Incarto n. 12.2004.103
Lugano 17 agosto 2005/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.93 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 29 agosto 2002 da
AP 1 rappr. da RA 1
contro
AO 1 AO 2 entrambi rappr. da RA 2
con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 18'331.55 oltre interessi al 5% dall’ 8 aprile 2001;
domanda avversata dai convenuti e che il Pretore, con decisione 12 maggio 2004, ha respinto;
appellante la parte attrice, che con atto di appello del 28 maggio 2004 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso dell’accoglimento della petizione;
mentre i convenuti, con osservazioni del 9 luglio 2004, hanno postulato la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto e in diritto: 1. Il giorno 8 aprile 2001, verso le ore 7 e 40 del mattino, la Mitsubishi Space Runner immatricolata TI __________ condotta da AP 1, che percorreva via Croce Campagna in direzione di Stabio, durante una manovra di sorpasso è entrata in collisione con la Mitsubishi Colt guidata da AO 2, il quale, circolando nella medesima direzione, aveva rallentato la propria corsa ed iniziato la manovra di svolta a sinistra per immettersi sul piazzale del Punto Franco.
2. Con petizione 29 agosto 2002, AP 1 ha chiesto la condanna di AO 2 e della AO 1 al risarcimento del danno dovuto al sinistro, ammontante a fr. 18'331.55, adducendo che l’incidente sarebbe stato causato dal conducente del veicolo condotto dal convenuto il quale, intenzionato a svoltare a sinistra, avrebbe disatteso gli obblighi che le circostanze imponevano, omettendo di prestare la dovuta attenzione al traffico che lo seguiva, di segnalare il previsto cambiamento di direzione e di effettuare correttamente la preselezione.
3. Con risposta 18 novembre 2002 i convenuti si sono opposti alla petizione, rilevando che nessuna negligenza sarebbe imputabile a AO 2, il quale, intenzionato a svoltare a sinistra, aveva tempestivamente azionato il segnalatore di direzione, ponendosi regolarmente in preselezione. All’origine del sinistro vi sarebbe invero l’agire incauto dell’attrice, la quale avrebbe tentato un sorpasso azzardato.
Nei successivi allegati, e così nelle rispettive conclusioni, le parti hanno confermato le proprie tesi e domande contestando quelle avversarie.
4. Statuendo con sentenza 12 maggio 2004, il Pretore ha respinto la petizione, ritenendo che non fosse stata provata l’illiceità del comportamento del convenuto.
5. Con appello 28 maggio 2004 l’attrice chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di accogliere integralmente la petizione, in quanto sarebbe provato un comportamento colpevole del convenuto AO 2.
Delle osservazioni 9 luglio 2004 dei convenuti che postulano la reiezione dell’appello, si dirà, in quanto necessario, nei seguenti considerandi.
6. L’art. 61 cpv. 2 LCS dispone che il detentore risponde verso un altro detentore dei danni materiali solo se, fatte salve altre eventualità che qui non ricorrono, la parte lesa dimostra che il danno è stato cagionato dalla colpa del convenuto. Oltre a stabilire un preciso onere probatorio a carico del procedente, la norma implica che nel caso di colpe concomitanti dei detentori coinvolti il danno dev’essere sopportato in rapporto alle colpe rispettive se è dato un nesso di causalità tra la colpa e l’insorgenza del danno (Brehm, La responsabilità civile automobile, Berna 1999, n. 690; I CCTF 26 agosto 1993 in re M. e R. SA/ M. e Z.; II CCA 7 aprile 1997 in re C./ B. e A., cons. 1).
7. L’appellante censura la decisione del Pretore che avrebbe valutato erroneamente le responsabilità del convenuto AO 2, il quale, effettuando la manovra di svolta a sinistra, avrebbe omesso di conformarsi alle norme comportamentali prescritte in tale circostanza.
L’art. 34 cpv. 3 LCS prescrive che il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono. Chi vuole voltare a sinistra deve mettersi per tempo in preselezione e tenersi verso l’asse della carreggiata (art. 36 cpv. 1 LCS, art. 13 cpv. 1 ONC), senza però occupare lo spazio destinato alla circolazione in senso inverso (art. 13 cpv. 2 ONC). L’intenzione di cambiare direzione dev’essere segnalata tempestivamente con l’indicatore di direzione (art. 19 cpv. 1 LCS e 28 cpv. 1 ONC).
A sua volta, chi sorpassa deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso ed a quelli che seguono (art. 34 cpv. 2 LCS, 35 LCS e 10 ONC ). L’art. 35 cpv. 3 LCS prescrive che chi sorpassa deve avere speciale riguardo per colui che intende sorpassare, ritenuto che è comunque vietato sorpassare un veicolo quando il conducente indica la propria intenzione di voltare a sinistra (cpv. 5). L’art 10 ONC vieta il sorpasso se davanti vi sono veicoli in preselezione e l’art. 35 cpv. 6 LCS dispone che i veicoli in preselezione per voltare a sinistra devono essere sorpassati solo a destra.
Per il principio dell’affidamento, dedotto dal principio generale dell’art. 26 cpv. 1 LCS, ogni utente della strada può confidare che gli altri utenti si comportino anch’essi correttamente (Bussy/Rusconi, Commentaire CSCR, 3. ed 1996, no 4 ad art. 26 LCS). Questo principio può essere invocato segnatamente anche da chi svolta a sinistra, seppure s’impone un certo rigore nell’ammettere che il conducente che intende effettuare tale manovra possa fare affidamento sull’osservanza del divieto di sorpasso da parte dei veicoli che lo seguono. Ciò in considerazione della situazione di accresciuto pericolo derivante dalla manovra di chi svoltando a sinistra interrompe il flusso del traffico (DTF 125 IV 83).
8. Già si è detto che il regime di responsabilità messo in essere dalla LCS non deroga al normale onere probatorio sancito dall'art. 8 CC. Ciò significa che ogni parte deve dimostrare la colpa di controparte e non l’assenza di colpa propria.
Dall’esame delle tavole processuali non emerge con sufficiente certezza un comportamento scorretto del convenuto AO 2. Questi ha asserito, nel verbale di polizia, di aver regolarmente esposto il segnale di direzione e effettuato la preselezione. Questa versione è confermata dal teste S__________ (verbale 30 aprile 2003, pag. 3). AP 1 ha per contro affermato, anch’essa nel verbale di polizia, che il veicolo che la precedeva non aveva azionato il segnale di direzione. Deposizione a sua volta confermata dal teste A__________ (verbale 30 aprile 2003, pag. 2). A prescindere dal fatto che quest’ultima testimonianza è invero poco attendibile perché, contrariamente a quanto risulta dalle deposizioni di tutti gli altri protagonisti e dalla perizia giudiziaria, egli afferma che il veicolo del AO 2 era fermo ed inoltre parrebbe che egli neppure prestasse particolare attenzione alla strada e al traffico, essendosi accorto della vettura “ferma” solo a seguito di un’esclamazione dell’attrice, in siffatte circostanze appare impossibile chiarire con ragionevole certezza lo svolgimento dei fatti.
Neppure il perito è riuscito a ricostruire la concreta dinamica del sinistro perché, in mancanza di informazioni affidabili, ha dovuto procedere fondandosi su ipotesi di lavoro non certe e di impossibile verifica, in particolare relativamente alla posizione dei veicoli coinvolti e delle velocità degli stessi. Al proposito si rileva comunque che, come pertinentemente osservato dal Pretore, dalla ricostruzione peritale, pur con i limiti di cui si detto, risulta come AO 2 abbia iniziato a preparare la manovra di svolta a sinistra circa un secondo e mezzo o due prima dell’impatto. In quel momento la vettura che lo seguiva era ancora dietro di lui, quindi visibile nello specchietto retrovisore e non risulta che avesse già manifestato l’intenzione di superarlo. Quando AO 2 ha iniziato la propria manovra di svolta a sinistra, egli ha giocoforza dovuto concentrare la propria attenzione sul traffico in senso inverso e non ha quindi più potuto avvedersi che il veicolo che lo seguiva aveva nel frattempo iniziato la manovra di sorpasso e di conseguenza non si può ritenere che si sia comportato in modo negligente.
La sentenza impugnata merita pertanto conferma laddove ritiene non dimostrata una colpa del convenuto nel sinistro. Di conseguenza l’appello é respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
pronuncia: 1. L’appello 28 maggio 2004 di AP 1 è respinto.
2. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 550.b) spese fr. 50.totale fr. 600.già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere ai convenuti complessivi fr. 1’000.- per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario