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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.12.2004 12.2004.211

9. Dezember 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,343 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

ricusazione del giudice - apparenza di prevenzione - rinvio alla parte di allegato prolisso e sconveniente

Volltext

Incarto n.: 12.2004.211

Lugano 9 dicembre 2004/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, vicepresidente Walser e Pellegrini

segretario:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.722 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione __________ promossa con petizione 4 novembre 2004 da

IS 1 __________  

  contro  

AO 1 rappr. da RA 1  

e ora sull’istanza di ricusa presentata dall’attore il 22 novembre 2004 nei confronti del Pretore del Distretto di Lugano, sezione __________, avv. __________., il quale non ha preso posizione al riguardo;

preso atto della risposta 2 dicembre 2004 di AO 1, che si oppone all’istanza;

data la competenza di questa Camera sulla base dell’art. 30 cpv. 1 CPC;

considerato

in fatto e in diritto

                                         che il 9 dicembre 2003 IS 1 ha avviato una causa civile davanti alla Pretura del Distretto di Lugano nei confronti di AO 1 per ottenere il versamento di fr. 10'000.- oltre a fr. 4'504.- per interessi maturati dal 30 novembre 1994 e interessi al 5% dalla data della petizione, a titolo di risarcimento del danno per un atto illecito, ravvisato in una denuncia mendace risalente al 7 gennaio 1985;

                                         che con decreto 10 dicembre 2003 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione __________ ha assegnato all’attore un termine di 20 giorni per munirsi di un patrocinatore ai sensi dell’art. 39 CPC;

                                         che con ordinanza 16 dicembre 2003 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione __________, ha ritornato la petizione 9 dicembre 2003 alla parte attrice, assegnandole un termine di 20 giorni per presentare l’allegato in conformità all’art. 165 CPC;

                                         che nei termini assegnati IS 1 ha dichiarato di nominare suo patrocinatore l’avv. __________ di __________ e ha presentato personalmente una nuova versione della petizione;

                                         che con decreto 6 febbraio 2004 il Pretore ha rilevato che la nuova versione della petizione, datata 14 gennaio 2004, era sostanzialmente identica alla precedente del 9 dicembre 2003, non ossequiava le formalità imposte dall’art. 165 CPC ed era “illeggibile, sconveniente e prolissa” ai sensi dell’art. 115 CPC, ragione per la quale l’ha dichiarata inammissibile, retrocedendola ad IS 1 (inc. OA.2003.803);

                                         che costui ha presentato personalmente il 4 novembre 2004 alla Pretura del Distretto di Lugano una nuova petizione con la quale chiede la condanna di AO 1 al versamento di fr. 10'000.- oltre a fr. 4'908.- per interessi dal 30 novembre 1994 alla data della petizione oltre interessi al 5% dal 4 novembre 2004, fr. 410.- per spese di precetto e fr. 500.- per tassa di incasso a titolo di risarcimento del danno per un atto illecito, ravvisato in una denuncia mendace risalente al 7 gennaio 1985;

                                         che con ordinanza 4 novembre 2004 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione __________, ha ritornato la petizione all’attore, assegnandogli un termine di 20 giorni per inoltrare un allegato conforme all’art. 165 CPC;

                                         che con scritto del 9 novembre 2004 IS 1 ha chiesto al Pretore di precisargli dove e in che l’art. 115 CPC era applicabile alla petizione 4 novembre 2004 e a quale punto dell’art. 165 CPC l’allegato non era conforme;

                                         che il 16 novembre 2004 il Pretore ha confermato la propria ordinanza del 4 novembre 2004;

                                         che il 22 novembre 2004 IS 1 ha presentato istanza di ricusa del Pretore avv. __________., rimproverandogli  un atteggiamento “prevenuto e censorio”, tale da costituire uno “scandaloso diniego di giustizia” e da giustificare la ricusa del magistrato per “incapacità soggettiva”;

                                         che il Pretore ha rinunciato a esprimersi sulla ricusa, mentre la convenuta vi si è opposta;

                                         che l’art. 27 CPC prevede la possibilità delle parti di ricusare il giudice, oltre che nei casi di esclusione, quando vi è grave inimicizia tra lo stesso giudice e alcuna delle parti (lett. a), rispettivamente se esistono altre gravi ragioni (lett. b);

                                         che scopo dell’istituto della ricusa è quello di garantire l’imparzialità del giudice, in particolare quando è messa in causa tale sua caratteristica essenziale, rispettivamente quando vi è motivo di temere che egli possa essere prevenuto in una determinata vertenza (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1958, pag. 13);

                                         che ciò nonostante, alla ricusa deve essere fatto ricorso con riserbo, rivestendo tale istituto carattere eccezionale (DTF 116 I a 14 consid. 4);

                                         che i motivi di ricusa addotti da una delle parti e attinenti alla possibile parzialità del giudice devono essere valutati secondo un processo oggettivo, tendente a ricercare se il giudice offre le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio in tal senso, e soggettivo, inteso a determinare l’atteggiamento interiore del giudice in una determinata situazione (RDAT 1993-II n. 19; Rep. 1997 n. 94);

                                         che nella fattispecie il ricusante si duole del fatto che il Pretore del Distretto di Lugano, sezione __________, gli abbia imposto di emendare la petizione 4 novembre 2004, siccome non conforme a quanto prescritto dall’art. 165 CPC e inoltre “illeggibile, sconveniente e prolissa” ai sensi dell’art. 115 cpv. 3 CPC, impedendogli così da far valere le sue ragioni nei confronti della convenuta;

                                         che a prescindere dal tono a tratti ingiurioso dell’istanza di ricusa nei confronti del Pretore, in sostanza l’attore rimprovera a quest’ultimo di non aver ritenuto conforme all’art. 165 CPC una petizione che a suo dire corrisponde sostanzialmente a quelle da lui presentate al Tribunale di appello e alla Pretura del Distretto di Bellinzona;

                                         che la petizione 4 novembre 2004 appare d’acchito sconveniente per il contenuto (accuse di reati penali, ingiurie, epiteti e volgarità), prolissa (si parte dalla nascita dell’attore per proseguire con digressioni dalla carriera artistica dei genitori alle conoscenze di famosi artisti, alla carriera sportiva dell’attore, alla produzione del caffè in Argentina) pur tenendo conto dell’asserita complessità della vicenda, e finanche illeggibile a causa dei continui e ripetuti inserimenti nel testo della petizione di brani di allegati di cause penali, rapporti e documenti vari;

                                         che di fronte a un allegato del genere la decisione del Pretore del Distretto di Lugano, sezione __________, di chiedere la presentazione di un testo leggibile, esente da prolissità e sconvenienza e conforme alle esigenze di procedura non costituisce errore né violazione dei doveri del magistrato;

                                         che non rientra inoltre nei compiti del magistrato di prestare consulenza giuridica alle parti, libere di rivolgersi a patrocinatori di loro scelta e di accedere alla giustizia nel rispetto di quanto previsto dal Codice di procedura civile;

                                         che i provvedimenti procedurali, anche se contrari agli interessi del ricusante, non sono idonei a fondare il dubbio oggettivo della prevenzione e della parzialità del magistrato nei suoi confronti (DTF 117 Ia 324 consid. 2);

                                         che il testo dell’istanza di ricusa, al pari della nota petizione 4 novembre 2004, è denso di accuse non solo nei confronti di numerosi magistrati, ma del sistema giudiziario cantonale in genere (l’istante avrebbe assistito a un “caleidoscopio di nefandezze”, pag. 1 dell’istanza di ricusa), tanto da lasciar apparire nell’attore un generico timore di parzialità, che tuttavia non è sufficiente per fondare un dubbio legittimo e suffragare la tesi di incapacità soggettiva del giudice ricusato (DTF 124 I 255 consid. 4 a pag. 261), in assenza di riscontri oggettivi;

                                         che nella fattispecie le ordinanze 4 e 18 novembre 2004 appaiono corrette dal profilo della procedura e non configurano apparenza di prevenzione del giudice ricusato, che non è vincolato nella conduzione della causa promossa davanti a lui dalle opinioni espresse da altri magistrati in altre azioni giudiziarie, sia pur derivanti dalla medesima vertenza tra attore e convenuta;

                                         che l’istante deve sopportare le spese e le tasse di giustizia e rifondere alla controrte un’adeguata indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC);

per i quali motivi,

richiamati gli art. 27 e segg. CPC e la LTG,

pronuncia:              1.   L’istanza di ricusa 22 novembre 2004 di IS 1 nei confronti del Pretore del distretto di Lugano, sezione __________, avv. __________., è respinta.

                                   2.   Le spese e la tassa di giustizia, in fr. 300.-, sono poste a carico di IS 1, che rifonderà a AO 1 fr. 600.- per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione __________

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La vicepresidente                                                Il segretario

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