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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.05.2005 12.2004.166

23. Mai 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,867 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

ricorso per nullità - arbitrio

Volltext

Incarto n. 12.2004.166

Lugano 23 maggio 2005/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, vicepresidente, Walser e Chiesa, quest’ultimo in sostituzione del giudice Cocchi, astenuto

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente quale istanza unica cantonale competente a decidere i ricorsi per nullità e le domande di revisione di lodi arbitrali in virtù degli art. 3 lett. f, 36 e 41 CIA, nonché dell’art. 2 del DL concernente l’adesione del Cantone Ticino al concordato stesso,

chiamata a statuire sul ricorso per nullità presentato il 14 settembre 2004 da

RI 1  

contro   il lodo pronunciato il 26 marzo / 15 luglio 2004 dal Tribunale arbitrale __________, composto da____________________ __________ (presidente), da____________________ __________ e da____________________ __________ (membri), nell’ambito della procedura arbitrale promossa nei suoi confronti, con impugnativa 22 ottobre 2003, da

CO 1 rappr. da  RA 3 

volto ad ottenere l’annullamento del lodo e la conseguente fissazione, a carico della controparte, di una sanzione pecuniaria di fr. 7'000.- con gli obblighi accessori che ne derivavano, il tutto con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la resistente con osservazioni 18 ottobre 2004 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con decisione 7 ottobre 2003 l’RI 1 (in seguito: RI 1) ha adottato varie sanzioni disciplinari nei confronti della CO 1, sua associata, infliggendole in particolare una sanzione pecuniaria di fr. 13'000.- per grave e ripetuta violazione dell’obbligo di identificazione della clientela (dispositivo n. 1) e una sanzione pecuniaria di fr. 2'000.- per mancata presentazione del rapporto di revisione LRD per l’esercizio 2001-2002 (dispositivo n. 2). Alla fiduciaria è stato pure assegnato un termine improrogabile di 90 giorni per colmare le manchevolezze riscontrate (dispositivo n. 3), spirato il quale un revisore designato dall’RI 1 avrebbe provveduto, secondo modalità ben definite, ad esaminare se essa aveva dato seguito a quell’incombenza (dispositivi n. 4 e 5). Il costo della revisione esperita dal delegato dell’RI 1, di fr. 650.-, è stata infine messa a suo carico (dispositivo n. 6).

                                   2.   Tempestivamente adito dalla destinataria del provvedimento, il Tribunale arbitrale __________, con il lodo qui impugnato, ha annullato tutti i dispositivi contenuti nella sanzione disciplinare, tranne i n. 2 e 6, ponendo le spese della procedura arbitrale per 1/7 a carico di CO 1 e per la rimanenza a carico dell’RI 1, pure condannato a rifondere alla controparte fr. 1'200.- a titolo di ripetibili.

                                   3.   Con il ricorso per nullità che qui ci occupa, quest’ultimo chiede di annullare il lodo e con ciò di confermare la sanzione inflitta il 7 ottobre 2003 nella sua interezza, salvo per quanto riguarda la sanzione pecuniaria inflitta nel dispositivo n. 1, da ridursi a fr. 7'000.-. A suo dire, contrariamente a quanto addotto dal tribunale arbitrale, non era vero che la controparte non esercitasse alcuna attività che rientrava nel campo di applicazione della LRD e dunque non dovesse ossequiare gli obblighi che ne derivavano, tant’è che i mandati conferiti da alcuni suoi clienti e meglio __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ ed altri contenuti nella lista “diversi rubrica incassi”, complessivamente pari a circa metà di quelli segnalati a suo tempo dal suo delegato e considerati per la determinazione della sanzione, erano da ritenersi assoggettati alla LRD.

                                   4.   Delle osservazioni con cui la resistente postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

                                   5.   Il ricorso per nullità costituisce un rimedio di carattere straordinario che è proponibile solo ed in quanto sia dimostrata la ricorrenza degli estremi di uno o più motivi previsti dalla legge (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 1, 2 e 7 ad art. 36 CIA).

                                         Nel caso di specie, a questa Camera, investita di un ricorso per nullità ai sensi dell’art. 36 lett. f CIA, compete solo di vagliare se la decisione querelata sia inficiata di arbitrio siccome fondata su accertamenti fattuali manifestamente contrari alle risultanze processuali o pronunciata in evidente violazione al diritto o all’equità (Rep. 1985 p. 149; Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l’arbitrage, Berna 1984, n. 93-95 ad art. 36 CIA; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2. ed., Zurigo 1993, p. 345 segg.). Il solo fatto che esista una soluzione alternativa o preferibile a quella adottata dal collegio arbitrale esclude la censura di arbitrio. In quest’evenienza l’autorità investita di un ricorso per nullità non può distanziarsi dalla decisione querelata a meno che la stessa appaia insostenibile, in contraddizione palese con la situazione fattuale, non sorretta da una ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo. L’arbitrio deve infine concernere il risultato della decisione e non solo la sua motivazione (sulla nozione di arbitrio, cfr. Petralli-Zeni, Dieci anni di giurisprudenza della Camera di cassazione civile: temi ricorrenti, in RtiD I-2004 p. 667).

                                   6.   Concretamente si tratta in definitiva di stabilire se il giudizio con cui il tribunale arbitrale ha ritenuto non assoggettati alla LRD i mandati svolti dalla resistente per conto di vari clienti, in particolare quelli evidenziati nel ricorso per nullità, sia arbitrario.

                                         A questo proposito, va preliminarmente respinta la richiesta di convocazione per la discussione orale del ricorso formulata dalla resistente nelle sue osservazioni, la procedura ricorsuale non prevedendo in effetti tale facoltà (l’art. 331 cpv. 1 CPC non contiene un rinvio all’art. 324 CPC), che ad ogni modo questa Camera non ritiene in concreto utile per fondare il suo giudizio.

                                         __________

                                         Il ricorrente ribadisce anche in questa sede che quel mandato doveva essere dichiarato soggetto alla LRD in quanto due dipendenti della resistente, non organi del cliente, erano al beneficio di una procura bancaria per effettuare, a nome di quest’ultimo, pagamenti di tasse o di fatture di ordinaria amministrazione ed erano dunque da considerare intermediari finanziari. Il tribunale arbitrale non aveva condiviso questa tesi, rilevando che l’unica attività, tra quelle previste dall’art. 2 cpv. 3 LRD, che forse poteva essere presa in considerazione per definire quanto svolto in concreto dalla resistente, quella di gestore di patrimoni (lett. e), era in realtà esclusa, atteso che i patrimoni considerati dalla LRD erano solo quelli che si componevano e rivolgevano agli strumenti di investimento usuali nel settore finanziario e bancario e non invece al mandato di pagare stipendi o fatture che erano in connessione con l’usuale attività operativa commerciale del cliente, tanto più che questa sua attività, per l’importo contenuto dei pagamenti effettuati, doveva in ogni caso essere considerata una bagatella, di per sé sottratta alla regolamentazione dell’autodisciplina.

                                         L’assunto degli arbitri non è sicuramente arbitrario. Il ricorrente si limita invero a definire “personale e fuorviante” l’interpretazione della LRD data dal  Tribunale arbitrale, definendola arbitraria perché priva di riscontri giurisprudenziali e dottrinali. Questo fatto è tuttavia lungi dal rendere insostenibile la decisione impugnata.

                                         Neppure l’argomento che l’elenco delle attività dell’art. 2 cpv. 3 LRD non è esaustivo è poi d’ausilio alla posizione del ricorrente. Il tribunale arbitrale, interpretando il concetto di intermediario finanziario nell’ottica della LRD, ha ritenuto che il fatto di avere procura sul conto di una società commerciale senza esserne organo e allo scopo di effettuare semplici operazioni di pagamento che non rientrano nel concetto di investimento finanziario perché per loro natura sottendono operazioni di natura commerciale che non possono interessare il riciclaggio di denaro sporco la cui lotta e scopo primario della LRD non è tale da sottoporla alla LRD medesima. A quest’interpretazione del tribunale arbitrale il ricorrente si limita a contrapporre l’opinione dell’autorità di controllo LRD (AC LRD), la quale, in base alla propria interpretazione della legge ritiene che alla medesima debbano essere sottoposte anche le persone che eseguono per procura bancaria ordini di pagamento per conto terzi. Esso omette però di confrontarsi con gli argomenti del tribunale arbitrale, e neppure indica per quale motivo l’opinione dell’AC LRD sia da preferire a quella esposta nel giudizio contestato, non sostanziando quindi sufficientemente la censura d’arbitrio.

