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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.09.2004 12.2004.161

21. September 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·950 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

appello sulla ripartizione di spese e ripetibili, gravi motivi per derogare al principio della soccombenza, acquiescenza, appello manifestamente infondato

Volltext

Incarto n.: 12.2004.161

Lugano 21 settembre 2004/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.1996.52 della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione 10 ottobre 1996 da

AO1 __________ rappr. da  

contro

AP1 __________ rappr. da __________

con la quale l'attore chiede la condanna di AP1 al pagamento di fr. 131'242.35 oltre interessi al 5% dal 17 maggio 1996, domanda ridotta a fr. 43'491.90 in corso di causa, dopo l'avvenuto pagamento di fr. 76'200.-, alla quale il convenuto si è opposto e che il Pretore ha accolto limitatamente a fr. 20'117.35 oltre interessi al 5% dal 17 giugno 1996;

appellante il convenuto che con atto del 6 settembre 2004 chiede che in riforma del giudizio impugnato la tassa di giustizia di fr. 4'000.- e le spese di fr. 6'500.- siano poste a carico dell'attore per 6/10, con l'obbligo di versare al convenuto fr. 3'300.- per ripetibili;

letti ed esaminati gli atti dell'incarto,

Ritenuto in fatto e in diritto:

                                         che con petizione 10 ottobre 1996 AO1, titolare dell'omonima ditta individuale di carpenteria, falegnameria e copertura tetti, ha convenuto in causa davanti alla Pretura del Distretto di Leventina AP1, chiedendo il versamento di fr. 131'242.35 oltre interessi al 5% dal 17 maggio 1996 a saldo di sue prestazioni per i lavori di carpenteria e falegnameria eseguiti nella casa d'abitazione a __________ di quest'ultimo;

                                         che AP1 ha riconosciuto nella risposta del 18 novembre 1996 di dovere all'attore fr. 76'200.-, e per il resto si è opposto alla petizione, versando poi la somma riconosciuta in due rate, in ragione di fr. 25'000.- il 4 dicembre 1996 e di fr. 51'220.- il 19 dicembre 1996;

                                         che in replica AO1 ha ridotto la domanda di giudizio a fr. 52'022.35 oltre interessi al 5%, mentre AP1 si è opposto a ogni residua pretesa dell'attore con la duplica;

                                         che con le conclusioni di causa l'attore ha ulteriormente ridotto a fr. 43'491.90 oltre interessi la domanda di giudizio e il convenuto ha confermato la domanda di reiezione della petizione;

                                         che statuendo il 29 luglio 2004, il Pretore ha accolto l'azione limitatamente a fr. 20'117.25 oltre interessi al 5% dal 17 giugno 1996, e interessi al 5% su fr. 25'000.- dal 17 giugno al 4 dicembre 1996 e su fr. 51'220.- dal 17 giugno al 19 dicembre 1996, ponendo la tassa di giustizia di fr. 4'000.- e le spese di fr. 6'500.- a carico dell'attore per ¼ e a carico del convenuto per ¾, con l'obbligo per quest'ultimo di versare all'attore un'indennità di fr. 7'800.per ripetibili;

                                         che con appello del 6 settembre 2004 AP1 chiede che in riforma del giudizio impugnato la tassa di giustizia e le spese siano suddivise in proporzione di 6/10 all'attore e di 4/10 a suo carico, con la condanna dell'attore a versargli fr. 3'300.- per ripetibili parziali;

                                         che l'appellante ritiene iniquo il pronunciato pretorile sulle tasse e spese, avendo riconosciuto immediatamente di dovere ancora all'attore fr. 76'200.-, pari a oltre la metà dell'importo rivendicato dal creditore, così che costui ha promosso azione per un importo ingiustificato e sproporzionato rispetto al vero oggetto del contendere;

                                         che l'appello non è stato notificato alla controparte;

                                         che nella fattispecie il convenuto aveva dichiarato in uno scritto del 17 maggio 1996 indirizzato all'attore di non accettare per ragioni di sistematica la liquidazione presentata da costui e di ritenersi ancora debitore nei suoi confronti di fr. 76'220.-, "riservati eventuali difetti che dovessero riscontrarsi nell'opera" (doc. G, 2);

                                         che il convenuto non ha reagito alla richiesta dell'attore del 7 giugno 1996 di versare entro 10 giorni il saldo residuo di fr. 131'242.30, con la comminatoria dell'avvio di un'azione giudiziaria in caso di mancato pagamento (doc. H), e non ha versato l'importo riconosciuto, né si è dichiarato disposto a farlo, versando fr. 76'200.- solo nel dicembre 1996, dopo aver presentato il 18 novembre 1996 la risposta di causa;

                                         che in simili circostanze non si può assimilare il comportamento del convenuto a un'adesione immediata a una parte delle pretese dell'attore (come nel caso di cui a Rep. 1985 pag. 289), come sostenuto nell'appello;

                                         che il versamento di fr. 76'200.- dopo l'avvio della causa configura un'acquiescenza parziale del convenuto, con la conseguenza che egli doveva essere considerato soccombente (Rep. 1985 pag. 146) in misura superiore alla metà già prima dell'istruttoria;

                                         che in definitiva il convenuto è risultato soccombente per l'importo complessivo di fr. 96'337.25 (fr. 76'200.- per acquiescenza e fr. 20'118.25 in esito alla sentenza impugnata) rispetto a una domanda di causa di fr. 131'242.35, vale a dire nella misura di circa ¾;

                                         che pertanto non si ravvisano in concreto motivi di equità per derogare al principio della soccombenza reciproca sancito dall'art. 148 cpv. 2 CPC e il giudizio del Pretore, che ha suddiviso gli oneri processuali tra le parti in ragione di ¼ a carico dell'attore e di ¾ a carico del convenuto, si rivela esente da abuso o eccesso dell'ampio potere di apprezzamento di cui gode il giudice in questo ambito;

                                         che l'appello, manifestamente infondato, può essere evaso con la procedura semplificata dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla controparte;

                                         che i costi del presente giudizio sono a carico dell'appellante;

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:              1.   L'appello 6 settembre 2004 di AP1 è respinto.

                                   2.   Le spese della procedura di appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 300.b) spese                         fr.   50.totale                              fr. 350.sono a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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