Incarto n. 12.2004.128 12.2004.133
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nelle cause -inc. n. CN.2004.389, CN.2004.425, CN.2004.433 e CN.2004.507 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5- promosse con istanze 11 giugno, 24 giugno, 28 giugno e 22 luglio 2004 da
AP 1 rappr. da RA 1
contro
AO 1 rappr. dallo RA 2
con cui l’istante ha chiesto che fossero riconosciuti e dichiarati esecutivi in Svizzera il decreto 10 giugno 2004 del Tribunale di Monza ordinante il sequestro cautelativo dei beni della convenuta fino a concorrenza di Eur 650'000'000.- e l’ordinanza 24 giugno 2004 che lo confermava, il tutto con adozione dei provvedimenti conservativi ex art. 39 CL nella forma del pignoramento provvisorio dei suoi beni, domande che il Pretore, con sentenze 14 giugno, 25 giugno, 8 luglio e 28 luglio 2004, ha respinto;
ed ora sulle opposizioni 12 luglio e 3 agosto 2004 della parte istante, che ha postulato la riforma dei giudizi impugnati nel senso di accogliere le istanze di exequatur e di ordinare i necessari provvedimenti conservativi, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
sentite le parti all’udienza di discussione del 5 agosto 2004, nel corso della quale entrambe le procedure sono state congiunte per istruttoria e per giudizio;
richiamato il decreto 14 luglio 2004, integrato da due successive pronunzie del 15 luglio e 4 ottobre 2004, con cui il presidente di questa Camera ha ordinato, ex art. 40 CL e 376 segg. CPC, l’adozione di alcune misure cautelari;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.Con decreto 10 giugno 2004 il Tribunale di Monza, in accoglimento del ricorso per sequestro conservativo 7 giugno 2004 di AP 1, ha autorizzato quest’ultima in via cautelare inaudita altera parte al sequestro conservativo di tutti i beni di __________ AO 1 sino a concorrenza di Eur 650'000'000.-, fissando per la trattazione l’udienza del 23 giugno 2004 con termine perentorio alla ricorrente sino al 16 giugno 2004 per la notifica alla controparte del ricorso e del decreto in questione. Preso atto che all’udienza di trattazione, rinviata d’ufficio al 24 giugno 2004, la controparte non era comparsa, il Tribunale di Monza, con ordinanza di stessa data, ha confermato in via cautelare il decreto 10 giugno 2004.
2.Con le istanze 11 giugno (inc. n. CN.2004.389) e 24 giugno 2004 (inc. n. CN.2004.425) AP 1 ha chiesto che il decreto 10 giugno 2004 del Tribunale di Monza fosse riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera, postulando nel contempo, quale provvedimento conservativo ex art. 39 CL, che fosse ordinato all’UE di Lugano di procedere in suo favore al pignoramento provvisorio ex art. 83 LEF di tutti i beni di __________ AO 1 fino a concorrenza dell’importo stabilito nel decreto.
Il Pretore, con sentenze 14 e 25 giugno 2004, ha respinto le due istanze, rilevando nella prima che non era possibile concedere l’exequatur ad una decisione provvisionale ex parte, ovvero resa senza che la controparte fosse stata citata a comparire e destinata ad essere eseguita senza essere in precedenza stata notificata, ed aggiungendo nella seconda che il fatto che il 24 giugno 2004 avrebbe avuto luogo l’udienza di contraddittorio, circostanza per altro non sufficientemente provata, non mutava il fatto che il giudizio in questione fosse stato reso ex parte.
3.Con le istanze 28 giugno (inc. n. CN.2004.433) e 22 luglio 2004 (inc. n. CN.2004.507) AP 1 ha invece chiesto il riconoscimento e l’esecutività in Svizzera dell’ordinanza 24 giugno 2004 del Tribunale di Monza, che confermava il decreto 10 giugno 2004, postulando l’adozione degli stessi provvedimenti conservativi già auspicati con le due precedenti procedure.
Anche queste due istanze sono state respinte dal Pretore. Con sentenza 8 luglio 2004 il giudice di prime cure ha ritenuto che l’istante non avesse provato che il ricorso per sequestro conservativo, il decreto e l’ordinanza italiani fossero stati notificati alla controparte, l’assenza temporanea della destinataria dal suo domicilio non permettendo di far capo alle modalità d’intimazione di cui all’art. 140 CPCIt., in concreto per altro disattese, tanto è vero che un unico tentativo di notifica non era sufficiente per ammettere la sua irreperibilità e che gli atti in questione avrebbero in ogni caso potuto essere notificati al suo patrocinatore italiano. Con sentenza 28 luglio 2004 il Pretore ha sostanzialmente confermato il giudizio precedente, aggiungendo che i nuovi documenti prodotti dall’istante non erano sufficienti per ritenere provata la notifica alla controparte, tanto più che nemmeno risultava che la stessa fosse avvenuta entro il termine perentorio del 16 giugno 2004 imposto dal Tribunale italiano.
4.Le quattro sentenze pretorili sono state impugnate ex art. 40 CL da AP 1 innanzi alla scrivente Camera nel senso di accogliere le domande di exequatur e di ordinare i necessari provvedimenti conservativi: con l’opposizione 12 luglio 2004 (inc. n. 12.2004.128) è chiesta la riforma delle sentenze 14 giugno, 25 giugno e 8 luglio 2004, mentre con quella di data 3 agosto 2004 (inc. n. 12.2004.133), la riforma della sentenza 28 luglio 2004.
All’udienza di discussione __________ AO 1 ha dichiarato di rimettersi al giudizio della Camera civile.
5.Il giudizio con cui il Pretore ha respinto le istanze 11 giugno e 24 giugno 2004 con cui si chiedeva che il decreto 10 giugno 2004 del Tribunale di Monza fosse riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera può senz’altro essere confermato.
5.1 L’istanza 11 giugno 2004 andava disattesa già per il fatto la stessa era prematura, essendo stata inoltrata ben prima che alla controparte fosse stata data la possibilità di chiedere il contraddittorio. La dottrina e la giurisprudenza comunitaria, pur avendo inizialmente stabilito che una decisione emanata inaudita altera parte non poteva di per sé essere riconosciuta, siccome non rispettosa del diritto di essere sentito della controparte (Geimer/Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht, München 1997, n. 35 ad art. 25; Rauscher (ed.), Europäisches Zivilprozessrecht, München 2004, n. 12 ad art. 32), hanno in effetti successivamente precisato -circostanza del resto ammessa anche nell’istanza 24 giugno 2004 (p. 8 seg.)- che il suo riconoscimento era tuttavia possibile se prima dell’inoltro dell’istanza di exequatur la procedura nello Stato d’origine fosse divenuta, o avesse potuto divenire, contraddittoria (Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe, 3. ed., Paris 2002, p. 297; Nagel/Gottwald, Internationales Zivilprozessrecht, 5. ed., Köln 2002, § 11 N. 8; Schlosser, EuGVÜ, München 1996, n. 6 ad art. 25; Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 6. ed., Heidelberg 1998, N. 23 ad art. 25; Kaufmann-Kohler, L’exécution des décisions étrangères selon la Convention de Lugano: titres susceptibiles d’exécution, mainlevée définitive, procédure d’exequatur, mesures conservatoires, in SJ 1997 p. 563; Donzallaz, L’exequatur en Suisse d’une Freezing Injunction de la High Court de Londres, in AJP 2004 p. 206 seg.; Dasser, Englische Freezing Injunction vor dem schweizerischen Vollstreckungsrichter, in Jusletter 19 gennaio 2004; Carbone, Il nuovo spazio giudiziario europeo, 4. ed., p. 203 = doc. R inc. n. CN.2004.425; più liberale DTF 129 III 626 consid. 5.2.2, riferita comunque a una freezing injunction di diritto inglese), ciò che in concreto non si era ancora verificato.
5.2 L’istanza 24 giugno 2004, pur essendo stata pacificamente inoltrata dopo che, quello stesso giorno, aveva avuto luogo l’udienza di trattazione, non poteva avere miglior sorte già per il fatto che l’istante non aveva provato, con una spedizione che presentasse tutte le formalità necessarie alla sua autenticità (art. 46 n. 1 e 2 CL), l’effettuazione dell’udienza in questione rispettivamente che il ricorso per sequestro conservativo, il decreto con la fissazione del termine per l’udienza di trattazione del 23 giugno 2004 e l’ordinanza che la rinviava al giorno successivo fossero stati notificati alla controparte regolarmente ed in tempo utile (art. 27 n. 2 CL). Nonostante la disposizione convenzionale imponesse l’inoltro di documenti atti a comprovare l’autenticità della decisione da riconoscere, che in Italia devono assumere la forma della “spedizione” ex art. 475 CPCIt. (Schlosser, op. cit., n. 1 ad art. 46), essa si era in effetti limitata a produrre perlopiù semplici fotocopie degli atti in questione (doc. W, P e V inc. n. CN. 2004.425), non idonei allo scopo (Geimer/Schütze, op. cit., n. 3 ad art. 46; Rauscher (ed.), op. cit., n. 2 ad art. 53), invece di versare agli atti l’originale degli stessi o una copia autentica certificata conforme da un notaio o dal cancelliere del tribunale (com’è invece il doc. G inc. n. CN.2004.425; cfr. Carpi/Colesanti/Taruffo, Commentario breve al Codice di procedura civile, 4. ed., Padova 2002, n. V.1 e VI ad art. 475).
6.Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, nulla ostava invece al riconoscimento ed all’esecutività dell’ordinanza 24 giugno 2004 con cui il Tribunale di Monza aveva confermato il decreto 10 giugno 2004. Nulla permetteva innanzitutto di ritenere che il ricorso per sequestro conservativo, il decreto con la fissazione del termine per l’udienza di trattazione del 23 giugno 2004 e il provvedimento che la rinviava al giorno successivo non fossero stati notificati alla controparte regolarmente ed in tempo utile (art. 27 n. 2 CL) rispettivamente che l’ordinanza non fosse stata intimata alla controparte (art. 47 n. 1 CL). In effetti, in base al diritto italiano, applicabile alla questione (Kropholler, op. cit., n. 30 ad art. 27; Geimer/Schütze, op. cit., n. 113 ad art. 27; Nagel/Gottwald, op. cit., § 11 N. 33; Schlosser, op. cit., n. 11 ad art. 27-29), se il destinatario che, come in concreto, non ha in precedenza costituito il suo domicilio presso un patrocinatore ex art. 141 CPCIt. -disposizione quest’ultima che consente, oltretutto solo a titolo facoltativo, l’intimazione a quest’ultimo (Carpi/Colesanti/Taruffo, op. cit., n. I.1 ad art. 141)- è assente dal suo domicilio, anche solo temporaneamente (Carpi/Colesanti/Taruffo, Commentario breve al Codice di procedura civile, appendice 2001, n. 2 ad art. 140 = doc. S inc. n. CN. 2004.433; cfr. pure doc. N1-N3 inc. n. CN.2004.507), l’ufficiale giudiziario deposita la copia dell’atto giudiziario nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito alla porta dell’abitazione o dell’ufficio del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento (art. 140 CPCIt.), ritenuto che in tal caso l’atto giudiziario, essendo per contro irrilevante l’effettiva consegna della raccomandata al destinatario o l’allegazione all’originale dell’avviso di ricevimento, è considerato notificato al momento in cui è stata effettuata l’ultima di queste 3 formalità (Carpi/Colesanti/Taruffo, op. cit., n. III.2 ad art. 140; cfr. pure doc. XIV), fermo restando che la relazione di notifica dell’ufficiale giudiziario fa senz’altro fede dell’avvenuta notifica effettuata ai sensi della normativa, sino a querela di falso (Carpi/Colesanti/Taruffo, op. cit., n. III.3 ad art. 140). Ora, nel caso di specie, avendo l’istante versato agli atti le relate di notifica, non eccepite di falso dalla controparte, con cui l’ufficiale giudiziario aveva confermato l’avvenuta notificazione ex art. 140 CPCIt., il 15 giugno 2004, ovvero entro il termine perentorio imposto dal Tribunale di Monza, del ricorso per sequestro conservativo 7 giugno 2004 e del decreto 10 giugno 2004 (doc. P inc. n. CN.2004.433) rispettivamente, il 22 giugno, del provvedimento 21 giugno 2004 di rinvio dell’udienza (doc. R. inc. n. CN.2004.433), ben si poteva ritenere che le notificazioni alla controparte fossero avvenute correttamente e che quest’ultima avesse potuto disporre del necessario tempo per provvedere alla sua difesa. Ritenuto che anche l’ordinanza 24 giugno 2004 era a sua volta stata notificata correttamente alla controparte, come risultava dalla relata di notifica 25 giugno 2004 dell’ufficiale giudiziario (doc. G inc. n. CN.2004.433), ne discendeva, anche perché tutti i documenti in questione erano copie certificate conformi all’originale dal cancelliere del Tribunale di Monza e dunque ossequiavano ai requisiti imposti dall’art. 46 n. 1 e 2 CL, che l’istanza 28 giugno 2004 non avrebbe dovuto essere respinta e che l’istanza 22 luglio 2004, avente il medesimo oggetto, diventava con ciò priva d’oggetto.
7.Ammesso il principio del riconoscimento e dell’esecutività dell’ordinanza 24 giugno 2004 del Tribunale di Monza che confermava il decreto 10 giugno 2004, si tratta ora di stabilire se questa Camera debba essere tenuta ad ordinare i provvedimenti conservativi pretesi dall’opponente.
7.1 La giurisprudenza cantonale ha già avuto modo di stabilire che i provvedimenti conservativi di cui all’art. 39 CL possono tra l’altro essere attuati in Svizzera mediante l’istituto del pignoramento provvisorio, evidentemente adattato alla particolarità della situazione giuridica (cfr. CEF 9 settembre 2002 inc. n. 15.2002.115 con rif. alla sentenza CEFTF 28 febbraio 2001 7B.14+15/2001), così come in concreto chiesto dall’opponente. Nel caso, come quello che qui ci occupa, in cui la decisione da riconoscere non ha per oggetto il pagamento di una somma di denaro bensì semplicemente il sequestro conservativo della stessa in vista di una futura causa di risarcimento danni, non appare tuttavia opportuno prevedere -come invece chiesto dall’opponente- che lo stesso decadrà se la procedura esecutiva rispettivamente la domanda di sequestro non saranno promossi entro un determinato termine dalla crescita in giudicato della sentenza italiana statuente nel merito sulla pretesa di risarcimento. Il destino dei beni bloccati dipenderà in effetti esclusivamente dalle decisioni adottate dal tribunale italiano competente, il quale stabilirà se, quando ed eventualmente in quale misura e secondo quali modalità gli stessi potranno essere liberati, fermo restando che le sue decisioni, per poter esplicare i loro effetti in Svizzera, dovranno a loro volta essere oggetto di una procedura di exequatur. Il provvedimento conservativo da ordinare non può pertanto andare oltre alla semplice esecuzione del pignoramento provvisorio.
7.2 Circa la competenza della scrivente Camera ad ordinare le misure conservative in parola, è sufficiente rilevare che secondo la dottrina costituirebbe senz’altro un diniego di giustizia il fatto di escludere, per il solo fatto che la legge è silente in proposito, l’adozione di provvedimenti del genere prima della scadenza del termine di cui all’art. 41 CL rispettivamente prima di un eventuale giudizio dell’autorità di ricorso (Geimer/Schütze, op. cit., n. 18 ad art. 40), che in Svizzera è il Tribunale federale (art. 41 CL), cui del resto competerebbe un’analoga facoltà ex art. 94 OG (Leuch/Marbach, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, Bern 2000, n. 2c ad art. 400d; Kellerhals, Die neue Gerichtsorganisation des Kantons Bern und deren Auswirkungen auf den Zivil- und Strafprozess, Bern 1996, p. 98).
8.Ne discende il parziale accoglimento dell’opposizione 12 luglio 2004 nel senso che, in riforma della sentenza 8 luglio 2004, l’ordinanza 24 giugno 2004 del Tribunale di Monza è riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera, ciò che implica l’adozione dei provvedimenti conservativi di cui si è detto, e lo stralcio dell’istanza 22 luglio 2004 e dunque della conseguente opposizione 3 agosto 2004, divenute con ciò prive d’oggetto.
Alla parte convenuta, soccombente in prima sede, devono essere accollate le spese relative all’istanza 28 giugno 2004, come pure quelle relative all’istanza 22 luglio 2004, che, se non fosse stata stralciata siccome priva d’oggetto, sarebbe pure stata verosimilmente accettata (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 4 ad art. 351), ritenuto che, trattandosi di una procedura non contenziosa (art. 513c cpv. 1 CPC), non può essere attribuita alcuna indennità per ripetibili (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 4 ad art. 148). Analoghe considerazioni valgono per le spese e le ripetibili della procedura d’opposizione, ritenuto però che in questo caso ad ostare al riconoscimento di ripetibili a favore rispettivamente a carico della convenuta è il fatto che essa non solo ha dichiarato di rimettersi al giudizio della Camera (Cocchi/Trezzini, op. cit. m. 16 ad art. 148), ma neppure ha formulato contestazioni di sorta in merito all’exequatur, circostanza quest’ultima che, pur essendo la procedura d’opposizione de iure di carattere contenzioso (art. 513c cpv. 2 CPC), di fatto giustifica qui di applicare per analogia i principi della procedura, non contenziosa, di prima istanza.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’opposizione 12 luglio 2004 (inc. n. 12.2004.128) di AP 1 è parzialmente accolta.
Di conseguenza, invariate le sentenze 14 giugno e 25 giugno 2004, la sentenza 8 luglio 2004 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, é così riformata:
1. L’istanza 28 giugno 2004 è parzialmente accolta.
Di conseguenza è riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera l’ordinanza 24 giugno 2004 con cui il Tribunale di Monza conferma il decreto 10 giugno 2004 ordinante il sequestro conservativo dei beni di __________ AO 1 a concorrenza di Eur 650'000'000.- pari a fr. 986'960'000.-.
2. Quale provvedimento conservativo viene ordinato all’UE di Lugano di procedere in favore di AP 1 al pignoramento provvisorio ex art. 83 LEF di tutti i beni di __________ AO 1 a concorrenza di Eur 650'000'000.- pari a fr. 986'960'000.-.
In particolare viene ordinato il pignoramento provvisorio di tutti i beni e crediti di __________ AO 1 di cui al pignoramento provvisorio n. __________ dell’UE di Lugano, con ripetizione del pignoramento e delle misure ex art. 98 e 99 LEF presso i terzi.
3. Al pignoramento provvisorio di cui al dispositivo n. 2 saranno applicabili gli art. 89 segg. LEF, ad esclusione dell’art. 90 e degli art. 56-63 LEF.
4. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese di fr. 200.-, da anticipare dall’istante, sono a carico della convenuta. Non si assegnano ripetibili.
II. Le spese della procedura d’opposizione consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 4’950.b) spese fr. 50.-
Totale fr. 5’000.da anticiparsi dall’opponente, restano a suo carico per 2/3 e per la rimanenza sono poste a carico della convenuta. Non si assegnano ripetibili.
III. L’opposizione 3 agosto 2004 (inc. n. 12.2004.133) e l’istanza 22 luglio 2004 di AP 1 sono stralciate dai ruoli siccome prive d’oggetto.
IV. Le spese della procedura d’opposizione di cui al dispositivo III. consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.b) spese fr. 50.-
Totale fr. 1’000.da anticiparsi dall’opponente, come pure la tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese di fr. 200.- di cui al dispositivo n. 2 della sentenza 28 luglio 2004 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, da anticiparsi dall’istante, sono poste a carico della convenuta. Non si assegnano ripetibili.
V. Intimazione:
- -
Comunicazione all’UE di Lugano (per esecuzione del dispositivo n. I) e alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario