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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.04.2005 12.2004.139

28. April 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,755 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

appello che copia le conclusioni - inabilità al lavoro - certificato medico - valore probatorio

Volltext

Incarto n. 12.2004.139

Lugano 28 aprile 2005/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. CL.2003.37 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con istanza 17 aprile 2003 da

 AP 1  rappr. dallo  RA 1   

  contro  

AO 1  rappr. dall  RA 2   

con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 11'678,50 a titolo di risarcimento del danno (contratto di lavoro);

domanda avversata dalla convenuta e che il Segretario assessore con sentenza 16 agosto 2004 ha respinto.

Appellante l’istante, che con atto di appello 30 agosto 2004 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente l’istanza, mentre la convenuta con osservazioni 13 settembre 2004 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto:                          1.   AP 1 è stato assunto alle dipendenze della AO 1 quale autista il 13 luglio 1995. Insoddisfatto delle prestazioni del proprio dipendente e previo ammonimento, la AO 1 lo ha licenziato in tronco il 13 agosto 1999. A seguito di colloqui tra le parti, con lettera recante la medesima data del 13 agosto, il datore di lavoro ha notificato lo scioglimento del rapporto di lavoro per il 31 ottobre successivo.

                                         2.   Con istanza 17 aprile 2003 AP 1 ha chiesto la condanna della AO 1 al pagamento dell’importo di fr. 11'687,59. Egli asserisce di essersi ammalato il 29 ottobre 1999 e di aver comunicato tale circostanza al proprio datore di lavoro ancora il giorno medesimo. Ciononostante questi, invocando la cessazione del rapporto di lavoro, avrebbe omesso di notificare la malattia alla propria assicurazione, la  __________, la quale, non avendo ricevuto l’avviso di malattia, non gli avrebbe erogato alcuna prestazione, senza peraltro prendere una decisione sulla questione. A mente dell’istante, il datore di lavoro, omettendo la notifica della malattia del proprio dipendente all’assicurazione avrebbe violato il contratto di lavoro, causandogli un danno pari alle indennità che avrebbe ricevuto in caso di notifica tempestiva, quantificato in fr. 3'360.- mensili per i mesi da novembre a gennaio e fr. 1'598,50 per febbraio.

                                         3.   All’udienza di discussione la convenuta si è opposta all’istanza, contestando l’esistenza dell’incapacità lavorativa dalla quale l’istante deduce le proprie pretese. Essa afferma di aver ricevuto dal proprio dipendente la comunicazione telefonica della malattia il 29 ottobre, verso le 18 di sera, e di averlo invitato a seguire la normale procedura. L’istante sarebbe però rimasto inattivo e solo il 13 aprile 2000 egli le avrebbe inviato i certificati medici, troppo tardi per poter ottenere prestazioni dall’assicurazione.

                                         4.   Con sentenza 16 agosto 2004 il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del Pretore ha respinto l’istanza, ritenendo non provato che il 29 ottobre 1999 l’istante fosse ammalato. Ha quindi rilevato che il contratto di lavoro era cessato il 31 ottobre, e così pure gli obblighi del datore di lavoro, il quale non era di conseguenza tenuto a rispondere per il periodo di malattia successivo alla fine del rapporto di lavoro.

                                         5.   Con appello del 30 agosto 2004 l’istante chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di accogliere l’istanza perché il primo giudice avrebbe negato a torto l’esistenza della malattia al 29 ottobre 1999.

                                               Con osservazioni 13 settembre 2004 l’appellata postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.

Considerato

In diritto:

                                         6.   Va anzitutto rilevato che l’atto d’appello consiste quasi integralmente in una mera ricopiatura dell’allegato conclusivo del 2 ottobre 2003, con la quale l’appellante ripropone la propria descrizione dei fatti, senza però formulare critiche di sorta alla decisione del Segretario assessore. La trascrizione delle conclusioni di causa e la riproduzione, nell’appello, di ampi stralci delle conclusioni comporta la sanzione dell’irricevibilità del gravame. Il contenuto delle conclusioni deve infatti servire a convincere il giudice della bontà delle argomentazioni delle parti alla luce delle risultanze istruttorie e non vi si trovano quindi critiche ad un giudizio - che non è ancora stato emanato - che è invece la finalità della procedura d’appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 309  m. 36). Nel caso concreto i punti 3, 4, 5, 6, 7 e 9, così come parte del punto 8 (tutta la pag. 6 e il primo paragrafo a pag. 7) sono null’altro che la copiatura dell’allegato conclusivo. Solo il punto 2 - peraltro inconcludente è nuovo, così com’è nuova l’ultima parte del punto 8. Di conseguenza l’appello è per la maggior parte irricevibile e si entrerà nel merito dello stesso solo nella misura in cui sono mosse delle critiche alla decisione impugnata.

                                         7.   L’art. 336c cpv. 1 lettera b CO dispone che, dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro allorquando il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa, per 30 giorni nel primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo anno di servizio sino al quinto compreso e per 180 giorni dal sesto anno di servizio. La disdetta data durante uno dei periodi stabiliti nel capoverso 1 è nulla. Se invece è data prima, il termine che non sia ancora giunto a scadenza all’inizio del periodo è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo (cpv. 2). L’obbligo di versare lo stipendio durante la malattia è a sua volta regolato dagli art. 324a e 324b CO.

                                         8.   Il Segretario assessore , in applicazione di tali norme, ritenuta non provata l’esistenza di una malattia in concomitanza con la cessazione del contratto, ha concluso che neppure v’erano le premesse per una proroga del contratto medesimo in applicazione dell’art. 336c cpv. 2 CO. Il primo giudice non ha considerato determinante il certificato del dr. __________, nella misura in cui egli aveva stabilito l’incapacità  lavorativa dell’istante con effetto retroattivo di 15 giorni basandosi unicamente sulle indicazioni del paziente. Non ha poi ritenuto decisivo il certificato del dr. __________ perché neppure esso permetteva di stabilire con certezza l’inizio dell’incapacità lavorativa.

                                              L’appellante censura la decisione del Segretario assessore asseverando che, contrariamente a quanto da questi ritenuto, l’esistenza della malattia sarebbe stabilita dal certificato allestito dal dr. __________.

                                       8.1  L'onere della prova dell'inabilità lavorativa del lavoratore compete a quest'ultimo (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2001, ni 1.5. ad art. 336c CO e 1.13. ad art. 324a CO). L’istante ha prodotto due certificati medici, uno datato 15 novembre 1999 del dottor __________  ed uno del 21 dicembre 1999 del dottor __________, entrambi attestanti un’inabilità lavorativa al 100% dal 29 ottobre 1999. Di principio un certificato medico che attesta l'incapacità al lavoro del dipendente ha pieno valore probatorio (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 90, m. 30). Trattandosi però di una prova come un'altra, la sua efficacia probatoria può venire meno in presenza di risultanze contrarie dedotte da fatti concreti ed affidabili (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 90, m. 29). Inoltre, un certificato medico che accerta una invalidità del paziente per un periodo precedente alla visita, sulla base della sola affermazione del paziente e non di riscontri clinici, è privo al proposito di forza probatoria (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 90, m. 28).

                                       8.2  Il dottor __________ ha escluso di aver visitato il paziente il 29 ottobre ed ha precisato di averlo visitato solo il 15 novembre, data in cui ha redatto il certificato medico attestante l’inabilità lavorativa del paziente. La data d’inizio dell’invalidità del 29 ottobre egli l’ha inserita nel certificato “poiché è stato il paziente ad indicarmi quella data come momento dell’inizio dei suoi disturbi” (verbale 2 settembre 2003, pag. 3). In siffatta situazione, a ragione il Segretario assessore ha ritenuto che il certificato non fosse atto a dimostrare l’esistenza di un’incapacità lavorativa al 29 ottobre.

                                              Per quel che ne è invece del certificato del dottor __________, risulta che il medico ha visitato l’appellante il 3 dicembre 1999, vale a dire oltre un mese dopo l’inizio della pretesa incapacità lavorativa. Egli riferisce invero di aver riscontrato nel paziente sintomi propri di uno stato depressivo, che ritiene fosse precedente al licenziamento, nel senso che il decorso della malattia era iniziato già “due o tre mesi prima” della visita del 3 dicembre. Queste costatazioni del medico - le cui deduzioni, segnatamente in merito all’inizio dei disturbi sono peraltro in parte fondate sulle informazioni ricevute dal dottor __________, che si era a sua volta basato sulle affermazioni del paziente - non sono tuttavia concludenti, perché non permettono di provare che lo stato depressivo fosse di intensità tale da assurgere a malattia e quindi provare un’incapacità lavorativa già il 29 ottobre. Certo, la presenza di uno stato depressivo era già stata costatata dal dottor __________ il 15 novembre, ma per quanto riguarda l’inizio dei disturbi, egli si è limitato a seguire le indicazioni del paziente, sicché non se ne possono trarre conclusioni certe.

                                              Va poi ancora rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto, l’istante non si è affatto presentato dal medico il 29 ottobre - né ha di conseguenza potuto inviare il giorno successivo il certificato medico al datore di lavoro - ma solo il 15 novembre. La versione data in sede di conclusioni, dove l’istante afferma - per la prima volta - di aver telefonato il 29 ottobre al proprio medico curante che, non potendolo ricevere quel giorno, lo avrebbe visitato solo il 15 novembre, non trova riscontro negli atti, in particolare nella deposizione del medico. Non vi sono pertanto elementi sufficienti per dimostrare l’esistenza di una incapacità lavorativa il 29 ottobre con la conseguenza che il contratto di lavoro è terminato regolarmente il 31 ottobre 1999 e il mancato avviso di malattia all’assicurazione non ha comportato alcun nocumento all’istante. Del resto, fosse stata provata la malattia, il mancato avviso sarebbe stato pregiudizievole per il datore di lavoro che non avrebbe potuto recuperare quanto, in virtù del contratto di lavoro, avrebbe dovuto in ogni caso versare al lavoratore.

                                              La sentenza del Segretario assessore merita quindi conferma.

                                              Ne consegue la reiezione del gravame. Non si prelevano tassa e spese di giudizio, trattandosi di controversia in materia di contratto di lavoro, mentre l’appellante, soccombente, rifonderà alla controparte un congruo importo per ripetibili (art. 148 CPC).

Per i quali motivi

Pronuncia:                   1.   L’appello 30 agosto 2004 di AP 1 è respinto.

                                         2.   Non si prelevano tasse né spese. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 600.- per ripetibili.

                                         3.   Intimazione:

                                              -     

                                              -    

                                              Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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