi al 100% dal 1. dicembre 1995.

                                         Da ottobre 1993  fino all’ottobre 1996 egli ha potuto beneficiare dell’indennità per perdita di guadagno della propria assicurazione malattia. Introdotta una domanda per l’ottenimento di prestazioni AI, l’ufficio competente gli ha riconosciuto una mezza rendita dal 1 dicembre 1995 ed una rendita intera dal 1 maggio 1997. Con decisione del 20 ottobre 1998 il Tribunale cantonale delle assicurazioni, da lui adito, gli ha poi riconosciuto la rendita intera d’invalidità a far tempo dal 1 dicembre 1995.

                                         A seguito delle menzionate circostanze, dal 1 dicembre 1995 AP 1 ha dovuto sospendere l’attività di gerente del ristorante G__________.

                                   2.   Nel corso del mese di giugno 1995 AP 1 ha inviato alla AA 1 un certificato medico allestito dal dr. F__________ - dal quale risultavano gli estremi della malattia invalidante. Il 12 luglio 1995 essa gli ha comunicato la rescissione del contratto d’assicurazione invocando la reticenza dell’assicurato, e ciò perché, compilando il questionario relativo al suo stato di salute nel novembre 1989, egli aveva risposto negativamente alla domanda 3g relativa all’esistenza di affezioni alla colonna vertebrale, quando dal certificato allestito dal dr F__________ risultava che egli ne soffriva fin dal 1983. Con scritto 14 luglio 1995 il dr. F__________ ha poi comunicato alla compagnia d’assicurazione di essere incorso in un errore stilando il certificato medico, precisando che l’inizio della malattia risaliva in realtà all’ottobre 1993 e che l’indicazione dell’anno 1983 era da ricondurre ad un errore di trascrizione.

                                         La AA 1 ha in seguito mantenuto la propria posizione, negando le prestazioni assicurative.

                                   3.   Con petizione 30 maggio 1997 AP 1ha chiesto la condanna della AO 1 all’erogazione delle prestazioni assicurative previste nella polizza, e meglio fr. 20'000.- all’anno a partire dal 10 ottobre 1995. Egli ha altresì chiesto il pagamento degli importi di fr. 3'736.70 per rimborso di premi assicurativi, fr. 3'088.50 per spese legali e fr. 10'000.- per risarcimento del torto morale. Inoltre, già prospettandosi la vendita agli incanti del ristorante G__________ a dipendenza del mancato pagamento degli oneri ipotecari, si è riservato di chiedere il risarcimento dell’eventuale danno derivante dalla vendita dell’immobile ad un valore inferiore al prezzo di mercato.

                                   4.   Con risposta 4 settembre 1997 la convenuta ha chiesto la reiezione parziale della petizione, ammettendola nella misura di fr. 3'376,70, pari al premio assicurativo non dovutole in caso di incapacità al guadagno dell’assicurato ma incassato per un errore amministrativo. Essa ha poi confermato l’esistenza di una reticenza da parte dell’attore che le conferiva il diritto di rescindere il contratto, cosa fatta nei termini di legge. Per quanto concerne i danni di cui è chiesto il risarcimento, essa ha contestato l’esistenza di un nesso causale fra il proprio agire ed il danno stesso, rilevando che l’attore sarebbe il solo responsabile, con la sua reticenza, della sua precaria situazione economica.

                                   5.   Con le conclusioni 10 dicembre 2002, l’attore, confermate le ulteriori domande, ha chiesto pure la rifusione dell’importo di fr. 390'000.-, pari alla differenza tra l’importo realizzato con la vendita ai pubblici incanti dell’immobile __________ (fr. 235'000.-) ed il valore commerciale dello stesso (fr. 625'000.-). Parte convenuta ha invece confermato le proprie domande.

.                                  6.   Con la decisione impugnata, il Pretore ha accolto la petizione, condannando la convenuta al pagamento delle prestazioni assicurative nella misura di fr. 4'444.50 per il 1995 e fr. 20'000.- annui a far tempo dal 1 gennaio 1996 e fino al 1° dicembre 2012 compresi, nonché al rimborso di premi assicurativi di fr. 3'736.70 e di fr. 3'088.50 per spese legali. Il primo giudice ha ritenuto non provato che l’attore soffrisse di un’affezione alla colonna vertebrale prima del 1990 sicché la sua risposta negativa al quesito 3g del questionario relativo al suo stato di salute non costituiva reticenza. Costata la nullità della rescissione del contratto ad opera della convenuta, ha quindi obbligato la stessa ad erogare le prestazioni previste dalla polizza, condannandola altresì a rifondere a controparte le spese legali antecedenti il processo, ritenuto che, stante la mancanza di conoscenze specifiche dell’attore, il ricorso ad un legale era necessario per garantire la parità delle armi. Il Pretore ha per contro negato il risarcimento del danno derivante dalla vendita agli incanti dell’immobile __________, considerando che l’insoddisfacente esito dell’asta non era conseguenza adeguata del mancato rispetto del contratto assicurativo da parte della convenuta. In merito al torto morale, il primo giudice ha poi ritenuto non provato che il mancato rispetto del contratto avesse causato direttamente dei gravi danni alla salute mentale dell’attore.

                                   7.   Con appello 1° marzo 2004 l’attore chiede la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di accogliere integralmente la petizione. In merito alla reiezione della domanda di risarcimento della perdita dovuta alla vendita dell’immobile __________, il primo giudice avrebbe negato a torto l’esistenza del nesso causale tra il danno fatto valere e l’inadempienza contrattuale della convenuta. Sempre a torto il Pretore avrebbe poi negato il risarcimento per il torto morale, ritenuto che la violazione contrattuale di controparte sarebbe causa diretta delle sue sofferenze psichiche.

                                   8.   Con atto 26 marzo 2004 la AA 1 si oppone all’appello chiedendo, con appello adesivo, la riforma del giudizio del Pretore nel senso di respingere integralmente la petizione, argomentando che il primo giudice avrebbe negato a torto l’esistenza della reticenza da parte dell’assicurato.

                                         Con osservazioni 10 maggio 2004 AP 1 propone la reiezione dell’appello adesivo.

Considerato

in diritto:                  9.   Converrà qui di seguito esaminare dapprima l’appello adesivo della AA 1, ritenuto che il suo accoglimento renderebbe superfluo l’esame dell’appello principale.

                                         L’art. 4 cpv. 1 LCA dispone che il proponente deve dichiarare per iscritto all'assicuratore, sulla scorta di un questionario o in risposta ad altre domande scritte, tutti i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio. Il secondo capoverso del medesimo articolo precisa che sono rilevanti tutti quei fatti che possono influire sulla determinazione dell'assicuratore a concludere il contratto o a concluderlo a determinate condizioni. Secondo il terzo capoverso della norma in rassegna, si presumono rilevanti i fatti in merito ai quali l'assicuratore abbia formulato per iscritto delle domande precise e non equivoche.

                                         L'art. 6 LCA dispone poi che se la persona, la quale era tenuta a rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 4 LCA, ha sottaciuto o ha dichiarato inesattamente un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere, l'assicuratore è legittimato a recedere dal contratto entro quattro settimane da quando ne ha avuto cognizione.

                                         Per costante giurisprudenza, per poter giudicare se il proponente è incorso in reticenza sono da considerare sia il criterio soggettivo sia quello oggettivo. La legge non si accontenta infatti che questi si limiti a comunicare all'assicuratore i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio di cui è effettivamente a conoscenza, ma gli impone pure di dichiarare quei fatti importanti che gli devono essere noti, indipendentemente dalla sua conoscenza effettiva del fatto concreto, ritenuto che nell'applicazione di questo secondo criterio si deve tenere conto delle cosiddette circostanze particolari del caso (DTF 118 II 333 consid. 2b; 116 II 338 consid. 1c; 96 II 204). Ciò significa, ad esempio, che occorre prendere in considerazione la situazione particolare dell'assicurato, con particolare riferimento al suo grado di intelligenza e di formazione, nonché alla sua esperienza (DTF 118 II 333 consid. 2b; 109 II 60 consid. 2b), ritenuto comunque che il grado di diligenza nell'adempimento dell'obbligo d'informazione va anche esaminato e giudicato sotto il profilo della buona fede, pure applicabile in campo assicurativo (Nef, Commentario basilese, no 26 ad art. 4 LCA, pag. 98 in fine con numerosi riferimenti).

                                         In virtù dell'art. 8 CC, l'onere di dimostrare che il proponente ha disatteso i propri doveri di informazione spetta all'assicuratore (DTF 108 II 550 consid. 2b; Roelli/Keller/Tännler, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. I, 2a ed., pag. 105).

                                10.   Nella fattispecie in esame, l’appellante adesiva non è stata in grado di adempiere con successo detto onere. L'istruttoria di causa non ha in effetti permesso di stabilire con sufficiente verosimiglianza che l'assicurato era già affetto da disturbi alla schiena quando ha compilato la sua proposta d'assicurazione, e quindi, rispondendo negativamente alla relativa domanda contenuta nel questionario in merito al suo stato di salute, abbia fornito alla compagnia di assicurazione informazioni non conformi alla realtà. È vero che le testimonianze di alcuni medici sono atte a ingenerare qualche dubbio in proposito. Le anamnesi da essi allestite in base alle informazioni fornite dall’appellante riferiscono infatti dell’esistenza di dolori cervico-occipitali risalenti ad alcuni anni prima, (doc. LL2, rapporto medico __________ del 22.5.1996: da 6-7 anni; doc. LL4, rapporto medico __________ dell’8 giugno 1995: da 5-6 anni; doc. LL5, rapporto medico __________ del 27.9.1995: da 6 anni; doc. LL6, rapporto medico __________ del 15 febbraio 1996: da 6-7 anni; doc. LL7, rapporto __________ del 14 marzo 1995 che indica che la sintomatologia a livello cervicale è già nota dal 1990). Il riferimento temporale non è però sufficientemente preciso per permettere di situare con certezza nel tempo l’inizio dei disturbi e farli risalire ad un’epoca precedente alla proposta d’assicurazione. Al proposito si osserva che i rilievi dei medici in questione non sono basati su accertamenti diretti dei fatti, poiché nessuno di essi aveva mai avuto occasione di visitare l'attore prima dell’allestimento dei propri referti, ma si sono, come d’uso, fondati sulle indicazioni del paziente, le quali sono però assai imprecise, con un anno di approssimazione, ciò che non permette di considerare concludenti i referti medesimi.

                                11.   Le ulteriori circostanze evocate dall’appellante adesiva non portano ad una diversa conclusione. È vero che l’interessato è stato curato per una cervicalgia nel 1985: il medico curante dr. M__________ lo ha però definito un semplice torcicollo (teste __________ M__________, verbale 25 novembre 1998) che, non notificato, stante la banalità del caso, non assurge evidentemente a reticenza. Per quanto riguarda il trauma cervicale a seguito di un incidente automobilistico occorso all’appellato nel 1989, il dr. __________ F__________ non ha avuto riscontri medici oggettivi in proposito (verbale 25 novembre 1998, pag. 2 e doc. richiamati dal medesimo), mentre dal rapporto dei dr. T__________ e dr. B__________ non risulta che tale evento sia all’origine dei sintomi per i quali essi lo avevano visitato (doc. LL6), sicché non se ne può dedurre alcunché a sostegno della pretesa reticenza.

                                12.   L’appellante adesiva rileva ancora che il dr. F__________ aveva dapprima indicato quale data d’inizio della malattia il 1983, sostenendo in un secondo tempo che tale data era errata, frutto di un errore di trascrizione, perché in realtà i problemi si erano manifestati nel 1993 e non ritiene convincente tale versione.

                                         A prescindere dalle congetture dell’appellante adesiva, va rilevato che il dr. F__________ ha confermato in occasione della sua audizione testimoniale che la data originariamente indicata era dovuta ad un errore di trascrizione. Tale spiegazione è inoltre coerente non solo con il rimanente contenuto del certificato medico, segnatamente con quanto riportatovi al punti 1.2 e , 4 e 4.2, ma anche con le ulteriori emergenze istruttorie che attestano l’inizio delle problematiche di salute all’inizio anni 90, mentre nulla risulta nel 1983.

                                         Tenuto conto delle numerose incertezze emerse durante l'istruttoria in merito alla questione appena evocata, la decisione adottata dal Pretore, il quale, rilevato che l’istruttoria non aveva permesso di fugare tutti i dubbi circa l’esistenza di problemi di salute prima del novembre 1999, ha ritenuto non provato che al momento della conclusione del contratto d'assicurazione l'attore avesse sottaciuto alle compagnie d'assicurazione dei fatti di rilievo per l'apprezzamento del rischio da assicurare, dev'essere confermata, con la conseguenza che la rescissione da parte dell’appellante adesiva del contratto d'assicurazione concluso con l'attore non può essere considerata valida e che l'attore ha diritto alle prestazioni previste dalla polizza così come stabilito dal primo giudice. L’appello adesivo è pertanto da respingere.

                                13.   Va così esaminato l’appello principale dell’attore che reitera nella sua domanda intesa ad ottenere dall’assicurazione il risacimento del danno per il mancato pagamento delle dovute prestazioni assicurative e un’indennità per torto morale. Il debitore che non adempie l’obbligazione o non la adempie nel debito modo è tenuto al risarcimento del danno derivatone, a meno che provi che nessuna colpa gli è imputabile (art. 97 CO). Nel caso particolare della mora del debitore, sono poi applicabili in particolare gli art. 102 - 109 CO, e segnatamente l’art. 102 CO in virtù del quale il debitore in mora deve risarcire il danno per il tardato adempimento (art. 103 cpv. 1 CO) e, trattandosi del pagamento di una somma di denaro, pagare gli interessi moratori del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) e risarcire il danno maggiore (art. 106 CO). Presupposti per ottenere il risarcimento del danno sono la mora del debitore, la sua colpa -presunta nel caso di violazione del contratto -, il danno e un nesso di causalità adeguato tra la mora del debitore e il danno stesso che dev’essere conseguenza del ritardo nell’esecuzione della prestazione (Wiegand, Basler Kommentar, 3. ed., Obligationenrecht 1, ni 2 segg. ad art. 103 CO).

                                14.   Il Pretore ha respinto la domanda dell’attore intesa ad ottenere un risarcimento di fr. 390'000.-, corrispondente al preteso pregiudizio patrimoniale derivante dalla vendita forzata degli immobili __________. Il primo giudice ha negato il risarcimento ritenendo che la vendita ai pubblici incanti degli immobili dell’attore non fosse conseguenza adeguata del mancato rispetto del contratto assicurativo da parte della AA 1, poiché la di lui situazione finanziaria era già compromessa. L’appellante censura la sentenza di primo grado affermando che l’adempimento del contratto da parte della compagnia d’assicurazione gli avrebbe permesso di disporre dei mezzi necessari per far fronte agli oneri ipotecari e di avere quindi il tempo necessario per trovare un acquirente per l’immobile.

                                         La situazione economica dell’appellante si evince dagli atti di causa, il cui esame evidenzia un costante aumento del suo indebitamento. Alla fine del 1990 risultano infatti debiti per fr. 482’061.- (fr. 40'000.- personali e fr. 442'061.aziendali), aumentati alla fine del 1992 a fr. 533'518.- (fr. 40'000.personali e fr. 493'518.- aziendali), con un ulteriore incremento a fr. 552'299.- a fine 1994 (fr. 34'683.- personali e fr. 517'616.- aziendali: cfr. notifiche di tassazione 1991/92, 1993/94 e 1995/96) e ciò benché  fino alla fine del 1993 egli fosse abile al lavoro e conducesse l’esercizio pubblico e nel 1994 la capacità lavorativa solo parziale fosse compensata dalle indennità dalla cassa malati. In questa situazione di progressivo e importante degrado della situazione finanziaria va condivisa l’opinione del Pretore che le cause della realizzazione forzata dell’immobile sono da ricondurre in primo luogo all’eccessivo indebitamento dell’appellante.

                                         Inoltre, neppure esiste un nesso di causalità adeguato tra la violazione contrattuale imputata all’appellata e il danno di cui l’appellante chiede il risarcimento. In effetti il mancato versamento delle prestazioni assicurative da parte della AA 1 non appare suscettibile di influenzare il ricavo della vendita ai pubblici incanti. Va al proposito rilevato che l’esercizio pubblico era chiuso dal 1995 e, nonostante i tentativi fatti, prima dell’asta tenutasi nel settembre 1999, l’appellante non era ancora riuscito a trovare un acquirente, né risulta che al prezzo da lui richiesto fosse possibile reperire seri interessati, ciò che permette pure di non seguire l’appellante laddove argomenta che l’erogazione delle rendite da parte dell’appellata gli avrebbe verosimilmente permesso di guadagnare tempo e tentare di vendere l’immobile a trattative private e ottenere un prezzo superiore.

                                15.   Per quanto concerne la domanda di risarcimento del torto morale, il Pretore, fondandosi essenzialmente sullo scritto 24.12.1996 del dr. L__________ (doc. LL) e sul resoconto 14.3.1995 della clinica __________ (doc. LL7), l’ha respinta argomentando che i problemi psicologici di cui soffre AP 1 sono riconducibili ad un insieme di cause tra le quali il peso maggiore è dato dal suo stato di salute e dalla sua difficile situazione famigliare ed economica. Il coinvolgimento in una vertenza giudiziaria lunga e complicata non sarebbe quindi sufficiente per fondare la pretesa di indennizzo del torto morale.

                                         L’appellante contesta questa deduzione, argomentando che dal certificato medico del dr. F__________ risulterebbe che la sindrome ansioso-depressiva di cui egli soffre è dovuta in gran parte alla vertenza sorta con la AA 1.

                                         La sentenza del Pretore merita conferma anche su questo punto. Il certificato medico del dr. F__________ del 5 marzo 1997, cui si riferisce l’appellante, si limita invero a indicare nella vertenza sorta con la compagnia d’assicurazione un elemento che ha influenzato negativamente la sindrome ansioso-depressiva di cui soffriva il paziente (doc. Z). A ragione quindi il Pretore ha ritenuto che tale documento, troppo generico e non suffragato da riscontri fattuali, non fosse idoneo a supportare la domanda dell’attore.

                                         Ne discende che l'appello dev'essere respinto. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per questi motivi

pronuncia:              1.   L'appello 1 marzo 2004 di AP 1è respinto.       

                                   2.   Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia          fr.    2’950.b) spese                            fr.        50.fr.    3'000.sono posti a carico dell’appellante, e per esso, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, dello Stato. L’appellante rifonderà a controparte fr. 5’000.- di ripetibili.

                                   3.   L’appello adesivo 26 marzo 2004 di AA 1 è respinto.

                                   4.   Gli oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia          fr.    2’950.b) spese                            fr.        50.fr.    3'000.sono posti a carico dell’appellante adesiva, la quale rifonderà a controparte fr. 5’000.di ripetibili.

                                   5.   Intimazione:

-      -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

12.2004.52 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.11.2005 12.2004.52 — Swissrulings