Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 05.08.2004 12.2004.130

5. August 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·741 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.2004.130 12.2004.131

Lugano 5 agosto 2004/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire in materia di locazione e più precisamente sull'istanza di sfratto 15 giugno 2004 -inc. n. DI.2004.146 della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna- promossa da

AO1 rappr. da RA1  

Contro

AE1  

nonché sull'istanza di contestazione della disdetta introdotta il 21 giugno 2004 -inc. n. DI.2004.153 della medesima Pretura- da

AE1  

Contro

AO1 Rappr. da RA1

sulle quali il Pretore si è pronunciato il 21 luglio 2004, con due separati giudizi, con cui ha respinto l'istanza di contestazione della disdetta ed accolto l'istanza di sfratto;

ed ora sullo scritto ("ricorso") 29 luglio 2004 della parte soccombente in prima sede;

mentre la controparte non è stata invitata a presentare le sue osservazioni;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:       che con i due giudizi qui impugnati il Pretore, preso atto che la disdetta per mora 24 marzo 2004 era senz'altro valida, siccome il conduttore aveva pagato in ritardo le pigioni di gennaio e febbraio 2004 per le quali era stato in precedenza diffidato ai sensi dall'art. 257d cpv. 1 CO, ha respinto l'istanza di contestazione della disdetta e, ritenuto che l'ente locato non era stato restituito alla proprietaria alla scadenza del termine di disdetta del 31 maggio 2004, ha accolto l'istanza di sfratto;

                                         che con lo scritto ("ricorso", recte appello) che qui ci occupa il conduttore ha impugnato entrambe le decisioni, evidenziando di essere gravemente malato, di non disporre dei mezzi necessari per potersi difendere tramite un avvocato e di non essersi potuto esprimere in lingua tedesca avanti al primo giudice, ciò che tra l'altro configurerebbe una violazione del suo diritto di essere sentito;

                                         che l'atto in questione può senz'altro essere evaso, con un unico giudizio (art. 72 e 320 CPC), già nell'ambito dell'esame preliminare dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per le eventuali osservazioni;

                                         che in effetti il conduttore non pretende in alcun modo che le decisioni con cui il Pretore ha confermato la validità della disdetta e decretato lo sfratto sarebbero errate e dunque da riformare o da annullare;

                                         che gli argomenti da lui addotti in questa sede sono tutti nuovi e pertanto irricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), atteso che innanzi al Pretore egli si era limitato a chiedere unicamente un ulteriore periodo di tempo per trovare una nuova sistemazione;

                                         che ad ogni buon conto le censure da lui sollevate sono manifestamente infondate anche nel merito;

                                         che la presunta grave malattia di cui egli soffrirebbe, oltre a non essere stata provata, è del tutto irrilevante per l'esito della lite: tutt'al più potrebbe eccezionalmente giustificare la concessione di una moratoria, di breve durata, da parte dell'autorità di esecuzione del decreto di sfratto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 1044 ad art. 508);

                                         che il fatto che il processo si sia svolto in lingua italiana, come del resto previsto dal codice di rito (art. 117 CPC), e non in un'altra lingua nazionale, non configura una violazione del diritto di essere sentito (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 e n. 403 ad art. 117), tanto più che il conduttore non ha provato di essersi lamentato già in prima sede del fatto che l'udienza fosse stata tenuta in quella lingua, che per altro, visto il tenore del ricorso in esame, egli ha comunque dimostrato di comprendere in modo sufficiente;

                                         che neppure sono state addotte e tanto meno provate le eventuali circostanze di fatto che avrebbero dovuto indurre il Pretore a non ritenerlo in grado di proporre o discutere con la necessaria chiarezza la propria causa e dunque a diffidarlo a munirsi di un patrocinatore, con la comminatoria della designazione di un patrocinatore d'ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC);

                                         che infine neppure risulta dall'incarto che egli avesse a suo tempo chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

                                         che l'appello in questione, del tutto infondato, deve pertanto essere respinto, ritenuto che nelle particolari circostanze si può senz'altro prescindere dal prelevare tassa di giustizia o spese;

Per i quali motivi

pronuncia:              1.   Lo scritto (recte: appello) 29 luglio 2004 di __________ AE1è respinto.

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

                                   3.   Intimazione:

                                          -

                                          -

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

12.2004.130 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 05.08.2004 12.2004.130 — Swissrulings