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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.06.2004 12.2003.94

8. Juni 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·802 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.2003.94

Lugano 8 giugno 2004/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney–Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa a procedura speciale in materia di locazione –inc. n. DI.2001.00154 della Pretura del distretto di– promossa con istanza 6 agosto 2001 da

AP1 (rappr. da PA1)  

contro  

AO1 AO2 (entrambi rappr. da PA2)  

con cui l’istante ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di

fr. 11'110.– oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. 413760 dell'UEF di somma ridotta in sede conclusionale a fr. 9'490.–;

domande avversate dai convenuti che hanno postulato la reiezione dell'istanza, e che il Segretario assessore con sentenza 15 maggio 2003 ha integralmente respinto;

appellante l'istante con atto di appello 30 maggio 2003, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l'istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre i convenuti con osservazioni 3 luglio 2003 postulano la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                1.      Dopo aver adito l'Ufficio di conciliazione in materia di locazione, che si è limitato ad accertare il mancato accordo tra le parti (doc. B), il locatore __________ AP1i, con l'istanza in rassegna, ha tempestivamente chiesto al Pretore la condanna in solido dei conduttori __________ AO1e __________ AO2al pagamento di una somma, ridotta in sede conclusionale da fr. 11'110.– a fr. 9'490.-, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. 413760 dell'UEF di (doc. A).

                                2.      Con l'appello che qui ci occupa, avversato dai convenuti, l'istante chiede di riformare la sentenza del Segretario assessore, a lui integralmente sfavorevole, nel senso di accogliere l'istanza.

                                3.      Il gravame dev'essere respinto, già per il fatto che le richieste ribadite con l'appello sono in realtà formalmente irricevibili. Per giurisprudenza invalsa, non è in effetti possibile sottoporre direttamente al giudice una pretesa in materia di locazione, se la stessa non è stata in precedenza portata avanti all'autorità di conciliazione (II CCA 26 febbraio 1996 inc. n. 12.95.255, 3 luglio 1997 inc. n. 12.97.23; cfr. pure, in generale, Cocchi/Trezzini, CPC–TI, Lugano 2000, m. 1 segg. ad art. 404). L'obbligo di adire l'autorità di conciliazione non può del resto essere reso vano dal principio procedurale cantonale dell'economia processuale, che è palesemente inefficace a fronte di una nullità assoluta sanzionata dal diritto federale (II CCA 23 marzo 1995 inc. n. 12.95.123).

                                          Nel caso di specie l'istante, avanti all'Ufficio di conciliazione (cfr. inc. 03–01 rich.), aveva rivendicato il pagamento delle pigioni per l'appartamento relative ai mesi di dicembre 2000 e gennaio 2001 (fr. 2'240.–), delle pigioni per l'uso del box durante 8 mesi (fr. 800.–) e delle spese accessorie del luglio 1998 (fr. 120.–) nonché il risarcimento per la rottura della porta di un box (fr. 1'650.-). Avanti al Pretore egli ha di fatto abbandonato queste richieste, facendone valere altre, che non erano state preliminarmente sottoposte all'obbligatoria procedura di conciliazione: in sede conclusionale egli ha in effetti preteso il pagamento delle pigioni dell'appartamento per i mesi di luglio 2000 e da aprile ad ottobre 2001 (fr. 8'990.–); la richiesta di pagamento delle pigioni per l'uso del box durante 8 mesi, che nell'istanza si riferiva a quelli precedenti il dicembre 2000, è stata sostituita, in sede conclusionale, da quella relativa ad altri 5 mesi, da aprile ad agosto 2001 (fr. 500.–); la domanda di pagamento delle spese accessorie e quella volta al risarcimento per la rottura della porta del box, puntualmente riprese con l'istanza, sono state infine abbandonate in sede conclusionale. Quanto alla domanda di rigetto dell'opposizione al PE, la stessa, non formulata a titolo indipendente –in tal caso si sarebbe in effetti dovuto procedere secondo una procedura diversa, e meglio quella sommaria retta dagli art. 20 segg. LALEF– ma connessa con le pretese creditorie fatte valere con in sede conclusionale (cfr. doc. A), deve a sua volta essere disattesa, ritenuto come queste ultime siano state dichiarate irricevibili in questa sede.

                                4.      Ne discende la conferma del primo giudizio, sia pure per motivi diversi da quelli addotti dal Segretario assessore.

                                          La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                  I.      L’appello 30 maggio 2003 di __________ AP1è respinto.

                                 II.      Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr.      80.–

                                          b) spese                         fr.      20.–

                                          Totale                             fr.    100.–

                                          da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere agli appellati fr. 300.– per ripetibili.

                                III.      Intimazione:

–; –.  

                                          Comunicazione alla Pretura del distretto di.

Terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il segretario

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