Incarto n. 12.2004.3
Lugano 28 febbraio 2005/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.50 della Pretura __________ (azione di disconoscimento del debito e risarcimento del danno) promossa con petizione 7 settembre 2001 da
AP 1 rappr. da RA 1
Contro
AO 1 rappr. dall’ RA 2
con cui l'attrice ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 20'425,40 più interessi di cui al PE __________ nonché la condanna della convenuta al pagamento di fr. 40'000.- oltre accessori quale risarcimento del danno, domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore con sentenza 9 dicembre 2003 ha parzialmente accolto, accertando l'inesistenza nella misura di fr. 7'874,35 del debito di cui all'esecuzione predetta;
appellante l'attrice con atto di appello 27 dicembre 2003, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accertare l'inesistenza del debito, riconoscendo alla controparte un credito di fr. 2'315,80, e condannare la convenuta a versarle l’importo di fr. 40'000.- a titolo di risarcimento del danno, importi da porre in parziale compensazione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta, con osservazioni del 23 gennaio 2004 postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: A. La AO 1 ha eseguito, nell’ambito della ristrutturazione dell’immobile di proprietà di AP 1 __________, varie opere da sanitario e riscaldamento, per le quali ha emesso fatture per complessivi fr. 106'572,65. Dedotti gli acconti ricevuti, è rimasto un saldo scoperto di fr. 20'855,40, per il quale la AO 1 ha fatto spiccare nei confronti della committente il precetto esecutivo__________. Con sentenza 27 agosto 2001 il Pretore __________ ha rigettato l'opposizione interposta dall’escussa al PE menzionato per l’importo di fr. 20'425,40 oltre interessi al 5% dal 16 maggio 2001.
B. Con tempestiva petizione 7 settembre 2001 AP 1 ha chiesto il disconoscimento del debito in questione e la condanna della convenuta al pagamento della somma di fr. 40'000.- oltre interessi al 5% dal 7 settembre 2001, con riserva di adeguamento a dipendenza delle risultanze istruttorie, adducendo l'esecuzione difettosa di alcune opere.
Con risposta 8 ottobre 2001 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
Con i successivi allegati di replica e duplica le parti hanno ribadito le rispettive domande di giudizio.
C. Nelle conclusioni dell’11 luglio 2003 l’attrice ha chiesto l’accoglimento dell’azione di disconoscimento di debito, riconoscendo alla controparte l’importo di fr. 2'315,80. La convenuta ha invece postulato la reiezione integrale della petizione.
D. Statuendo il 9 dicembre 2003 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione e ha accertato l'inesistenza del debito in ragione di fr. 7'874,35. La tassa di giustizia di fr. 2'800.- e le spese di fr. 200.- sono state poste a carico dell'attrice per 6/7 e della convenuta per 1/7, con l'obbligo per l'attrice di rifondere alla convenuta fr. 3’900.- per ripetibili ridotte.
E. AP 1 è insorta contro il citato giudizio con un appello del 27 dicembre 2003, in cui chiede la riforma della sentenza impugnata e l’accertamento dell’inesistenza del debito nel senso che controparte può vantare unicamente un importo di fr. 2'315,80 e che la AO 1 sia condannata a rifonderle l’importo di 40'000.- oltre interessi al 5% dal 7 settembre 2001.
Nelle osservazioni del 23 gennaio 2004 la AO 1 propone la reiezione dell'appello.
considerato
in diritto: 1. Il Pretore, rilevato che in sede di allegato conclusivo l’attrice si è limitata a chiedere l’accoglimento della sola azione di disconoscimento, riconoscendo peraltro a controparte un importo residuo di fr. 2'315,80, mentre non ha riproposto la domanda di condanna della convenuta al pagamento dell’importo di fr. 40'000.- a titolo di risarcimento del danno, ha considerato abbandonata la domanda risarcitoria. L’appellante contesta tale deduzione adducendo di non aver mai dichiarato di rinunciare a tale pretesa e che ancora in sede di conclusioni aveva manifestato la volontà di chiedere.
L’attrice, confrontata con una sentenza di rigetto dell’opposizione a lei sfavorevole, ha inoltrato la petizione di cui trattasi con l’indicazione “azione di disconoscimento del debito con domanda di risarcimento danni”, nella quale ha formulato due domande distinte: accertare l’inesistenza del debito di cui alla sentenza di rigetto dell’opposizione e condannare la controparte a rifonderle l’importo di fr. 40'000.- a titolo di risarcimento danni. Esperita l’istruttoria, con le proprie conclusioni 11 luglio 2003 essa non si è limitata a confermare le richieste di petizione ma, dopo averle discusse entrambe e rilevato che il principio del danno era “pacifico” e l’ammontare equo, essa ha riformulato la domanda, chiedendo l’accertamento dell’inesistenza del debito “nel senso che la ditta AO 1 può vantare unicamente un importo di fr. 2'315,80, mentre che per il restante importo l’opposizione interposta al precetto esecutivo no. 542603 dell’UEF di Locarno, è confermata in via definitiva.” Come formulata, la domanda non lascia quindi spazio alla tesi dell’appellante, la quale sostiene che dalle motivazioni risulterebbe che essa non ha inteso rinunciare alla domanda risarcitoria. La deduzione del Pretore appare quindi corretta.
Anche nell’ipotesi in cui la domanda risarcitoria non fosse stata abbandonata, la stessa non avrebbe comunque potuto essere accolta. L’attrice aveva infatti chiesto la somma di fr. 40'000.- per il pagamento delle spese necessarie per la riparazione dei difetti dell’opera eseguita da controparte (petizione pag. 8). La convenuta ha dal canto suo contestato l’esistenza dei difetti lamentati, affermando di aver eseguito i lavori a regola d’arte. Il perito giudiziario ha poi stabilito che la mercede ancora dovuta alla convenuta, dopo deduzione delle spese di riparazione e del minor valore delle opere dovuto ai difetti non riparabili, ammonta in totale a fr. 2'315,80 (perizia pag 31). In mancanza di qualsiasi riscontro in merito ad un ulteriore danno di fr. 40’000.-, la domanda risarcitoria sarebbe stata, in ogni caso, da respigere.
2. Il Pretore, considerata non dimostrata la pattuizione di una mercede forfetaria, ha rilevato che, in applicazione dell’art. 374 CO, questa andava determinata secondo il valore effettivo del lavoro svolto e delle spese sostenute dall’appaltatore. L’appellante critica le motivazioni esposte dal primo giudice su questo punto, sostenendo che le parti avevano stabilito un “contratto forfetario a corpo” per la somma di 70’000/80'000 franchi.
Il contratto di appalto conosce due tipi di mercede dell'appaltatore: quella preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO) e quella che non è preventivamente stabilita o che lo è stata solo in via approssimativa (art. 374 CO). Non è invero seriamente contestabile che nel caso concreto l'appalto sia sorto sulla base di una pattuizione che fissava la mercede solo in via approssimativa. Ciò risulta chiaramente del preventivo il cui testo indica che trattasi di “offerta indicativa” (doc. 1). Vero è che dal preventivo originario di fr. 168'500.- si è poi passati a un importo di fr. 70/80'000.- circa, stralciando alcune opere e modificando taluni prezzi. Ciò non permette tuttavia di concludere che le parti abbiano pattuito una mercede a corpo. Vi osta già il fatto che non è stato indicato un importo ben definito, ma un costo di massima, come peraltro è confermato anche dal teste __________ (verbale 11 aprile 2002, pag. 5).
In mancanza di altre prove il primo giudice ha quindi correttamente ritenuto che la mercede andava stabilita a misura.
3. L’appellante lamenta che il costo complessivo dell’opera supera comunque la somma di fr. 80'000.-, importo superiore della forchetta dei costi indicata da controparte. Il perito ha evidenziato in merito che l’aumento dei costi rispetto al preventivo è dovuto all’esecuzione di opere aggiuntive e a modifiche dei piani (perizia, pag. 26, 27), considerando quindi legittimi i maggiori costi fatturati.
Anche le censure sollevate su questo punto vanno quindi disattese.
4. In merito all’esistenza dei vari difetti ed alla notifica dei medesimi gioverà esaminare singolarmente le posizioni ancora contestate.
- Lavabo e specchio nel locale toilette ospiti al seminterrato
L’appellante contesta la decisione del Pretore, il quale avrebbe negato a torto la tempestività della notifica del difetto.
Dalle tavole processuali non risulta tuttavia la pretesa tempestività della notifica, neppure dalla testimonianza __________ a, invocata a sostegno dell’appello, la quale nulla ha potuto riferire in merito (verbale 11 aprile 2002, pag. 8,9). L’appello è quindi infondato su questo punto.
- Allacciamento della lavatrice
Il Pretore ha negato la tempestività della notifica in relazione ai pretesi difetti. L’appellante sostiene che il difetto era da considerare occulto e comunque già notificato perché lo scarico e l’allacciamento della lavatrice andavano considerati tutt’uno sicché la notifica del difetto del primo, tempestiva, valeva anche per l’allacciamento.
La questione della tempestività della notifica può invero rimanere irrisolta, perché l’appellante neppure quantifica il preteso danno derivante dal difetto, sicché l’appello è comunque, su questo punto, da respingere.
- Rubinetto del lavello della lavanderia
Il Pretore ha rilevato che non v’è alcun difetto e che, comunque, lo stesso mai è stato notificato. L’appellante asserisce che il lavoro è mal fatto e in relazione al medesimo l’appellata non avrebbe fatto fronte ai propri obblighi di diligenza. La questione non merita di essere approfondita perché non è contestata l’argomentazione del Pretore che ha rilevato l’assenza di una notifica per cui l’appello, su questo punto, va comunque respinto.
- Difetto di sigillatura dello scarico e del rubinetto della doccia al primo piano
Il Pretore ha rilevato che in sede di conclusioni l’attrice ha rinunciato a far valere la relativa pretesa. L’appellante censura questa conclusione adducendo di non avervi mai rinunciato.
A prescindere dall'esistenza di un difetto - questione lasciata aperta dal primo giudice - l’appellante neppure quantifica l’eventuale danno, né la perizia indica eventuali costi di riparazione, sicché già per questo motivo l’appello, su questo punto, è da respingere.
- Rubinetto della doccia al primo piano
Il Pretore ha accertato il corretto funzionamento della doccia al primo piano, negando quindi l’esistenza di un danno. L’appellante sostiene invece che il rubinetto è comunque difettoso. Tale argomentazione è tuttavia in netto contrasto con gli accertamenti del perito, il quale ha evidenziato il corretto funzionamento della doccia multifunzioni (perizia pag. 11). Inoltre l’appellante neppure indica l’eventuale minor valore. L’appello è quindi da respingere anche su questo punto.
- Flessibile della doccia
Il Pretore ha rilevato che non v’è stata alcuna notifica del difetto. L’appellante sostiene che la questione andava compresa nel contesto generale dei problemi sorti con la doccia.
Dall’istruttoria risulta invero che le lamentele sollevate in merito alla doccia erano tutte relative a infiltrazioni d’acqua, mentre non è mai stato fatto riferimento al problema del flessibile. L’appello non può quindi trovare, su questo punto, accoglimento.
- Ventilazione scarico lavabo al primo piano
Il Pretore ha costatato la mancata tempestiva notifica del difetto, rilevando pure che la pretesa non è stata quantificata. L’appellante si dilunga sulla notifica dei difetti, ma tace sulla mancata quantificazione del difetto con la conseguenza che l’appello, su questo punto, va respinto.
- Cassetta e coperchio WC al primo piano
Il Pretore non ha costatato l’esistenza dei pretesi difetti, peraltro neppure notificati. L’appellante adduce che la notifica sarebbe avvenuta in sede di udienza di rigetto dell’opposizione. Stante però l’assenza di un difetto, appare inutile disquisire sulla tempestività della notifica perché l’appello va comunque, su questo punto, respinto.
- Scarsa portata del rubinetto della cucina della scuola
Il Pretore ha rilevato la mancanza di una notifica tempestiva del difetto. A mente dell’appellante la notifica sarebbe invece tempestiva perché fatta in sede di discussione dell’istanza di rigetto dell’opposizione, vale a dire solo tre giorni dopo il sopralluogo con un esperto. Non è però contestato che, come rettamente evidenziato dal primo giudice, la mancanza di pressione era subito rilevabile anche dall’attrice, con la conseguenza che la notifica appare tardiva. Anche su questo punto l’appello è respinto.
- Erronea posa delle bombole di gas
Il Pretore ha rilevato che non v’è segnalazione tempestiva del difetto. L’appellante sostiene invece che la segnalazione sarebbe avvenuta tempestivamente nell’ambito dell’udienza di discussione sulla domanda di rigetto dell’opposizione. Non cognita di misure di sicurezza, la segnalazione sarebbe stata fatta tre giorni dopo il sopralluogo dell’esperto che ha evidenziato la mancanza.
Va qui rammentato che i lavori sono terminati nei mesi di aprile/maggio 2000 (doc. 5, teste __________, verbale 11 aprile 2002, pag. 6, teste __________, verbale 27 maggio 2002, pag. 18). La notifica avvenuta oltre un anno dopo, il 24 luglio 2001, è di conseguenza chiaramente tardiva. Di transenna si osserva poi che la convenuta ha fatturato fr. 540.- per l’allacciamento delle bombole. L’importo comprende fr. 185.- per i raccordi e fr. 130.- per il deposito delle bombole e fr. 225.- per la manodopera (fattura 24.6.2000). Anche volendo accogliere la tesi dell’attrice, il danno derivatole dall’esecuzione non conforme alle prescrizioni corrisponderebbe al costo della manodopera rivelatasi inutile. Eseguendo l’installazione secondo le regole essa avrebbe infatti dovuto comunque pagare le relative spese, segnatamente la struttura per il ricovero delle bombole all’esterno dell’abitazione, che non può ora pretendere vengano prese a carico dalla controparte. L’appello, anche per questa posizione, va quindi respinto.
- Centralina dell’impianto di irrigazione
Il Pretore ha negato l’esistenza di un difetto, rilevando che l’attrice neppure ha quantificato la relativa pretesa. L’appellante lamenta che in questo contesto la convenuta ha disatteso il proprio dovere di diligenza e, in merito all’entità del danno, rileva che lo stesso danno andava quantificato dal giudice nell’ambito della domanda di risarcimento.
L’appellante medesima ammette qui di non aver fatto fronte al proprio onere di allegazione, omettendo di quantificare la pretesa, mancanza alla quale non toccava certo al giudice sopperire. L’appello va quindi respinto su questo punto.
- Sonda dell’impianto di irrigazione
Il Pretore ha rilevato che tale difetto non è stato quantificato. A mente dell’appellante il danno andava invece quantificato dal giudice nell’ambito della domanda di risarcimento. Come al punto precedente va rilevato che era compito dell’attrice, che ne chiede il risarcimento, indicare l’importo del danno. Alla mancanza delle necessarie allegazioni non incombeva al giudice sopperire. La censura va quindi disattesa.
- Infiltrazioni d’acqua nel locale riscaldamento e all’isolazione della canna fumaria
Il Pretore ha limitato il risarcimento all’importo di fr. 150.-, riconosciuto dalla convenuta per la sostituzione del raccordo della condotta di scarico, respingendo per il resto la domanda per mancata tempestiva notifica dei difetti. A mente dell’appellante la notifica sarebbe invece stata fatta per tempo.
Dagli atti risulta che in effetti fu notificato un difetto dell’impianto di riscaldamento, poi riparato, ma di tutt’altra natura. La teste __________ riferisce infatti che l’attrice si lamentò per il riscaldamento perché non si poteva regolare la temperatura, ciò che causava un elevato consumo di combustibile (verbale rogatoria 8 aprile 2002, pag. 4) e analogamente ha deposto il teste __________ (verbale rogatoria 16 luglio 2002). Nulla risulta invece in merito alle infiltrazioni d’acqua, in relazione alle quali l’appellante neppure adduce quando le stesse si sarebbero prodotte. La notifica del difetto in sede di udienza di discussione del 24 luglio 2001 non può essere considerata tempestiva già perché ancora una volta non è dato a sapere quando le infiltrazioni si siano manifestate. Il solo fatto che tre giorni prima della notifica un idraulico diplomato, incaricato dall’attrice di verificare i difetti presenti nella casa__________ per “trovare conferma della propria presa di posizione” (petizione pag. 6), ne abbia rilevato la presenza, non permette di trarre conclusioni in merito alla tempestività, che andava dimostrata dall’attrice. L’appello va quindi respinto anche per questa situazione.
5. In merito alla quantificazione della mercede, l’appellante contesta l’importo di fr. 1'380.- riconosciuto dal Pretore per la fornitura di un deumidificatore, adducendo di non aver mai ordinato tale apparecchio, la cui posa si sarebbe invece resa necessaria per ovviare ad inconvenienti dovuti alle infiltrazioni di umidità dovute ad errori della stessa convenuta.
Dagli atti risulta che il deumidificatore è stato effettivamente fornito. L’apparecchio, chiesto dall’appellante che voleva poter conservare le sue cose nel locale cantina, non era invece destinato al locale riscaldamento e di conseguenza neppure può essere messo in relazione con la difettosità dei lavori fatti nel medesimo (teste __________, verbale 27 maggio 2002, pag. 18). La censura va quindi disattesa.
Ne discende che l'appello, integralmente infondato, dev'essere respinto. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per questi motivi
pronuncia: 1. L'appello 27 dicembre 2003 AP 1 è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 1'350.b) spese fr. 50.fr. 1’400.sono posti a carico dell’appellante, la quale rifonderà a controparte fr. 2'500 .di ripetibili.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario