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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.06.2005 12.2004.33

22. Juni 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,138 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

appalto - lavori supplementari - accordo tacito - notifica dei difetti - perenzione - assistenza giudiziaria - impugnazione

Volltext

Incarto n. 12.2004.33

Lugano 22 giugno 2005/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2000.40 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud- promossa con petizione 13 aprile 2000 da

AO 1 rappr. da RA 2  

contro

AP 1 rappr. da RA 1  

con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 9'900.- oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva, limitatamente al solo importo in capitale, dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio;

domande avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 5 dicembre 2003 / 16 gennaio 2004 ha sostanzialmente accolto, ponendo l’attore parzialmente al beneficio dell’assistenza giudiziaria;

appellante il convenuto con atto di appello 9 febbraio 2004, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di negare all’attore l’assistenza giudiziaria, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attore con osservazioni 18 marzo 2004 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Tra il 1998 e il 1999 AO 1, titolare della __________ a __________, ha eseguito dei lavori da carrozziere su un’autovettura Mercedes-Benz 280 CE, immatricolata nel 1972, di proprietà di AP 1.

                                   2.   Con la petizione in rassegna egli ha chiesto la condanna di quest’ultimo al pagamento di fr. 9'900.- oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva, limitatamente al solo importo in capitale, dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio, adducendo che a fronte della sua fattura di fr. 12'900.-, la controparte gli aveva versato solo un acconto di fr. 2'000.ed altri fr. 1'000.- gli erano stati computati a seguito della cessione del prezzo di vendita di una Renault 21 TD.

                                   3.   Il convenuto si è opposto alla petizione, rilevando che l’attore era stato incaricato a suo tempo di effettuare solo alcune riparazioni il cui costo era stato preventivato in fr. 3'000.-, ma in seguito aveva proceduto, senza avergli preventivamente comunicato alcun aumento della spesa, ad un profondo intervento di restauro. Egli esclude pertanto di dover pagare gli interventi fatturati, nemmeno provati ed il cui costo era esagerato, tanto più che dalla pretesa di controparte andava in ogni caso dedotta la spesa di fr. 3'500.- / 3'800.- necessaria per ovviare ai difetti tempestivamente notificati, fermo restando infine che il valore dell’auto ceduta era di fr. 2'000.-.

                                   4.   Con la sentenza qui impugnata il Pretore, dopo aver parzialmente posto l’attore al beneficio dell’assistenza giudiziaria, concretamente esonerato dal pagamento degli anticipi, ha accolto la petizione, condannando il convenuto al pagamento di fr. 9'900.- più interessi e rigettando l’opposizione interposta al PE. Il giudice di prime cure, richiamate correttamente le disposizioni relative al contratto di appalto, ha in sostanza ritenuto che nel corso dei lavori le parti si fossero accordate, almeno tacitamente, per un’estensione degli interventi da effettuare, senza definire alcun preventivo o una mercede fissa, sicché all’attore, che aveva effettivamente effettuato le prestazioni indicate nella fattura, doveva di principio essere riconosciuto l’importo da lui fatturato, ritenuto congruo dal perito giudiziario. Da tale somma dovevano essere dedotti unicamente gli acconti di fr. 2'000.- e i fr. 1'000.- relativi al prezzo di vendita della Renault 21 TD, mentre l’ulteriore richiesta di riduzione della mercede a seguito dell’esistenza di eventuali difetti non poteva essere accolta in quanto questi ultimi erano stati notificati tardivamente.

                                   5.   Con l’appello che qui ci occupa il convenuto osserva che una modifica tacita del contratto poteva essere ammessa solo in presenza di prove convincenti, in concreto inesistenti: in tali circostanze, ritenuto che i lavori supplementari non commissionati eseguiti sull’auto non avevano comportato un maggior valore della stessa e dunque un suo arricchimento, all’attore non poteva essere riconosciuta alcuna remunerazione oltre all’importo preventivato di fr. 3'600.-, ammesso dalla controparte, sia pure aumentato del 10%. Dalle pretese dell’attore, oltre agli acconti ed al valore dell’auto ceduta, di complessivi fr. 3'000.-, doveva essere dedotto il valore dei difetti riscontrati nell’auto, quantificati in fr. 15-16'000.-, che non risultava fossero stati notificati tardivamente. Egli chiede in definitiva di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e, in assenza di possibilità di esito favorevole della stessa, di negare all’attore l’assistenza giudiziaria. In via subordinata chiede di ridurre, da fr. 2'500.- a fr. 1’500.-, le ripetibili poste a suo carico.

                                   6.   Delle osservazioni con cui l’attore postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

                                   7.   Contrariamente a quanto ritenuto dal convenuto, il giudizio con cui il Pretore ha concluso per l’esistenza di una modifica, almeno tacita, dell’accordo iniziale volto alla semplice esecuzione di alcune riparazioni per un costo preventivato di fr. 3'600.- con un intervento di restauro senza fissazione di un preventivo o di una mercede a corpo, può senz’altro essere confermato. L’istruttoria di causa ha in effetti permesso di accertare che durante i lavori il convenuto ebbe modo di presentarsi in diverse occasioni in carrozzeria per vedere cosa si stava facendo, senza aver mai reclamato (teste __________ p. 2). Ritenuto che, a detta dello stesso convenuto, gli interventi oggetto a suo tempo del preventivo erano assai contenuti ed in particolare si sarebbero dovuti limitare ad alcuni ritocchi alla carrozzeria (risposta p. 2, conclusioni p. 1 e 3, appello p. 2) rispettivamente all’eliminazione di 2 al massimo 4 punti di ruggine ben localizzati (duplica p. 3, cfr. doc. 8), non vi è chi non veda come egli nel corso delle menzionate visite in carrozzeria potesse senz’altro rendersi conto che i lavori che si stavano in realtà eseguendo, che avevano tra l’altro comportato lo smontaggio totale dell’auto (teste __________ p. 3) rispettivamente la sua totale sverniciatura (testi __________ p. 1 e __________ p. 3), erano ben più estesi di quelli inizialmente ordinati e soprattutto non potevano ragionevolmente essere compresi nell’importo a suo tempo preventivato: nonostante quanto addotto, per la prima volta e dunque irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), in appello (p. 7), il convenuto era del resto tutt’altro che privo di cognizioni tecniche in materia, ciò che è ampiamente dimostrato già dalla precisione, terminologica e tecnica, con cui ha provveduto ad individuare e contestare i difetti presenti nella carrozzeria dopo la consegna dell’auto (cfr. in particolare doc. 8). In siffatte circostanze, atteso che secondo l’ordinario andamento delle cose non vi è da attendersi che una ditta inizi di propria iniziativa ad eseguire opere esulanti da quelle oggetto del contratto, dall’incontestata tolleranza dell’esecuzione dei lavori, per loro natura riconoscibili come supplementari, si deve ritenere provata l’esistenza di un almeno concludente consenso del committente all’esecuzione di tali opere, e questo in conferma della costante giurisprudenza di questa Camera (II CCA 23 luglio 1999 inc. n. 12.99.97, 7 dicembre 1998 inc. n. 12.98.152, 15 luglio 1996 inc. n. 12.96.89).

                                   8.   Ammesso con ciò il diritto dell’attore ad esporre l’intera mercede fatturata, che il perito giudiziario, pur non essendo stato in grado di confermare l’esecuzione di tutte le prestazioni eseguite (cfr. perizia p. 4-6), ha ritenuto sostanzialmente corretta da un punto di vista quantitativo (perizia p. 7, complemento perizia p. 1), si tratta ora di esaminare se dalla sua pretesa, già ridotta dell’importo di fr. 3'000.- a titolo di acconti e per la cessione della Renault 21 TD, debba pure essere dedotto il costo per la riparazione dei difetti riscontrati. È così. Il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto che nell’occasione i difetti erano stati notificati tardivamente non può in effetti trovare conferma. Il giudice di prime cure aveva ritenuto che l’auto, alla fine dei lavori, fosse stata consegnata al convenuto il 9 febbraio 1999, data dell’effettuazione del secondo collaudo (doc. 1), e che questi aveva provveduto a notificare i difetti solo con lo scritto datato 12 luglio 1999 (doc. 8). In realtà negli allegati preliminari, in cui l’attore non ha per altro mai contestato la tempestività della notifica dei difetti, anzi espressamente ammessa (replica p. 7), non è stato addotto che l’auto sarebbe stata consegnata al convenuto già nel febbraio 1999, tanto è vero che l’attore ha riferito di aver lavorato sull’auto ancora nei mesi di giugno e luglio di quell’anno (petizione p. 1). Ma soprattutto il convenuto, in risposta (p. 4), ha precisato che la notifica dei difetti per iscritto era successiva ad una precedente notifica verbale. Non contestato in sede di replica, quest’ultimo assunto dev’essere considerato proceduralmente assodato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 ad art. 175; II CCA 16 giugno 2005 inc. n. 12.2004.82), con la conseguenza che non vi sono motivi per ritenere che la notifica in questione sia stata intempestiva, ciò che esclude che si possa concludere per la sua tardività. Il Tribunale federale ha in effetti già avuto modo di stabilire che il giudice è tenuto a concludere d’ufficio per la perenzione dei diritti del committente ex art. 368 CO solo qualora dall’accertamento dei fatti risulti un’inadempienza di quest’ultimo in relazione alla tempestiva verifica dell’opera e segnalazione dei difetti ai sensi dell’art. 367 CO (ICCTF 10 dicembre 1997 4C.517/1996 con rif.; SJ 1993 262 consid. 2a), non però se la circostanza, non contestata dalla controparte, è rimasta priva di prova.

                                         Sulla base delle indicazioni del perito giudiziario (perizia p. 9), il quale ha dichiarato di condividere la valutazione del perito di parte __________ che aveva quantificato in fr. 3'500.- 3'800.- il presumibile costo per la riparazione dei difetti riscontrati (doc. 11, perizia p. 8), rispettivamente aveva stabilito tra fr. 3'500.- e fr. 4'000.- l’importo necessario a tale scopo (così pure lo stesso convenuto in sede conclusionale p. 4), la somma che dev’essere dedotta dalla fattura dell’attore viene qui determinata in fr. 3'650.-, così che in definitiva il convenuto dev’essere condannato a versare alla controparte fr. 6'250.- più interessi. Ritenuto che nei suoi allegati l’attore aveva chiesto che il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE fosse limitato al solo importo in capitale, è ovviamente escluso che lo stesso gli possa essere riconosciuto anche per gli interessi.

                                   9.   Ciò detto, restano ancora da esaminare due censure, quella con cui l’attore contesta la parziale concessione dell’assistenza giudiziaria al convenuto e quella che mira a ridurre le ripetibili attribuite dal Pretore. Mentre la prima è manifestamente irricevibile visto e considerato che in base all’art. 158 cpv. 1 CPC, nel frattempo abrogato ma pacificamente applicabile in concreto, la decisione con cui il giudice ammette l’assistenza costituisce un’ordinanza, di per sé inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC), e comunque, in caso di parziale ammissione dell’istanza, come nella presente fattispecie, potrebbe semmai essere censurata solo dalla parte che ha postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza, la seconda non andrebbe neppure esaminata, siccome formulata solo in via subordinata, nell’evenienza, qui non verificata, in cui la petizione fosse stata accolta (appello p. 12) rispettivamente l’appello fosse stato respinto sulle altre questioni (appello p. 2): ad ogni buon conto, attribuendo, in applicazione dell’art. 11 TOA, un’indennità ripetibile di fr. 2'500.-, il primo giudice non ha certo abusato del suo ampio potere di apprezzamento (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 19 ad art. 150), sicché la somma in questione, ritenuta del resto congrua dalla controparte nelle sue osservazioni, può senz’altro essere confermata quale punto di partenza per la ripartizione delle ripetibili secondo la soccombenza delle parti.

                                10.   Ne discende il parziale accoglimento dell’appello ai sensi dei considerandi, ritenuto che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 9 febbraio 2004 di AP 1AP 1i è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 6 dicembre 2003 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

                                         1.     La petizione 13 aprile 2000 è parzialmente accolta.

                                         1.1   AP 1, __________, è condannato a versare a AO 1, __________, fr. 6’250.- oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 1999.

                                         1.2   Limitatamente alla somma  di fr. 6’250.è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio.

                                         3.     La tassa di giustizia, fissata in fr. 1’200.- e le spese, già anticipate o da anticipare dallo Stato, restano a suo carico per 3/8 e per la rimanenza sono poste a carico di AP 1, il quale verserà a AO 1 fr. 625.- per parti di ripetibili.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia                          fr.            550.b)  spese                                            fr.              50.-

                                         T otale                                            fr.            600.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 2/3 e per 1/3 sono poste a carico dell’appellato, a cui l’appellante rifonderà fr. 300.- per parti di ripetibili di appello.

                                  III.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario