Incarto n. 12.2004.16
Lugano 6 aprile 2005/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2002.00486 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2- promossa con petizione 9 agosto 2002 da
AP 1 rappr. da RA 1
contro
AO 1 rappr. da RA 2
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 78'750.oltre interessi a titolo di minor valore dell’opera appaltata ex art. 368 cpv. 2 CO, domanda avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione;
ed ora sull’eccezione di perenzione della pretesa attorea per tardiva notifica dei difetti ex art. 370 cpv. 2 e 3 CO sollevata dal convenuto con la risposta di causa, che il Pretore con sentenza 11 dicembre 2003 ha accolto, respingendo con ciò la petizione;
appellante l'attrice con atto di appello 19 gennaio 2004, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’eccezione di perenzione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con osservazioni 11 febbraio 2004 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con contratto 2 aprile 1999 (doc. B) AP 1 ha appaltato a AO 1, per un importo di fr. 525'000.-, i lavori per la costruzione di una casa di abitazione sul mappale n. __________ RFD di __________, sito in prossimità della strada cantonale Agno-Bioggio.
2. Con la petizione in rassegna la committente ha chiesto la condanna dell’appaltatore ex art. 368 cpv. 2 CO al pagamento del minor valore dell’opera di fr. 78'750.-, pari al 15% del prezzo, adducendo che la casa non era stata adeguatamente isolata da un punto di vista fonico, ciò che le pregiudicava la qualità della vita e in particolare le aveva causato notevoli disturbi del sonno.
In sede di risposta il convenuto si è opposto alla petizione eccependo tra l’altro la perenzione della pretesa attorea per tardiva notifica dei difetti ai sensi dell’art. 370 cpv. 2 e 3 CO.
3. Con la sentenza qui impugnata, il Pretore, dopo aver limitato l’istruttoria all’esame dell’eccezione sollevata dal convenuto, ha concluso per il suo buon fondamento ed ha di conseguenza respinto la petizione. Il giudice di prime cure ha innanzitutto rilevato che i rumori derivanti dal traffico automobilistico sulla strada cantonale, ritenuti assordanti ed insopportabili dalla stessa parte attrice, avrebbero dovuto indurla a notificare il difetto già al momento della consegna dell’opera, avvenuta nell’autunno 1999, per cui era certamente in ritardo, non essendo oltretutto provata l’esistenza di precedenti notifiche verbali del difetto, che essa solo nel corso del 2001 si era rivolta ad uno specialista per eseguire delle misurazioni del carico fonico. Ma non solo. Ricevuto il rapporto 1° dicembre 2001 della ditta __________, che accertava chiaramente il superamento dei valori limite (doc. C) e dunque l’esistenza della problematica, essa aveva in ogni caso atteso sino al 22 maggio 2002 (doc. E), ovvero 5 giorni dopo aver preso conoscenza dell’ulteriore, inutile, verifica da parte della ditta __________ (doc. D), prima di notificare al convenuto i difetti, sicché anche in questo caso la notifica era da considerarsi tardiva.
4. Con l’appello che qui ci occupa l’attrice chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l’eccezione di perenzione e di rinviare gli atti al Pretore per l’esame del merito.
Essa adduce che il fastidio derivante dal continuo ed elevato rumore esterno, che inizialmente essa riteneva essere dovuto al fatto che la casa, non subito abitata al momento della consegna, era parzialmente priva di mobilio, era diventato insostenibile solo con il passare del tempo. La difettosità della casa non era in ogni caso venuta alla luce al momento dell’allestimento della perizia della ditta __________, che del resto non aveva accertato né aveva lo scopo di accertare alcun difetto di costruzione, ma solo con il referto della ditta __________, a seguito del quale è stata effettuata la relativa notifica alla controparte (doc. E).
5. Delle osservazioni con cui il convenuto postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
6. Ai sensi dell’art. 370 cpv. 3 CO, qualora i difetti si manifestino solo dopo la consegna, il committente è tenuto a darne avviso all’appaltatore tosto che siano stati scoperti, altrimenti l’opera si ritiene approvata nonostante i difetti stessi.
Secondo il Tribunale federale (cfr. ICCTF 10 dicembre 1997, 4C.517/1996), il termine di avviso entro il quale il committente è tenuto ad agire (cosiddetto “tempo di reazione”) dev’essere determinato di caso in caso, tenendo conto delle specifiche circostanze che caratterizzano ogni fattispecie, per cui il riferimento ad altre decisioni pronunciate al riguardo può aver luogo solo con estrema prudenza. In generale è comunque possibile affermare che il termine è necessariamente breve quando vi è il rischio che l’attesa aggravi ulteriormente il danno (DTF 118 II 142 consid. 3b), mentre negli altri casi la valutazione circa l’adeguatezza del tempo di reazione può avvenire in modo più ampio, anche per evitare di pregiudicare eccessivamente la posizione del committente (Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, n. 2175; Hohl, L’avis des défauts de l’ouvrage: Fardeau de la preuve et fardeau de l’allégation, in RFJ 1994 p. 273; Zindel/Pulver, Basler Kommentar, 2. ed., n. 16 ad art. 370 CO). A titolo puramente esemplificativo l’Alta Corte, in una fattispecie in cui dall’attesa non poteva scaturire un maggior danno, ha ritenuto accettabile un termine di avviso di una settimana (ICCTF 12 novembre 1996 in re C./D. SA consid. 2d); in una precedente decisione era stato considerato ammissibile un tempo di reazione di quattro giorni dopo la ricezione della perizia (DTF 76 II 221 consid. 3); è stata per contro dichiarata tardiva la notifica di un difetto avvenuta cinque settimane dopo la scoperta del danno (DTF 118 II 142 consid. 3b).
7. Nel caso di specie il giudizio con cui il Pretore ha concluso per la perenzione delle pretese attoree a seguito della tardiva notifica dei difetti relativi alla carente isolazione fonica può senz’altro essere confermato, anche perché le affermazioni contenute nel gravame, nella misura in cui sono ammissibili -ciò che non è in particolare il caso per la circostanza, addotta per la prima volta nell’appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), che la casa inizialmente non era abitata ed era parzialmente priva di mobilio, come pure per quella, evocata per la prima volta in sede conclusionale (art. 78 CPC), che i disturbi dovuti all’esposizione al rumore erano diventati insopportabili solo con il passare del tempo-, sono comunque state ampiamente contraddette già da precedenti allegazioni della stessa parte attrice. In sede di replica essa aveva in effetti dichiarato, senza mezzi termini, che già nel corso della stagione invernale 2001/2002 “era chiaro che la casa non era adeguatamente isolata da un punto di vista fonico” (p. 4), ciò che ovviamente le avrebbe imposto di notificare sin da quel momento il relativo difetto alla controparte. Ma vi è di più. Sempre in replica, l’attrice aveva pure ammesso che la sua decisione di rivolgersi a due specialisti del settore, che altri non erano che le ditte __________ e __________ poi intervenute, era avvenuta “per avere una conferma dell’esistenza dei difetti” (p. 4), il che sta nuovamente a significare che essa ne era già a conoscenza in precedenza, prima cioè del 2 novembre 2001, data del conferimento dell’incarico alla ditta __________ (cfr. doc. C). Ritenuto che in base alla dottrina e alla giurisprudenza il committente non può differire la notifica dei difetti fino al momento in cui riceve un rapporto peritale (di conferma) ma deve notificarli immediatamente non appena ne è venuto, sia pure a grandi linee, a conoscenza (DTF 107 II 172 consid. 1a; II CCA 5 dicembre 1995 inc. n. 12.95.49; cfr. Bühler, Zürcher Kommentar, N. 57 ad art. 367 CO; Tercier, Les contrats spéciaux, 3. ed., Zurigo 2003, n. 4140), ben si può concludere per la tardività della notifica di cui al doc. E, in concreto effettuata dall’attrice solo dopo aver preso visione della seconda di queste perizie.
8. Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 19 gennaio 2004 di AP 1 è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.b) spese fr. 50.-
Totale fr. 1’000.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 1’200.- per ripetibili.
III. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario