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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.10.2004 12.2004.13

8. Oktober 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,003 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

licenziamento in tronco per aver svolto le ferie senza autorizzazione

Volltext

Incarto n. 12.2004.13

Lugano 8 ottobre 2004/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. CL.2002.135 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa, con istanza 2 dicembre 2002, da

AP 1 rappr. dall' RA 1  

  contro  

AA 1 rappr. dall' RA 2  

in materia di contratto di lavoro (indennità per licenziamento ingiustificato e pagamento delle ore straordinarie) con la quale è stata chiesta la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di Fr. 20'749.40 oltre interessi che il Segretario assessore, con sentenza 30 dicembre 2003, ha accolto limitatamente all'importo di Fr. 890.45 oltre interessi al 5% dal 2 agosto 2002 quale pagamento di ore supplementari.

Appellante l'istante la quale, con appello 15 gennaio 2004, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere interamente le sue domande di causa, mentre la convenuta, con osservazioni ed appello adesivo 30 gennaio 2004, oltre ad opporsi all'appello chiede che le domande dell'istante siano integralmente respinte.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa

Considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   AP 1, dipendente dal 1992 della AA 1, è stata licenziata, con effetto immediato, il 2 agosto 2002 per non essersi presentata quel giorno al lavoro.

                                         La lavoratrice ha contestato la legittimità del licenziamento affermando che aveva chiesto di potersi assentare dal lavoro il venerdì 2 agosto - approfittando così del precedente giorno festivo, per presenziare alle nozze del figlio, previste il 3 agosto successivo in Serbia, dove avrebbe poi trascorso tre settimane di vacanza già concordate - e che i responsabili della ditta le avevano concesso tale facilitazione per poi revocargliela pochi giorni prima della partenza. Partita ugualmente ne sono nate le conseguenze che ci occupano e la sua domanda giudiziale con la quale chiede il versamento complessivo dell'importo di Fr. 20'749.40 (Fr. 8'366.15 per salario dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2002 da dedursi Fr. 4'247.- per indennità di disoccupazione già ricevute + Fr. 15'225.- quale indennità per licenziamento ingiustificato + Fr. 1'405.25 per ore straordinarie non compensate con libero e non pagate).

                                         La ditta convenuta si è opposta alle pretese dell'istante ritenendo il licenziamento giustificato perché non avrebbe mai concesso alcuna autorizzazione ad assentarsi già il 2 agosto, del resto mai formalmente richiesta, e perché la dipendente non era nuova a tali assenze arbitrarie per le quali era stata formalmente richiamata. Inoltre le ore supplementari eseguite non compensate con giorni di libero erano state già interamente pagate.

                                   2.   Il primo giudice, con il giudizio impugnato, ha ritenuto legittimo il licenziamento immediato dell'istante, respingendo così le sue pretese di pagamento del salario sino al termine ordinario di disdetta e dell'indennità ai sensi dell'art. 337c cpv. 3 CO. Ha, invece, parzialmente accolto la richiesta di pagamento delle ore straordinarie, condannando la convenuta a versare all'istante Fr. 890.45 oltre interessi al 5 % dal 2 agosto 2002.

                                   3.   Entrambe le parti (l'istante in via principale e la convenuta in via adesiva) hanno chiesto la riforma del primo giudizio chiedendo l'accoglimento delle rispettive pretese: la prima, l'integrale riconoscimento delle indennità fatte valere per il conclamato preteso ingiustificato licenziamento e per le ore straordinarie; la seconda la reiezione anche della limitata accolta indennità per ore supplementari.

                                         Delle argomentazione delle parti si dirà, per quanto necessario, nelle successive argomentazioni di diritto.

                                   4.   L'art. 337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa: ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il giudice valuta secondo il suo libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze concrete, in applicazione del diritto e dell'equità (DTF 127 III 313).

                                         In materia di ferie, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che il fatto che il lavoratore prenda con propria decisione unilaterale delle vacanze, benché il datore di lavoro si sia opposto, costituisce, in linea di principio, una causa grave di risoluzione immediata del contratto di lavoro (DTF 108 II 303; non però se l'assenza è limitata a pochi giorni: JAR 1997 p. 203; cfr. Wyler, Droit du travail, Berna 2002, p. 257). Diverso è tuttavia il caso se le stesse sono state in precedenza autorizzate e successivamente il datore di lavoro revoca il suo consenso: in tal caso, secondo l'alta Corte, la rescissione immediata del contratto nei confronti del lavoratore che decide nondimeno di assentarsi in vacanza è considerata giustificata solo in casi eccezionali (JAR 1997 p. 165; cfr. Wyler, op. cit., p. 256), se la stessa avviene tempestivamente e il datore di lavoro può far valere un interesse attuale della ditta, prevalente a quello del lavoratore (JAR 1999 p. 203 con rif. a Rehbinder, Berner Kommentar, N. 12 ad art. 329c CO).

                              Inoltre un'anticipata partenza dal posto di lavoro rappresenta grave motivo di licenziamento solo in caso di recidiva e dopo avvertimento ma, in determinate circostanze, anche il primo episodio di assenza può legittimare il licenziamento in tronco quando è lesivo di una specifica ed espressa direttiva del datore di lavoro (Staehelin, Zürcher Kommentar, N. 19 ad art. 337 CO).

                              Ed è ciò che è capitato nella fattispecie concreta.

                                   5.   La datrice di lavoro, con lettera 30 luglio 2002 (doc. C) ha espresso alla dipendente, in modo chiaro, che la sua presenza il giorno 2 agosto 2002 era necessaria, negandole quindi implicitamente qualsiasi autorizzazione ad anticipare a quel giorno le sue vacanze. Nemmeno, contrariamente alle affermazioni dell'istante, le era stato concesso, in precedenza, una simile autorizzazione ma, come appare dalle testimonianze __________ e __________ __________, vi era stato un rifiuto di principio con una tendenza possibilista espressa dal signor __________ mai concretizzatasi perché l'autorizzazione della ditta a concedere libero anticipatamente è, in definitiva, sempre stata negata.

                                         La mancanza della dipendente è ancor più grave perché non è il risultato di una sua intraprendenza solitaria ed individuale, ma è conseguente all'iniziativa collettiva di tre dipendenti, arrabbiate per non aver potuto fare il ponte il venerdì 2 agosto 2002 quando invece due altre loro colleghe dello stesso reparto avevano ottenuto tale concessione ed erano già state precedentemente favorite (testi __________ e __________).

                                         Nemmeno risulta dagli atti che l'istante abbia fatto formale richiesta, come d'uso in ditta (teste __________), per aver un giorno di libero e men che meno che avesse espresso tale esigenza in funzione del matrimonio del figlio. Ma anche se così fosse (e l'unico indizio è la testimonianza __________) le argomentazioni dell'appellante sull'obbligo del datore di lavoro di concedere un giorno di libero pagato per il matrimonio di un famigliare non modificano la sostanza delle cose perché, in ogni caso, il matrimonio era previsto per il sabato 3 luglio 2002, agli inizi delle ferie della stessa dipendente il cui periodo da lei scelto (dal lunedì 5 al 26 agosto 2002 invece che dal 22 luglio al 12 agosto, doc. 4) era meno favorevole, rispetto all'altro, per una preparazione e per una partecipazione a quell'evento. Si può allora pensare che, già al momento della scelta del periodo delle vacanze, l'istante, in cuor suo, avesse fatto affidamento sull'ottenimento del giorno di libero durante il ponte dopo la festività del 1° d'agosto.

                                         La decisione dell'istante di non presentarsi al lavoro il 2 agosto 2002, disattendendo le direttive della datrice di lavoro, è quindi, nel caso di specie, particolarmente grave e giustifica, anche in relazione alla sua consapevolezza di mettere in difficoltà la ditta convenuta causando ritardi nelle consegne (doc. 6), il licenziamento in tronco.

                                         Su questo punto la sentenza del primo giudice, che ha valutato correttamente la situazione e le risultanze di causa, va confermata.

                                   6.   Sia l'istante sia la convenuta, in via adesiva, contestano la conclusione del primo giudice a riguardo delle ore supplementari da remunerare che sono state determinate in Fr. 890.45 a fronte di una richiesta di complessivi Fr. 1'405.25 dell'istante e di un riconoscimento per soli Fr. 97.15 della convenuta.

                                         La lavoratrice sostiene di aver effettuato 77 ore straordinarie, richieste dalla datrice di lavoro che non sono state ancora remunerate non essendo provata la generica contestazione di controparte di averle pagate, rispettivamente di averle compensate in altro modo.

                                         La datrice di lavoro contesta il diritto di controparte alla remunerazione delle 77 ore di lavoro straordinario. Pur non contestando il conteggio orario, l’appellante adesiva ha riconosciuto il diritto alla remunerazione di 29.25 ore e comprovatone il parziale pagamento (doc. 16), sostiene che le restanti ore di lavoro straordinario sono nel frattempo già state compensate con congedi.         

                                         A sostegno di questa tesi la convenuta produce dei conteggi riassunti riguardanti parte dei suoi dipendenti (doc. 18, 19 e 20) dai quali emerge che il saldo delle ore supplementari a favore dell'istante ammontava al 18 luglio a 26.50 ore (doc. 18 e 20), alle quali sono state aggiunte le 2.75 ore supplementari prestate per il periodo successivo al 19 luglio 2002, in particolare durante i giorni 22, 23, 24 e 25 luglio 2002 (doc. 19), per un totale di 29.25 ore supplementari.

                                   7.   Il giudice di prime cure ha ritenuto che i predetti conteggi (doc. 18, 19 e 20) non abbiano permesso di verificare con oggettiva certezza l’eventuale recupero di tutte le ore straordinarie prestate dalla lavoratrice poiché “le ore supplementari di cui ai predetti documenti (…) non corrispondono a quanto riportato nei singoli fogli doc. B espressamente sottoscritti dal datore di lavoro” (cfr. sentenza, pag. 6). Questa conclusione può essere sostanzialmente confermata poiché non vi è certezza attorno all'attendibilità delle registrazioni del datore di lavoro, cui incombe, al proposito della compensazione delle ore straordinarie, l'onere probatorio. Infatti, se è vero che, per quanto attiene al periodo dal 19 giugno al 18 agosto 2002 (vale a dire il periodo considerato dai doc. 18 e 19), tutte le ore supplementari elencate corrispondono con quanto riportato nei singoli formulari di richiesta di ore supplementari di cui al plico doc. B relativi allo stesso periodo di tempo, è altrettanto vero che le registrazioni, per altri periodi, non sono assolutamente verosimili. Ad esempio, per il periodo di maggio (dal 19 aprile al 18 maggio) risulta un esubero di 40.75 ore a favore della dipendente (doc. 20), il che presuppone che abbia almeno eseguito pari ore supplementari mentre, invece, i formulari doc. B danno atto di sole 16.75 ore supplementari. Difetta poi la convenuta nel suo onere probatorio anche per non aver prodotto la situazione delle ore supplementari per gli specifici periodi precedenti il 18 giugno, come invece ha fatto, con i doc. 18 e 19 per il tempo da giugno ad agosto. Ciò avrebbe permesso di individuare partitamente, giorno per giorno, le registrazioni degli eventuali recuperi dando all'istante la possibilità di verificarli e di contestarli, se del caso, in modo mirato.

                                         S'impone così la conferma del primo giudizio, risultando inoltre poco seria la contestazione dell'appellante riferita al non pagamento delle 29.25 ore supplementari riconosciute quando queste stesse ore sono ricomprese in quelle di cui al versamento finale operato dalla datrice di lavoro all'istante (cfr. doc. 16 e 17).

                                   8.   Ne discende la reiezione sia dell'appello principale sia di quello adesivo.

                                         Non si prelevano tasse o spese di giudizio mentre le ripetibili seguono la soccombenza delle parti nelle loro richieste d'appello.

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   L'appello 15 gennaio 2004 di __________ AP 1 è respinto.

                                   2.   Non si prelevano tasse o spese di giudizio mentre l'appellante verserà a controparte Fr. 800.- per ripetibili.

                                   3.   L'appello adesivo 30 gennaio 2004 di AA 1 è respinto.

                                   4.   Non si prelevano tasse o spese di giudizio, mentre l'appellante adesiva verserà a controparte Fr. 150.- per ripetibili.

                                   5.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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