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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 24.03.2005 12.2004.15

24. März 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,352 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

spese e ripetibili

Volltext

Incarto n. 12.2004.15

Lugano 24 marzo 2005/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Chiesa (quest’ultimo in sostituzione del giudice Walser, escluso)

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1994.00509 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 30 ottobre 1992 da

AP 1 rappr. da RA 1  

contro  

AA 1 rappr. da RA 2  

in materia di contratto di lavoro, che il Pretore con sentenza 16 dicembre 2003 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 14'200.oltre interessi al 5% dal 6 maggio 1992 e degli interessi al 5% su fr. 13'710.da quella stessa data, ritenuto che la tassa di giustizia di fr. 7'000.- e le spese di fr. 515.- sono state caricate all’attore con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 25'000.- per ripetibili;

appellante l’attore con atto di appello 19 gennaio 2004, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di caricare alla convenuta i 2/3 (fr. 5'000.-) delle tasse e delle spese e di obbligarla a rifondergli fr. 15'000.- per ripetibili, il tutto protestando spese e ripetibili di seconda sede;

appellante adesivamente la convenuta con allegato 16 febbraio 2004, con cui chiede la reiezione del gravame di parte avversa e l’accoglimento del proprio nel senso di essere condannata in prima istanza al pagamento, oltre di fr. 14'200.- più interessi, di un importo corrispondente agli interessi del 5% su fr. 13’710.dal 6 maggio 1992 al 25 febbraio 1993, ritenuto che su quest’ultima somma andavano aggiunti gli interessi al 5% dal 25 febbraio 1993, il tutto protestando spese e ripetibili di secondo grado;

mentre l'attore con osservazioni 12 marzo 2004 dichiara di aderire all’appello adesivo con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con la petizione in rassegna AP 1 ha convenuto in causa la sua ex datrice di lavoro AA 1, chiedendo che fosse accertato che la disdetta notificatagli il 6 maggio 1992 non si fondava su validi motivi ed era abusiva (petitum n. 1 e 2), che la sentenza, in tutto o in parte, fosse pubblicata a spese della convenuta per due volte sui principali quotidiani svizzeri e stranieri, sui settimanali e sulle riviste finanziarie e/o economiche, le cui testate -non superiori a 30sarebbero state precisate in corso di causa (petitum n. 3) e che la convenuta fosse condannata a pagargli i seguenti importi cui andavano aggiunti gli interessi al 7% dalla data della disdetta (petitum n. 4): il bonus di fr. 13'710.- (petitum n. 4.1), il danno equivalente allo stipendio di fr. 14'167.mensili dal 31 luglio 1992 fino alla data della sua assunzione in una posizione analoga e, per almeno un anno da quel momento, il danno corrispondente alla differenza tra il suo stipendio mensile e quello nuovo, presumibilmente minore (petitum n. 4.2), un’indennità per disdetta abusiva di fr. 85'002.- (petitum n. 4.3), un’indennità di analogo importo per disdetta ingiustificata (petitum n. 4.4) e un’indennità di fr. 100'000.- a titolo di torto morale (petitum n. 4.5), ritenuto che la somma richiesta complessivamente per le posizioni da 4.2 a 4.5 era tuttavia limitata a fr. 200'000.- con riserva di adeguamento in corso di causa all’effettivo perdurare del danno e del suo influsso sulla sua personalità (petitum n. 4.6). In sede conclusionale l’attore ha parzialmente modificato le sue domande, indicando in particolare i nomi di 22 testate su cui far pubblicare la sentenza in base al petitum n. 3, precisando inoltre, stante l’avvenuto pagamento il 25 febbraio 1993 del bonus di fr. 13'710.- di cui al petitum n. 4.1, che la relativa pretesa era limitata agli interessi su quella somma dalla data del licenziamento fino alla data dell’avvenuto pagamento, osservando poi che il risarcimento del danno postulato al petitum n. 4.2 si estendeva concretamente per un periodo di 3 anni e 5 mesi, il tutto fermo restando che la somma complessivamente chiesta per tutte le posizioni da 4.2 a 4.5 veniva ora limitata, modificando con ciò il petitum n. 4.6, a fr. 400'000.-.

                                   2.   Con la sentenza qui oggetto di impugnativa il Pretore ha respinto la petizione, salvo per quanto riguardava gli interessi sul bonus già versato di cui al petitum n. 4.1, riconosciuti dalla data del licenziamento, e l’indennità per licenziamento ingiustificato di cui al petitum n. 4.4, ammessa limitatamente ad un salario mensile. Egli ha pertanto condannato la convenuta al pagamento di fr. 14'200.- oltre interessi al 5% dal 6 maggio 1992 e degli interessi al 5% su fr. 13'710.- da quella stessa data, caricando la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 7'515.- all’attore, obbligato pure a rifondere alla controparte fr. 25'000.- per ripetibili.

                                   3.   Con l’appello principale, avversato dalla controparte, l’attore chiede di riformare il giudizio di prime cure nel senso di caricare alla convenuta i 2/3 (fr. 5'000.-) delle tasse e delle spese e di obbligarla a rifondergli fr. 15'000.per ripetibili. Egli ritiene in sostanza che il Pretore non abbia tenuto conto del fatto che la sua soccombenza in prima istanza era solamente parziale e che nella fattispecie ricorrevano giusti motivi per una diversa ripartizione degli oneri processuali e delle ripetibili, tanto più che la convenuta, con il suo comportamento processuale, gli aveva cagionato tutta una serie di spese inutili. Contestato era pure l’ammontare delle ripetibili accordate alla controparte, che andavano ben oltre ai limiti del lecito, raggiungendo un importo da lite temeraria.

                                3.1   Giusta l’art. 148 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1), ritenuto che, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, egli può ripartirle parzialmente o per intero fra loro (cpv. 2).

                                         La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che nella determinazione degli oneri processuali e delle ripetibili il Pretore dispone di ampia latitudine, nel senso che la sua valutazione, se è rispettosa delle tariffe applicabili, è censurabile solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 32 e 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150).

                                3.2   Nel caso di specie il Pretore, ritenendo che il valore di causa fosse di fr. 400'000.-, ha quantificato in fr. 7'000.- la tassa di giustizia e in fr. 25'000.- l’indennità ripetibile. Atteso che la tassa e le ripetibili in questione rientrano ampiamente entro il minimo ed il massimo delle tariffe (art. 17 LTG e art. 9 TOA), non vi è motivo, stante anche la complessità della causa, di ridurre le somme assegnate in prima sede, ben lontane dagli importi attribuibili in caso di lite temeraria (art. 152 CPC), a maggior ragione se si pensa che il valore di causa su cui calcolare quelle cifre era in realtà ben superiore a quello considerato dal giudice di prime cure: se in effetti il valore della lite era stato inizialmente determinato dal Pretore in fr. 400'000.- sulla base di quanto indicato con la petizione (cfr. ordinanza 17 novembre 1992), non vi è chi non veda come le modifiche apportate dall’attore in sede conclusionale, ove già il solo petitum n. 4.6 era raddoppiato passando da fr. 200'000.- a fr. 400'000.-, possano averlo aumentato a ca. fr. 600'000.-.

                                3.3   Più delicato è il discorso in merito alla ripartizione delle spese e delle ripetibili della sede pretorile.

                             3.3.1   Contrariamente a quanto ritenuto dall’attore, nel caso di specie non sono assolutamente date le condizioni per applicare a sfavore della convenuta l’art. 148 cpv. 3 CPC, disposizione secondo cui il giudice può condannare una parte al pagamento delle spese e delle ripetibili da essa inutilmente cagionate. La giurisprudenza ha in effetti stabilito che la facoltà prevista da questa norma dev’essere applicata con estremo riserbo ed ai soli casi flagranti (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 38 seg. ad art. 148), ciò che non è avvenuto nel caso di specie. Nel fatto che la convenuta (ma anche l’attore, cfr., ad esempio, le sue istanze di restituzione in intero e di assunzione suppletoria di prove) abbia provocato vari “incidenti processuali”, alcuni dei quali -si pensi a quelli relativi alla questione della “replica camuffata” ed alla carenza di legittimazione passivarisoltisi con l’accollo a suo sfavore di tassa di giustizia e spese (cfr. le due decisioni 26 maggio 1994) che dunque non possono essere nuovamente poste a suo carico, non si ravvisa, nemmeno lontanamente, un comportamento flagrante, pretestuoso o defatigatorio, tale da innescare l’applicazione della norma, e ciò quand’anche gli stessi possano aver causato un prolungamento del procedimento: in particolare, il fatto che essa abbia ritenuto di denunciare penalmente un teste, denuncia poi conclusasi con un decreto di abbandono, non costituisce un atto vessatorio nei confronti dell’attore, la causa avendo per altro proseguito regolarmente il suo corso; il fatto che essa abbia eccepito l’intervenuta prescrizione, pendente causa, della petizione nella misura in cui era fondata su pretese extracontrattuali, appare ampiamente legittimo, anche se il Pretore, a dipendenza dell’esito della lite, in cui erano state ammesse solo alcune pretese di natura contrattuale, non ha ritenuto di esaminare l’eccezione; il fatto che ad un certo momento essa abbia chiesto la prestazione di una garanzia processuale da parte dell’attore è a sua volta legittimo, atteso che a quel momento non era noto dove questi avesse il suo domicilio; la traduzione di alcuni documenti in inglese è stata invece ordinata dal Pretore, a seguito della disponibilità a provvedere in tal senso espressa da entrambe le parti all’udienza preliminare (cfr. ordinanza 17 febbraio 1995); anche la richiesta della convenuta di ripetere il dibattimento finale a seguito dell’avvicendamento del Pretore, che per altro non ha provocato inconvenienti di sorta alla controparte, rientrava infine nel suo diritto.

                             3.3.2   Il giudizio con cui il Pretore, preso atto che l’attore era risultato soccombente in misura pressoché integrale, gli ha caricato la totalità degli oneri processuali e delle ripetibili, non può tuttavia essere confermato. Se in effetti è vero che la soccombenza dell’attore, che ha formulato delle richieste decisamente esagerate, è risultata quasi integrale da un punto di vista aritmetico -egli in effetti, esclusi gli interessi, risulta vincente solo per fr. 27'910.- (bonus e uno stipendio mensile), ovvero in ragione del 7% ca. se si considera un valore litigioso di fr. 400'000.- e di poco meno del 5% se si tiene conto del valore aumentato in sede conclusionale- è però altrettanto vero che egli di fatto ha ottenuto ragione sulla questione, per lui forse più importante, relativa al carattere ingiustificato del licenziamento in tronco, tant’è che gli è stata riconosciuta un’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO, sia pure limitata ad una mensilità; oltretutto, in base alla giurisprudenza, il lavoratore non è da considerare soccombente se ha domandato un’indennità ad 1 a 6 mesi e se il giudice ha accolto la sua richiesta, indipendentemente da quanto gli ha poi riconosciuto (cfr. II CCA 21 febbraio 1995 inc. n. 12.95.21, 12 marzo 1999 inc. n. 12.98.130). In tali circostanze, irrilevante il comportamento preprocessuale della convenuta e gli eventuali toni vessatori da lei tenuti nella causa, questa Camera, in applicazione dell’art. 148 cpv. 2 CPC, ritiene tutto sommato che una soccombenza complessiva di 4/5 dell’attore e di 1/5 della convenuta tenga maggiormente conto delle particolarità della fattispecie. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della prima sede vengono pertanto ridefinite in base a queste proporzioni.

                                   4.   Nulla osta per contro, stante l’accordo dell’attore nelle sue osservazioni, all’accoglimento dell’appello adesivo con cui la convenuta ha chiesto di essere condannata al pagamento, oltre che di fr. 14'200.- più interessi già riconosciuti dal Pretore, di un importo corrispondente agli interessi del 5% su fr. 13’710.- dal 6 maggio 1992 al 25 febbraio 1993, ritenuto che su quest’ultima somma andavano aggiunti gli interessi al 5% dal 25 febbraio 1993. Come già accennato più sopra (consid. 1), ciò tiene conto del fatto, ammesso dallo stesso attore in sede conclusionale, che il bonus gli era già stato versato il 25 febbraio 1993.

                                   5.   Ne discende il parziale accoglimento dell’appello e l’integrale accoglimento dell’appello adesivo ai sensi dei considerandi.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di secondo grado seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC), ritenuto, per quanto riguarda l’appello adesivo, che il fatto che l’attore, oltre ad aver aderito al gravame, non abbia contribuito con il suo comportamento a provocare la decisione viziata, esclude di poterlo considerare soccombente (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 16 seg. ad art. 148), così che le relative spese e le ripetibili a favore della convenuta devono essere poste a carico dello Stato (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 18 ad art. 148).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   In parziale accoglimento dell’appello 19 gennaio 2004 di AP 1 e in accoglimento dell’appello adesivo 16 febbraio 2004 di AA 1, la sentenza 16 dicembre 2003 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 è così riformata:

                                         1.     La petizione è parzialmente accolta.

                                                 Di conseguenza la convenuta è condannata a pagare all’attore fr. 14'200.- oltre interessi al 5% dal 6 maggio 1992, nonché un importo corrispondente agli interessi di mora al 5% su fr. 13'710.- dal 6 maggio 1992 sino al 25 febbraio 1993, ritenuto che a quell’importo si aggiungeranno gli interessi al 5% dal 25 febbraio 1993.

                                         2.     La tassa di giustizia di fr. 7'000.- e le spese di fr. 515.-, da anticipare dall’attore, restano a suo carico per 4/5 e per la rimanenza sono a carico della convenuta, cui l’attore rifonderà fr. 15’000.- a titolo di ripetibili parziali.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia          fr.       650.b) spese                            fr.         50.-

                                         Totale                                 fr.       700.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 4/5 e per la rimanenza sono a carico dell’appellata, cui l’appellante rifonderà fr. 500.- per parti di ripetibili.

                                  III.   Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia          fr.       150.b) spese                            fr.         50.-

                                         Totale                                 fr.       200.da anticiparsi dall’appellante adesivamente, sono poste a carico dello Stato, che rifonderà all’appellante adesivamente fr. 200.- per ripetibili.

                                 IV.   Intimazione:

-

-

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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