                                         __________

                                         __________ è una partecipata al 100% della __________ SA. Il __________ consigliere d’amministrazione della partecipante, dispone di una procura bancaria per effettuare a suo nome pagamenti di ordinaria amministrazione, ovvero riferiti all’acquisto di merci, alla manutenzione e all’esercizio dei veicoli, a consulenze e revisioni e a imposte, ha ritenuto che, per i motivi già addotti per il mandato __________, anche questo mandato non era sottoposto alla LRD. Il ricorrente si limita ad osservare che __________ e __________ sono entità giuridiche differenti, e, per i medesimi argomenti già esposti per il mandato __________, ritiene che il mandato sia sottoposto alla LRD.

                                         Anche in questo caso non vi sono tuttavia argomentazioni atte a sostanziare la censura d’arbitrio, sicché il ricorso va respinto.

                                         __________

                                         Il ricorrente, dopo aver rammentato che l’amministrazione a titolo fiduciario di una società immobiliare, qual’è in concreto il cliente, rientra nel campo d’applicazione della LRD, precisa che nel caso specifico non era però stato chiarito, né dalla resistente né dal tribunale arbitrale, se il dipendente della resistente, organo del cliente, avesse nell’occasione agito a titolo fiduciario, per cui era senz’altro in modo arbitrario che il tribunale arbitrale aveva concluso per l’esistenza di un’attività non assoggettata alla LRD. In realtà la soluzione di non assoggettamento adottata in concreto dal tribunale arbitrale, quand’anche fosse errata, non può essere considerata arbitraria nel suo risultato. Il ricorrente non ha in effetti preteso, ancor prima che provato, che il dipendente della resistente avesse agito a titolo fiduciario, per cui non vi è chi non veda come il tribunale arbitrale, chiamato a risolvere la contestazione su questo mandato, avrebbe potuto concludere per l’esistenza di un’attività soggetta alla LRD. L’onere della prova circa l’esistenza di un’attività assoggettata alla LRD incombeva per altro al ricorrente che, per tale motivo, aveva inflitto la sanzione.

                                         __________, __________, __________, ____________________

                                         Il ricorrente censura la sentenza, sostenendo che i mandati soggiacciono alla LRD, rinviando agli argomenti già esposti in relazione al mandato Betco SA. Già si è detto però che la decisione del tribunale arbitrale non appare arbitraria alla luce delle censure sollevate.

                                         diversi rubrica incassi

                                         Il ricorrente chiede di dichiarare soggetti alla LRD i mandati conferiti da alcune persone fisiche non residenti in Ticino (e meglio i clienti __________, __________, __________, __________ nonché __________) per i quali la resistente allestisce le dichiarazioni fiscali, e con ciò di dichiarare arbitrario, anche su questo punto, il giudizio arbitrale, pur riconoscendo che l’interpretazione della legge data dall’AC LRD è un nonsenso. Esso ammette quindi implicitamente che l’interpretazione della legge operata dal Tribunale arbitrale è corretta - al contrario di quella datane dall’AC LRD - sicché essa non può, evidentemente essere ritenuta arbitraria.

                                   7.   Il ricorso per nullità risulta pertanto infondato in tutti i suoi punti.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili sono poste a carico del ricorrente (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   Il ricorso per nullità 14 settembre 2004 dell’RI 1 è respinto.

                                   II.   Le spese della procedura ricorsuale consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia        fr.  450.b) spese                          fr.    50.-

                                         Totale                               fr.  500.-

                                         Sono poste a carico del ricorrente, che rifonderà alla controparte fr. 800.- per ripetibili.

                                  III.   Intimazione:

-     -    

                                         Comunicazione al presidente del Tribunale arbitrale __________, __________ __________

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La vicepresidente                                                 Il segretario

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